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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. v.g. 2207/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DAOLIO BENEDETTA
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARTINI MARISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la Sentenza del Tribunale di Modena N. 1486 del 2017, pubblicata in data 04.09.2017, e Sentenza della
Corte di Appello di Bologna N. 686 del 2023, pubblicata in data 28.03.2023, relative alla separazione;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 - atteso che è trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
2) La casa coniugale sita in Carpi (MO), Via L. Valentini, n. 27, rimane assegnata alla IG.ra CP_1
nella sua qualità di genitore convivente con la prole, e entrambi
[...] Per_1 Persona_2
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, come da disposizione contenuta nella
Sentenza di Separazione tra le parti che ivi si intende richiamata;
3) Il IG. continuerà a versare, a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario Parte_1
dei figli, alla IG.ra la somma complessiva di €. 1.853,00 per entrambi i figli, somma CP_1 aggiornata a marzo 2024 (e, pertanto, €. 926,50 per ciascun figlio), entro il giorno 15 di ogni mese entrante, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa IG.ra di cui il signor CP_1
è già in possesso delle coordinate bancarie a lui pertanto già note, come da Sentenza di Pt_1
Separazione tra le parti oggi in questa sede riconfermata e richiamata dalle parti;
Detta somma sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dal 1 aprile 2025, senza necessità di richiesta a tal riguardo, come per legge;
4) Eccetto quanto di seguito precisato relativamente alle spese scolastiche della figlia che Per_1
rimarranno, come si dirà a breve, ad integrale ed esclusivo carico del padre sig. senza Parte_1
alcun concorso /contributo della madre al riguardo, le restanti spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e ciò faranno nell'interesse di entrambi i figli, come da Protocollo del Tribunale di Modena del 25.9.2019, che, per maggiore chiarezza espositiva tra le parti si trascrive integralmente di seguito:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 2 di 6 -spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Ad integrazione di quanto previsto nel citato Protocollo si precisa che sia nell'ipotesi di spese straordinarie “da non previamente concordare” sia nell'ipotesi di spese straordinarie sulle quali si sia già raggiunto un accordo, entrambe le parti, come regola principale, parteciperanno alla spesa sostenendola contestualmente mediante versamento diretto ciascuno per la sua quota all'ente creditore
(es. rette, dentista, assicurazione ecc.). Ove ciò non sia possibile (esempio medicinali da banco in farmacia, visite specialistiche il cui il pagamento è previsto in forma contestuale alla prestazione), ciascun genitore si impegna a fronte di una semplice richiesta scritta via messaggio, w.a. o mail ad anticipare e/o rimborsare prontamente il proprio 50% mediante versamento con bonifico o con consegna “brevi manu” della somma all'altro, mettendo pertanto in condizione l'altro genitore di potere provvedere immediatamente e senza dilazioni o prolungamenti di tempi alla spesa necessaria e ciò nell'interesse esclusivo del figlio per il quale viene sostenuta la spesa straordinaria stessa e di cui ha necessità urgente.
La detraibilità/deducibilità fiscale di tutte le spese straordinarie sostenute dai genitori per i figli spetterà agli stessi nella misura da questi sostenuta;
4-bis) Precisazione relativa alle spese straordinarie scolastiche riguardanti la figlia . Per_1
pagina 3 di 6 Come già accennato sopra, il padre, IG. , sosterrà integralmente, nella misura del 100%, Parte_1 tutte le spese straordinarie relative all'università della figlia che da poco ha intrapreso e Per_1 frequenta il I anno della Facoltà di Medicina dell'Università di Catania, con ciò intendendo le seguenti spese: Tasse, contributi universitari, libri scolastici e materiale scolastico a corredo del corso universitario intrapreso ( come dispense, fotocopie cartacei da stampare, materiale e/o strumentazioni per laboratori tirocini o congressi ecc.), affitto alloggio universitario o alloggio in abitazione privata, pagamento delle utenze connesse come acqua, luce, gas, tari, wi-fi, condominio, trasporti urbani o extraurbani (quali metro, pulman, alibus o aerei o treni), che il padre, IG. , corrisponderà Parte_1
direttamente alla figlia, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla stessa.
5) Gli assegni familiari/assegno unico continueranno ad essere attribuiti integralmente in favore della
IG.ra CP_1
6) Le parti concordemente hanno raggiunto un accordo che mira a comporre definitivamente l'annosa vicenda quanto alla vertenza di carattere economico-patrimoniale ancora tra le stesse pendente.
In virtù, pertanto, del raggiunto accordo economico tra le parti, che tiene debitamente in considerazione la complessità di tutti gli elementi che, nel caso di specie, debbono essere necessariamente valutati e che il successivo vaglio di equità riservato a Codesto Ill.mo Tribunale Vorrà positivamente valutare e confermare, il IG. a titolo di assegno divorzile ed in sua sostituzione, riconosce in Parte_1 favore del coniuge IG.ra – che, qui sottoscrivendosi, accetta a detto titolo – una CP_1
complessiva somma di denaro quale liquidazione della vicenda matrimoniale e, precisamente,
l'importo di €. 80.000,00 ( ottantamila/00 Euro ) che il IG. si impegna Parte_2 Parte_1
e si obbliga a corrisponderle in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 8, L. n.
898/1970, al momento del passaggio in giudicato dell'emananda Sentenza di Divorzio, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra CP_1
Le parti, qui sottoscrivendosi, si impegnano e si obbligano, altresì, ora per allora, a prestare espressa
Acquiescenza all'emananda Sentenza di Divorzio entro 3 giorni dalla sua pubblicazione e comunicazione alle parti (con apposita Dichiarazione da depositarsi a mezzo PCT da parte dei rispettivi
Legali), in maniera tale da accelerarne il relativo passaggio in giudicato e perfezionare l'accordo concluso tra le parti con il versamento della somma una tantum di € 80.000,00 di cui sopra, a mezzo bonifico immediato ed irrevocabile.
Le parti espressamente riconoscono che l'attribuzione monetaria “una tantum” degli 80.000,00
(ottantamila euro) di cui sopra, in favore della IG.ra da parte del IG. , viene effettuata a CP_1 Pt_1
TACITAZIONE TOMBALE di ogni e qualsivoglia pretesa, anche eventualmente risarcitoria, da parte pagina 4 di 6 della IG.ra connessa e/o, comunque, avente causa nel pregresso vincolo e convivenza CP_1
matrimoniale;
7) Con il raggiungimento di detto accordo economico e la conseguente corresponsione della somma
“una tantum” di cui sopra, le parti dichiarano di ritenersi integralmente soddisfatte nelle rispettive ragioni ed, al contempo, dichiarano di essere perfettamente consapevoli delle conseguenze giuridiche che ne derivano per legge, avendo, con detto accordo, inteso risolvere qualunque vertenza di carattere economico derivante e dipendente dal cessato rapporto coniugale, non avendo, ciascuna delle parti, più nulla a pretendere l'una verso l'altra per nessuna ragione o titolo.
Le parti rinunciano, pertanto espressamente e sin d'ora, ad impugnare l'emananda Sentenza di
Divorzio, alla quale si sono impegnati a prestare acquiescenza secondo le modalità come sopra riportate;
8) Le parti dichiarano di aver preso contezza, antecedentemente al deposito del presente Ricorso, delle rispettive situazioni economico-patrimoniali, così come rappresentate anche a mezzo della documentazione fiscale in calce indicata;
9) Le Spese Legali vengono interamente compensate tra le parti, mentre le spese vive relative al presente Procedimento sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CARPI (MO) il 06/11/1999 fra nat a CARPI (MO) il 10/01/1972 e Parte_1 [...]
nat a CARPI (MO) il 07/03/1975 CP_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 5 di 6 Anno 1999 Atto n. 170 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 27/11/2024
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. v.g. 2207/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DAOLIO BENEDETTA
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARTINI MARISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la Sentenza del Tribunale di Modena N. 1486 del 2017, pubblicata in data 04.09.2017, e Sentenza della
Corte di Appello di Bologna N. 686 del 2023, pubblicata in data 28.03.2023, relative alla separazione;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 - atteso che è trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
2) La casa coniugale sita in Carpi (MO), Via L. Valentini, n. 27, rimane assegnata alla IG.ra CP_1
nella sua qualità di genitore convivente con la prole, e entrambi
[...] Per_1 Persona_2
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, come da disposizione contenuta nella
Sentenza di Separazione tra le parti che ivi si intende richiamata;
3) Il IG. continuerà a versare, a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario Parte_1
dei figli, alla IG.ra la somma complessiva di €. 1.853,00 per entrambi i figli, somma CP_1 aggiornata a marzo 2024 (e, pertanto, €. 926,50 per ciascun figlio), entro il giorno 15 di ogni mese entrante, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa IG.ra di cui il signor CP_1
è già in possesso delle coordinate bancarie a lui pertanto già note, come da Sentenza di Pt_1
Separazione tra le parti oggi in questa sede riconfermata e richiamata dalle parti;
Detta somma sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dal 1 aprile 2025, senza necessità di richiesta a tal riguardo, come per legge;
4) Eccetto quanto di seguito precisato relativamente alle spese scolastiche della figlia che Per_1
rimarranno, come si dirà a breve, ad integrale ed esclusivo carico del padre sig. senza Parte_1
alcun concorso /contributo della madre al riguardo, le restanti spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e ciò faranno nell'interesse di entrambi i figli, come da Protocollo del Tribunale di Modena del 25.9.2019, che, per maggiore chiarezza espositiva tra le parti si trascrive integralmente di seguito:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 2 di 6 -spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Ad integrazione di quanto previsto nel citato Protocollo si precisa che sia nell'ipotesi di spese straordinarie “da non previamente concordare” sia nell'ipotesi di spese straordinarie sulle quali si sia già raggiunto un accordo, entrambe le parti, come regola principale, parteciperanno alla spesa sostenendola contestualmente mediante versamento diretto ciascuno per la sua quota all'ente creditore
(es. rette, dentista, assicurazione ecc.). Ove ciò non sia possibile (esempio medicinali da banco in farmacia, visite specialistiche il cui il pagamento è previsto in forma contestuale alla prestazione), ciascun genitore si impegna a fronte di una semplice richiesta scritta via messaggio, w.a. o mail ad anticipare e/o rimborsare prontamente il proprio 50% mediante versamento con bonifico o con consegna “brevi manu” della somma all'altro, mettendo pertanto in condizione l'altro genitore di potere provvedere immediatamente e senza dilazioni o prolungamenti di tempi alla spesa necessaria e ciò nell'interesse esclusivo del figlio per il quale viene sostenuta la spesa straordinaria stessa e di cui ha necessità urgente.
La detraibilità/deducibilità fiscale di tutte le spese straordinarie sostenute dai genitori per i figli spetterà agli stessi nella misura da questi sostenuta;
4-bis) Precisazione relativa alle spese straordinarie scolastiche riguardanti la figlia . Per_1
pagina 3 di 6 Come già accennato sopra, il padre, IG. , sosterrà integralmente, nella misura del 100%, Parte_1 tutte le spese straordinarie relative all'università della figlia che da poco ha intrapreso e Per_1 frequenta il I anno della Facoltà di Medicina dell'Università di Catania, con ciò intendendo le seguenti spese: Tasse, contributi universitari, libri scolastici e materiale scolastico a corredo del corso universitario intrapreso ( come dispense, fotocopie cartacei da stampare, materiale e/o strumentazioni per laboratori tirocini o congressi ecc.), affitto alloggio universitario o alloggio in abitazione privata, pagamento delle utenze connesse come acqua, luce, gas, tari, wi-fi, condominio, trasporti urbani o extraurbani (quali metro, pulman, alibus o aerei o treni), che il padre, IG. , corrisponderà Parte_1
direttamente alla figlia, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla stessa.
5) Gli assegni familiari/assegno unico continueranno ad essere attribuiti integralmente in favore della
IG.ra CP_1
6) Le parti concordemente hanno raggiunto un accordo che mira a comporre definitivamente l'annosa vicenda quanto alla vertenza di carattere economico-patrimoniale ancora tra le stesse pendente.
In virtù, pertanto, del raggiunto accordo economico tra le parti, che tiene debitamente in considerazione la complessità di tutti gli elementi che, nel caso di specie, debbono essere necessariamente valutati e che il successivo vaglio di equità riservato a Codesto Ill.mo Tribunale Vorrà positivamente valutare e confermare, il IG. a titolo di assegno divorzile ed in sua sostituzione, riconosce in Parte_1 favore del coniuge IG.ra – che, qui sottoscrivendosi, accetta a detto titolo – una CP_1
complessiva somma di denaro quale liquidazione della vicenda matrimoniale e, precisamente,
l'importo di €. 80.000,00 ( ottantamila/00 Euro ) che il IG. si impegna Parte_2 Parte_1
e si obbliga a corrisponderle in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 8, L. n.
898/1970, al momento del passaggio in giudicato dell'emananda Sentenza di Divorzio, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra CP_1
Le parti, qui sottoscrivendosi, si impegnano e si obbligano, altresì, ora per allora, a prestare espressa
Acquiescenza all'emananda Sentenza di Divorzio entro 3 giorni dalla sua pubblicazione e comunicazione alle parti (con apposita Dichiarazione da depositarsi a mezzo PCT da parte dei rispettivi
Legali), in maniera tale da accelerarne il relativo passaggio in giudicato e perfezionare l'accordo concluso tra le parti con il versamento della somma una tantum di € 80.000,00 di cui sopra, a mezzo bonifico immediato ed irrevocabile.
Le parti espressamente riconoscono che l'attribuzione monetaria “una tantum” degli 80.000,00
(ottantamila euro) di cui sopra, in favore della IG.ra da parte del IG. , viene effettuata a CP_1 Pt_1
TACITAZIONE TOMBALE di ogni e qualsivoglia pretesa, anche eventualmente risarcitoria, da parte pagina 4 di 6 della IG.ra connessa e/o, comunque, avente causa nel pregresso vincolo e convivenza CP_1
matrimoniale;
7) Con il raggiungimento di detto accordo economico e la conseguente corresponsione della somma
“una tantum” di cui sopra, le parti dichiarano di ritenersi integralmente soddisfatte nelle rispettive ragioni ed, al contempo, dichiarano di essere perfettamente consapevoli delle conseguenze giuridiche che ne derivano per legge, avendo, con detto accordo, inteso risolvere qualunque vertenza di carattere economico derivante e dipendente dal cessato rapporto coniugale, non avendo, ciascuna delle parti, più nulla a pretendere l'una verso l'altra per nessuna ragione o titolo.
Le parti rinunciano, pertanto espressamente e sin d'ora, ad impugnare l'emananda Sentenza di
Divorzio, alla quale si sono impegnati a prestare acquiescenza secondo le modalità come sopra riportate;
8) Le parti dichiarano di aver preso contezza, antecedentemente al deposito del presente Ricorso, delle rispettive situazioni economico-patrimoniali, così come rappresentate anche a mezzo della documentazione fiscale in calce indicata;
9) Le Spese Legali vengono interamente compensate tra le parti, mentre le spese vive relative al presente Procedimento sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CARPI (MO) il 06/11/1999 fra nat a CARPI (MO) il 10/01/1972 e Parte_1 [...]
nat a CARPI (MO) il 07/03/1975 CP_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 5 di 6 Anno 1999 Atto n. 170 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 27/11/2024
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6