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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/09/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 17 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1170/2024 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...], residente in [...]in VIA VULTURE, Parte_1
N.169, C.F.: rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1
dall'avv. Rossella Gallucci e dall'avv. Felice Cordisco, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio della prima, in Rionero in Vulture (PZ) alla Piazza Capitano Plastino n. 33, giusta mandato allegato in atti
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come Persona_1 in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: handicap grave.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 16.04.2024 e ritualmente notificato la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge
104/1992.
Con memoria depositata il 18.09.2024 si è costituito l'istituto il quale, nell'eccepire l'insussistenza del requisito sanitario, ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 17 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Ciò premesso, il C.T.U. nominato, dott. , sulla base delle accurate indagini Persona_2 effettuate, ha ritenuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del beneficio in esame con decorrenza da giugno 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita posta in essere.
Deve riconoscersi altresì il diritto di parte ricorrente al conseguimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 a far data dal giugno 2024.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del 03 novembre
2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, previa compensazione tra le parti nella misura dei 4/5, la restante quota di 1/5, pari ad euro 539,40 oltre accessori di legge, va posta a carico di e in favore CP_1 del procuratore antistatario.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' comunque soccombente. CP_1
P.Q.M.
2 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato il 16.04.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione Pt_1 disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, con decorrenza dal a far data giugno 2024;
b) in relazione al presente giudizio, previa compensazione dei 4/5, condanna l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite della restante quota di 1/5 che liquida complessivamente in € 539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
c) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Potenza, 17 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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