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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2024, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 2.7.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2915/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Di Francesco e Tiziano Parte_1
Tommasiello, come da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv. Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei, Franco Raimondo Boccia, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3460/2021 pubblicata il
13.4.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.1.2020, e regolarmente notificato, esponeva: di Parte_1 aver svolto l'attività di dirigente da aprile 2015 al 21.3.2018 alle dipendenze della Controparte_1
di aver aderito ad un accordo di incentivazione all'esodo e di aver risolto consensualmente il
[...] rapporto, a fronte dell'impegno, da parte della resistente, di versare la somma di € 377.700,00 al lordo;
la somma era stata versata, però, solo in parte, in quanto gli aveva contestato la CP_1
1 violazione di principi di correttezza e buona fede e il verificarsi delle condizioni per l'applicazione della penale di cui al punto 10 dell'accordo.
Eccepiva la nullità del patto di non concorrenza, l'inapplicabilità della clausola penale, la insussistenza della violazione degli obblighi assunti e concludeva, chiedendo: “In via principale: in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia e comunque l'inapplicabilità nella specie del patto di non concorrenza di cui al punto 10 del Verbale, ed in ogni caso la non applicabilità della clausola penale con i termini e le modalità poste in essere dalla Società per i motivi tutti dedotti in narrativa ai paragrafi 1 e 2 del presente Ricorso, e per
l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappr.te pro tempore, al pagamento in favore del Dott. dell'importo di € 94.425,00, oltre rivalutazione monetaria Pt_1
ed interessi legali dalla maturazione al saldo. In via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On. Giudice adito ritenesse comunque applicabile nella specie la clausola penale di cui al punto 10 del Verbale di cui è causa, ferma restando l'insussistenza nella specie di alcuna condotta concorrenziale del Dott. , e tuttavia ritenuta sussistente una ipotesi di Pt_1 mancata informativa, ridurre l'ammontare della stessa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384
c.c. secondo il criterio equitativo, e pertanto condannare la Società convenuta, in persona del legale rappr.te pro tempore, al relativo importo ritenuto di giustizia e di equità. In ogni caso, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio la contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, Controparte_1
deducendo, in particolare, in merito alla violazione da parte del degli impegni assunti con Pt_1
il verbale di accordo del 21.3.2018.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava il al pagamento delle spese di lite. In particolare, il giudice di primo grado, ritenendo valida Pt_1 la clausola contenuta al punto 10 dell'accordo intercorso tra le parti in data 21.3.2018 – che prevedeva l'obbligo di non prestare attività, per la durata di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro e limitatamente al territorio italiano, in favore di soggetti che operano in concorrenza diretta con e di segnalare per iscritto ogni nuova attività, il luogo di svolgimento, il Controparte_1 nome e l'indirizzo del nuovo datore di lavoro o committente - , in base alla quale era stato quantificato l'importo erogato al a titolo di incentivazione all'esodo, in compensazione Pt_1 dell'obbligo assunto, evidenziava che il non aveva comunicato alla la Pt_1 Controparte_1
nuova assunzione, avvenuta solo in data 9.4.2018, alle dipendenze di Controparte_2
quale Responsabile delle risorse umane;
che se avesse avuto conoscenza
[...] CP_1 dell'immediato reimpiego del avrebbe valutato diversamente la somma offerta quale Pt_1
2 incentivo all'esodo, anche alla luce della probabile non necessità di imporgli il rispetto del patto di non concorrenza per un anno.
Ha proposto appello per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile nei confronti dell'appellante la penale prevista dal verbale stipulato inter partes;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto la nullità del patto di non concorrenza e della relativa clausola penale;
3) illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di riduzione d'ufficio dell'entità della penale;
4) erroneità del capo della sentenza relativo alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, anche per violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare la nullità
l'illegittimità, l'inefficacia e comunque l'inapplicabilità nella specie del patto di non concorrenza di cui al punto 10 del Verbale, ed in ogni caso la non applicabilità della clausola penale con i termini e le modalità poste in essere dalla Società per i motivi tutti dedotti in narrativa ai paragrafi
1 e 2 del Ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, e per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore del Dott. Pt_1 dell'importo di Euro 94.425,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
In via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On. Giudice adito ritenesse comunque applicabile nella specie la clausola penale di cui al punto 10 del Verbale di cui
è causa, ferma restando l'insussistenza nella specie di alcuna condotta concorrenziale del Dott.
, e tuttavia ritenuta sussistente una ipotesi di mancata informativa, ridurre l'ammontare Pt_1 della stessa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c. secondo il criterio equitativo, e pertanto condannare la Società convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al relativo importo ritenuto di giustizia e di equità.
In ogni caso: in accoglimento della domanda formulata al par. 5 del presente atto, Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita riformare integralmente la Sentenza di primo grado relativamente alla statuizione inerente le spese di lite, così come liquidate nel dispositivo, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto nelle more corrisposto a tale titolo da parte dell'odierno Appellante in favore della Società.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, relativi al doppio grado di giudizio”.
3 Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, Controparte_1
perché infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui ha ritenuto applicabile nei suoi confronti la penale prevista dal verbale stipulato inter partes. In particolare, ha lamentato che il giudice di primo grado ha considerato provati fatti al contrario non dimostrati, ossia: che l'appellante avesse ricevuto una proposta da antecedentemente alla CP_3 stipula del Verbale di accordo e che avesse sottaciuto l'imminenza del nuovo rapporto;
che la società, se avesse conosciuto la circostanza, avrebbe accettato la risoluzione del rapporto di lavoro riconoscendogli il pagamento di un importo inferiore, non essendo indifferente per la Controparte_1
sapere se un suo dirigente , che aderisce ad una procedura collettiva su base volontaria, sia
[...] intenzionato o meno a intraprendere altrove un'altra carriera dirigenziale.
Ha, inoltre evidenziato che nel verbale di accordo non è previsto alcun termine entro cui il Pt_1
avrebbe dovuto provvedere ad informare la società circa nuove attività lavorative intraprese;
e che la società, sempre sulla base del verbale, prima di trattenere gli importi a titolo di penale, avrebbe dovuto richiedere al le necessarie informazioni in merito alla nuova attività svolta e ai Pt_1
compiti affidati.
Le censure non sono fondate.
Con il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 21.3.2018 (all. 1 del ricorso di primo grado), le parti - a fronte di una situazione di esubero del personale dirigente del Gruppo TIM individuato in misura di 100 unità e alla luce dell'Accordo sottoscritto in data 2.2.2018, tra le aziende del Gruppo TIM, e il dei Dirigenti del CP_4 Controparte_5
Gruppo TIM, con il quale è stato tracciato il percorso di gestione della riduzione del personale dirigente, definendo le condizioni economiche di accompagnamento alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia per coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti per l'accesso ad un qualsiasi trattamento pensionistico che per il restante personale – hanno convenuto di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a decorrere dal 31.3.2018, con obbligo per la di pagare al la somma di € 377.700,00 al lordo delle trattenute di Controparte_1 Pt_1 legge e di contratto, a titolo di incentivazione all'esodo, ed hanno precisato che “tale importo è stato quantificato anche quale forma di compensazione dell'obbligo assunto dal Dirigente al punto
10)” del medesimo accordo (art. 2).
4 Al punto 3) del verbale di conciliazione, il ha accettato la somma “sia quanto al suo Pt_1 ammontare che al titolo dell'erogazione”
Al punto 10) le parti hanno, poi, previsto espressamente che “il dott. si impegna sin d'ora a Pt_1
non prestare in alcun modo attività, a titolo gratuito od oneroso (a titolo meramente esemplificativo in qualità di dipendente, amministratore, consulente, socio, prestatore d'opera, collaboratore ) ed
a non avere comunque gli interessi, sia direttamente che per il tramite di terze parti, in favore di società, organizzazioni e soggetti operanti direttamente in concorrenza con o Controparte_1
altre società del Gruppo CO LI (solo a titolo di es. ND tre, NE, AL , fastweb,
Enel open Fiber). Il divieto di concorrenza opera con riferimento al territorio ed avrà la CP_1
durata di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il dott. si impegna a segnalare Pt_1
per iscritto ogni sua nuova attività, il luogo in cui la svolgerà e il nome e l'indirizzo del nuovo datore di lavoro o committente. A richiesta è comunque tenuto a fornire a una Controparte_1
dettagliata descrizione dell'attività svolta e dei compiti affidatigli.
Con la sottoscrizione del presente accordo il dott. dà atto a che Pt_1 Controparte_1
l'impegno assunto ai sensi della presente clausola è compensato con la quantificazione dell'incentivazione all'esodo e che le limitazioni d'oggetto e di luogo stabilite nel presente paragrafo non sono tali da precludere future idonee possibilità di lavoro e di guadagno, tenuto conto delle competenze professionali di cui è in possesso.
La violazione anche solo di uno degli impegni di cui al presente paragrafo comporta per il dott.
l'obbligo di risarcire, a titolo di penale, il danno arrecato alla , che Pt_1 Controparte_1
convenzionalmente viene determinato in un importo pari al 25% della somma lorda di cui al paragrafo 2).
In ogni caso resta salva la prova del maggior danno ulteriore subito da o altra CP_1
società del Gruppo che, in ogni caso, si riservano il diritto di agire per far cessare l'attività svolta in concorrenza”
Ebbene, dalle pattuizioni sopra riportate emerge, con assoluta chiarezza, che il era Pt_1 consapevole sia del fatto che l'importo ricevuto a titolo di incentivazione all'esodo compensava anche l'impegno assunto al punto 10) dell'accordo, sia che, in caso di “violazione anche solo di uno degli impegni” di cui al punto 10), la società avrebbe applicato la penale pattuita, pari al 25% della somma lorda individuata a titolo di incentivo all'esodo.
Gli impegni assunti dal e compensati con parte della somma erogata a titolo di incentivo Pt_1 all'esodo, sono stati individuati dalle parti nei seguenti: 1) non prestare attività, a titolo gratuito od oneroso, e non avere interessi, sia direttamente che per il tramite di terze parti, in favore di società, organizzazioni e soggetti operanti direttamente in concorrenza con o altre società Controparte_1
5 del Gruppo CO LI, per il periodo di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro e limitatamente al territorio italiano;
2) segnalare per iscritto ogni nuova attività, il luogo in cui si svolgerà e il nome e l'indirizzo del nuovo datore di lavoro o committente;
3) fornire a
[...]
a richiesta,una dettagliata descrizione dell'attività svolta e dei compiti affidatigli. CP_1
La società appellata ha applicato la penale, ritenendo che il abbia violato sia il patto di non Pt_1 concorrenza, di cui al numero 1), sia l'obbligo di informativa di cui al numero 2).
Con riferimento al numero 1), la ha evidenziato che, sebbene la concorrenza Controparte_1
tra e non risulti immediatamente, visto il diverso settore Controparte_6 Controparte_1
merceologico primario di riferimento in cui operano le due società, la stessa si ricaverebbe dal fatto che la ha instaurato con – concorrente di – una CP_1 Controparte_7 CP_3
partnership strategica da molti anni, finalizzata a fornire a quest'ultima i servizi di navigazione internet e di contenuti web, che destina per finalità commerciali ai propri clienti sui treni CP_7
Frecciarossa. Secondo la società appellata, tale attività viene svolta, con analoghe finalità commerciali e per profitto, anche dalla fornendo sui treni di proprietà prodotti CP_3
Contr analoghi a quelli offerti da in favore dei clienti : ha, infatti, realizzato il CP_1 CP_7
proprio Sistema Informativo a partire dal 2009, combinando sistemi on premise con soluzioni in
Private Cloud. Il progetto include la gestione in Private Cloud del sistema di prenotazione, di biglietteria e ordinativi, del sistema di messaggistica ai passeggeri, del sistema di controllo delle macchine automatiche di vendita biglietti presso le stazioni e del sistema di revenue/yield management (sistema di gestione ricavi), oltre che la fornitura alla clientela di prodotti multimediali
(film, musica, ebook etc.). Anche l'attività di mobile ticketing (acquisto con dispositivi smartphone Contr e pad di biglietti di mezzi di trasporto), svolta da con finalità commerciali e di profitto, viene svolta con analoghe finalità di profitto anche da parte di che ha recentemente Controparte_1
implementato un servizio con tale oggetto in favore di . CP_7
L'assunto di parte appellata, secondo cui il avrebbe violato l'obbligo di non concorrenza, Pt_1
non può essere condiviso.
Ed infatti, il patto di non concorrenza in oggetto, accettato dall'appellante, prevedeva l'obbligo per lui di non prestare attività in favore di società operanti direttamente in concorrenza con
[...]
o altre società del Gruppo CO LI. CP_1
Quanto evidenziato da parte appellata non dimostra affatto la sussistenza di una concorrenza diretta tra e in quanto le due società operano in settori diversi, non Controparte_1 CP_3
rilevando, a tal fine, i servizi di navigazione internet e di contenuti web forniti da a CP_1
, e da quest'ultima destinati ai propri clienti dei Frecciarossa. CP_7
6 Accedendo alla tesi della società appellata, si finirebbe per minare la stessa validità del patto di non concorrenza, che, ai sensi dell'art. 2125 c.c., non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale (Cass. n.23418/2021; n. 3507/2001).
Ritiene, invece, il Collegio, che il abbia effettivamente violato l'obbligo di informativa, Pt_1
contenuto nel punto 10) del verbale di conciliazione, consistente nel segnalare per iscritto ogni sua nuova attività, il luogo in cui la stessa si svolgerà e il nome e l'indirizzo del nuovo datore di lavoro o committente.
L'appellante, dopo aver sottoscritto, in data 21.3.2018, con la società appellata il verbale di conciliazione sopra riportato, è stato assunto da con lettera del 9.4.2018 e Controparte_6 decorrenza dall'11.4.2018.
Sebbene non vi sia alcuna prova che il abbia preso accordi con la nuova società datrice di Pt_1
lavoro prima della sottoscrizione del verbale di accordo con sicuramente, alla Controparte_1 luce dell'impegno assunto con il verbale di conciliazione, avrebbe dovuto informare la del CP_1
nuovo rapporto di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione, o, al più tardi, al momento dell'inizio della nuova attività lavorativa (11.4.2018).
La circostanza, evidenziata dal secondo cui nel verbale di conciliazione non è stato Pt_1 indicato un termine entro cui fornire alla società tali informazioni, non fa venire meno l'obbligo assunto, che, secondo il principio di buona fede e di correttezza, doveva essere adempiuto entro la data di inizio del nuovo rapporto di lavoro.
Inoltre, l'obbligo, previsto sempre nel punto 10) dell'accordo, di fornire a a Controparte_1
richiesta,una dettagliata descrizione dell'attività svolta e dei compiti affidati, non può che ritenersi subordinato al preventivo obbligo del dirigente di segnalare per iscritto ogni sua nuova attività, il luogo in cui la svolgerà e il nome e l'indirizzo del nuovo datore di lavoro o committente.
Tale segnalazione non è stata fatta dal Correttamente, quindi, come sostenuto dal giudice Pt_1
di primo grado, la società appellata ha applicato la penale pattuita, in caso di violazione degli impegni assunti dal dirigente al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione, pari al
25% della somma lorda individuata a titolo di incentivo all'esodo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello è infondato.
2. Il secondo e il terzo motivo di gravame possono essere valutati congiuntamente, in quanto connessi.
Il ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto la nullità del Pt_1
patto di non concorrenza e, conseguentemente, della relativa clausola penale. Ha sostenuto, in particolare, che nel verbale di conciliazione non veniva individuato, neppure indirettamente, alcun
7 specifico corrispettivo quale compensazione per il sacrificio imposto a titolo di patto di non concorrenza;
che l'importo di € 377.700,00 lordi, individuato nel verbale di conciliazione, risultava quantificato attraverso la mera applicazione dei parametri individuati dalla società e le OO.SS. nell'accordo del 2.2.2018; che il fatto che l'incentivo all'esodo individuato nel verbale di conciliazione non fosse comprensivo di un ulteriore importo compensativo, era dimostrato dal fatto che le trattenute fiscali applicate in sede di erogazione della somma erano state applicate secondo l'aliquota unica prevista per il Trattamento di fine rapporto, mentre eventuali importi a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza avrebbero dovuto seguire la tassazione ordinaria prevista per i redditi da lavoro.
Con il terzo motivo, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di riduzione d'ufficio dell'entità della penale.
Entrambi i motivi sono infondati.
Osserva il Collegio che nel verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 21.3.2018, al punto n. 12, le parti hanno espressamente previsto che “la sottoscrizione del presente verbale è avvenuta secondo le procedure e modalità di cui all'articolo 2113 ultimo comma c.c. e degli articoli 410 e 411 cpc, dinanzi alla Commissione di Conciliazione in sede sindacale anche ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 26, comma 7, del D.lgs. n. 151/2015”.
Dal medesimo verbale si ricava che erano presenti i conciliatori designati da e dalla CP_8
dott.ssa e dott.ssa ai quali il ha CP_4 Persona_1 Persona_2 Pt_1
conferito delega ai fini della rappresentanza
Ebbene, il primo comma dell'art. 2113 c.c. sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi;
il secondo comma onera il lavoratore della impugnativa (con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo) delle predette rinunzie e transazioni, stabilendo un termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione, entro il termine stabilito a pena di decadenza, ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che l'ordinamento consente una forma indiretta di disposizione dei propri diritti da parte del lavoratore (ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Cost. nella sentenza n. 77/1974), ovvero un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, attesa l'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale.
8 A tale regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità (art. 2113 u.c. c.c.): tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorché contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili, in quanto, in tali casi, la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente "assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (Cass. n. 11107/2002; n.
2244/1995).
Invero, la ratio di tale deroga risiede nella presunzione che l'intervento di soggetti terzi o l'assistenza dell'organizzazione sindacale costituiscano un rimedio adeguato alla debolezza contrattuale ed alla soggezione del lavoratore, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti. Pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, secondo comma, e art. 428 c.c.) o legale (art. 1425, primo comma, c.c.) ovvero per un vizio della volontà
(errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. (si veda, ad esempio, Cass.
n. 1552/1984 e n. 10056/1991).
Ciò premesso, va rilevato che la conciliazione raggiunta dalle parti in sede sindacale in data
21.3.2018, in quanto inoppugnabile ex art. 2113, ultimo comma, c.c., poteva essere soltanto oggetto delle generali azioni di nullità ed annullabilità previste dal diritto comune dei contratti.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il però, non ha prospettato alcun vizio Pt_1
di invalidità della conciliazione in questione, con la conseguenza che le pattuizioni in essa contenute non possono che essere considerate valide, compreso il patto di non concorrenza, la relativa clausola penale e l'entità della penale prevista.
4. E', altresì, infondato il quarto motivo di appello, con il quale il ha censurato il capo della Pt_1 sentenza gravata relativo alla condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00, per violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Si osserva che il DM n. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247), nel testo vigente ratione temporis (prima delle modifiche introdotte dal
D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, atteso che, nella specie, le prestazioni
9 professionali del legale di primo grado, oggetto di esame, si sono esaurite il 13.4.2021 sentenza), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile ... Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
L'art.14 c.p.c., a sua volta, stabilisce che in materia di cause relative a somme di denaro, il valore della causa si determina in base al valore indicato o dichiarato dall'attore.
Inoltre, a norma dell'art. 4, comma 1, del DM citato: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel ricorso di primo grado il valore della causa è stato correttamente indicato da parte ricorrente in
€ 94.425,00.
Utilizzando lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, in base al valore della controversia, si prevedono i seguenti valori minimi: studio controversia € 2.382,00, fase introduttiva € 851,00, fase decisoria € 2.127,00, per complessivi € 5.360,00; i seguenti valori medi: studio controversia €
4.332,00, fase introduttiva € 1.548,00, fase decisoria € 3.870,00, per complessivi € 9.750,00; i seguenti valori massimi: studio controversia € 7.145,00, fase introduttiva € 2.552,00, fase decisoria
€ 6.380,00, per complessivi € 16.077,00.
Nel rito del lavoro le udienze sono sempre di discussione, sicché il compenso per la fase istruttoria di cui all'art. 4 DM n. 55/2014 va liquidato soltanto in presenza di attività istruttoria o comunque di attività rigorosamente strumentale all' istruttoria, nella specie non effettuata.
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha applicato poco meno dei valori medi con la riduzione del 30% (€ 7.500,00), e tale liquidazione è del tutto congrua, tenuto conto del fatto che la controversia si presenta di non semplice soluzione.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. e non potendosi nella specie ravvisare alcuna delle circostanze eccezionali di cui al riformato art. 92, comma 2, c.p.c., parte appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
10 Deve, infine, darsi atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese di lite del grado, che si liquidano in € 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 2.7.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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