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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7084/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 05/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. FABBRANI VALERIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FABBRANI VALERIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 09.01.2025 con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà
espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 21/05/2016 e trascritto al n. 37, Parte 1, Serie -, Anno
[...]
2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con il solo obbligo reciproco di comunicare ogni mutamento di residenza;
2) la casa familiare sita in Treviso, di proprietà esclusiva del padre della signora Pt_1
, resterà nella disponibilità esclusiva di quest'ultima, completa dei mobili e degli
[...]
arredi ad eccezione dei beni e degli effetti personali del signor che ne curerà Pt_2
l'asporto; si dà atto che tutte le utenze sono già intestate alla signora che dal Pt_1
mese di novembre 2024 provvederà a sostenere le relative spese;
Per_ 3) la figlia minore resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e prevalente collocazione presso l'abitazione materna;
4) il padre vedrà e terrà con sé la figlia liberamente, previo accordo con la signora Pt_1
2 e, comunque, a week end alternati, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche o di
Per_ Per_ quelle di danza sino al lunedì mattina, allorquando accompagnerà a scuola;
Per_ resterà con il padre per un pernotto infrasettimanale (lunedì nel week end che trascorre con la mamma e mercoledì in quello in cui resta con il papà), oltre ad un ulteriore
Per_ eventuale pernotto venerdì nelle settimane in cui resta con la mamma nel week end.
Il predetto calendario verrà adottato anche durante i periodi delle vacanze scolastiche.
Per_ Nel corso delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane non consecutive;
i rispettivi periodi di vacanza con la figlia verranno concordati entro il 30
Per_ maggio di ogni anno. trascorrerà con i genitori ad anni alternati la Vigilia e il giorno di Natale, il giorno di Capodanno e l'Epifania, i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
eventuali giornate di vacanza nel periodo di Carnevale verranno ripartite tra i genitori in pari misura.
Per_
festeggerà il compleanno con entrambi i genitori, previo accordo tra quest'ultimi;
5) il padre corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento della figlia a decorrere dal mese di novembre 2024, l'importo mensile di € 600,00 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso, senza necessità di preventiva richiesta. Il versamento verrà effettuato sul conto corrente intestato alla signora IBAN [...]; Pt_1
6) il padre proseguirà a versare a favore della figlia l'importo di € 120,00 come da piano di accumulo, già da tempo in corso, con facoltà di sospendere o ridurre il versamento;
7) Si dà atto che i genitori hanno aperto presso
[...]
, filiale di Treviso, Piazza della Vittoria n. 14, un libretto Controparte_1
di risparmio a nome della figlia, ove verranno versate le somme che i nonni e i parenti
Per_ periodicamente regalano ad;
tali importi potranno essere utilizzati nell'interesse della figlia previo accordo tra i genitori;
Per_ 8) le spese straordinarie per , individuate secondo il protocollo adottato da questo
3 Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere, verranno sostenute in misura del 60% dal padre, mentre la madre si farà carico del restante 40%.
Per quanto concerne le spese per la baby-sitter, i coniugi concordano che le stesse verranno rimborsate al genitore che ha sostenuto l'esborso in base a quanto reciprocamente dichiarato mensilmente sul punto, concordando, altresì, che la spesa a tale titolo non potrà eccedere il limite mensile di € 350,00 oltre il quale la stessa resterà a carico del genitore che ha oltrepassato tale limite. Resta, tuttavia, inteso che nell'eventualità il predetto limite di spesa dovesse essere superato a causa di un periodo
Per_ di malattia di , di malattia di uno dei genitori e/o in caso di impossibilità dei nonni di occuparsi della bambina nei tempi attualmente convenuti (i nonni materni nei pomeriggi di lunedì e giovedì e il nonno paterno nel pomeriggio di martedì) e/o, comunque, al verificarsi di circostanza sopravenute e impreviste che dovessero richiedere un maggiore ricorso all'ausilio della baby-sitter, i genitori sosterranno l'importo in eccedenza in pari misura;
Per_ 9) si dà atto che considerata la prevalente collocazione di presso la madre, l'assegno unico verrà percepito dalla signora . Parte_1
10) spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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