TAR Torino, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 211
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Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Emissione ordinanza di demolizione in pendenza di istanza di condono edilizio

    La giurisprudenza consolidata stabilisce che l'emissione di ordini di demolizione di opere abusive è illegittima in pendenza di istanza di condono edilizio. La presentazione dell'istanza sospende i procedimenti sanzionatori in materia edilizia. Nel caso di specie, risulta presentata un'istanza di condono per un fabbricato con la stessa ubicazione, con esito non definito, e sono state versate le somme dovute. L'irreperibilità della pratica negli archivi cartacei non pregiudica il richiedente, e l'asserita non condonabilità delle opere non esime l'amministrazione dalla previa definizione del procedimento di condono con atto espresso.

  • Improcedibile
    Riferibilità dell'ordinanza ad opere assentite

    La seconda censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo, che comporta l'integrale annullamento dell'ordinanza. Inoltre, il Comune ha chiarito che le opere assentite con la predetta autorizzazione non rientrano tra quelle oggetto dell'impugnata ordinanza di ripristino. Pertanto, l'eventuale nuovo ordine di demolizione potrà precisare la questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 211
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 211
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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