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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 39117/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Letizia D'Elia, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39117/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ZANGARI GIUSEPPE presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA A.
SPANO 23 89032 BIANCO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente P.IVA_2
domiciliato presso gli uffici in , via Freguglia 1 CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: chiede che venga disposto con ordinanza l'annullamento del decreto di revoca della patente di guida e la restituzione della stessa al signor . Parte_1
Con liquidazione di spese e competenze in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato e non riscosso.
pagina 1 di 4 per la resistente: Voglia codesto Ecc.mo Tribunale respingere il ricorso di controparte in quanto inammissibile e comunque infondato, anche per prescrizione delle pretese, con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 27.10.2023, Parte_1
chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida e la restituzione del relativo titolo, adottato dalla Prefettura di ai sensi dell'articolo 120 co 2 C.d.S. in CP_2
data 28.02.2006, e notificato in data 09.04.2006, a seguito di sottoposizione del destinatario a misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di due anni e mesi sei.
Parte ricorrente deduceva che:
-in data 4.06.2023 aveva presentato istanza in autotutela alla , chiedendo copia del CP_2 provvedimento di revoca della patente, smarrito dal ricorrente, l'annullamento del provvedimento e la restituzione della patente (doc. 1);
- in data 20.10.2023 aveva ricevuto riscontro dalla Prefettura che comunicava di aver revocato l'ostativo dai sistemi della motorizzazione civile invitando il ricorrente a conseguire una nuova patente di guida (doc. 6), senza nulla dire in relazione alla richiesta di restituzione di quella revocata, che necessitava del solo esame pratico per il rinnovo.
Il ricorrente allegava che il provvedimento di revoca della patente era stato emesso sulla base della sola constatazione dell'essere il ricorrente destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, senza alcun vaglio motivazionale;
-che nelle more la Corte Costituzionale con la n. 24/2020 aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma 2 CdS nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede” anziché “può provvedere” alla revoca del titolo in caso di applicazione di misura di prevenzione;
- che il Prefetto non aveva svolto alcuna valutazione sulla sussistenza di specifiche circostanze deponenti per la pericolosità del soggetto, né aveva argomentato sull'attualità della pericolosità al momento dell'adozione del procedimento.
In data 08.05.2024 si costituiva in giudizio La Prefettura di che chiedeva il rigetto del CP_2
ricorso, allegando che il provvedimento di revoca era stato notificato in data 08.04.2006, ovvero prima dell'intervento nel 2020 della Corte Costituzionale, che il rapporto si era esaurito pagina 2 di 4 nel 2016, ed inoltre era spirato il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. per l'esercizio del diritto.
Con decreto di fissazione udienza questo giudice concedeva termine al ricorrente per gli adempimenti di notifica alle controparti e per la costituzione dei convenuti;
la causa veniva discussa all'udienza del 17.06.2024 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del
09.09.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia del che non ha Controparte_1
ritenuto di costituirsi nel presente giudizio;
sempre in via preliminare, va premesso che nel presente giudizio è possibile procedere esclusivamente all'accertamento in via incidentale dell'illegittimità del provvedimento di revoca e, conseguentemente, dell'accertamento dell'attuale esistenza del diritto del ricorrente a disporre della patente, pronuncia da ritenersi ricompresa nella domanda proposta.
Orbene, tale azione, rientrando nella materia delle azioni di accertamento, non è prescrittibile
(cfr. in tal senso Cass. civ., sez. 3, ord. 21 ottobre 2019 n. 26800, Cass. civ., sez. 3, 19 marzo
2012 n. 4366).
Inoltre, occorre considerare che la situazione giuridica sottesa all'accertamento in questione attiene alle modalità di esercizio di una libertà fondamentale, costituzionalmente tutelata, quale la circolazione (cfr. Cass. sez. un., ord.14 marzo 2022 n. 8188).
Neppure è possibile ritenere che si sia in presenza di un “rapporto esaurito” prima della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente, atteso che non risulta che tale rapporto possa considerarsi consolidato sulla base dei criteri enunciati dalla S.C. per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge. (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10958 del 06/05/2010 (Rv. 612694 - 01). Vanno, pertanto, respinte le eccezioni preliminari svolte dalla resistente . CP_2
Nel merito, il provvedimento di revoca di cui si discute è stato emesso il 28.02.2006 (doc. 3 fasc. ), ovvero prima della dichiarazione di incostituzionalità nel 2020 dell'art. 120 CP_2
co. 2 CdS, e si fonda esclusivamente sulla constatazione dell'applicazione nei confronti del pagina 3 di 4 destinatario dell'ostativo rappresentato dall'applicazione della misura della sorveglianza speciale per la durata di anni due e mesi sei.
Se quindi al momento dell'emissione del provvedimento, la revoca doveva considerarsi atto vincolato, e dunque, in presenza effettiva dell'ostativo legittimo, tuttavia in questa sede, a fronte dell'azione svolta dal ricorrente, il provvedimento in esame non consente di ritenere soddisfatti i criteri di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dal Giudice delle leggi.
Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento della titolarità e della disponibilità della patente di guida e quindi del diritto alla restituzione della patente revocata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto del fatto che si verte in materia di illegittimità sopravvenuta del provvedimento prefettizio e considerato il lungo tempo decorso dalla data di emissione del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso proposto da , accerta il diritto attuale del Parte_1
ricorrente al mantenimento della titolarità e della disponibilità della patente di guida e per l'effetto ordina alla di la restituzione al ricorrente. CP_2 CP_2
2) spese di lite interamente compensate.
Milano, 22.01.2025
Il Giudice dott.ssa Letizia D'Elia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Letizia D'Elia, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39117/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ZANGARI GIUSEPPE presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA A.
SPANO 23 89032 BIANCO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente P.IVA_2
domiciliato presso gli uffici in , via Freguglia 1 CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: chiede che venga disposto con ordinanza l'annullamento del decreto di revoca della patente di guida e la restituzione della stessa al signor . Parte_1
Con liquidazione di spese e competenze in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato e non riscosso.
pagina 1 di 4 per la resistente: Voglia codesto Ecc.mo Tribunale respingere il ricorso di controparte in quanto inammissibile e comunque infondato, anche per prescrizione delle pretese, con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 27.10.2023, Parte_1
chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida e la restituzione del relativo titolo, adottato dalla Prefettura di ai sensi dell'articolo 120 co 2 C.d.S. in CP_2
data 28.02.2006, e notificato in data 09.04.2006, a seguito di sottoposizione del destinatario a misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di due anni e mesi sei.
Parte ricorrente deduceva che:
-in data 4.06.2023 aveva presentato istanza in autotutela alla , chiedendo copia del CP_2 provvedimento di revoca della patente, smarrito dal ricorrente, l'annullamento del provvedimento e la restituzione della patente (doc. 1);
- in data 20.10.2023 aveva ricevuto riscontro dalla Prefettura che comunicava di aver revocato l'ostativo dai sistemi della motorizzazione civile invitando il ricorrente a conseguire una nuova patente di guida (doc. 6), senza nulla dire in relazione alla richiesta di restituzione di quella revocata, che necessitava del solo esame pratico per il rinnovo.
Il ricorrente allegava che il provvedimento di revoca della patente era stato emesso sulla base della sola constatazione dell'essere il ricorrente destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, senza alcun vaglio motivazionale;
-che nelle more la Corte Costituzionale con la n. 24/2020 aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma 2 CdS nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede” anziché “può provvedere” alla revoca del titolo in caso di applicazione di misura di prevenzione;
- che il Prefetto non aveva svolto alcuna valutazione sulla sussistenza di specifiche circostanze deponenti per la pericolosità del soggetto, né aveva argomentato sull'attualità della pericolosità al momento dell'adozione del procedimento.
In data 08.05.2024 si costituiva in giudizio La Prefettura di che chiedeva il rigetto del CP_2
ricorso, allegando che il provvedimento di revoca era stato notificato in data 08.04.2006, ovvero prima dell'intervento nel 2020 della Corte Costituzionale, che il rapporto si era esaurito pagina 2 di 4 nel 2016, ed inoltre era spirato il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. per l'esercizio del diritto.
Con decreto di fissazione udienza questo giudice concedeva termine al ricorrente per gli adempimenti di notifica alle controparti e per la costituzione dei convenuti;
la causa veniva discussa all'udienza del 17.06.2024 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del
09.09.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia del che non ha Controparte_1
ritenuto di costituirsi nel presente giudizio;
sempre in via preliminare, va premesso che nel presente giudizio è possibile procedere esclusivamente all'accertamento in via incidentale dell'illegittimità del provvedimento di revoca e, conseguentemente, dell'accertamento dell'attuale esistenza del diritto del ricorrente a disporre della patente, pronuncia da ritenersi ricompresa nella domanda proposta.
Orbene, tale azione, rientrando nella materia delle azioni di accertamento, non è prescrittibile
(cfr. in tal senso Cass. civ., sez. 3, ord. 21 ottobre 2019 n. 26800, Cass. civ., sez. 3, 19 marzo
2012 n. 4366).
Inoltre, occorre considerare che la situazione giuridica sottesa all'accertamento in questione attiene alle modalità di esercizio di una libertà fondamentale, costituzionalmente tutelata, quale la circolazione (cfr. Cass. sez. un., ord.14 marzo 2022 n. 8188).
Neppure è possibile ritenere che si sia in presenza di un “rapporto esaurito” prima della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente, atteso che non risulta che tale rapporto possa considerarsi consolidato sulla base dei criteri enunciati dalla S.C. per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge. (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10958 del 06/05/2010 (Rv. 612694 - 01). Vanno, pertanto, respinte le eccezioni preliminari svolte dalla resistente . CP_2
Nel merito, il provvedimento di revoca di cui si discute è stato emesso il 28.02.2006 (doc. 3 fasc. ), ovvero prima della dichiarazione di incostituzionalità nel 2020 dell'art. 120 CP_2
co. 2 CdS, e si fonda esclusivamente sulla constatazione dell'applicazione nei confronti del pagina 3 di 4 destinatario dell'ostativo rappresentato dall'applicazione della misura della sorveglianza speciale per la durata di anni due e mesi sei.
Se quindi al momento dell'emissione del provvedimento, la revoca doveva considerarsi atto vincolato, e dunque, in presenza effettiva dell'ostativo legittimo, tuttavia in questa sede, a fronte dell'azione svolta dal ricorrente, il provvedimento in esame non consente di ritenere soddisfatti i criteri di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dal Giudice delle leggi.
Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento della titolarità e della disponibilità della patente di guida e quindi del diritto alla restituzione della patente revocata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto del fatto che si verte in materia di illegittimità sopravvenuta del provvedimento prefettizio e considerato il lungo tempo decorso dalla data di emissione del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso proposto da , accerta il diritto attuale del Parte_1
ricorrente al mantenimento della titolarità e della disponibilità della patente di guida e per l'effetto ordina alla di la restituzione al ricorrente. CP_2 CP_2
2) spese di lite interamente compensate.
Milano, 22.01.2025
Il Giudice dott.ssa Letizia D'Elia
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