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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 15.04.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 765/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. R. Ferrara Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27.03.2024 l'appellante, in epigrafe indicato, ha impugnato la sentenza n. 3892 del 3.10.2023 con cui il Tribunale di Napoli Nord ha respinto la domanda proposta in sede di prime cure diretta ad ottenere un superiore inquadramento contrattuale con condanna della odierna appellata al pagamento delle relative differenze retributive.
Non si è costituito in giudizio la Controparte_1
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Deve rilevarsi che nella specie l'appellante, non è comparso né alla prima udienza né alla udienza successiva (nonostante la rituale comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e dell'odierno rinvio).
L'appello va dichiarato improcedibile considerato che, nella specie, l'appellante non è comparso all'udienza di discussione, né a quella successivamente fissata ex art. 348 c.p.c. di cui ha ricevuto comunicazione.
In base alla giurisprudenza ormai consolidata, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile , con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche al rito del lavoro. Il succitato art. 348 c.p.c. prevede, con specifico riferimento al giudizio di appello, per quel che interessa, che ove l'appellante ( già costituito come necessariamente avviene nel rito del lavoro) non compaia alla prima udienza deve fissarsi altra udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione all'appellante.
Ove, poi, la mancata comparizione dell'appellante persista anche a tale nuova udienza “ l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La presenza e le richieste che lo stesso appellato possa avanzare sono state espressamente ritenute irrilevanti, nella mancata comparizione dell'appellante, essendo imposta al Giudice la declaratoria d'improcedibilità d'ufficio e, quindi, a prescindere anche da una eventuale richiesta dell'appellato di procedere in assenza dell'appellante ( v. Cass. 4424/1993).
Pertanto, si applica il meccanismo processuale di cui all'art. 348 c.p.c., 2° comma, mentre quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal giudice viene dichiarata con sentenza ( v. Cass. ss.uu.
5839/1993).
Deve, pertanto, dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
Soluzione vieppiù imposta nel caso in esame essendo nulla la notifica del ricorso in appello siccome effettuata presso la sede legale della Società e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 170 CPC.
In mancanza di costituzione dell'appellato non occorre provvedere sulle spese del grado.
P.Q.M.
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 15.04.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 765/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. R. Ferrara Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27.03.2024 l'appellante, in epigrafe indicato, ha impugnato la sentenza n. 3892 del 3.10.2023 con cui il Tribunale di Napoli Nord ha respinto la domanda proposta in sede di prime cure diretta ad ottenere un superiore inquadramento contrattuale con condanna della odierna appellata al pagamento delle relative differenze retributive.
Non si è costituito in giudizio la Controparte_1
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Deve rilevarsi che nella specie l'appellante, non è comparso né alla prima udienza né alla udienza successiva (nonostante la rituale comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e dell'odierno rinvio).
L'appello va dichiarato improcedibile considerato che, nella specie, l'appellante non è comparso all'udienza di discussione, né a quella successivamente fissata ex art. 348 c.p.c. di cui ha ricevuto comunicazione.
In base alla giurisprudenza ormai consolidata, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile , con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche al rito del lavoro. Il succitato art. 348 c.p.c. prevede, con specifico riferimento al giudizio di appello, per quel che interessa, che ove l'appellante ( già costituito come necessariamente avviene nel rito del lavoro) non compaia alla prima udienza deve fissarsi altra udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione all'appellante.
Ove, poi, la mancata comparizione dell'appellante persista anche a tale nuova udienza “ l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La presenza e le richieste che lo stesso appellato possa avanzare sono state espressamente ritenute irrilevanti, nella mancata comparizione dell'appellante, essendo imposta al Giudice la declaratoria d'improcedibilità d'ufficio e, quindi, a prescindere anche da una eventuale richiesta dell'appellato di procedere in assenza dell'appellante ( v. Cass. 4424/1993).
Pertanto, si applica il meccanismo processuale di cui all'art. 348 c.p.c., 2° comma, mentre quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal giudice viene dichiarata con sentenza ( v. Cass. ss.uu.
5839/1993).
Deve, pertanto, dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
Soluzione vieppiù imposta nel caso in esame essendo nulla la notifica del ricorso in appello siccome effettuata presso la sede legale della Società e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 170 CPC.
In mancanza di costituzione dell'appellato non occorre provvedere sulle spese del grado.
P.Q.M.
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone