Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00211/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00959/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2023, proposto da OS TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ludogoroff e Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione n. 162/2023 del 23.08.2023 - prot. ed. n. 2022-4-12717 (prot. n. 251985/623 del 24.08.2023), a firma del dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata – Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità del Comune di Torino, notificata in data 01.08.2023;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. SS LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 25.10.2023, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 162 del 23.08.2023 con cui il Comune di Torino gli ha ingiunto la rimozione di un fabbricato ad uso residenziale realizzato in assenza di permesso di costruire su un’area di sua proprietà soggetta a vincolo paesaggistico.
2. Avverso il predetto provvedimento formula due motivi di ricorso così rubricati e sintetizzabili:
“ I – Violazione ed errata applicazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985. Violazione ed errata applicazione dei principi generali regolanti l’azione delle Pubbliche Amministrazioni. Violazione ed errata applicazione degli artt. 97 della Costituzione e 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per errore essenziale e travisamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”: l’ordinanza di demolizione sarebbe stata emessa nonostante sia stata ancora esitata l’istanza di condono ex L. 326/2003 del fabbricato in questione, presentata dall’esponente in data 22.03.2005;
“ II – Violazione ed errata applicazione degli artt. 31 e ss. del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per errore essenziale e travisamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”: la gravata ordinanza riguarderebbe, comunque, anche opere assentite dall’Amministrazione comunale con autorizzazione edilizia n. 306 del 06.06.2023.
3. Si è costituito il Comune di Torino, il quale ha eccepito l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza delle censure avversarie, in quanto: a) il ricorrente non avrebbe dimostrato che la domanda di condono si riferisca allo stesso fabbricato di cui viene ingiunta la demolizione; b) inoltre, la mera presentazione dell’istanza di condono non sarebbe sufficiente a sospendere l’adozione di misure ripristinatorie, occorrendo che la stessa non sia manifestamente inammissibile o infondata e che sia comunque accompagnata dall’attestazione di versamento delle somme dovute; c) nel caso in esame, la domanda di condono sarebbe appunto manifestamente infondata, costituendo, il fabbricato in questione, un abuso maggiore in area soggetta a vincolo paesaggistico, il che ne escluderebbe la condonabilità; d) l’intervento assentito con autorizzazione edilizia n. 306 del 2003 non riguarderebbe, peraltro, il fabbricato oggetto dell’ordine di demolizione, ma un muro di sostegno del terreno, che non è oggetto dell’ingiunzione di ripristino.
4. All'udienza pubblica del 29.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso è fondato.
6. In particolare, deve trovare accoglimento la prima censura con la quale il ricorrente lamenta l’emissione della gravata ordinanza di demolizione nonostante risulti tuttora pendente il procedimento di condono richiesto ex L. 326/2003 sul medesimo fabbricato.
Va infatti richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui sono da ritenersi illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio. Per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della L. 47/1985, richiamati dall'art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, l'amministrazione ha infatti il dovere di procedere prioritariamente all'esame della domanda di condono, la cui presentazione sospende tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia, impedendo all’amministrazione di adottare un provvedimento di demolizione prima che tale domanda sia stata definita (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. VI, 22.01.2024, n. 704; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 24.04.2025, n. 3382: T.A.R. Lazio Roma, II Stralcio, 16.12.2024, n. 22666; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 15.10.2024, n. 1097).
Ebbene, nel caso di specie, dall’archivio informatico delle pratiche edilizie del Comune di Torino risulta chiaramente come, in data 22.03.2005, sia stata presentata dall’esponente una domanda di condono, con esito tuttora “ non definito ”, avente ad oggetto “ costruzione/ampliamento residenziale – fabbricato civile abitazione ” con ubicazione (quanto a via e numero civico) identica a quella risultante dal provvedimento demolitorio impugnato (doc. 2 ricorrente). È evidente quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa comunale, la domanda di condono tuttora pendente (per la quale peraltro l’esponente ha dato prova di aver versato l’oblazione e le altre somme dovute: doc. 3) si riferisce allo stesso fabbricato oggetto della gravata ordinanza di demolizione. D’altra parte, ciò è confermato anche nelle relazioni istruttorie del 23.11.2022 che hanno preceduto l’emanazione della predetta ordinanza (doc. 4-5 Comune), nelle quali si dà appunto atto della presentazione di una domanda di condono la quale “ verosimilmente potrebbe riguardare le opere oggetto della presente segnalazione ”, pur sottolineandosi che la stessa “ non risulta reperibile presso l’archivio edilizio...ma comunque consiste in un ampliamento in zona vincolata ” dunque le relative opere “ non sono condonabili ”.
A tale proposito, deve tuttavia evidenziarsi che l’irreperibilità negli archivi cartacei comunali della pratica di condono, di cui gli archivi informatici ne confermino invece la presentazione (doc. 2 ricorrente), non può andare a pregiudizio del richiedente, incombendo sull’amministrazione un obbligo giuridico di custodia delle pratiche e dei relativi atti e documenti consegnati dai privati e/o formati dagli uffici (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 09.09.2025, n. 1439).
Né l’asserita non condonabilità delle opere in questione (cui peraltro fanno riferimento le predette relazioni istruttorie, ma non anche l’ordinanza di demolizione successivamente emessa) può esimere l’amministrazione dalla previa definizione del pendente procedimento di condono, in quanto l’ordinanza di demolizione non può pacificamente qualificarsi come atto implicito di diniego della relativa istanza, che richiede l'emanazione di un atto espresso e motivato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 17.07.2024, n. 6429; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater , 24.09.2024, n. 16554; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 05.12.2023, n. 3651).
Ne discende, in ottica conformativa, che l’Amministrazione comunale dovrà prima definire con provvedimento espresso il pendente procedimento di condono relativo al fabbricato in questione e, solo in ipotesi di suo eventuale diniego, potrà emettere un nuovo ordine di demolizione.
7. Rimane pertanto assorbita la seconda censura con cui il ricorrente lamenta la riferibilità della gravata ordinanza di demolizione anche ad alcune opere che sarebbero state in realtà assentite con autorizzazione edilizia n. 306 del 06.06.2003. Dall’accoglimento di tale ulteriore censura, infatti, l’esponente non potrebbe ricavare un’utilità maggiore rispetto a quella che già gli deriva dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, che comporta l’integrale annullamento dell’ordinanza di demolizione. Peraltro, il Comune ha chiarito, nel corso del presente giudizio, che le opere assentite con la predetta autorizzazione edilizia n. 306 del 06.06.2003 non rientrano tra quelle oggetto dell’impugnato provvedimento di ripristino, di talché l’ipotetico nuovo ordine di demolizione che dovesse essere emesso, in caso di esito negativo del procedimento di condono, potrà contenere ulteriori approfondimenti e precisazioni a tale riguardo, facendo venire meno l’interesse del ricorrente alla relativa censura.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza di demolizione.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU LL, Presidente
Marco Costa, Referendario
SS LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS LO | LU LL |
IL SEGRETARIO