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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. OR Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.425/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Biagiotti;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Cortiglioni;
CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 10.6.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio depositato il 10.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.3.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
il 9.12.2000 a Montelabbate. CP_1
Si è costituita . CP_1
Pagina 1 Successivamente le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1976) e Parte_1 [...]
(nata nel 1978) hanno contratto matrimonio il 9.12.2000 a Montelabbate CP_1
(doc.1 del ricorrente). La coppia ha avuto tre figli, OR nato nel 2001,
nata nel 2007 e nato nel 2009. Con la sentenza n.718/2021, Per_1 Per_2 pubblicata l'8.10.2021, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate (doc.2 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 11 e 12 del ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n.
898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e vengono recepite dal Tribunale.
Per quanto riguarda l'affidamento del figlio minorenne come dato Per_2
atto al punto 2 delle conclusioni congiunte è tuttora vigente il provvedimento del
5.10.2022 pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Ancona, dinanzi al quale
è aperto un procedimento de poteste (v. doc. depositato il 9.6.2025 dalla parte convenuta). Entrambi i genitori sono stati sospesi dalla responsabilità genitoriale ed è stato nominato un tutore;
non è possibile sapere ora quale sarà
l'esito di quel procedimento;
trattandosi di un procedimento instaurato nel 2020, non si applica l'art.38 disp. att. c.c. nella formulazione attualmente vigente introdotta dal D.Lg. n.149/2022; conseguentemente non si procede alla riunione dei due fascicoli e la competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale resta in capo al Tribunale per i Minorenni, in applicazione del criterio della prevenzione e della specialità (v. Cass. n.14104/2024).
Va precisato che la figlia è diventata maggiorenne, quindi il calendario Per_1
dei tempi che la ragazza trascorre presso ciascun genitore descritto nelle conclusioni congiunte ha un carattere meramente ricognitivo dell'attuale situazione, posto che la ragazza è libera di autodeterminarsi.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.425/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti:
1- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
e contratto in data 09.12.2000 a Montelabbate,
[...] CP_1
trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Montelabbate (PU) al n.39, parte II, serie A, anno 2000 e ordina al competente ufficio dello Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della sentenza.
2- Dato atto dell'attuale ruolo di tutore del minore nella persona Per_2 dell'Avv. Irene Ciani, giusta nomina del Tribunale per i Minorenni di Ancona del
5/10/2022.
3- Il figlio minorenne e la figlia maggiorenne ma non ancora Per_2
autosufficiente sono collocati in modo paritetico presso ciascun genitore Per_1
a settimane alternate mantenendo la residenza dei figli presso la loro casa famigliare a Vallefoglia, via Mostar n.11, corrispondente alla abitazione paterna;
in particolare, il padre terrà i figli con sé, a settimane alternate, dal lunedì sera, alle ore 18,30, sino al successivo lunedì alle ore 18,30, allorquando li accompagnerà a casa della madre, fatti salvi diversi accordi tra i genitori e, la settimana successiva, allorquando i figli staranno con la madre sarà quest'ultima a riportarli a casa del padre. Durante le vacanze estive nonché durante le vacanze natalizie i figli rimarranno con ciascun genitore a settimane alternate;
l'anno in cui i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Natale e
Santo Stefano, trascorreranno con l'altro l'ultimo giorno dell'anno e capodanno;
quando i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore trascorreranno
Pagina 3 il lunedì di Pasqua con l'altro. Il tutto ad anni alternati tra i genitori in prosecuzione della turnazione già in corso e come da piano genitoriale che si deposita sottoscritto da entrambi i coniugi.
4- Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli e Per_1
nel periodo di permanenza dei figli presso di sè, a settimane Per_2
alternate.
5- Le spese straordinarie per i figli , maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autonoma, e minorenne, come da protocollo Per_2
d'intesa del Tribunale di Pesaro che entrambi sottoscrivono e depositano, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
6- L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%.
7- Le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributi di mantenimento reciproci.
8- Le spese legali del presente giudizio sono da intendersi integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi legali.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 10 giugno
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 4
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. OR Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.425/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Biagiotti;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Cortiglioni;
CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 10.6.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio depositato il 10.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.3.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
il 9.12.2000 a Montelabbate. CP_1
Si è costituita . CP_1
Pagina 1 Successivamente le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1976) e Parte_1 [...]
(nata nel 1978) hanno contratto matrimonio il 9.12.2000 a Montelabbate CP_1
(doc.1 del ricorrente). La coppia ha avuto tre figli, OR nato nel 2001,
nata nel 2007 e nato nel 2009. Con la sentenza n.718/2021, Per_1 Per_2 pubblicata l'8.10.2021, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate (doc.2 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 11 e 12 del ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n.
898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e vengono recepite dal Tribunale.
Per quanto riguarda l'affidamento del figlio minorenne come dato Per_2
atto al punto 2 delle conclusioni congiunte è tuttora vigente il provvedimento del
5.10.2022 pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Ancona, dinanzi al quale
è aperto un procedimento de poteste (v. doc. depositato il 9.6.2025 dalla parte convenuta). Entrambi i genitori sono stati sospesi dalla responsabilità genitoriale ed è stato nominato un tutore;
non è possibile sapere ora quale sarà
l'esito di quel procedimento;
trattandosi di un procedimento instaurato nel 2020, non si applica l'art.38 disp. att. c.c. nella formulazione attualmente vigente introdotta dal D.Lg. n.149/2022; conseguentemente non si procede alla riunione dei due fascicoli e la competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale resta in capo al Tribunale per i Minorenni, in applicazione del criterio della prevenzione e della specialità (v. Cass. n.14104/2024).
Va precisato che la figlia è diventata maggiorenne, quindi il calendario Per_1
dei tempi che la ragazza trascorre presso ciascun genitore descritto nelle conclusioni congiunte ha un carattere meramente ricognitivo dell'attuale situazione, posto che la ragazza è libera di autodeterminarsi.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.425/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti:
1- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
e contratto in data 09.12.2000 a Montelabbate,
[...] CP_1
trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Montelabbate (PU) al n.39, parte II, serie A, anno 2000 e ordina al competente ufficio dello Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della sentenza.
2- Dato atto dell'attuale ruolo di tutore del minore nella persona Per_2 dell'Avv. Irene Ciani, giusta nomina del Tribunale per i Minorenni di Ancona del
5/10/2022.
3- Il figlio minorenne e la figlia maggiorenne ma non ancora Per_2
autosufficiente sono collocati in modo paritetico presso ciascun genitore Per_1
a settimane alternate mantenendo la residenza dei figli presso la loro casa famigliare a Vallefoglia, via Mostar n.11, corrispondente alla abitazione paterna;
in particolare, il padre terrà i figli con sé, a settimane alternate, dal lunedì sera, alle ore 18,30, sino al successivo lunedì alle ore 18,30, allorquando li accompagnerà a casa della madre, fatti salvi diversi accordi tra i genitori e, la settimana successiva, allorquando i figli staranno con la madre sarà quest'ultima a riportarli a casa del padre. Durante le vacanze estive nonché durante le vacanze natalizie i figli rimarranno con ciascun genitore a settimane alternate;
l'anno in cui i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Natale e
Santo Stefano, trascorreranno con l'altro l'ultimo giorno dell'anno e capodanno;
quando i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore trascorreranno
Pagina 3 il lunedì di Pasqua con l'altro. Il tutto ad anni alternati tra i genitori in prosecuzione della turnazione già in corso e come da piano genitoriale che si deposita sottoscritto da entrambi i coniugi.
4- Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli e Per_1
nel periodo di permanenza dei figli presso di sè, a settimane Per_2
alternate.
5- Le spese straordinarie per i figli , maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autonoma, e minorenne, come da protocollo Per_2
d'intesa del Tribunale di Pesaro che entrambi sottoscrivono e depositano, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
6- L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%.
7- Le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributi di mantenimento reciproci.
8- Le spese legali del presente giudizio sono da intendersi integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi legali.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 10 giugno
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
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