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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/12/2024, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2019 promossa da:
- (C.F. , in giudizio personalmente Parte_1 CodiceFiscale_1 ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Fermo, L.go Fogliani n.8; ATTORE Contro
(c.f. ) personalmente ed in qualità di OP CodiceFiscale_2 amministratore di sostegno della LI e già di , con il patrocinio Persona_1 Persona_2 dell'avv. Leonardo Secondo Bochicchio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo in Viale della Carriera, 94; CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.04.2024 parte attrice ha concluso come segue: come da atto introduttivo
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
A) riconoscere e dichiarare la SI.ra , personalmente ed in qualità di amministratore di OP sostegno della LI e già di inadempiente alle obbligazioni assunte con il Persona_1 Persona_2 professionista esponente e tenuti al pagamento delle sue spettanze ai sensi dell'art. 2229 c.c.;
B) per l'effetto condannare i convenuti al pagamento della somma complessiva di euro 34.646,72 inclusi IVA e CAP come per legge, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
C) vittoria nelle spese, competenze ed onorario di legale come per legge”.
pagina 1 di 13 Per parte convenuta come da memoria di costituzione: “In via pregiudiziale: - Accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande del ricorrente per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria e, per l'effetto, rigettare le domande formulate nei confronti di
, personalmente ed in qualità di amministratore di sostegno di e già di OP Persona_1
, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Persona_2
In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'Avv. Parte_1 in ordine alla richiesta di pagamento dell'onorario per il procedimento per la nomina di
[...] amministratore di sostegno a favore di n. 464/2017 RG, Tribunale di Fermo, per i motivi Persona_1 già esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da al ricorrente. OP
Nel merito, in via principale:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza sia nell'an che nel quantum delle pretese avversarie per tutti i motivi in fatto ed in diritto indicati e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente e dichiarare che la resistente , personalmente ed in qualità di amministratore di sostegno OP di e già di , nulla deve all'Avv. Persona_1 Persona_2 Parte_1
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga fondate le doglianze del ricorrente si chiede che l'importo richiesto dall'Avv. venga riconteggiato, per tutti i Parte_1 motivi in fatto ed in diritto indicati in narrativa, nella minor somma di € 4.381,16, CPA ed IVA incluse, con esclusione dell'importo a titolo di rimborso forfettario (15%) in quanto non dovuto.
In via istruttoria:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande istruttorie avversarie e, per l'effetto, rigettare le istanze formulate dal ricorrente sul punto”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.06.2019 l'Avv. Parte_1
domandava di accertare l'inadempimento di e condannarla al OP
pagamento dei compensi professionali e, per quanto d'interesse, esponeva che:
- nell'ottobre del 2016 la SI.ra personalmente ed in qualità di OP amministratore di sostegno del figlio , conferiva mandato a difendere e Persona_2
rappresentare quest'ultimo, quale parte civile costituitasi nel Proc. Pen. n. 7547/2011 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Ancona, nei confronti del dott. ; CP_2
pagina 2 di 13 -il difensore, assunto l'incarico, predisponeva la strategia difensiva, prendendo parte a tutte le udienze, senza però rassegnare le proprie conclusioni di parte civile, stante l'esito non positivo che era emerso dalla perizia eseguita in Tribunale, in base alla quale l'integrale responsabilità per il ritardo nell'intervento era da addebitarsi alla struttura sanitaria e non al medico imputato;
- il processo si concludeva in data 2 febbraio 2018 con la sent. N. 345/2018 emessa da
Tribunale monocratico di Ancona di assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma 2 c.p.p.;
-nonostante la sentenza di assoluzione l'Avv. allacciava trattative per la Parte_1 bonaria definizione della controversia con l'Avv. Marco Pacchiarotti sostituto dell'Avv. Mario
Scaloni del Foro di Ancona il quale proponeva, in transazione, il pagamento della somma di euro 40.000,00 non solo a nome del Dr. ma anche a nome dell'Ospedali Riuniti di CP_2
Ancona;
-la sig.ra ha inteso rifiutare l'offerta risarcitoria chiedendo di redigere la citazione per CP_1
danni in forza della perizia di parte eseguita dal dott. che ha quantificato il danno Per_3
subito dal figlio determinando la inabilità temporanea in mese sei e la Persona_2
invalidità permanenza nella misura del 45%;
- in data 19.10.2016 il difensore subentrava, come procuratore della parte civile costituita, nel processo penale n. 3021/2013 RG promosso dalla stessa nei confronti di Persona_1
e ; CP_3 Parte_2
- in data 27 febbraio 2018 il Tribunale di Fermo emetteva la sentenza di I° grado condannando la Dr.ssa al risarcimento del danno in favore della LI , da CP_3 Persona_1
liquidarsi nel giudizio civile ed alla refusione delle spese di parte civile nella misura e somma di euro 1.500,00 oltre le spese al 15% Iva e Cap come per legge;
- la Dr.ssa proponeva atto di appello avverso la sentenza notificando CP_3
l'impugnazione al difensore della parte civile costituita;
-in data 14.6.2017 la sig.ra veniva nominata amministratrice di sostegno OP
della LI con provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Fermo;
Persona_1
-il difensore della sig.ra e della LI veniva revocato OP Persona_1
dall'incarico con lettera in data 13.6.2018;
pagina 3 di 13 -in data 17.7.2018 l'esponente comunicava alla sig.ra l'importo relativo alle OP
controversie patrocinate senza tuttavia ottenere alcun risultato ed alcun pagamento precisando il credito come segue:
a) euro 4.018,41 inclusa IVA e CAP come per legge, a titolo di onorari in relazione all'assistenza giudiziale prestata nel proc. Pen. n. 7547/2011 R.G.N.R./Trib. Ancona, parte civile costituita , imputato;
Persona_2 CP_2
b) euro 19.127,60 inclusa IVA e CAP come per legge, a titolo di onorari in relazione alla redazione dell'atto di citazione introduttivo in favore di , quale OP amministratrice di sostegno di , avverso ASUR da Persona_2 Parte_3
intentarsi davanti al Tribunale di Fermo;
c) euro 3.936,71 inclusa IVA e CAP come per legge, a titolo di onorari in relazione all'assistenza giudiziale prestata nel proc. Civile n. 464/2017 R.G./Trib. Fermo per la nomina dell'amministratore di sostegno in favore di;
Persona_1
d) euro 7.564,00 inclusa IVA e CAP come per legge, a titolo di onorari in relazione all'assistenza giudiziale prestata nel proc. Pen. n. 3021/2013 R.G.N.R./Trib. Fermo , parte civile costituita , imputati e;
Persona_1 Controparte_4 CP_3
-la prestazione d'opera intellettuale svolta dall'Avv. in favore della Parte_1
sig.ra , è consistita nello studio della controversia, nella compilazione di OP
scritti difensivi, in una copiosa attività di consulenza e nella partecipazione a numerose udienze;
- nonostante l'attività professionale espletata ed i numerosi solleciti telefonici e cartacei la sig.ra non ha corrisposto quanto dovuto. OP
Tanto premesso in fatto ed esplicate le argomentazioni in diritto l'attore rassegnava le conclusioni sopra indicate.
Si costituiva in giudizio personalmente ed in qualità di amministratore di OP
sostegno di e già di , contestando la pretesa del ricorrente Persona_1 Persona_2
eccependo:
-l'improcedibilità delle domande formulate dal ricorrente per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
pagina 4 di 13 -l'assenza di una valida procura alle liti rilasciata da Soccorsa all'Avv. di CP_1 Pt_1
per il compimento delle attività da quest'ultimo descritte nel ricorso: Parte_1
1) nel procedimento penale n. 7547/2011 RGNR, Tribunale di Ancona non ha svolto l'attività difensiva descritta nell'atto introduttivo, non risulta aver partecipato personalmente alle udienze;
2) l'atto di citazione contro non è firmato dalla ricorrente e non Controparte_5 riporta alcuna procura firmata dalla e non risulta nemmeno essere stato iscritto al CP_1
ruolo, nè risulta notificato a controparte;
la diffida con richiesta di risarcimento danni è sottoscritta esclusivamente dal ricorrente e non dalla CP_1
3) quanto alla copia del ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno della a favore della LI , il ricorso è redatto dall'Avv. Marina Bellabarba CP_1 Persona_1
e non risulta alcuna procura o contratto di patrocinio sottoscritti dalla resistente;
4) nel procedimento penale n. 3021/2013 R.G.N.R. il ricorrente era subentrato il
19/10/2016 quale nuovo difensore di : la procura doveva essere conferita Persona_1
direttamente da quest'ultima visto che la nomina di amministratore di sostegno della a favore della LI è intervenuta successivamente;
era altresì necessaria CP_1 un'autorizzazione del Giudice Tutelare per la prosecuzione del giudizio penale incardinato;
-contestava il quantum richiesto evidenziando che nessun preventivo risultava essere stato sottoscritto dalla resistente sull'ammontare dei compensi e l'Avvocato non aveva adempiuto ai suoi obblighi informativi;
-infine gli importi richiesti dal ricorrente risultano del tutto sproporzionati rispetto a quanto stabilito dal DM 55/2014.
Tanto premesso la sig.ra concludeva come sopra riportato. CP_1
All'udienza del 12.10.2020 il Giudice istruttore rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità e disponeva il mutamento del rito con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 20.05.2021 il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 02.12.2021 h 11.45.
All'udienza del 2.11.2022 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 13 A seguito di provvedimento di riassegnazione da parte del Presidente del Tribunale emesso in data 16.03.2023, le parti precisavano nuovamente le conclusioni avanti a questo Giudice all'udienza del 18.04.2023 con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza dell'11.09.2024 il Giudice istruttore rilevava che la convenuta CP_1
risultava costituita anche in qualità di amministratrice di sostegno di
[...] [...]
ma che non risultava in atti l'autorizzazione a resistere in giudizio del Giudice Per_1
Tutelare. Pertanto rimetteva la causa in istruttoria e disponeva che la parte convenuta depositasse entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare a resistere in giudizio in qualità di amministratrice di sostegno di
[...]
. Per_1
In data 13.09.2024 il difensore di parte resistente rilevava che non aveva rinvenuto tra i documenti alcuna autorizzazione del Giudice Tutelare e che la stessa non poteva essere ormai rilasciata dato che la procedura risultava chiusa per il decesso di avvenuto il Persona_1
29.10.2023. In ogni caso citava Cass. 6 marzo 2019 n. 6518 secondo cui per la resistenza in giudizio non sarebbe necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Le parti all'udienza del 24.10.2024 si riportavano alle proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione dando atto della rinuncia delle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla assenza della autorizzazione a stare in giudizio in qualità di amministratore di sostegno.
Si rileva che in virtù del decreto del 14.6.2017di nomina di in qualità di OP amministratore di sostegno di (v. nomina in atti) non vi è alcuna specificazione Persona_1
circa la necessità di autorizzazione a stare in giudizio da parte del Giudice Tutelare
(specificazione che ben potrebbe essere indicata dal Giudice nel decreto, in virtù della elasticità dei compiti dell'amministratore di sostegno e delle limitazioni più o meno ampie che il Giudice può disporre in ordine alla capacità del beneficiario, ma appunto non presente nel caso di specie). Ne consegue che, in assenza di specificazioni nel decreto di nomina, può trovare applicazione il principio secondo cui “l'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt374, comma 1, n. 5) c.c. pagina 6 di 13 e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c.”, (cfr. Cass. 6 marzo 2019 n. 6518 nonché Cass. 24 marzo 2009 n. 7068).
Si rileva inoltre che l'avvenuto decesso della beneficiata non è stato dichiarato ai fini dell'interruzione del giudizio che dunque prosegue nei confronti delle parti originarie.
2. Sull'eccezione di improcedibilità.
In via preliminare va rigetta l'eccezione di improcedibilità delle domande per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 del D.L.
132/2014.
Invero, l'art. 3, comma 1, del D.L. n.132/2014 individua una serie di casi nei quali non vi è obbligo di inoltrare l'invito a negoziare ed in particolare nelle cause che hanno ad oggetto obbligazioni contrattuali che derivano da contratti conclusi fra consumatori e professionisti.
Nel caso di specie la qualifica di consumatrice della sig.ra emerge dalla OP
circostanza che la difesa tecnica dell'Avv. è avvenuta per tutelare interessi Parte_1 estranei all'attività professionale della stessa e del resto tale qualifica non è stata oggetto di contestazione.
Pertanto si rientra nell'ambito dell'esclusione di cui all'art 3 comma 1 del d.l. 132/2014 di talchè la domanda è procedibile.
3. Sull'onere della prova.
Passando al merito, si rileva che secondo il regime di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere pertanto nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (Cassazione civile sez. II, 31/10/2013, n.24568).
Alla luce di tale principio si passa ad analizzare ciascuna delle attività per cui è richiesto il compenso.
3.1.Compensi per l'attività resa nel Proc. Pen. n. 7547/2011 R.G.N.R. presso il Tribunale di
Ancona
L'Avv. domanda i compensi per l'attività svolta in favore di Parte_1 OP
nel procedimento penale promosso nei confronti del sig. . CP_2 pagina 7 di 13 Per tale procedimento agiva in qualità di amministratrice di sostegno di OP
, quanto alla sussistenza del mandato professionale in proprio da parte della Persona_2
sig.ra -contestato da parte convenuta- va considerato che il conferimento di OP mandato può essere provato anche tramite presunzioni semplici (Cass., Sez. II, Ord. 1 marzo
2023, n. 6143) e nel caso di specie è indizio grave preciso e concordante il fatto che alle udienze del procedimento penale in oggetto era stata presente la sig.ra OP rispetto alla quale -a verbale- si dava atto che era assistita dall'Avv. e nessuna Parte_1
contestazione mai risulta aver sollevato sul punto.
Si rileva che ai fini del riconoscimento del diritto al compenso non è necessario il preventivo scritto. Il diritto al compenso infatti non scaturisce dal preventivo di spesa predisposto in forma scritta in favore del cliente, ma dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a particolari vincoli di forma (Cass. n. 33.193 del 10 novembre 2022) e che nel caso di specie è stato provato per presunzioni.
Quanto alla determinazione dei compensi, il cui quantum è stato contestato da parte convenuta, si rileva che l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez.
L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017, Rv. 642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del
04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale
Dunque nel caso di specie, poiché manca la prova di una pattuizione sul compenso, vanno tenuti in considerazione i parametri forensi ratione termporis applicabili (D.M. 55 del 2014) alla luce dell'attività effettivamente svolta e dei risultati a cui è pervenuta.
Quanto all'attività svolta nel giudizio penale 7547/2011 emerge che l'atto di costituzione veniva redatto dal precedente legale Avv. Giacomo Piergentili. L'attività dell'Avv.
[...]
è invece consistita nella redazione della costituzione di nuovo difensore in data Parte_1
07.11.2017 in cui si riportava “alle medesime motivazioni contenute nell'atto di costituzione di parte civile” (cfr. all. 1 alla memoria ex art 183 comma 6 n 1 c.p.c.).
Successivamente l'Avv. risulta: Parte_1
pagina 8 di 13 -aver presenziato personalmente all'udienza del 13.09.2017 che era un'udienza in cui veniva disposto rinvio stante la richiesta di rinvio da parte del CTU;
-aver partecipato, tramite sostituto, all'udienza del 21.11 2017 in cui il sostituto non esponeva alcuna richiesta e il giudizio veniva rinviato per la discussione;
- all'udienza del 17.05.2017, tramite sostituto di udienza, e l'udienza era di mero rinvio stante la richiesta di proroga del perito;
-aver partecipato all'udienza del 15.02.2017, tramite sostituto, e l'udienza era di mero rinvio per richiesta di proroga da parte del CTU;
-quanto ai risultati a cui è pervenuta l'attività: il processo si concludeva in data 2 febbraio
2018 con la sent. N. 345/2018 emessa da Tribunale monocratico di Ancona, nella persona del dott. P. Giombetti, con la quale si assolveva l'imputato ex art. 530 comma 2 c.p.p.
Pertanto l'Avv. ha diritto al compenso per la fase di studio e per la fase Parte_1
dibattimentale e per entrambi si ritiene congrua la rideterminazione secondo i minimi in quanto l'assenza di attività difensiva concreta nelle fase dibattimentale non consente di valutare il grado di approfondimento dello studio della causa (già introdotta da altro avvocato) e delle tematiche trattate. Inoltre la fase dibattimentale risulta essere stata effettuata tramite mera presenza alle udienze -per lo più di rinvio- senza alcuna richiesta formulata dal difensore avv. o dai suoi sostituti e nessuna memoria scritta risulta redatta;
Parte_1
va esclusa la fase introduttiva in quanto svolta dal precedente difensore ed anche quella decisionale posto che l'avv. non era presente all'udienza di discussione e non Parte_1
ha presentato alcuna memoria conclusiva.
Ne consegue che risulta congrua per tale attività la somma di € 765,00 euro (€ 225,00+ €
540,00)
A tale somma va aggiunto il 15% a titolo di rimborso forfettario oltre IVA e CAP come per legge, ed invero il rimborso forfettario delle spese è dovuto per espressa previsione di legge sia in caso di determinazione contrattuale del compenso, sia in sede di liquidazione giudiziale: l'art. 13 comma 10 della legge professionale forense (Legge 31 dicembre 2012, n.
247), in materia di conferimento dell'incarico e compenso, statuisce infatti che “oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del pagina 9 di 13 cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”,
e ancora l'art. 2 c. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13 c. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247), rubricato “compensi e spese”, dispone che: “oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta — in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale — una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”.
3.2.Compensi richiesti per l'atto di citazione a titolo risarcitorio contro a CP_5
L'Avv. chiede la corresponsione dei compensi per aver redatto l'atto di Parte_1 citazione per i danni subiti da , contro l' . Persona_2 CP_5
La convenuta ha contestato in questo caso l'assistenza di un mandato professionale per la redazione di tale atto. Ebbene rispetto a tale attività non risulta provato da parte dell'attore l'esistenza di un mandato professionale della sig.ra Nessuna documentazione risulta CP_1
in atti da cui desumere in via presuntiva tale mandato. La prova testimoniale articolata dall'Avv. non avrebbe consentito di provare l'avvento conferimento Parte_1
dell'incarico posto che il cap. 1 della memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. riguarda solo l'esecuzione dell'attività (la cui prova è peraltro prettamente documentale) e non il mandato ad eseguirla;
il cap. 2 della II memoria ex art 183 comma 6 n. 2 è irrilevante e il cap. 3 della medesima memoria istruttoria riguarda l'esito dell'attività e non il conferimento dell'incarico professionale.
Nulla è pertanto dovuto al difensore per tale attività in mancanza di prova di un valido mandato. Nell'allegato 2 alla II memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. di parte ricorrente (copia del fascicolo e dell'atto di citazione a titolo risarcitorio contro a ) non risulta CP_5
alcuna procura alle liti di soccorsa in favore del difensore ma è presente unicamente CP_1
una procura resa all'Avv. Marina Bellabarba per un “procedimento civile promosso contro
[...] promuovere dinanzi al Tribunale di Fermo” quale parte civile in favore del “figlio” CP_6
“ ” procura non coerente con l'atto di citazione intestato a in Persona_1 OP
qualità di amministratrice di Sostegno del sig. . Persona_2
3.3. Causa civile proc. n. 464/2017 R.G. presso il Tribunale di Fermo. pagina 10 di 13 Quanto alla domanda per i compensi per l'attività svolta nel giudizio di volontaria giurisdizione per la nomina dell'amministratore di sostegno in favore di si Persona_1
osserva che il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno risulta sottoscritto dall'Avv. Marina Bellabarba a cui è stata conferita la relativa procura da parte della sig.ra
Pertanto la relativa domanda va rigettata per difetto di legittimazione attiva. CP_1
3.4. Procedimento penale n. 3021/2013 R.G.N.R. presso il Tribunale di Fermo.
Il ricorrente domanda la somma di euro 7.564,00 a titolo di onorari in relazione all'assistenza giudiziale prestata nel proc. Pen. n. 3021/2013 R.G.N.R./Trib. Fermo, ove era costituita parte civile contro gli imputati e . Persona_1 Controparte_7 CP_3
Per tale attività non risulta provato chi abbia conferito mandato professionale all'Avv.
[...]
Ed invero risulta in atti la sola procura alle liti conferita da (cfr. Parte_1 Persona_1 all. 4 alla II memoria ex art 183 comma 6 c.p.c.).
Ed è principio consolidato che in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale
(cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo quest'ultima richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale (Cass.14276/2017; id. 184450/2014; 13963/2006; id.
10454/2002); è ulteriore conseguenza di detto principio che non sussista una corrispondenza diretta dal punto di vista soggettivo fra la procura alle liti ed il contratto di patrocinio, tale per cui dal mandato processuale rilasciato da un soggetto a favore di un legale debba necessariamente evincersi l'esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti, per cui il primo è il cliente del secondo, ben potendo verificarsi che l'incarico sia affidato da un soggetto nell'interesse di un terzo che solo ai fini dell'eventuale attività giudiziale rilascia la procura ad litem; allo stesso modo e quale ulteriore corollario si deve ritenere che al rilascio della procura ad litem non corrisponda un contratto di patrocinio fra le stesse parti, potendosi verificare che il rilascio della procura avvenga in ragione di un mandato sostanziale da altri rilasciato;
a fronte della contestazione dell'esistenza di un contratto di patrocinio fonte pagina 11 di 13 dell'obbligazione di pagamento del compenso dell'avvocato (come nel caso di specie), la prova dello stesso non può essere fornita in termini esaustivi mediante la procura alle liti, trattandosi di un atto unilaterale autonomo diverso, per genesi ed effetti, dal contratto con cui si instaura il rapporto di patrocinio legale (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019).
Nel caso di specie non risulta allegato nello specifico, né provato, se, al di là della procura sottoscritta da , sia stata la madre o la stessa a dare mandato all'Avv. Persona_1 Per_1 [...]
E la questione risulta rilevante in quanto diversi sono i soggetti che rispondono Parte_1
del pagamento dei compensi a seconda del soggetto che ha conferito mandato.
Per quanto riguarda l'attività svolta successivamente alla nomina di in OP
qualità di amministratrice di sostegno, si rileva che la procura della sig.ra OP
presente nell'allegato 4 della II memoria ex art 183 coma 6 n. 2 c.p.c. risulta conferita all'Avv. di ma non è di chiaro contenuto in quanto richiama il procedimento “n. Parte_1
3021/13” … “al fine di rappresentarla e difenderla quale parte civile in favore di ” e non Persona_2
di che invece era la parte civile del procedimento penale n. 3021/13. Dunque da Persona_1
tale procura, da sola, non può desumersi l'esistenza di un valido mandato difensivo. Nè vi sono verbali di causa in cui alla presenza dell'Avv. fosse presente anche la Parte_1 sig.ra che possano confermare l'esistenza di un suo mandato. OP
Ne consegue che nulla è dovuto per la difesa nel procedimento penale n. 3021/13.
6. Somma dovuta dalla convenuta.
La convenuta va dunque condannata al pagamento della sola somma di OP
euro 765,00 euro oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge oltre interessi legali dal giorno della domanda (05.06.2019) al saldo.
Trattandosi di debito di valuta, non deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria non avendo provato l'attore il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità del denaro rispetto a quello coperto dagli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 cod. civ (cfr. Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 22664/15, Cassazione civile, sez. VI, 08 Luglio 2020, n.
14158).
Vista la soccombenza parziale di parte attrice in relazione alla minor somma di euro 756,00 rispetto alla maggior somma richiesta, e considerato che è stata rigettata l'eccezione pagina 12 di 13 preliminare promossa dalla convenuta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al R.G. n. 1089/2019, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• Condanna in proprio al pagamento in favore di OP [...]
della somma pari a € 765,00 euro oltre rimborso Parte_1
forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge oltre interessi legali dal giorno della domanda (05.06.2019) al saldo per le causali di cui in parte motiva;
• DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Fermo, 20.12.2024
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2019 promossa da:
- (C.F. , in giudizio personalmente Parte_1 CodiceFiscale_1 ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Fermo, L.go Fogliani n.8; ATTORE Contro
(c.f. ) personalmente ed in qualità di OP CodiceFiscale_2 amministratore di sostegno della LI e già di , con il patrocinio Persona_1 Persona_2 dell'avv. Leonardo Secondo Bochicchio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo in Viale della Carriera, 94; CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.04.2024 parte attrice ha concluso come segue: come da atto introduttivo
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
A) riconoscere e dichiarare la SI.ra , personalmente ed in qualità di amministratore di OP sostegno della LI e già di inadempiente alle obbligazioni assunte con il Persona_1 Persona_2 professionista esponente e tenuti al pagamento delle sue spettanze ai sensi dell'art. 2229 c.c.;
B) per l'effetto condannare i convenuti al pagamento della somma complessiva di euro 34.646,72 inclusi IVA e CAP come per legge, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
C) vittoria nelle spese, competenze ed onorario di legale come per legge”.
pagina 1 di 13 Per parte convenuta come da memoria di costituzione: “In via pregiudiziale: - Accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande del ricorrente per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria e, per l'effetto, rigettare le domande formulate nei confronti di
, personalmente ed in qualità di amministratore di sostegno di e già di OP Persona_1
, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Persona_2
In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'Avv. Parte_1 in ordine alla richiesta di pagamento dell'onorario per il procedimento per la nomina di
[...] amministratore di sostegno a favore di n. 464/2017 RG, Tribunale di Fermo, per i motivi Persona_1 già esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da al ricorrente. OP
Nel merito, in via principale:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza sia nell'an che nel quantum delle pretese avversarie per tutti i motivi in fatto ed in diritto indicati e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente e dichiarare che la resistente , personalmente ed in qualità di amministratore di sostegno OP di e già di , nulla deve all'Avv. Persona_1 Persona_2 Parte_1
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga fondate le doglianze del ricorrente si chiede che l'importo richiesto dall'Avv. venga riconteggiato, per tutti i Parte_1 motivi in fatto ed in diritto indicati in narrativa, nella minor somma di € 4.381,16, CPA ed IVA incluse, con esclusione dell'importo a titolo di rimborso forfettario (15%) in quanto non dovuto.
In via istruttoria:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande istruttorie avversarie e, per l'effetto, rigettare le istanze formulate dal ricorrente sul punto”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.06.2019 l'Avv. Parte_1
domandava di accertare l'inadempimento di e condannarla al OP
pagamento dei compensi professionali e, per quanto d'interesse, esponeva che:
- nell'ottobre del 2016 la SI.ra personalmente ed in qualità di OP amministratore di sostegno del figlio , conferiva mandato a difendere e Persona_2
rappresentare quest'ultimo, quale parte civile costituitasi nel Proc. Pen. n. 7547/2011 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Ancona, nei confronti del dott. ; CP_2
pagina 2 di 13 -il difensore, assunto l'incarico, predisponeva la strategia difensiva, prendendo parte a tutte le udienze, senza però rassegnare le proprie conclusioni di parte civile, stante l'esito non positivo che era emerso dalla perizia eseguita in Tribunale, in base alla quale l'integrale responsabilità per il ritardo nell'intervento era da addebitarsi alla struttura sanitaria e non al medico imputato;
- il processo si concludeva in data 2 febbraio 2018 con la sent. N. 345/2018 emessa da
Tribunale monocratico di Ancona di assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma 2 c.p.p.;
-nonostante la sentenza di assoluzione l'Avv. allacciava trattative per la Parte_1 bonaria definizione della controversia con l'Avv. Marco Pacchiarotti sostituto dell'Avv. Mario
Scaloni del Foro di Ancona il quale proponeva, in transazione, il pagamento della somma di euro 40.000,00 non solo a nome del Dr. ma anche a nome dell'Ospedali Riuniti di CP_2
Ancona;
-la sig.ra ha inteso rifiutare l'offerta risarcitoria chiedendo di redigere la citazione per CP_1
danni in forza della perizia di parte eseguita dal dott. che ha quantificato il danno Per_3
subito dal figlio determinando la inabilità temporanea in mese sei e la Persona_2
invalidità permanenza nella misura del 45%;
- in data 19.10.2016 il difensore subentrava, come procuratore della parte civile costituita, nel processo penale n. 3021/2013 RG promosso dalla stessa nei confronti di Persona_1
e ; CP_3 Parte_2
- in data 27 febbraio 2018 il Tribunale di Fermo emetteva la sentenza di I° grado condannando la Dr.ssa al risarcimento del danno in favore della LI , da CP_3 Persona_1
liquidarsi nel giudizio civile ed alla refusione delle spese di parte civile nella misura e somma di euro 1.500,00 oltre le spese al 15% Iva e Cap come per legge;
- la Dr.ssa proponeva atto di appello avverso la sentenza notificando CP_3
l'impugnazione al difensore della parte civile costituita;
-in data 14.6.2017 la sig.ra veniva nominata amministratrice di sostegno OP
della LI con provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Fermo;
Persona_1
-il difensore della sig.ra e della LI veniva revocato OP Persona_1
dall'incarico con lettera in data 13.6.2018;
pagina 3 di 13 -in data 17.7.2018 l'esponente comunicava alla sig.ra l'importo relativo alle OP
controversie patrocinate senza tuttavia ottenere alcun risultato ed alcun pagamento precisando il credito come segue:
a) euro 4.018,41 inclusa IVA e CAP come per legge, a titolo di onorari in relazione all'assistenza giudiziale prestata nel proc. Pen. n. 7547/2011 R.G.N.R./Trib. Ancona, parte civile costituita , imputato;
Persona_2 CP_2
b) euro 19.127,60 inclusa IVA e CAP come per legge, a titolo di onorari in relazione alla redazione dell'atto di citazione introduttivo in favore di , quale OP amministratrice di sostegno di , avverso ASUR da Persona_2 Parte_3
intentarsi davanti al Tribunale di Fermo;
c) euro 3.936,71 inclusa IVA e CAP come per legge, a titolo di onorari in relazione all'assistenza giudiziale prestata nel proc. Civile n. 464/2017 R.G./Trib. Fermo per la nomina dell'amministratore di sostegno in favore di;
Persona_1
d) euro 7.564,00 inclusa IVA e CAP come per legge, a titolo di onorari in relazione all'assistenza giudiziale prestata nel proc. Pen. n. 3021/2013 R.G.N.R./Trib. Fermo , parte civile costituita , imputati e;
Persona_1 Controparte_4 CP_3
-la prestazione d'opera intellettuale svolta dall'Avv. in favore della Parte_1
sig.ra , è consistita nello studio della controversia, nella compilazione di OP
scritti difensivi, in una copiosa attività di consulenza e nella partecipazione a numerose udienze;
- nonostante l'attività professionale espletata ed i numerosi solleciti telefonici e cartacei la sig.ra non ha corrisposto quanto dovuto. OP
Tanto premesso in fatto ed esplicate le argomentazioni in diritto l'attore rassegnava le conclusioni sopra indicate.
Si costituiva in giudizio personalmente ed in qualità di amministratore di OP
sostegno di e già di , contestando la pretesa del ricorrente Persona_1 Persona_2
eccependo:
-l'improcedibilità delle domande formulate dal ricorrente per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
pagina 4 di 13 -l'assenza di una valida procura alle liti rilasciata da Soccorsa all'Avv. di CP_1 Pt_1
per il compimento delle attività da quest'ultimo descritte nel ricorso: Parte_1
1) nel procedimento penale n. 7547/2011 RGNR, Tribunale di Ancona non ha svolto l'attività difensiva descritta nell'atto introduttivo, non risulta aver partecipato personalmente alle udienze;
2) l'atto di citazione contro non è firmato dalla ricorrente e non Controparte_5 riporta alcuna procura firmata dalla e non risulta nemmeno essere stato iscritto al CP_1
ruolo, nè risulta notificato a controparte;
la diffida con richiesta di risarcimento danni è sottoscritta esclusivamente dal ricorrente e non dalla CP_1
3) quanto alla copia del ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno della a favore della LI , il ricorso è redatto dall'Avv. Marina Bellabarba CP_1 Persona_1
e non risulta alcuna procura o contratto di patrocinio sottoscritti dalla resistente;
4) nel procedimento penale n. 3021/2013 R.G.N.R. il ricorrente era subentrato il
19/10/2016 quale nuovo difensore di : la procura doveva essere conferita Persona_1
direttamente da quest'ultima visto che la nomina di amministratore di sostegno della a favore della LI è intervenuta successivamente;
era altresì necessaria CP_1 un'autorizzazione del Giudice Tutelare per la prosecuzione del giudizio penale incardinato;
-contestava il quantum richiesto evidenziando che nessun preventivo risultava essere stato sottoscritto dalla resistente sull'ammontare dei compensi e l'Avvocato non aveva adempiuto ai suoi obblighi informativi;
-infine gli importi richiesti dal ricorrente risultano del tutto sproporzionati rispetto a quanto stabilito dal DM 55/2014.
Tanto premesso la sig.ra concludeva come sopra riportato. CP_1
All'udienza del 12.10.2020 il Giudice istruttore rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità e disponeva il mutamento del rito con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 20.05.2021 il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 02.12.2021 h 11.45.
All'udienza del 2.11.2022 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 13 A seguito di provvedimento di riassegnazione da parte del Presidente del Tribunale emesso in data 16.03.2023, le parti precisavano nuovamente le conclusioni avanti a questo Giudice all'udienza del 18.04.2023 con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza dell'11.09.2024 il Giudice istruttore rilevava che la convenuta CP_1
risultava costituita anche in qualità di amministratrice di sostegno di
[...] [...]
ma che non risultava in atti l'autorizzazione a resistere in giudizio del Giudice Per_1
Tutelare. Pertanto rimetteva la causa in istruttoria e disponeva che la parte convenuta depositasse entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare a resistere in giudizio in qualità di amministratrice di sostegno di
[...]
. Per_1
In data 13.09.2024 il difensore di parte resistente rilevava che non aveva rinvenuto tra i documenti alcuna autorizzazione del Giudice Tutelare e che la stessa non poteva essere ormai rilasciata dato che la procedura risultava chiusa per il decesso di avvenuto il Persona_1
29.10.2023. In ogni caso citava Cass. 6 marzo 2019 n. 6518 secondo cui per la resistenza in giudizio non sarebbe necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Le parti all'udienza del 24.10.2024 si riportavano alle proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione dando atto della rinuncia delle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla assenza della autorizzazione a stare in giudizio in qualità di amministratore di sostegno.
Si rileva che in virtù del decreto del 14.6.2017di nomina di in qualità di OP amministratore di sostegno di (v. nomina in atti) non vi è alcuna specificazione Persona_1
circa la necessità di autorizzazione a stare in giudizio da parte del Giudice Tutelare
(specificazione che ben potrebbe essere indicata dal Giudice nel decreto, in virtù della elasticità dei compiti dell'amministratore di sostegno e delle limitazioni più o meno ampie che il Giudice può disporre in ordine alla capacità del beneficiario, ma appunto non presente nel caso di specie). Ne consegue che, in assenza di specificazioni nel decreto di nomina, può trovare applicazione il principio secondo cui “l'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt374, comma 1, n. 5) c.c. pagina 6 di 13 e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c.”, (cfr. Cass. 6 marzo 2019 n. 6518 nonché Cass. 24 marzo 2009 n. 7068).
Si rileva inoltre che l'avvenuto decesso della beneficiata non è stato dichiarato ai fini dell'interruzione del giudizio che dunque prosegue nei confronti delle parti originarie.
2. Sull'eccezione di improcedibilità.
In via preliminare va rigetta l'eccezione di improcedibilità delle domande per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 del D.L.
132/2014.
Invero, l'art. 3, comma 1, del D.L. n.132/2014 individua una serie di casi nei quali non vi è obbligo di inoltrare l'invito a negoziare ed in particolare nelle cause che hanno ad oggetto obbligazioni contrattuali che derivano da contratti conclusi fra consumatori e professionisti.
Nel caso di specie la qualifica di consumatrice della sig.ra emerge dalla OP
circostanza che la difesa tecnica dell'Avv. è avvenuta per tutelare interessi Parte_1 estranei all'attività professionale della stessa e del resto tale qualifica non è stata oggetto di contestazione.
Pertanto si rientra nell'ambito dell'esclusione di cui all'art 3 comma 1 del d.l. 132/2014 di talchè la domanda è procedibile.
3. Sull'onere della prova.
Passando al merito, si rileva che secondo il regime di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere pertanto nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (Cassazione civile sez. II, 31/10/2013, n.24568).
Alla luce di tale principio si passa ad analizzare ciascuna delle attività per cui è richiesto il compenso.
3.1.Compensi per l'attività resa nel Proc. Pen. n. 7547/2011 R.G.N.R. presso il Tribunale di
Ancona
L'Avv. domanda i compensi per l'attività svolta in favore di Parte_1 OP
nel procedimento penale promosso nei confronti del sig. . CP_2 pagina 7 di 13 Per tale procedimento agiva in qualità di amministratrice di sostegno di OP
, quanto alla sussistenza del mandato professionale in proprio da parte della Persona_2
sig.ra -contestato da parte convenuta- va considerato che il conferimento di OP mandato può essere provato anche tramite presunzioni semplici (Cass., Sez. II, Ord. 1 marzo
2023, n. 6143) e nel caso di specie è indizio grave preciso e concordante il fatto che alle udienze del procedimento penale in oggetto era stata presente la sig.ra OP rispetto alla quale -a verbale- si dava atto che era assistita dall'Avv. e nessuna Parte_1
contestazione mai risulta aver sollevato sul punto.
Si rileva che ai fini del riconoscimento del diritto al compenso non è necessario il preventivo scritto. Il diritto al compenso infatti non scaturisce dal preventivo di spesa predisposto in forma scritta in favore del cliente, ma dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a particolari vincoli di forma (Cass. n. 33.193 del 10 novembre 2022) e che nel caso di specie è stato provato per presunzioni.
Quanto alla determinazione dei compensi, il cui quantum è stato contestato da parte convenuta, si rileva che l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez.
L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017, Rv. 642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del
04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale
Dunque nel caso di specie, poiché manca la prova di una pattuizione sul compenso, vanno tenuti in considerazione i parametri forensi ratione termporis applicabili (D.M. 55 del 2014) alla luce dell'attività effettivamente svolta e dei risultati a cui è pervenuta.
Quanto all'attività svolta nel giudizio penale 7547/2011 emerge che l'atto di costituzione veniva redatto dal precedente legale Avv. Giacomo Piergentili. L'attività dell'Avv.
[...]
è invece consistita nella redazione della costituzione di nuovo difensore in data Parte_1
07.11.2017 in cui si riportava “alle medesime motivazioni contenute nell'atto di costituzione di parte civile” (cfr. all. 1 alla memoria ex art 183 comma 6 n 1 c.p.c.).
Successivamente l'Avv. risulta: Parte_1
pagina 8 di 13 -aver presenziato personalmente all'udienza del 13.09.2017 che era un'udienza in cui veniva disposto rinvio stante la richiesta di rinvio da parte del CTU;
-aver partecipato, tramite sostituto, all'udienza del 21.11 2017 in cui il sostituto non esponeva alcuna richiesta e il giudizio veniva rinviato per la discussione;
- all'udienza del 17.05.2017, tramite sostituto di udienza, e l'udienza era di mero rinvio stante la richiesta di proroga del perito;
-aver partecipato all'udienza del 15.02.2017, tramite sostituto, e l'udienza era di mero rinvio per richiesta di proroga da parte del CTU;
-quanto ai risultati a cui è pervenuta l'attività: il processo si concludeva in data 2 febbraio
2018 con la sent. N. 345/2018 emessa da Tribunale monocratico di Ancona, nella persona del dott. P. Giombetti, con la quale si assolveva l'imputato ex art. 530 comma 2 c.p.p.
Pertanto l'Avv. ha diritto al compenso per la fase di studio e per la fase Parte_1
dibattimentale e per entrambi si ritiene congrua la rideterminazione secondo i minimi in quanto l'assenza di attività difensiva concreta nelle fase dibattimentale non consente di valutare il grado di approfondimento dello studio della causa (già introdotta da altro avvocato) e delle tematiche trattate. Inoltre la fase dibattimentale risulta essere stata effettuata tramite mera presenza alle udienze -per lo più di rinvio- senza alcuna richiesta formulata dal difensore avv. o dai suoi sostituti e nessuna memoria scritta risulta redatta;
Parte_1
va esclusa la fase introduttiva in quanto svolta dal precedente difensore ed anche quella decisionale posto che l'avv. non era presente all'udienza di discussione e non Parte_1
ha presentato alcuna memoria conclusiva.
Ne consegue che risulta congrua per tale attività la somma di € 765,00 euro (€ 225,00+ €
540,00)
A tale somma va aggiunto il 15% a titolo di rimborso forfettario oltre IVA e CAP come per legge, ed invero il rimborso forfettario delle spese è dovuto per espressa previsione di legge sia in caso di determinazione contrattuale del compenso, sia in sede di liquidazione giudiziale: l'art. 13 comma 10 della legge professionale forense (Legge 31 dicembre 2012, n.
247), in materia di conferimento dell'incarico e compenso, statuisce infatti che “oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del pagina 9 di 13 cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”,
e ancora l'art. 2 c. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13 c. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247), rubricato “compensi e spese”, dispone che: “oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta — in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale — una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”.
3.2.Compensi richiesti per l'atto di citazione a titolo risarcitorio contro a CP_5
L'Avv. chiede la corresponsione dei compensi per aver redatto l'atto di Parte_1 citazione per i danni subiti da , contro l' . Persona_2 CP_5
La convenuta ha contestato in questo caso l'assistenza di un mandato professionale per la redazione di tale atto. Ebbene rispetto a tale attività non risulta provato da parte dell'attore l'esistenza di un mandato professionale della sig.ra Nessuna documentazione risulta CP_1
in atti da cui desumere in via presuntiva tale mandato. La prova testimoniale articolata dall'Avv. non avrebbe consentito di provare l'avvento conferimento Parte_1
dell'incarico posto che il cap. 1 della memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. riguarda solo l'esecuzione dell'attività (la cui prova è peraltro prettamente documentale) e non il mandato ad eseguirla;
il cap. 2 della II memoria ex art 183 comma 6 n. 2 è irrilevante e il cap. 3 della medesima memoria istruttoria riguarda l'esito dell'attività e non il conferimento dell'incarico professionale.
Nulla è pertanto dovuto al difensore per tale attività in mancanza di prova di un valido mandato. Nell'allegato 2 alla II memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. di parte ricorrente (copia del fascicolo e dell'atto di citazione a titolo risarcitorio contro a ) non risulta CP_5
alcuna procura alle liti di soccorsa in favore del difensore ma è presente unicamente CP_1
una procura resa all'Avv. Marina Bellabarba per un “procedimento civile promosso contro
[...] promuovere dinanzi al Tribunale di Fermo” quale parte civile in favore del “figlio” CP_6
“ ” procura non coerente con l'atto di citazione intestato a in Persona_1 OP
qualità di amministratrice di Sostegno del sig. . Persona_2
3.3. Causa civile proc. n. 464/2017 R.G. presso il Tribunale di Fermo. pagina 10 di 13 Quanto alla domanda per i compensi per l'attività svolta nel giudizio di volontaria giurisdizione per la nomina dell'amministratore di sostegno in favore di si Persona_1
osserva che il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno risulta sottoscritto dall'Avv. Marina Bellabarba a cui è stata conferita la relativa procura da parte della sig.ra
Pertanto la relativa domanda va rigettata per difetto di legittimazione attiva. CP_1
3.4. Procedimento penale n. 3021/2013 R.G.N.R. presso il Tribunale di Fermo.
Il ricorrente domanda la somma di euro 7.564,00 a titolo di onorari in relazione all'assistenza giudiziale prestata nel proc. Pen. n. 3021/2013 R.G.N.R./Trib. Fermo, ove era costituita parte civile contro gli imputati e . Persona_1 Controparte_7 CP_3
Per tale attività non risulta provato chi abbia conferito mandato professionale all'Avv.
[...]
Ed invero risulta in atti la sola procura alle liti conferita da (cfr. Parte_1 Persona_1 all. 4 alla II memoria ex art 183 comma 6 c.p.c.).
Ed è principio consolidato che in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale
(cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo quest'ultima richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale (Cass.14276/2017; id. 184450/2014; 13963/2006; id.
10454/2002); è ulteriore conseguenza di detto principio che non sussista una corrispondenza diretta dal punto di vista soggettivo fra la procura alle liti ed il contratto di patrocinio, tale per cui dal mandato processuale rilasciato da un soggetto a favore di un legale debba necessariamente evincersi l'esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti, per cui il primo è il cliente del secondo, ben potendo verificarsi che l'incarico sia affidato da un soggetto nell'interesse di un terzo che solo ai fini dell'eventuale attività giudiziale rilascia la procura ad litem; allo stesso modo e quale ulteriore corollario si deve ritenere che al rilascio della procura ad litem non corrisponda un contratto di patrocinio fra le stesse parti, potendosi verificare che il rilascio della procura avvenga in ragione di un mandato sostanziale da altri rilasciato;
a fronte della contestazione dell'esistenza di un contratto di patrocinio fonte pagina 11 di 13 dell'obbligazione di pagamento del compenso dell'avvocato (come nel caso di specie), la prova dello stesso non può essere fornita in termini esaustivi mediante la procura alle liti, trattandosi di un atto unilaterale autonomo diverso, per genesi ed effetti, dal contratto con cui si instaura il rapporto di patrocinio legale (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019).
Nel caso di specie non risulta allegato nello specifico, né provato, se, al di là della procura sottoscritta da , sia stata la madre o la stessa a dare mandato all'Avv. Persona_1 Per_1 [...]
E la questione risulta rilevante in quanto diversi sono i soggetti che rispondono Parte_1
del pagamento dei compensi a seconda del soggetto che ha conferito mandato.
Per quanto riguarda l'attività svolta successivamente alla nomina di in OP
qualità di amministratrice di sostegno, si rileva che la procura della sig.ra OP
presente nell'allegato 4 della II memoria ex art 183 coma 6 n. 2 c.p.c. risulta conferita all'Avv. di ma non è di chiaro contenuto in quanto richiama il procedimento “n. Parte_1
3021/13” … “al fine di rappresentarla e difenderla quale parte civile in favore di ” e non Persona_2
di che invece era la parte civile del procedimento penale n. 3021/13. Dunque da Persona_1
tale procura, da sola, non può desumersi l'esistenza di un valido mandato difensivo. Nè vi sono verbali di causa in cui alla presenza dell'Avv. fosse presente anche la Parte_1 sig.ra che possano confermare l'esistenza di un suo mandato. OP
Ne consegue che nulla è dovuto per la difesa nel procedimento penale n. 3021/13.
6. Somma dovuta dalla convenuta.
La convenuta va dunque condannata al pagamento della sola somma di OP
euro 765,00 euro oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge oltre interessi legali dal giorno della domanda (05.06.2019) al saldo.
Trattandosi di debito di valuta, non deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria non avendo provato l'attore il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità del denaro rispetto a quello coperto dagli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 cod. civ (cfr. Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 22664/15, Cassazione civile, sez. VI, 08 Luglio 2020, n.
14158).
Vista la soccombenza parziale di parte attrice in relazione alla minor somma di euro 756,00 rispetto alla maggior somma richiesta, e considerato che è stata rigettata l'eccezione pagina 12 di 13 preliminare promossa dalla convenuta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al R.G. n. 1089/2019, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• Condanna in proprio al pagamento in favore di OP [...]
della somma pari a € 765,00 euro oltre rimborso Parte_1
forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge oltre interessi legali dal giorno della domanda (05.06.2019) al saldo per le causali di cui in parte motiva;
• DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Fermo, 20.12.2024
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
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