Ordinanza 19 giugno 2018
Massime • 1
Le controversie dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165 del 2001, che non ha subito deroghe per effetto dell'art. 133 c.p.a., in quanto norma processuale, meramente ricognitiva che sottrae alla giurisdizione esclusiva i soli rapporti qualificabili di impiego privato, senza intaccare la deroga costituita dalla devoluzione al G.A. dei rapporti di lavoro non privatizzati, giustificata dall'autonomia di tutte le Autorità indipendenti, rispetto al potere esecutivo la quale si riflette anche sul momento conformativo del rapporto di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/06/2018, n. 16156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16156 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2018 |
Testo completo
RG n 5270/2017 1 6 156-1 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTI DI VINCENZO DI CERBO - Primo Pres.te f.f. - GIURISDIZIONE ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - Ud. 27/03/2018 - ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - CC R.G.N. 5270/2017 ENRICA D'ANTONIO - Rel. Consigliere - Car-16156 DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - Rep. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - F.N. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - -Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO -Consigliere - ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5270-2017 proposto da: AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro
NE CA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
9 5 1 1 78 RG n 5270/2017 per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 36763/2016 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2018 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO; Generale RITAlette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore SANLORENZO, il quale chiede accogliersi il regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed affermarsi la giurisdizione del Giudice Amministrativo, con le conseguenze di legge. CONSIDERATO IN FATTO :
1.L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato propone regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio instaurato da OL DR, davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con cui il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro,succedutesi dal 1993 al 2014 con l'Autorità, nonchè la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le relative conseguenze di ordine economico. La ricorrente osserva che l'art 3 del d.lgs. n. 165/2001 esclude espressamente la privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ( di cui alla L. n. 287/1990 "norme per la tutela della concorrenza e del mercato" ),con la conseguenza che le relative controversie restano affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo . Rileva ,inoltre, che l'art 133, lett. L),del d.lgs. n 104/2010, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo " le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego privatizzati , adottati...dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ", non ha portata abrogatrice di tale esclusione, atteso che i rapporti di impiego privatizzati che la norma sottrae alla giurisdizione esclusiva sono i rapporti di impiego di quegli enti, che pur compresi nell'art 133 citato , non rientrano però, diversamente dall'Autorità 2 S RG n 5270/2017 garante della concorrenza e del mercato , nell'elenco dell'art 3 d.lgs. n 165/2001. 2.Si è costituito OL DR con controricorso insistendo per la giurisdizione ordinaria rilevando che l'Amministrazione aveva agito iure privatorum. Sono state acquisite, altresì, le conclusioni scritte della Procura Generale che ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo , nonché memoria ex art 378 cpc depositata dal contro ricorrente. RITENUTO IN DIRITTO 3.Va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo . La cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario. Fanno eccezione a tale regola i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni indicate nell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra le quali è elencata l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato,con la conseguenza che le controversie relative ai rapporti di lavoro delle amministrazioni elencate nell'art 3 citato sono devolute alla giurisdizione amministrativa .
4. Tali regole non hanno subito deroghe per effetto dell'art 133 c. p. a.( approvato con d.lgs n. 104/2010) che, nel disciplinare le materie di competenza esclusiva del giudice amministrativo , elenca al punto L) "le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128- duodecies del dlgs 1° settembre 1993, n. 385, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 3 RG n 5270/2017 private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del digs n 209/2005". Non risulta infatti, fondata l'interpretazione dell'art 133 citato nel senso che ' con esso si sia inteso sottrarre alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie lavorative del personale delle suddette autorità amministrative indipendenti ,qualificando i relativi rapporti come di impiego pubblico privatizzato. La norma processuale, lungi dal modificare la precedente normativa in tema di pubblico impiego di cui al d.lgs. 2001 citato , rispetto alla quale ha mera valenza ricognitiva, si limita a specificare che sono sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quei rapporti di impiego ,stipulati dagli enti ivi indicati, che siano qualificabili di impiego privato, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame per la quale vale la regola della riconducibilità ai rapporti di pubblico impiego non privatizzato , secondo la qualificazione risultante dalla norma generale di cui all'art 3 d.lgs n.165/2001. Resta confermata la "ratio" posta alla base delle deroghe espresse dall'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 , giustificate dalla accentuata autonomia rispetto al - potere esecutivo - su cui tutte le Autorità indipendenti fondano la loro presenza nell'ordinamento, autonomia che non può non riflettersi sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale (cfr Cass 13446/2005). Le ragioni fondanti la previsione dell'art 3 citato non sono, pertanto, venute meno con l'approvazione dell'art 133 del d.lgs. n. 104/2010 che è norma processuale e nella quale non è ravvisabile la volontà del legislatore di ampliare le ipotesi di lavoro pubblico privatizzato fino a pervenire ad abrogare l'art 3 del d.lgs. 165 citato.
5.Le spese del presente giudizio vanno compensate avuto riguardo alla particolarità della fattispecie.
PQM
Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo dinanzia al quale rimette le parti;
compensale spese del presente giudizio. Il Presidente Roma 27/3/2018 Vincenzo Di Cerbo 4Vincenz V. Cache 19 GIU. 2018 II Finzionario Giudiziario SoleРобой Sabrina PACITI