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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9545 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3634/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3634/2025 tra:
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Arese Parte_1 C.F._1
Sara;
- ATTRICE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: l'attrice ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/02/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Torino con in data 11/12/1994 e che dal matrimonio CP_1 non sono nati figli, ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Il convenuto è stato dichiarato contumace alla prima udienza di comparizione del 7/10/2025.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 473bis.21, ultimo comma, c.p.c., non essendo state avanzate richieste di assunzione di mezzi di prova.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 22/02/1999.
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta ed avendo l'attrice personalmente dichiarato all'udienza di prima comparizione di non avere più alcun rapporto con il convenuto.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Deve darsi atto che l'attrice è sottoposta ad amministrazione di sostegno e che il suo difensore, Avv. Arese Sara, anche in qualità di suo amministratore di sostegno, ha chiesto e ottenuto dal Giudice Tutelare di Cuneo in data 13/02/2025 l'autorizzazione ad essere nominato dall'amministrata per la proposizione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, l'attrice, all'udienza di prima comparizione, si è mostrata pienamente consapevole della domanda giudiziale proposta ed ha esplicitamente e convintamente confermato di voler divorziare dal convenuto, con il quale da tanto tempo non ha più alcun rapporto.
Pertanto, la domanda va accolta.
3. Considerata la contumacia del convenuto e tenuto conto che è stata proposta la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Torino
l'11/12/1994 tra (nt. a Torino il 26/10/1971) e (nt. a Napoli il Parte_1 CP_1
19/09/1958) (atto n. 1584, parte II, serie A, anno 1994);
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Torino per le annotazioni di legge.
Napoli, 10/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3634/2025 tra:
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Arese Parte_1 C.F._1
Sara;
- ATTRICE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: l'attrice ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/02/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Torino con in data 11/12/1994 e che dal matrimonio CP_1 non sono nati figli, ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Il convenuto è stato dichiarato contumace alla prima udienza di comparizione del 7/10/2025.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 473bis.21, ultimo comma, c.p.c., non essendo state avanzate richieste di assunzione di mezzi di prova.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 22/02/1999.
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta ed avendo l'attrice personalmente dichiarato all'udienza di prima comparizione di non avere più alcun rapporto con il convenuto.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Deve darsi atto che l'attrice è sottoposta ad amministrazione di sostegno e che il suo difensore, Avv. Arese Sara, anche in qualità di suo amministratore di sostegno, ha chiesto e ottenuto dal Giudice Tutelare di Cuneo in data 13/02/2025 l'autorizzazione ad essere nominato dall'amministrata per la proposizione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, l'attrice, all'udienza di prima comparizione, si è mostrata pienamente consapevole della domanda giudiziale proposta ed ha esplicitamente e convintamente confermato di voler divorziare dal convenuto, con il quale da tanto tempo non ha più alcun rapporto.
Pertanto, la domanda va accolta.
3. Considerata la contumacia del convenuto e tenuto conto che è stata proposta la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Torino
l'11/12/1994 tra (nt. a Torino il 26/10/1971) e (nt. a Napoli il Parte_1 CP_1
19/09/1958) (atto n. 1584, parte II, serie A, anno 1994);
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Torino per le annotazioni di legge.
Napoli, 10/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
pagina 3 di 3