TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.n.1519/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Frenquelli ed Parte_1 P.IVA_1 resso redetto difensore sito in Perugia, via Cesarei n.4
-attore– CONTRO (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_2 esso l edetto difensore sito in Ellera di Corciano, via Ponchielli n.2
-convenuto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 13.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna controversia risulta avere ad oggetto l'impugnazione ex art.1337 c.c. proposta dal Parte_1 avverso la delibera assembleare assunta in data 01.06.2019 -ed alla quale l'Ente
[...] partecipato- dal nella parte in cui erano stati esaminati ed approvati Controparte_1 alcuni punti dell' uello relativo all'approvazione del bilancio consuntivo anno 2018, all'approvazione del bilancio preventivo anno 2019, alla conferma dell'amministratore e determinazione del compenso ed alla istituzione di un fondo insolvenze a causa della morosità di alcuni condomini. Il fonda la propria impugnazione e quindi la richiesta di annullamento Parte_1 della delibera tesa sua completa estraneità al Supercondominio, tale da rendere ingiustificata ed illegittima l'adozione di decisioni che in qualche modo lo coinvolgano;
più specificatamente, all'interno di un ben più ampio e complesso contesto dettagliatamente ricostruito nell'atto introduttivo, ritiene parte attrice che nei suoi confronti non si sia mai costituito alcun rapporto di supercondominio -tenuto conto che le unità immobiliari edificate nel Condominio Controparte_2 risultavano incomplete e completamente abusive e che nel condominio denominato Canalicchio non risultava edificato alcun immobile- e che, conseguentemente, non possa essere considerato in alcun modo un condomino. L'Ente comunale concludeva pertanto per l'accertamento della sua inesistente qualità di pagina 1 di 4 condomino del e per la conseguente nullità/annullamento della delibera Controparte_1 del 01.06.2019 nelle parti sopra richiamate. Nei confronti della sopra esposta iniziativa si costituiva in giudizio il il Controparte_1 quale, nel contestare sotto diversi aspetti la domanda avversaria, tra le diverse eccezioni difensive eccepiva il difetto di legittimazione attiva di parte attrice all'impugnativa della delibera in questione. Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma ed espletata la prova testimoniale ammessa, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 13.03.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni attraverso il deposito delle note scritte ex art.127 ter c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
* La decisione dell'odierna controversia, inserita all'interno di un contesto assolutamente peculiare, complesso e di oggettiva incertezza, non può prescindere dal preliminare esame della questione della legittimazione attiva del alla impugnazione della delibera assunta dal Parte_1 in data 01.06.2019; prima di valutare infatti il merito di una doglianza Controparte_1
a assembleare condominiale occorre sempre previamente valutare se la parte opponente ha il diritto ed il potere di impugnare la delibera contestata. Ciò soprattutto in un contesto così peculiare come quello di cui è causa in cui è la stessa parte attrice ad affermare categoricamente di non fare parte del e cioè di non fare parte del soggetto che ha emesso la delibera contestata. Controparte_1
Ciò posto, si do che la Suprema Corte ha espressamente chiarito che “Nel condominio edilizio, così come in ogni forma di comunione, i soli partecipanti hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea. L'art. 1137 c.c. è chiaro nell'affermare che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie "per tutti i condomini" (comma 1) e che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni "condomino" assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento (comma 2). Facendo, pertanto, applicazione dei generali principi enunciati da Cass. Sez. U, 16/02/2016, n.2951, lo status di condomino, e cioè di "avente diritto" (arg. anche dagli artt. 66 e 67 disp. att. c.c.) a partecipare all'assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene evidentemente alla legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La legittimazione ad agire per impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea manca, quindi, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non è un condomino, e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice… E' inevitabile che l'accertamento del difetto di legittimazione ad impugnare la deliberazione dell'assemblea non sia soggetto a preclusioni, non potendosi accordare siffatta azione a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non abbia titolo per farla valere” (Cass.Civ.n.27162 del 25.10.2018). I principi appena riportati non solo non sono stati contraddetti da altri orientamenti ma, al contrario, risultano espressamente richiamati anche in successive decisioni nelle quali è stata confermata la mancanza di legittimazione ad impugnare le delibere condominiali in capo a colui che nega la propria qualità di condomino “sulla base della stessa prospettazione della azionata pretesa” (Cass.Civ.n.19608 del 18.09.2020. Ancora più recentemente: “In tema di impugnazione della delibera condominiale, l'azione presuppone la qualità di condomino, posto che solo colui che è parte della collettività condominiale ha titolo per incidere sull'assetto degli interessi da essa datosi nell'esercizio della propria autonomia privata”: Trib. Ascoli Piceno, n.32 del 23.01.2023; e nello stesso senso Trib. Verbania, n.513 del 02.12.2020). Non vi è dubbio che le fattispecie concrete prese in esame nelle sopra menzionate pronunce risultano diverse dalla peculiare situazione di cui è oggi causa, avendo ad oggetto impugnazioni di delibere condominiali da parte di una conduttrice/utilizzatrice di un'unità immobiliare condominiale mentre nel caso di specie il Comune di risulta proprietario dei beni in contestazione. Ritiene questo Parte_1
Tribunale però che gli specifi ivi evidenziati dalla Suprema Corte nelle richiamate pronunce risultano direttamente applicabili anche nell'odierno caso concreto, tenuto conto che l'intera domanda attorea si fonda esclusivamente sull'affermazione della completa estraneità al rapporto condominiale, si basa sulla espressa prospettazione della mancanza della qualità di condomino in capo ad esso stesso pagina 2 di 4 opponente. Tenuto conto pertanto che lo status di condomino e cioè di avente diritto a partecipare all'assemblea e ad impugnarne le deliberazioni attiene alla legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c. ovvero al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare (Cass.Civ.n.16654 del 14.06.2024, parte motivazionale, par.6.3; ed ancora nello stesso senso “la legittimazione ad agire, come requisito soggettivo è correlata al fatto che la parte si affermi titolare del diritto per la cui tutela costei agisce in giudizio”: Cass.Civ.n.34843 del 13.12.2023) e che nel caso di specie proprio lo stesso Comune di ha espressamente e ripetutamente escluso di possedere il predetto Parte_1 status di condomino;
considerato che
la legittimazione ad agire per l'impugnazione delle delibere condominiali manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerge che l'attore non è un condomino (con accertamento rilevabile dal giudice in ogni stato e grado), non potendosi accordare il diritto di azione a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non abbia titolo per farla valere e che nel caso di specie il predetto nella prospettazione della sua domanda ha espressamente Parte_1 escluso la propria qua e evidente che la domanda di impugnazione della delibera del 01.06.2019 e di cui è causa non può ritenersi ammissibile. A diversa conclusione non può portare la considerazione difensiva dedotta da parte attrice in base alla quale il soggetto non condomino coinvolto da una decisione assembleare, in caso di mancato riconoscimento di sua legittimazione alla impugnazione della delibera assembleare, rimarrebbe completamente privo di tutela dinanzi ad un titolo -la delibera assembleare- illegittimamente formato nei suoi confronti. Sul punto infatti occorre considerare che in caso di azione monitoria intentata da un per la riscossione di oneri o spese condominiali il soggetto che si ritiene illegittimamente CP_3 ché estraneo al rapporto condominiale può sempre chiedere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in via d'azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, di sindacare la validità della delibera assembleare posta a fondamento della ricevuta ingiunzione. Ed invero proprio sul punto la Suprema Corte ha chiarito che "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione" (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.9839 del 14.04.2021). Ed ancora: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per le spese condominiali, non ci sono motivi per negare al giudice dell'opposizione il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione; anzi, il giudice dell'opposizione deve verificare l'esistenza di eventuali motivi di nullità e/o di annullabilità della delibera posta a base del procedimento monitorio” (Cass.Civ.n.18069 del 06.06.2022). La sopra rilevata inammissibilità della domanda di impugnazione della delibera del 01.06.2019 comporta la conseguente inammissibilità della correlata domanda del di accertamento della Parte_1 mancata sua acquisizione della qualità di condomino del Controparte_1
Ed invero al riguardo occorre considerare che “La do di condomino, ovvero dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex articolo 1117 del codice civile, non va proposta nei confronti della persona che svolga l'incarico di amministratore del medesimo, ma CP_3 impone la partecipazione di tutti i partecipanti al in situazione zio necessario, CP_3 sicché tale questione, quando si inserisca nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare, nel quale legittimato passivo è l'amministratore del , può formare oggetto di un accertamento meramente CP_3 incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli” (Cass.Civ.n.9551 del 07.04.2023); in altri termini “nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., in cui la legittimazione passiva spetta all'amministratore, l'allegazione, ad opera del ricorrente, della proprietà esclusiva del bene su cui detta delibera abbia inciso può formare oggetto di un accertamento meramente pagina 3 di 4 incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale ma privo di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli” (Cass.Civ.n.20612 del 31.08.2017). Ecco allora che, valutati i principi sopra richiamati con la fattispecie concreta, anche a voler ipoteticamente prescindere dalla mancata presenza in giudizio di tutti i partecipanti al , il fatto che nel giudizio di CP_3 impugnazione di una delibera condominiale l'accertamento i ella qualità di condomino è giustificato esclusivamente nell'ottica funzionale della decisione sulla validità dello specifico atto collegiale impugnato, nel caso di specie tale accertamento risulta precluso dalla preliminare valutazione di inammissibilità dell'impugnazione. Se infatti la domanda di accertamento della mancata qualità di condomino -come quella avanzata dal nel giudizio di impugnazione della delibera Parte_1 del 01.06.2019- può essere oggetto di un accertamento meramente incidentale finalizzato specificatamente alla sola decisione sulla validità o meno dell'atto impugnato, appare evidente che la valutazione sopra evidenziata di preliminare inammissibilità del giudizio di impugnazione preclude l'esame nel merito dell'accertamento incidentale. Alla luce pertanto di tutte le considerazioni sopra esposte, le domande di parte attrice non possono essere accolte. In ordine alle spese di lite l'oggettiva incertezza delle questioni trattate in giudizio unitamente alla particolare peculiarità della controversia, valutate alla luce della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.1983 del 23.01.2023; Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022), inducono il Tribunale a rinvenire giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice Parte_1 nei confronti della parte convenuta ogni cont
[...] Controparte_1 e disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibili le domande di parte attrice;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Spoleto, 17.06.2025
Andrea Giuliani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Frenquelli ed Parte_1 P.IVA_1 resso redetto difensore sito in Perugia, via Cesarei n.4
-attore– CONTRO (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_2 esso l edetto difensore sito in Ellera di Corciano, via Ponchielli n.2
-convenuto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 13.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna controversia risulta avere ad oggetto l'impugnazione ex art.1337 c.c. proposta dal Parte_1 avverso la delibera assembleare assunta in data 01.06.2019 -ed alla quale l'Ente
[...] partecipato- dal nella parte in cui erano stati esaminati ed approvati Controparte_1 alcuni punti dell' uello relativo all'approvazione del bilancio consuntivo anno 2018, all'approvazione del bilancio preventivo anno 2019, alla conferma dell'amministratore e determinazione del compenso ed alla istituzione di un fondo insolvenze a causa della morosità di alcuni condomini. Il fonda la propria impugnazione e quindi la richiesta di annullamento Parte_1 della delibera tesa sua completa estraneità al Supercondominio, tale da rendere ingiustificata ed illegittima l'adozione di decisioni che in qualche modo lo coinvolgano;
più specificatamente, all'interno di un ben più ampio e complesso contesto dettagliatamente ricostruito nell'atto introduttivo, ritiene parte attrice che nei suoi confronti non si sia mai costituito alcun rapporto di supercondominio -tenuto conto che le unità immobiliari edificate nel Condominio Controparte_2 risultavano incomplete e completamente abusive e che nel condominio denominato Canalicchio non risultava edificato alcun immobile- e che, conseguentemente, non possa essere considerato in alcun modo un condomino. L'Ente comunale concludeva pertanto per l'accertamento della sua inesistente qualità di pagina 1 di 4 condomino del e per la conseguente nullità/annullamento della delibera Controparte_1 del 01.06.2019 nelle parti sopra richiamate. Nei confronti della sopra esposta iniziativa si costituiva in giudizio il il Controparte_1 quale, nel contestare sotto diversi aspetti la domanda avversaria, tra le diverse eccezioni difensive eccepiva il difetto di legittimazione attiva di parte attrice all'impugnativa della delibera in questione. Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma ed espletata la prova testimoniale ammessa, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 13.03.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni attraverso il deposito delle note scritte ex art.127 ter c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
* La decisione dell'odierna controversia, inserita all'interno di un contesto assolutamente peculiare, complesso e di oggettiva incertezza, non può prescindere dal preliminare esame della questione della legittimazione attiva del alla impugnazione della delibera assunta dal Parte_1 in data 01.06.2019; prima di valutare infatti il merito di una doglianza Controparte_1
a assembleare condominiale occorre sempre previamente valutare se la parte opponente ha il diritto ed il potere di impugnare la delibera contestata. Ciò soprattutto in un contesto così peculiare come quello di cui è causa in cui è la stessa parte attrice ad affermare categoricamente di non fare parte del e cioè di non fare parte del soggetto che ha emesso la delibera contestata. Controparte_1
Ciò posto, si do che la Suprema Corte ha espressamente chiarito che “Nel condominio edilizio, così come in ogni forma di comunione, i soli partecipanti hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea. L'art. 1137 c.c. è chiaro nell'affermare che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie "per tutti i condomini" (comma 1) e che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni "condomino" assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento (comma 2). Facendo, pertanto, applicazione dei generali principi enunciati da Cass. Sez. U, 16/02/2016, n.2951, lo status di condomino, e cioè di "avente diritto" (arg. anche dagli artt. 66 e 67 disp. att. c.c.) a partecipare all'assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene evidentemente alla legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La legittimazione ad agire per impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea manca, quindi, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non è un condomino, e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice… E' inevitabile che l'accertamento del difetto di legittimazione ad impugnare la deliberazione dell'assemblea non sia soggetto a preclusioni, non potendosi accordare siffatta azione a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non abbia titolo per farla valere” (Cass.Civ.n.27162 del 25.10.2018). I principi appena riportati non solo non sono stati contraddetti da altri orientamenti ma, al contrario, risultano espressamente richiamati anche in successive decisioni nelle quali è stata confermata la mancanza di legittimazione ad impugnare le delibere condominiali in capo a colui che nega la propria qualità di condomino “sulla base della stessa prospettazione della azionata pretesa” (Cass.Civ.n.19608 del 18.09.2020. Ancora più recentemente: “In tema di impugnazione della delibera condominiale, l'azione presuppone la qualità di condomino, posto che solo colui che è parte della collettività condominiale ha titolo per incidere sull'assetto degli interessi da essa datosi nell'esercizio della propria autonomia privata”: Trib. Ascoli Piceno, n.32 del 23.01.2023; e nello stesso senso Trib. Verbania, n.513 del 02.12.2020). Non vi è dubbio che le fattispecie concrete prese in esame nelle sopra menzionate pronunce risultano diverse dalla peculiare situazione di cui è oggi causa, avendo ad oggetto impugnazioni di delibere condominiali da parte di una conduttrice/utilizzatrice di un'unità immobiliare condominiale mentre nel caso di specie il Comune di risulta proprietario dei beni in contestazione. Ritiene questo Parte_1
Tribunale però che gli specifi ivi evidenziati dalla Suprema Corte nelle richiamate pronunce risultano direttamente applicabili anche nell'odierno caso concreto, tenuto conto che l'intera domanda attorea si fonda esclusivamente sull'affermazione della completa estraneità al rapporto condominiale, si basa sulla espressa prospettazione della mancanza della qualità di condomino in capo ad esso stesso pagina 2 di 4 opponente. Tenuto conto pertanto che lo status di condomino e cioè di avente diritto a partecipare all'assemblea e ad impugnarne le deliberazioni attiene alla legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c. ovvero al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare (Cass.Civ.n.16654 del 14.06.2024, parte motivazionale, par.6.3; ed ancora nello stesso senso “la legittimazione ad agire, come requisito soggettivo è correlata al fatto che la parte si affermi titolare del diritto per la cui tutela costei agisce in giudizio”: Cass.Civ.n.34843 del 13.12.2023) e che nel caso di specie proprio lo stesso Comune di ha espressamente e ripetutamente escluso di possedere il predetto Parte_1 status di condomino;
considerato che
la legittimazione ad agire per l'impugnazione delle delibere condominiali manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerge che l'attore non è un condomino (con accertamento rilevabile dal giudice in ogni stato e grado), non potendosi accordare il diritto di azione a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non abbia titolo per farla valere e che nel caso di specie il predetto nella prospettazione della sua domanda ha espressamente Parte_1 escluso la propria qua e evidente che la domanda di impugnazione della delibera del 01.06.2019 e di cui è causa non può ritenersi ammissibile. A diversa conclusione non può portare la considerazione difensiva dedotta da parte attrice in base alla quale il soggetto non condomino coinvolto da una decisione assembleare, in caso di mancato riconoscimento di sua legittimazione alla impugnazione della delibera assembleare, rimarrebbe completamente privo di tutela dinanzi ad un titolo -la delibera assembleare- illegittimamente formato nei suoi confronti. Sul punto infatti occorre considerare che in caso di azione monitoria intentata da un per la riscossione di oneri o spese condominiali il soggetto che si ritiene illegittimamente CP_3 ché estraneo al rapporto condominiale può sempre chiedere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in via d'azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, di sindacare la validità della delibera assembleare posta a fondamento della ricevuta ingiunzione. Ed invero proprio sul punto la Suprema Corte ha chiarito che "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione" (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.9839 del 14.04.2021). Ed ancora: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per le spese condominiali, non ci sono motivi per negare al giudice dell'opposizione il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione; anzi, il giudice dell'opposizione deve verificare l'esistenza di eventuali motivi di nullità e/o di annullabilità della delibera posta a base del procedimento monitorio” (Cass.Civ.n.18069 del 06.06.2022). La sopra rilevata inammissibilità della domanda di impugnazione della delibera del 01.06.2019 comporta la conseguente inammissibilità della correlata domanda del di accertamento della Parte_1 mancata sua acquisizione della qualità di condomino del Controparte_1
Ed invero al riguardo occorre considerare che “La do di condomino, ovvero dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex articolo 1117 del codice civile, non va proposta nei confronti della persona che svolga l'incarico di amministratore del medesimo, ma CP_3 impone la partecipazione di tutti i partecipanti al in situazione zio necessario, CP_3 sicché tale questione, quando si inserisca nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare, nel quale legittimato passivo è l'amministratore del , può formare oggetto di un accertamento meramente CP_3 incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli” (Cass.Civ.n.9551 del 07.04.2023); in altri termini “nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., in cui la legittimazione passiva spetta all'amministratore, l'allegazione, ad opera del ricorrente, della proprietà esclusiva del bene su cui detta delibera abbia inciso può formare oggetto di un accertamento meramente pagina 3 di 4 incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale ma privo di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli” (Cass.Civ.n.20612 del 31.08.2017). Ecco allora che, valutati i principi sopra richiamati con la fattispecie concreta, anche a voler ipoteticamente prescindere dalla mancata presenza in giudizio di tutti i partecipanti al , il fatto che nel giudizio di CP_3 impugnazione di una delibera condominiale l'accertamento i ella qualità di condomino è giustificato esclusivamente nell'ottica funzionale della decisione sulla validità dello specifico atto collegiale impugnato, nel caso di specie tale accertamento risulta precluso dalla preliminare valutazione di inammissibilità dell'impugnazione. Se infatti la domanda di accertamento della mancata qualità di condomino -come quella avanzata dal nel giudizio di impugnazione della delibera Parte_1 del 01.06.2019- può essere oggetto di un accertamento meramente incidentale finalizzato specificatamente alla sola decisione sulla validità o meno dell'atto impugnato, appare evidente che la valutazione sopra evidenziata di preliminare inammissibilità del giudizio di impugnazione preclude l'esame nel merito dell'accertamento incidentale. Alla luce pertanto di tutte le considerazioni sopra esposte, le domande di parte attrice non possono essere accolte. In ordine alle spese di lite l'oggettiva incertezza delle questioni trattate in giudizio unitamente alla particolare peculiarità della controversia, valutate alla luce della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.1983 del 23.01.2023; Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022), inducono il Tribunale a rinvenire giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice Parte_1 nei confronti della parte convenuta ogni cont
[...] Controparte_1 e disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibili le domande di parte attrice;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Spoleto, 17.06.2025
Andrea Giuliani
pagina 4 di 4