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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa IS TI Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 501/2024 R.G.L. e vertente
TRA Parte_ p.iva (di seguito “ ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Russo e Daniele Fumagalli, giusta procura in atti;
- appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sabina CP_1 C.F._1
Pizzuto, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro, il sig. conveniva in giudizio la CP_1
Parte_ (di seguito “ o ”) impugnando il licenziamento Parte_1 CP_2 per giusta causa.
Il licenziamento interveniva a seguito della disposizione di provvedimenti restrittivi nei confronti di
36 soggetti coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare la 'ndrangheta. Parte_ La in particolare, affermava che dall'esame dell'ordinanza n. 11/22 e n. 22/23 R.O.CC. DDA che aveva disposto le misure cautelare nei confronti di operatori portuali (ma non nei confronti dell'appellato) “in parallelo rispetto alle proprie ordinarie attività lavorative numerosi operatori portuali abitualmente dediti alla conduzione di attività illegali, con particolare riferimento all'esfiltrazione di ingenti quantitativi di cocaina occultati a bordi di container provenienti dal Sud
America e in transito presso lo scalo di Gioia Tauro (RC).”
La società, nella contestazione posta alla base del licenziamento, ripetitiva di ampi stralci dell'ordinanza cautelare, dopo aver descritto in maniera generale il modus operandi degli associati, imputava al sig. quanto segue: “risulta che Lei – in data compresa tra il 5 giugno 2022 e l'8 CP_1 giugno 2022 – ha partecipato all'esfiltrazione di una quantità di stupefacente pari a 1.437,8005
Kg, contenuta in 63 imballi occultati all'interno del container TEMU940449 proveniente dal porto di Guayaquil (Ecuador) e sbarcato al Porto di Gioia Tauro dalla nave MSC MADHAUB in data 5 giugno 2022. Nel dettaglio, Lei è stato impegnato a fungere da vedetta durante le operazioni materiali di esfiltrazione e quale conducente dello Straddle Carrier, al fine di movimentare, unitamente a , i container di interesse per consentire l'apprensione della cocaina Controparte_3 che veniva momentaneamente posizionata nel container TRGU80522463 e successivamente in quello individuato per l'uscita FCIU8090649”.
Il sig. , impugnando il licenziamento, rappresentava che: CP_1 in data 30.10.2010, veniva assunto dalla Società appellante, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio ed inquadrato al 4° livello del CCNL di settore;
Parte_ con lettera di contestazione del 21.09.2023, prot. n. PER/ADT/adt/2023/420, la affermava di essere stata informata dalla Guardia di finanza (13.09.2023) che il risultava indagato per aver CP_1 commesso le condotte che, specificamente, venivano contestate, nel modo anzidetto che, in data 26 settembre 2023, trasmetteva le proprie giustificazioni;
che, considerate non esaustive le giustificazioni addotte, con missiva del 06.10.2023 la società, ritenendo le condotte adottate dal dipendente violative del vincolo fiduciario, riscontrata l'esistenza di una giusta causa di recesso che impediva la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, adottava nei confronti del dipendente il licenziamento per giusta causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2119 c.c. e del CCNL di settore;
licenziamento tempestivamente impugnato dall'odierno appellato.
A sostegno dell'illegittimità e/o nullità del provvedimento espulsivo, l'allora ricorrente eccepiva l'insussistenza dei fatti contestati;
contestava, in ogni caso, la violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 35, parte b) del CCNL Porti.
In particolare, il evidenziava: CP_1
1. di non essere mai stato destinatario di alcuna misura cautelare di natura coercitiva, in quanto nei suoi confronti non sussistevano i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di tali misure;
2. che, come si evince dall'ordinanza applicativa di misura cautelare e dal decreto di sequestro preventivo emessi nell'ambito del procedimento penale n. 978/2022 R.G. – N.R. D.D.A. n.
607/2022 R.G.I.P. D.D.A., n. 11/2022 R.O.C.C. D.D.A. e n. 23/2022 R.O.C.C. D.D.A. del
Tribunale di Reggio Calabria, lo stesso era stato ritenuto estraneo al contesto associativo, tanto che non gli era stato revocato, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari
Tirreno Meridionale e Ionio, il permesso di accesso al Porto;
3. che, secondo quanto emergerebbe dall'informativa di reato, lo straddle carrier n. 214 da lui condotto avrebbe movimentato un container giallo di 40 piedi, partito dal parco D12; tale contenitore sarebbe potenzialmente riconducibile al box MSCU5033596, all'interno del quale sarebbe stata occultata cocaina, pur non essendo stato possibile, dalle immagini di videosorveglianza, rilevare con certezza la sigla identificativa del contenitore, mentre il colore risultava compatibile con quello del box sequestrato il 17.06.2022;
4. che, pertanto, i fatti contestati non risultavano accertati nemmeno a livello meramente indiziario, non essendovi alcun elemento univoco od oggettivo idoneo a dimostrare che il container movimentato dal ricorrente fosse effettivamente quello contenente la sostanza stupefacente.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza del Parte_1 ricorso e chiedendone il rigetto, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Con sentenza n. 1013/2024, pubblicata in data 24.09.2024, il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, in persona del dott. Luca Coppola, accoglieva il ricorso.
In particolare, il Giudice di prime cure, rilevava che: a) il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost., concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e che, pertanto, non può applicarsi in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche temporanea, del rapporto di lavoro, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna;
b) il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla scorta di una prova atipica non ricompresa nel catalogo dei mezzi di prova individuati dal legislatore, potendo valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (Cass. 5317/2017).
Il Giudicante riteneva fondata l'impugnativa del licenziamento ritenendo come “allo stato degli atti non è quindi possibile ritenere provato che il ricorrente abbia con certezza partecipato alla commissione dei fatti, essendo anche in sede penale, la sua posizione valutata dagli inquirenti come connotata di minore incisività rispetto a quelle degli altri soggetti coinvolti nelle indagini” poiché
“quanto emerso dalle indagini svolte, con conseguente rinvio a giudizio senza contestuale applicazione di alcuna misura cautelare coercitiva, siano elementi sufficienti a permettere di ritenere, in tale sede, ed allo stato degli atti, accertata con certezza, secondo il parametro del più probabile che non, lo svolgimento della condotta criminosa da parte del lavoratore ricorrente, da cui l'illegittimità del licenziamento”.
Aggiungeva ancora il Giudice di primo grado che “nel corso del giudizio non è emersa la prova, che il lavoratore abbia commesso le condotte per le quali è attualmente imputato in sede penale, in mancanza di ulteriori elementi, che non si esclude possano emergere nel corso del giudizio penale, ma che al momento non sono presenti. In particolare, ciò che rileva secondo lo scrivente è la scarsa incisività degli indizi posti a carico del lavoratore da parte degli inquirenti, che infatti non hanno portato all'adozione di alcuna misura cautelare coercitiva nei suoi confronti.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, che “l'attribuzione alla persona del dell'attività criminosa CP_1 per il solo trasporto di un generico carrello giallo risulta troppo poco, in mancanza di altri elementi, o di un accertamento in sede penale, per poter ritenere, con probabile certezza, che lo stesso, abbia preso parte alle attività criminose oggetto di indagine. Sul punto, si osserva come, nel corso del giudizio, la società resistente non ha fornito alcun elemento ulteriore, rispetto a quanto già ricostruito nell'ordinanza cautelare, appiattendosi nella propria difesa, su quanto dedotto dagli inquirenti in sede penale. […]
A parere di chi scrive non è possibile ritenere senza ombra di dubbio che i fatti addebitati al CP_1 siano stati verificati con certezza, né tantomeno a livello indiziario, atteso che non vi è nessun elemento ulteriore che attesti il container giallo movimentato dal ricorrente (dalla documentazione versata in atti all. 8 di parte ricorrente, emerge come nel piazzale siano presenti migliaia di containers di colore giallo) fosse il container incriminato (“anche se non è stato possibile rilevare dalle telecamere la sigla, ma il colore del box coincideva con quello ritrovato in data 17.06.2022”
– “tale contenitore potrebbe essere individuato proprio nel contenitore giallo di 40 piedi siglato
MSCU5033596)”
Allo stesso modo, anche le altre deduzioni sostenute nell'informativa, e poste a supporto del licenziamento comminato, allo stato degli atti, appaiono neutre, tra cui quella sul cambio del turno per i giorni 6 e 7 giugno 2022, e sulla condizione del carrello senza contenitori agganciati, che non risultano idonee a permettere di ritenere certamente provata la commissione dei fatti contestati al sig. . CP_1
Diversamente, ritiene questo giudicante, che particolare rilevanza assuma la circostanza relativa al fatto che nei confronti del non sia stata applicata né la misura cautelare della custodia in CP_1 carcere, né sia stato destinatario di altra misura cautelare di natura coercitiva, in mancanza di gravi ed inequivocabili indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione delle misure cautelari, che occorre sottolineare, sono comunque dotati di una minore intensità probatoria rispetto a quelli che devono sussistere per la condanna.
Ha interposto appello la per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
In data 07.01.2025, si è costituito in giudizio il sig. contestando analiticamente i CP_1 motivi di gravame, sulla scorta delle motivazioni svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 23 ottobre 2025, fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, rubricato “erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che quanto emerso dalle indagini svolte, con conseguente rinvio a giudizio del Parte sig. , sia insufficiente a legittimare il licenziamento irrogato da l'odierno appellante CP_1 censura la decisione del giudice di prime cure per non avere adeguatamente considerato che l'imputazione del sig. era stata disposta successivamente all'adozione dell'Ordinanza e, nel CP_1 dettaglio, all'esito della c.d. inchiesta “Tre Croci” (come emerge dalla comunicazione del 13 settembre 2023 della Guardia di FI).
L'appellante si duole che il Tribunale di Palmi avrebbe ritenuto illegittima la sanzione espulsiva sul presupposto che i fatti contestati al lavoratore non fossero stati provati con sufficiente certezza, neppure sul piano indiziario. Segnatamente, il giudice di primo grado avrebbe errato allorquando ha ritenuto di escludere che vi fossero elementi idonei a dimostrare che il container movimentato dal dipendente coincidesse con quello contenente la sostanza stupefacente, ritenendo altresì prive di rilevanza le ulteriori circostanze richiamate nell'informativa – quali il cambio turno dei giorni 6 e 7 giugno 2022 e la conduzione del carrello senza contenitori agganciati – poiché non sufficienti a comprovare la commissione dei fatti imputati al sig. . CP_1 La Società evidenzia, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare le argomentazioni fornite dalla stessa, adottando una lettura parziale e omissiva dei fatti di causa, non avendo, neppure, disposto, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., la richiesta di informazioni scritte alle competenti autorità, al fine di acquisire copia delle fonti di prova indicate nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
Con il secondo motivo di gravame, la Società impugna la decisione del Tribunale, laddove “ha ritenuto di particolare rilevanza che nei confronti del sig. non sia stata applicata nessuna CP_1 misura cautelare e inapplicabile l'art. 35 del CCNL”.
A sostegno delle proprie argomentazioni, deduce che, pur non essendo il lavoratore destinatario di misure cautelari, la comunicazione della Guardia di FI del 13 settembre 2023 confermerebbe l'imputazione di quest'ultimo per la partecipazione alle operazioni di esfiltrazione di sostanze stupefacenti, circostanza che, secondo l'appellante, sarebbe sufficiente a giustificare il recesso.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “la mancata ammissione dei mezzi di prova idonei a Parte dimostrare i fatti posti alla base del licenziamento irrogato da al sig. , nonché la CP_1
Parte_ mancata applicazione dei poteri istruttori d'ufficio in violazione dell'art. 421 c.p.c.” la si duole del mancato accoglimento della richiesta di istruttoria testimoniale, nonché della mancata attivazione, ex art. 213 c.p.c., del potere di acquisizione di informazioni scritte presso l'Autorità competente, al fine di ottenere copia delle fonti di prova indicate nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del procedimento penale.
I motivi di gravame, suscettibili di trattazione congiunta per la loro connessione logica e giuridica, sono infondati e non meritano accoglimento.
Preliminarmente, è bene rammentare che grava interamente sul datore di lavoro che intimi un licenziamento l'onere di provare che il dipendente ha commesso un fatto che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro ovvero rappresenti un notevole inadempimento ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 3 legge n. 604 del 1966 e tale fatto non può certo essere rappresentato dalla mera pendenza di un procedimento penale, che eventualmente può giustificare la sospensione cautelare dal rapporto di lavoro e il differimento della contestazione dell'addebito (cfr. Cass. n.
14103 del 2014), “ma non costituisce certo prova del fatto che rappresenta solo una ipotesi di reato, in considerazione della presunzione di innocenza operante nel processo penale sino alla condanna definitiva” (Cass. n. 4509/24) sicché deve essere la società datrice di lavoro a dover fornire elementi che possano consentire al Giudice del rapporto di lavoro una valutazione autonoma dei fatti reato.
In tale ottica, la Corte ha evidenziato che il giudice davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario – ancorchè non commessi nello svolgimento del rapporto – deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi,
l'adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva (Cass. n. 29825/2008; Cass. n.
13955/2016; Cass. n. 18512/2016).
Ciò premesso, l'appellante, con i primi due motivi di gravame, ha ribadito la sussistenza dei fatti contestati posti a fondamento del licenziamento per giusta causa, richiamando a tal'uopo l'ordinanza emessa nell'ambito dell'indagine “Tre Croci”, nonché la comunicazione del 13 settembre 2023 della Guardia di FI, dalla quale sarebbe emersa la partecipazione del sig. CP_1 all'esfiltrazione di cocaina, occultata all'interno di un container giunto a bordo di una nave cargo proveniente dal sud America e diretta al porto di Gioia Tauro.
Tuttavia, le circostanze dedotte dalla Società, seppure inserite in un contesto investigativo penalmente rilevante, non appaiono idonee a provare la responsabilità disciplinare del lavoratore. Parte_ La ha, invero, irrogato la massima sanzione prevista dal CCNL di settore sulla base di una mera ipotesi di reato, senza fornire qualsivoglia elemento probatorio in grado di dimostrare che il comportamento contestato al lavoratore sia avvenuto, limitandosi a richiamare il contenuto dell'ordinanza e della nota della Guardia di FI, senza tuttavia dimostrare la sussistenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio.
Il Tribunale di Palmi ha, quindi, correttamente ritenuto che non vi fossero elementi di prova sufficienti per ritenere accertata - secondo il canone del più probabile che non - la condotta contestata. La decisione assunta dal giudice di prime cure si fonda, infatti, su una valutazione dei motivi posti a fondamento del licenziamento - acquisiti nel corso del giudizio di primo grado - dai quali è emersa la scarsa incisività degli indizi posti a carico del lavoratore dagli inquirenti;
indizi che, come correttamente rilevato dall'appellato, non hanno portato all'adozione di alcuna misura cautelare coercitiva nei confronti del sig. . CP_1
Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dalla valutazione del primo giudice, il quale – con un condivisibile ragionamento logico-giuridico – ha escluso che la mera attribuzione al lavoratore del trasporto di un generico “carrello giallo” fosse sufficiente a fondare l'accusa e a provare la sussistenza dei fatti contestati in sede disciplinare.
Anche in sede di gravame, la datrice di lavoro si è limitata a censurare la sentenza di primo grado in maniera generica, limitandosi a descrivere le modalità “ordinarie” di impiego dei mezzi con l'intento di dimostrare che la circostanza che il conducesse carrello senza contenitori CP_1 agganciati potesse costituire prova che del fatto contestato.
E' evidente il salto logico del ragionamento operato dalla società. La datrice di lavoro, infatti, ha fondato il recesso per giusta causa nei confronti del sulla CP_1 presunta partecipazione dello stesso alle attività di esfiltrazione di sostanze stupefacenti all'interno del terminal, deducendo detta circostanza da una serie di condotte – quali, a titolo esemplificativo, i percorsi effettuati dallo “straddle carrier”, le modalità operative del mezzo e l'asserita anomalia di taluni spostamenti – che, a suo dire, sarebbero idonee a comprovare la partecipazione del dipendente ai fatti illeciti contestati.
Nel dettaglio, l'appellante afferma che:
a) il carrello “straddle carrier” effettua percorsi in stretta connessione con l'attività assegnata e si muove senza trasportare containers solo ad inizio del turno e dopo aver sganciato, sotto gru, un contenitore destinato all'imbarco;
b) per ciascun turno di lavoro è previsto un solo straddle carrier dedicato alle attività di imbarco e di sbarco, nell'ambito delle quali, oltre al carrellista, sono impiegati altri operatori addetti al supporto della movimentazione dei container;
Parte_ c) qualora il carrellista, giunto nella posizione indicata dal sistema gestionale operativo di non rinvenga il container da agganciare, è tenuto a darne immediata comunicazione, tramite la radio veicolare in dotazione, all'ufficio dispatcher, che decide se disporre ulteriori verifiche nelle posizioni limitrofe ovvero annullare l'indicazione di sistema, assegnando al lavoratore una diversa operazione.
d)ogni caso, il mezzo SC, quando lavora per il ciclo nave, partendo dalla posizione in cui ha depositato in piazzale il contenitore di sbarco, si dirige sotto gru, effettuando il percorso più breve, nel rispetto delle prassi aziendali.
È evidente che si tratta di prassi, la cui eventuale e non dimostrata mancanza di rispetto non può costituire prova della sussistenza delle condotte ascritte al lavoratore, cioè che lo stesso abbia effettivamente partecipato alle operazioni di esfiltrazione di sostanza stupefacente nel periodo contestato. Parte_ Allo stesso modo, si osserva che nel ricorso in appello, non ha formulato alcuna specifica censura in relazione al capo della sentenza di primo grado afferente al cambio turno, e che il giudice di prime cure aveva ritenuto irrilevante ai fini della valutazione dei fatti del procedimento disciplinare. Soltanto con le note di trattazione scritta depositate in data 22.01.2025, ha contestato le doglianze del lavoratore sul punto, affermando, genericamente, che “in occasione della richiesta Parte per i giorni 6 e 7 giugno 2022, aveva comunicato a che voleva essere programmato sempre di
4° turno (18:45 – 1:00) in quanto era privo di autovettura”. L'assunto è, tuttavia, privo di rilevanza probatoria poiché non è supportato da elementi di fatto idonei a dimostrare in che modo la circostanza allegata possa incidere sulla condotta contestata al lavoratore, né tantomeno sulla sua qualificazione disciplinare.
Parimenti infondate – oltre che inammissibili – risultano le ulteriori difese della società relative al foglio di lavoro del sig. , allegato alle richiamate note di trattazione scritta del 22 gennaio CP_1
2025. Parte_ La sostiene che, in quella giornata, il avrebbe dovuto movimentare esclusivamente CP_1 container da 40 piedi, mentre sarebbe stato visto operare su un container da 20 piedi e che l'area di lavoro assegnata era il blocco 13, tra i parchi A e B, nonché il parco D, principalmente nei blocchi
9, 11 e 13, anziché il blocco B8, ove invece sarebbe stato notato dagli inquirenti.
In primo luogo, deve rilevarsi la tardività della produzione documentale in questione non trattandosi di un documento nuovo e/o sopravvenuto e che, quindi, avrebbe dovuto essere prodotto già nel giudizio di primo grado.
Si tratta, inoltre, di deduzioni del tutto nuove e, come tali, inammissibili, non avendo l'appellante formulato in primo grado alcuna specifica riserva o contestazione in ordine alla tipologia dei containers movimentati o all'area di operatività del lavoratore.
Ma aldilà della tardività si rileva che: 1) il foglio di lavoro nulla dimostra in ordine alla presunta partecipazione del sig. alle operazioni di esfiltrazione di sostanze stupefacenti;
il documento si CP_1 limita, infatti, a riportare le attività lavorative svolte dal dipendente in data 7 giugno 2022, con l'indicazione degli orari, dei containers movimentati e dei relativi tragitti.2) ma soprattutto contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le evidenze investigative della Guardia di
FI (“di seguito lo Straddle Carrier n. 214 condotto da è partito dal parco D13 con un CP_1 box di 40 piedi colore giallo agganciato come mostrano le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza. Tale contenitore potrebbe essere individuato proprio nel contenitore giallo di
40 piedi siglato MSCU5033596, contenente - secondo la ricostruzione effettuata, la cocaina trasbordata in precedenza, anche se non è stato possibile rilevare dalle telecaere la sila, ma il colore del box coincideva con quello ritrovato in data 17.06.2022”) confermano che il è stato CP_1 visto movimentare un container da 40 piedi (come riportato nel foglio di lavoro) e non già un Parte_ container da 20 piedi, come erroneamente sostenuto dalla
Quanto alla reiterazione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante, si rileva che quest'ultimo ha richiesto l'ammissione della prova testimoniale con riferimento alle “circostanze di fatto della presente memoria difensiva, precedute da “Vero che” ed eliminate le valutazioni”, senza tuttavia provvedere all'articolazione dei capitoli di prova specifici. Tale modalità si pone in evidente contrasto con i criteri richiesti dalla legge, rendendo inammissibile la prova testimoniale così dedotta, come correttamente eccepito dal . CP_1
Ed invero, l'utilizzo della parte narrativa dell'atto quale “contenitore” dei fatti oggetto di prova finisce per demandare al giudice l'individuazione e la selezione dei fatti rilevanti da sottoporre ai testi, attività che esula dalle sue competenze e che costituirebbe una indebita supplenza rispetto agli oneri probatori gravanti sulle parti (Cass. Civ. n. 27728/2018). Il Giudice, infatti, non può in alcun modo supplire alla carente deduzione delle parti, né può selezionare le circostanze di fatto ammissibili quali oggetto di prova orale, in mancanza di una loro articolazione specifica.
Pertanto, la prova per testi formulata in primo grado e reiterata in appello deve ritenersi inammissibile. Inoltre come già precedentemente argomentato laddove la prova fosse stata volta alla dimostrazione della esistenza di prassi nell'utilizzo del carrello, sarebbe stata comunque irrilevante
Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la richiesta di acquisizione, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., della documentazione contenente le fonti di prova indicate nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del procedimento penale, poiché - come correttamente evidenziato dal nella memoria di costituzione - tutti gli atti richiamati nell'avviso di fissazione dell'udienza CP_1 preliminare – ivi compresi i nominativi degli inquirenti e le fonti di prova - risultano già depositati nel giudizio di primo grado (allegati n. 5 e 9).
Se l'appellante avesse inteso riferirsi ad altra documentazione avrebbe dovuto indicare analiticamente la stessa, indicandone la concreta rilevanza
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Con note dell'11 settembre 2025 il lavoratore ha prodotto uno stralcio della sentenza di assoluzione del 05.08.2025 procedimento DDA n° 3138/2023 - GIP GUP, n°978/2022 - anno 2024 n° 412, emessa nei confronti dei colleghi e ai quali, al capo 21 dell'imputazione, era stato Pt_3 CP_3 contestato, unitamente al , di aver partecipato, in concorso con soggetti ignoti in data compresa CP_1 tra il 05.06.2022 ed il 08.06.2022, all'esfiltrazione di una ingente quantità di stupefacente pari a
1.437,805 Kg contenuta in 63 imballi occultati all' interno del container TEMU940449 proveniente dal Porto di Guayaquil (Ecuador) e sbarcato al Porto di Gioia Tauro dalla Nave MSC MADHUB in data 05.06.2022 e che, tutti e tre, alla guida dello straddle carrier, si sarebbero adoperati, in tempo diversi, da fungere da vedetta durante le operazioni di esfiltrazione e per movimentare i containers di interesse per consentire l'apprensione della cocaina che veniva momentaneamente posizionata nel container TRHU80522463 e successivamente in quello individuato per l'uscita FCIU8090649.
In particolare, anche con riferimento al ruolo del sig. i giudici penali hanno CP_1 affermato che “alla luce della ricostruzione così brevemente sintetizzata, non si ritiene provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che le manovre di cui si è detto, compiute dagli imputati , Pt_3 CP_1
e tra il 6 e il 7 giugno 2022, ancorché non annotate nell'”history move”, siano state CP_3 funzionali a operare il trasbordo e il recupero della sostanza stupefacente, poi sequestrata dai militari della Guardia di FI”.
Se non v'è dubbio che, così come sostenuto dalla società, l'assoluzione pronunciata nei confronti dei presunti sodali del in esito al rito abbreviato da essi scelto “non può in alcun modo CP_1 estendersi, né avere valore preclusivo o vincolante, nei confronti di chi è sottoposto a giudizio ordinario, in cui la formazione della prova potrà condurre a esiti diversi.”, è altrettanto indubbio che la decisione offre ulteriore conforto alla soluzione in questa sede adottata.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura specificata in dispositivo e sono liquidate – tenuto conto del valore della controversia in grado di appello, scaglione indeterminabile – ex D.M. n. 147/2022 - ai minimi tariffari.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dalla Parte_1 nei confronti del sig. avverso la sentenza n. 1013/2024 del Tribunale di
[...] CP_1
Palmi – Sezione Lavoro, pubblicata in data 24 settembre 2024:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in €5.809,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025
Consigliere estensore
(dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(IS TI)