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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1699/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PATSCOT RT, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14143/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250017785148000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1164/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e prescrizione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe per mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020 , deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del diritto al recupero delle somme per decorso del termine di cui all'art. 5 del d.L. 30-12-1982
n. 953, a norma del quale l'azione di recupero della tassa di possesso delle autovetture si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
In tema di bollo auto, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo di accertamento seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte,infatti, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo;
in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale.
Nella fattispecie la cartella impugnata è stata notificata il 26.6.25 , oltre la scadenza del temine triennale di prescrizione del credito per tassa automobilistica del 2020 ed in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione .
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con attribuzione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PATSCOT RT, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14143/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250017785148000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1164/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e prescrizione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe per mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020 , deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del diritto al recupero delle somme per decorso del termine di cui all'art. 5 del d.L. 30-12-1982
n. 953, a norma del quale l'azione di recupero della tassa di possesso delle autovetture si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
In tema di bollo auto, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo di accertamento seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte,infatti, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo;
in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale.
Nella fattispecie la cartella impugnata è stata notificata il 26.6.25 , oltre la scadenza del temine triennale di prescrizione del credito per tassa automobilistica del 2020 ed in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione .
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con attribuzione.