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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/09/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
N. 142/24 Sent. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
OGGETTO: appello
In nome del popolo italiano avverso sentenza n.
137/2024 del Tribunale L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A di Terni: personale
- S E Z I O N E L A V O R O - scolastico – indennità sostitutiva delle ferie non composta dai magistrati: godute.
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 59 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
presso la cui sede è domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12;
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ariotto, presso il CP_2 Parte_1
cui indirizzo digitale ( è elettivamente domiciliata in forza Email_1
1 di procura rilasciata su supporto cartaceo la cui la copia informatica autenticata con l'apposizione della firma digitale del difensore è stata trasmessa nella busta telematica contenente il ricorso di primo grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma c.p.c.;
- a p p e l l a t a –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 137/2024 del Tribunale di Terni: personale scolastico
– indennità sostitutiva delle ferie non godute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia concerneva, in primo grado, la domanda proposta da Parte_2
dinanzi al Tribunale di Terni, quale giudice del lavoro, al fine di ottenere, quale dipendente del
, con mansioni di docente di scuola superiore di secondo grado Controparte_1
in virtù di contratti relativi a supplenze brevi e saltuarie, il pagamento della somma di € 772,12, a titolo “Retribuzione Professionale Docenti” e di quella di € 2.312,84 (a seguito di rideterminazione dell'iniziale importo richiesto di € 2.487,88) a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute dall'anno scolastico 2019/20 all'anno scolastico 2022/23.
2. Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. n. 137/2024, pubblicata in data 21 marzo 2024, accolse integralmente il ricorso, riconoscendo la fondatezza di tutte le domande svolte dalla ricorrente e condannò, pertanto, il al pagamento delle somme richieste, oltre agli accessori di legge, CP_1
nonché alla rifusione dei due terzi delle spese di lite, liquidati in € 600,00, con compensazione del restante un terzo.
In particolare, per quel che rileva in questa sede, il Tribunale ritenne fondata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione. Dopo
aver ricostruito la disciplina legislativa riguardante le ferie del personale scolastico, il Tribunale,
2 infatti, osservò come la Suprema Corte, con le sentenze n. 14268 del 5 maggio 2022 e n. 21780 dell'8
luglio 2022, avesse affermato che la normativa interna necessitava di essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale, secondo quanto precisato dalla Corte
di Giustizia (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16, nonché con la recente sentenza del 18 gennaio 2024 in causa C-218/22), non consentiva la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, fosse stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alla fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Dunque, concluse il Tribunale, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non averle richieste,
se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con l'espresso avviso che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
3. Il , con ricorso depositato in data 12 aprile 2024, ha interposto Controparte_1
appello avverso la decisione di primo grado, limitando l'impugnazione, articolata in due motivi, alla sola statuizione con cui è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere l'indennità sostituiva delle ferie non godute.
Con decreto presidenziale del 17 aprile 2024 è stata fissata per la discussione l'udienza del 25
settembre 2024.
Con memoria difensiva si è costituita in giudizio contestando il gravame Parte_2
di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza i difensori hanno discusso la causa, richiamando ciascuno il contenuto dei rispettivi atti difensivi.
Il dispositivo qui trascritto è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
4. Preliminarmente va rilevato che l'oggetto dell'odierno contendere riguarda unicamente il diritto della docente a percepire o meno l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, non avendo il
3 impugnato il capo della sentenza che ha affermato il diritto alla corresponsione delle CP_1
differenze retributive conseguenti al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti.
5. Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale si sia pronunciato ultra petita atteso che la ricorrente non aveva mai lamentato l'inadempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di informazione sulle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione delle ferie.
Secondo il , la sentenza sarebbe palesemente errata in quanto basata su di un fatto, quello CP_1
inerente alla mancata informativa datoriale, che non era mai entrato a far parte del thema decidendum
e tantomeno del thema probandum.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.2. Il vizio di ultrapetizione si configura quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto
(“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso
(“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori mediante l'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso.
Nel caso di specie, invero, il bene della vita richiesto (pagamento dell'indennità di ferie non godute)
coincide perfettamente con quello attribuito dal Tribunale che ha affermato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità, condannando il a corrisponderle quanto dovuto a tale titolo. CP_1
5.1.3. La docente nel ricorso di primo grado aveva puntualmente allegato i fatti costitutivi della pretesa azionata ovvero di non aver fruito dei giorni di ferie maturati in base all'orario di lavoro e di non aver ricevuto la relativa indennità, producendo i contratti relativi agli incarichi a termine ed i prospetti indicanti le ferie non fruite da indennizzare.
Il , costituendosi in giudizio, si era limitato a dedurre che i giorni di ferie che la ricorrente CP_1
aveva maturato sulla base dell'orario contrattualmente previsto erano, per ciascun incarico, inferiori ai periodi di sospensione delle attività didattiche – intercorsi durante ciascun contratto - nei quali ella avrebbe potuto usufruire delle ferie, sostenendo che, sulla base delle disposizioni normative ratione
temporis applicabili, in tali periodi la docente avrebbe dovuto considerarsi in ferie non avendo reso
4 alcuna prestazione lavorativa, con la conseguenza che non poteva vantare alcun diritto all'indennità
richiesta per il solo fatto di non aver presentato formale istanza di ferie.
5.1.4. Il Tribunale ha quindi proceduto a ricostruire la specifica disciplina normativa regolante le ferie dei docenti, pacificamente invocata da entrambe le parti e ne ha verificato la compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, in particolare, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e con i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea riguardo al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva.
5.1.5. La Corte di Giustizia Europea ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88
non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità
di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, assicurandosi che lo stesso sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo — se necessario formalmente — a farlo e, nel contempo,
informandolo del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Pertanto, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver assolto il rigoroso obbligo di aver messo il lavoratore nelle condizioni di poter effettivamente godere delle ferie.
5.1.6. Dando applicazione ai principi richiamati, i quali implicano che l'onere probatorio ricada sul datore, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda proposta dalla docente, valorizzando correttamente la circostanza che il , nel costituirsi in giudizio, non avesse prim'ancora che CP_1
provato, nemmeno allegato di aver compiutamente informato la lavoratrice delle ferie che aveva diritto a fruire e delle conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata fruizione.
5 Il Tribunale non ha, dunque, modificato i fatti posti a fondamento delle rispettive opposte posizioni,
incidendo sui poteri di allegazione delle parti ma ha implicitamente rilevato, ritenendola dirimente,
la lacuna probatoria in cui era incorso il . CP_1
6. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta l'interpretazione che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha offerto della normativa nazionale in materia di ferie del personale scolastico affinché essa possa ritenersi conforme al diritto e alla giurisprudenza euro unitaria.
Ritiene, infatti, che il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 18
gennaio 2024, in causa C-218/22, espressamente richiamata dal Tribunale nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione, sia un principio che, seppur condivisibile, non si attagli alla fattispecie concreta, o per meglio dire, non possa trovare applicazione per il personale docente.
La normativa di diritto interno, osserva l'appellante, impedisce al personale docente della scuola di usufruire delle ferie durante i periodi di lezione, tranne che per un massimo di cinque giorni a domanda e senza oneri per l'amministrazione, individuando quali periodi di ferie quelli in cui l'attività didattica è sospesa. Tali periodi, in cui i docenti percepiscono la retribuzione senza rendere una corrispettiva prestazione lavorativa sono considerati, infatti, con presunzione legale, come
“ferie”, proprio al fine di evitare che oltre alla avvenuta reale fruizione di tali periodi di riposo, il personale scolastico possa percepire anche l'indennità tesa a compensarne la mancata fruizione per il solo fatto di non aver individuato all'interno di detti periodi specifici giorni di ferie.
La normativa nazionale, secondo l'appellante, sarebbe rispettosa dei principi costituzionali ed euro unitari poiché nei periodi di ferie, già individuati per legge, l'interessato non rende alcuna prestazione lavorativa ed è perciò nelle condizioni di godere di quel riposo, necessario al recupero delle energie psicofisiche. Conseguentemente, devono ritenersi realizzate le finalità sottese al diritto alle ferie annuali retribuite che, come ripetutamente affermato dalla stessa Corte di Giustizia (cfr. CGUE
29.11.17 in causa C-214/16), sono quelle di garantire al lavoratore la sicurezza di un riposo effettivo,
onde assicurare la tutela della sua sicurezza e della sua salute.
6.1. Il motivo è infondato.
6 È incontroverso che è stata destinataria, in ciascuno degli anni scolastici Parte_2
in contestazione, di incarichi di docenza a tempo determinato sino al termine dell'attività didattica.
6.1.1. Occorre considerare, in primo luogo, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola ha disciplinato le ferie all'art.13; in particolare, per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite da tutto il personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio -
ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art.19 dello stesso CCNL, riguardante specificamente il regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2,
qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico.
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle
lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo
determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i
periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento
7 sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario regionale, dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle
lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né
può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Il datore di lavoro deve, pertanto, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, ossia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, informandolo anche - in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
6.1.2. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012
dapprima con l'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi
spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso
di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione
8 della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è
fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
Nello stesso anno 2012 il legislatore è però nuovamente intervenuto — con l'articolo 1, commi da 54
a 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — dettando una disciplina speciale delle ferie proprio per il personale della scuola.
Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, il personale docente — senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato — fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini,
agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012,
precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle
attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Infine, il comma 56 dello stesso articolo 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può
essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
6.1.3. Attraverso l'impugnazione il sostiene, proprio in ragione della speciale normativa CP_1
dettata dal legislatore, che i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia non possano trovare applicazione per il personale docente.
Ritiene, infatti, che per tale categoria di lavoratori vi sia una presunzione normativamente stabilita di fruizione delle ferie nei diversi periodi di sospensione dell'attività didattiche per come indicati dai calendari scolastici regionali.
9 Secondo il , la docente aveva maturato giorni di ferie inferiori a quelli fruiti durante le CP_1
sospensioni delle lezioni, cosicché non vi era alcun residuo che potesse essere “monetizzato”.
Ed infatti, l'amministrazione, seppur in maniera non esplicita, sostiene essere computabili, tra i giorni di sospensione, anche quelli intercorrenti fra il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico e il termine finale del contratto di lavoro, ossia, il 30 giugno. Di conseguenza,
quell'intervallo equivarrebbe a ferie fruite, o di cui, in ogni caso, la docente avrebbe potuto chiedere di fruire, con la conseguente esclusione del diritto all'indennità sostitutiva.
6.1.4. A giudizio del Collegio, però, l'interpretazione proposta dall'amministrazione appellante, per la quale, in sostanza, l'obbligo informativo gravante sul datore di lavoro, nel caso del personale scolastico, sarebbe già assolto dalle disposizioni normative che individuano, indirettamente, i periodi in cui è possibile fruire delle ferie, non può essere condivisa, ponendosi in contrasto con quanto di recente statuito dalla Suprema Corte.
Sulla questione in oggetto, infatti, la Suprema Corte si è recentemente pronunciata, sul tracciato di quanto già statuito con la sopra citata sentenza n. 14268 del 2022, sia con l'ordinanza n.13440 del
15/05/2024 sia con la successiva n.16715 del 17/06/2024: in entrambe si ribadisce con chiarezza che la normativa in vigore, interpretata in senso conforme all'art.7, par.2, della direttiva 2003/88/CE e a quanto statuito dalla CGEU, “non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e
dell'indennità sostituiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione
adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio
diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Con l'ordinanza n.16715 del 2024, in motivazione, la Suprema Corte chiarisce che “deve escludersi
che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro
richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle
lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli
esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.1 della legge n.228 del 2012. In
10 realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza
del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie
e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del
d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né
invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in
mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve
ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla
fine del rapporto di lavoro”.
Quanto statuito dalla Suprema Corte viene condiviso dal Collegio in considerazione anche di quanto poco sopra evidenziato circa la particolarità del regime della fruizione delle ferie riguardante il personale docente assunto a tempo determinato, come disciplinato dalla contrattazione collettiva.
6.1.5. Peraltro, vale la pena evidenziare che il comma 54 dell'art.1 della legge n. 228 del 2012, non contiene una specifica individuazione dei periodi di sospensione dell'attività didattica, rimandando a tal fine ai calendari scolastici regionali i quali indicano soltanto il termine delle lezioni nel mese di giugno.
Va, poi, aggiunto che, pur sospese le lezioni frontali, l'attività didattica continua e prosegue sino alla fine del mese di giugno, dovendo gli insegnanti attendere alle varie attività valutative e di aggiornamento nonché ove previsti, agli esami di fine anno, certamente da escludersi dal novero delle giornate di ferie fruibili.
Nei periodi di sospensione, allora, il docente non di ruolo, se non ha avanzato domanda di ferie, può
ben considerarsi a disposizione dell'istituto scolastico e non può essere considerato automaticamente in ferie.
In conclusione, quindi, nel caso in esame, non essendo stato dimostrato che il dirigente scolastico abbia adottato provvedimenti in ordine alle ferie dell'interessata o invitato l'insegnante a usufruire
11 delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto della ricorrente alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
7. In definitiva l'appello è infondato e dev'essere respinto, mentre la sentenza di primo grado dev'essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il dev'essere condannato a rifondere CP_1
all'appellata le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal D.M. 13 agosto
2022, n. 147.
Da ultimo, pur in presenza della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del appellante, ai sensi del d.P.R. 30/05/2002, n.115, CP_1
art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. civ., Sez. 6 – L, Ordinanza
n.1778 del 29/01/2016 2016).
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellata, che liquida nella somma di € 1.000,00 per compenso professionale, oltre I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati.
Così deciso in camera di consiglio in Perugia il 25 settembre 2024.
12 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
13
OGGETTO: appello
In nome del popolo italiano avverso sentenza n.
137/2024 del Tribunale L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A di Terni: personale
- S E Z I O N E L A V O R O - scolastico – indennità sostitutiva delle ferie non composta dai magistrati: godute.
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 59 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
presso la cui sede è domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12;
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ariotto, presso il CP_2 Parte_1
cui indirizzo digitale ( è elettivamente domiciliata in forza Email_1
1 di procura rilasciata su supporto cartaceo la cui la copia informatica autenticata con l'apposizione della firma digitale del difensore è stata trasmessa nella busta telematica contenente il ricorso di primo grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma c.p.c.;
- a p p e l l a t a –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 137/2024 del Tribunale di Terni: personale scolastico
– indennità sostitutiva delle ferie non godute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia concerneva, in primo grado, la domanda proposta da Parte_2
dinanzi al Tribunale di Terni, quale giudice del lavoro, al fine di ottenere, quale dipendente del
, con mansioni di docente di scuola superiore di secondo grado Controparte_1
in virtù di contratti relativi a supplenze brevi e saltuarie, il pagamento della somma di € 772,12, a titolo “Retribuzione Professionale Docenti” e di quella di € 2.312,84 (a seguito di rideterminazione dell'iniziale importo richiesto di € 2.487,88) a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute dall'anno scolastico 2019/20 all'anno scolastico 2022/23.
2. Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. n. 137/2024, pubblicata in data 21 marzo 2024, accolse integralmente il ricorso, riconoscendo la fondatezza di tutte le domande svolte dalla ricorrente e condannò, pertanto, il al pagamento delle somme richieste, oltre agli accessori di legge, CP_1
nonché alla rifusione dei due terzi delle spese di lite, liquidati in € 600,00, con compensazione del restante un terzo.
In particolare, per quel che rileva in questa sede, il Tribunale ritenne fondata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione. Dopo
aver ricostruito la disciplina legislativa riguardante le ferie del personale scolastico, il Tribunale,
2 infatti, osservò come la Suprema Corte, con le sentenze n. 14268 del 5 maggio 2022 e n. 21780 dell'8
luglio 2022, avesse affermato che la normativa interna necessitava di essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale, secondo quanto precisato dalla Corte
di Giustizia (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16, nonché con la recente sentenza del 18 gennaio 2024 in causa C-218/22), non consentiva la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, fosse stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alla fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Dunque, concluse il Tribunale, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non averle richieste,
se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con l'espresso avviso che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
3. Il , con ricorso depositato in data 12 aprile 2024, ha interposto Controparte_1
appello avverso la decisione di primo grado, limitando l'impugnazione, articolata in due motivi, alla sola statuizione con cui è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere l'indennità sostituiva delle ferie non godute.
Con decreto presidenziale del 17 aprile 2024 è stata fissata per la discussione l'udienza del 25
settembre 2024.
Con memoria difensiva si è costituita in giudizio contestando il gravame Parte_2
di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza i difensori hanno discusso la causa, richiamando ciascuno il contenuto dei rispettivi atti difensivi.
Il dispositivo qui trascritto è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
4. Preliminarmente va rilevato che l'oggetto dell'odierno contendere riguarda unicamente il diritto della docente a percepire o meno l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, non avendo il
3 impugnato il capo della sentenza che ha affermato il diritto alla corresponsione delle CP_1
differenze retributive conseguenti al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti.
5. Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale si sia pronunciato ultra petita atteso che la ricorrente non aveva mai lamentato l'inadempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di informazione sulle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione delle ferie.
Secondo il , la sentenza sarebbe palesemente errata in quanto basata su di un fatto, quello CP_1
inerente alla mancata informativa datoriale, che non era mai entrato a far parte del thema decidendum
e tantomeno del thema probandum.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.2. Il vizio di ultrapetizione si configura quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto
(“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso
(“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori mediante l'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso.
Nel caso di specie, invero, il bene della vita richiesto (pagamento dell'indennità di ferie non godute)
coincide perfettamente con quello attribuito dal Tribunale che ha affermato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità, condannando il a corrisponderle quanto dovuto a tale titolo. CP_1
5.1.3. La docente nel ricorso di primo grado aveva puntualmente allegato i fatti costitutivi della pretesa azionata ovvero di non aver fruito dei giorni di ferie maturati in base all'orario di lavoro e di non aver ricevuto la relativa indennità, producendo i contratti relativi agli incarichi a termine ed i prospetti indicanti le ferie non fruite da indennizzare.
Il , costituendosi in giudizio, si era limitato a dedurre che i giorni di ferie che la ricorrente CP_1
aveva maturato sulla base dell'orario contrattualmente previsto erano, per ciascun incarico, inferiori ai periodi di sospensione delle attività didattiche – intercorsi durante ciascun contratto - nei quali ella avrebbe potuto usufruire delle ferie, sostenendo che, sulla base delle disposizioni normative ratione
temporis applicabili, in tali periodi la docente avrebbe dovuto considerarsi in ferie non avendo reso
4 alcuna prestazione lavorativa, con la conseguenza che non poteva vantare alcun diritto all'indennità
richiesta per il solo fatto di non aver presentato formale istanza di ferie.
5.1.4. Il Tribunale ha quindi proceduto a ricostruire la specifica disciplina normativa regolante le ferie dei docenti, pacificamente invocata da entrambe le parti e ne ha verificato la compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, in particolare, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e con i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea riguardo al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva.
5.1.5. La Corte di Giustizia Europea ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88
non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità
di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, assicurandosi che lo stesso sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo — se necessario formalmente — a farlo e, nel contempo,
informandolo del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Pertanto, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver assolto il rigoroso obbligo di aver messo il lavoratore nelle condizioni di poter effettivamente godere delle ferie.
5.1.6. Dando applicazione ai principi richiamati, i quali implicano che l'onere probatorio ricada sul datore, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda proposta dalla docente, valorizzando correttamente la circostanza che il , nel costituirsi in giudizio, non avesse prim'ancora che CP_1
provato, nemmeno allegato di aver compiutamente informato la lavoratrice delle ferie che aveva diritto a fruire e delle conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata fruizione.
5 Il Tribunale non ha, dunque, modificato i fatti posti a fondamento delle rispettive opposte posizioni,
incidendo sui poteri di allegazione delle parti ma ha implicitamente rilevato, ritenendola dirimente,
la lacuna probatoria in cui era incorso il . CP_1
6. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta l'interpretazione che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha offerto della normativa nazionale in materia di ferie del personale scolastico affinché essa possa ritenersi conforme al diritto e alla giurisprudenza euro unitaria.
Ritiene, infatti, che il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 18
gennaio 2024, in causa C-218/22, espressamente richiamata dal Tribunale nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione, sia un principio che, seppur condivisibile, non si attagli alla fattispecie concreta, o per meglio dire, non possa trovare applicazione per il personale docente.
La normativa di diritto interno, osserva l'appellante, impedisce al personale docente della scuola di usufruire delle ferie durante i periodi di lezione, tranne che per un massimo di cinque giorni a domanda e senza oneri per l'amministrazione, individuando quali periodi di ferie quelli in cui l'attività didattica è sospesa. Tali periodi, in cui i docenti percepiscono la retribuzione senza rendere una corrispettiva prestazione lavorativa sono considerati, infatti, con presunzione legale, come
“ferie”, proprio al fine di evitare che oltre alla avvenuta reale fruizione di tali periodi di riposo, il personale scolastico possa percepire anche l'indennità tesa a compensarne la mancata fruizione per il solo fatto di non aver individuato all'interno di detti periodi specifici giorni di ferie.
La normativa nazionale, secondo l'appellante, sarebbe rispettosa dei principi costituzionali ed euro unitari poiché nei periodi di ferie, già individuati per legge, l'interessato non rende alcuna prestazione lavorativa ed è perciò nelle condizioni di godere di quel riposo, necessario al recupero delle energie psicofisiche. Conseguentemente, devono ritenersi realizzate le finalità sottese al diritto alle ferie annuali retribuite che, come ripetutamente affermato dalla stessa Corte di Giustizia (cfr. CGUE
29.11.17 in causa C-214/16), sono quelle di garantire al lavoratore la sicurezza di un riposo effettivo,
onde assicurare la tutela della sua sicurezza e della sua salute.
6.1. Il motivo è infondato.
6 È incontroverso che è stata destinataria, in ciascuno degli anni scolastici Parte_2
in contestazione, di incarichi di docenza a tempo determinato sino al termine dell'attività didattica.
6.1.1. Occorre considerare, in primo luogo, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola ha disciplinato le ferie all'art.13; in particolare, per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite da tutto il personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio -
ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art.19 dello stesso CCNL, riguardante specificamente il regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2,
qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico.
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle
lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo
determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i
periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento
7 sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario regionale, dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle
lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né
può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Il datore di lavoro deve, pertanto, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, ossia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, informandolo anche - in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
6.1.2. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012
dapprima con l'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi
spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso
di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione
8 della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è
fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
Nello stesso anno 2012 il legislatore è però nuovamente intervenuto — con l'articolo 1, commi da 54
a 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — dettando una disciplina speciale delle ferie proprio per il personale della scuola.
Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, il personale docente — senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato — fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini,
agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012,
precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle
attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Infine, il comma 56 dello stesso articolo 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può
essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
6.1.3. Attraverso l'impugnazione il sostiene, proprio in ragione della speciale normativa CP_1
dettata dal legislatore, che i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia non possano trovare applicazione per il personale docente.
Ritiene, infatti, che per tale categoria di lavoratori vi sia una presunzione normativamente stabilita di fruizione delle ferie nei diversi periodi di sospensione dell'attività didattiche per come indicati dai calendari scolastici regionali.
9 Secondo il , la docente aveva maturato giorni di ferie inferiori a quelli fruiti durante le CP_1
sospensioni delle lezioni, cosicché non vi era alcun residuo che potesse essere “monetizzato”.
Ed infatti, l'amministrazione, seppur in maniera non esplicita, sostiene essere computabili, tra i giorni di sospensione, anche quelli intercorrenti fra il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico e il termine finale del contratto di lavoro, ossia, il 30 giugno. Di conseguenza,
quell'intervallo equivarrebbe a ferie fruite, o di cui, in ogni caso, la docente avrebbe potuto chiedere di fruire, con la conseguente esclusione del diritto all'indennità sostitutiva.
6.1.4. A giudizio del Collegio, però, l'interpretazione proposta dall'amministrazione appellante, per la quale, in sostanza, l'obbligo informativo gravante sul datore di lavoro, nel caso del personale scolastico, sarebbe già assolto dalle disposizioni normative che individuano, indirettamente, i periodi in cui è possibile fruire delle ferie, non può essere condivisa, ponendosi in contrasto con quanto di recente statuito dalla Suprema Corte.
Sulla questione in oggetto, infatti, la Suprema Corte si è recentemente pronunciata, sul tracciato di quanto già statuito con la sopra citata sentenza n. 14268 del 2022, sia con l'ordinanza n.13440 del
15/05/2024 sia con la successiva n.16715 del 17/06/2024: in entrambe si ribadisce con chiarezza che la normativa in vigore, interpretata in senso conforme all'art.7, par.2, della direttiva 2003/88/CE e a quanto statuito dalla CGEU, “non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e
dell'indennità sostituiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione
adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio
diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Con l'ordinanza n.16715 del 2024, in motivazione, la Suprema Corte chiarisce che “deve escludersi
che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro
richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle
lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli
esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.1 della legge n.228 del 2012. In
10 realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza
del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie
e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del
d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né
invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in
mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve
ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla
fine del rapporto di lavoro”.
Quanto statuito dalla Suprema Corte viene condiviso dal Collegio in considerazione anche di quanto poco sopra evidenziato circa la particolarità del regime della fruizione delle ferie riguardante il personale docente assunto a tempo determinato, come disciplinato dalla contrattazione collettiva.
6.1.5. Peraltro, vale la pena evidenziare che il comma 54 dell'art.1 della legge n. 228 del 2012, non contiene una specifica individuazione dei periodi di sospensione dell'attività didattica, rimandando a tal fine ai calendari scolastici regionali i quali indicano soltanto il termine delle lezioni nel mese di giugno.
Va, poi, aggiunto che, pur sospese le lezioni frontali, l'attività didattica continua e prosegue sino alla fine del mese di giugno, dovendo gli insegnanti attendere alle varie attività valutative e di aggiornamento nonché ove previsti, agli esami di fine anno, certamente da escludersi dal novero delle giornate di ferie fruibili.
Nei periodi di sospensione, allora, il docente non di ruolo, se non ha avanzato domanda di ferie, può
ben considerarsi a disposizione dell'istituto scolastico e non può essere considerato automaticamente in ferie.
In conclusione, quindi, nel caso in esame, non essendo stato dimostrato che il dirigente scolastico abbia adottato provvedimenti in ordine alle ferie dell'interessata o invitato l'insegnante a usufruire
11 delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto della ricorrente alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
7. In definitiva l'appello è infondato e dev'essere respinto, mentre la sentenza di primo grado dev'essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il dev'essere condannato a rifondere CP_1
all'appellata le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal D.M. 13 agosto
2022, n. 147.
Da ultimo, pur in presenza della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del appellante, ai sensi del d.P.R. 30/05/2002, n.115, CP_1
art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. civ., Sez. 6 – L, Ordinanza
n.1778 del 29/01/2016 2016).
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellata, che liquida nella somma di € 1.000,00 per compenso professionale, oltre I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati.
Così deciso in camera di consiglio in Perugia il 25 settembre 2024.
12 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
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