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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente dott. Giorgio SENSALE - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 825 R.G.A.C. per l'anno 2018, riservata in decisione all'udienza del 6.3.2025, vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ),
[...] C.F._2 Parte_3
( ) e C.F._3 Parte_4
( ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._4 mandato in atti, dall'avv. Antonio Principato, con domicilio eletto in
Napoli, via S. Biscardi n. 13, presso lo studio legale Jannon;
Appellanti
CONTRO
( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._5 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Laudante, con domicilio eletto in Aversa (CE), via Salvo D'Acquisto n. 5;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Napoli n.
7843/2017, pubblicata in data 6.7.2017.
CONCLUSIONI: come precisate nel verbale d'udienza del 6.3.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.12.2012, Controparte_1 evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, ex sezione distaccata di Marano di Napoli, per sentir accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del signor nell'aver cagionato, con la propria Controparte_2 azione, gravi lesioni personali ai danni del signor;
2) per Controparte_1
l'effetto, condannare il signor al risarcimento di tutte le Controparte_2 lesioni e dei postumi invalidanti arrecati, con la propria mala condotta, al signor quantificati nella misura del 10% per il danno Controparte_1
1 biologico, 60 gg. di ITT, 60 gg. di ITP oltre al danno morale sofferto pari alla metà del danno biologico o in quella che la S.V. riterrà di giustizia”.
Vinte le spese di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario.
A sostegno della pretesa, l'attore esponeva che in data 31.3.2006, alle ore 21.00 circa, in Giugliano in Campania, località Masseria Capuana, mentre era intento a raccogliere delle fragole, in compagnia del sig.
, in alcune serre deputate a tale coltura, veniva Controparte_3 raggiunto da alcuni colpi di fucile, uno dei quali gli procurava una ferita d'arma da fuoco alla gamba destra;
che tali colpi venivano esplosi dal convenuto coltivatore e proprietario delle Controparte_2 serre in questione;
che esso istante, costretto a mettersi in fuga perché impaurito e gravemente ferito, veniva poi soccorso e accompagnato al
Presidio Ospedaliero “S. Maria delle Grazie” di Pozzuoli, ove gli veniva diagnosticata “ferita d'arma da fuoco gamba destra;
fratture pluriframmentarie composte;
frattura da arma da fuoco tibia destra”; che sottoposto d'urgenza ad intervento chirurgico, veniva dimesso il
19.4.2006; che nell'immediatezza del ricovero, veniva sentito dagli agenti di polizia di Giugliano – Villaricca ai quali riferiva precisamente l'accaduto; che avviato innanzi al tribunale di Napoli, sez. GIP, il procedimento penale a carico di Controparte_2 imputato per i reati di “eccesso colposo” e “lesioni personali colpose” ai sensi degli artt. 52, 55, 582, 585 e 590 c.p., lo stesso veniva riconosciuto colpevole con sentenza n. 1584/07 del 14.6.2007, passata in giudicato;
che a seguito delle lesioni occorse riportava postumi invalidanti quantificati nella misura del 10%, come da allegata relazione medico-legale.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 1.3.2013, il convenuto eccependo Controparte_2 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione introduttivo, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, concludendo per l'integrale rigetto della pretesa risarcitoria azionata perché improponibile, inammissibile, improcedibile e in ogni caso infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Concessi (alla prima udienza del 22.3.2013) i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., alla successiva udienza del
20.11.2013, il procuratore costituito per il convenuto Controparte_2 ne dichiarava l'avvenuto decesso (in data 21.10.2013), chiedendo (e ottenendo) la declaratoria di interruzione del giudizio, di poi riassunto dall'attore con ricorso depositato in data 19.12.2013, notificato, a mezzo UNEP, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data
4.2.2014, agli eredi del fu sig. con consegna “a Controparte_2 mani di moglie del de cuius t.q.”. Parte_1
2 In assenza di costituzione degli anzidetti eredi, concessi (nuovamente)
i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (svolta con l'escussione di un unico teste attoreo e l'espletamento di CTU medico-legale), la lite veniva definita con sentenza n. 7843/2017, pubblicata in data 6.7.2017, con cui il tribunale di Napoli, accogliendo la domanda attorea, così statuiva: “a) Condanna al Controparte_2 pagamento in favore di della somma complessiva di euro Controparte_1
16.461,00 oltre interessi legali sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo indici istat foi dalla data del fatto (31.3.06) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
b) Condanna al Controparte_2 pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, Controparte_1 che si liquidano in euro 230,00 per spese vive, euro 2.600,00 per compensi,
I.V.A. e C.P.A. come per legge ed il 15% per rimborso spese generali sui compensi, con attribuzione al procuratore avv. Giuseppe Laudante, dichiaratosene antistatario. c) Spese per la CTU già liquidate definitivamente a carico del convenuto soccombente”.
Contro tale sentenza, notificata solo in forma esecutiva, con atto di citazione notificato in data 5.2.2018, proponevano appello Parte_1
, e quali
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di lamentando, con tre articolati motivi: A) Controparte_2 inesistenza e/o nullità della sentenza di primo grado – violazione dell'art. 132 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, non essendo indicate nella sentenza tutte le parti in causa né riportandosi in essa la dichiarata interruzione del giudizio per morte del signor CP_2
– omessa motivazione;
B) inesistenza giuridica e/o nullità
[...] dell'atto di riassunzione per omessa indicazione nominativa degli eredi nei confronti dei quali si intendeva riassumere il giudizio, risultando la notifica dell'atto di riassunzione indirizzata genericamente e impersonalmente agli eredi, mai specificamente individuati anche in corso di causa;
C) nullità di tutta la fase istruttoria per tardivo deposito della memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c., avendo il tribunale inspiegabilmente concesso per la seconda volta, dopo la riassunzione del giudizio, i termini ex art. 183, comma
VI, c.p.c., già concessi alla prima udienza del 22.3.2013, in pendenza dei quali l'attore non aveva depositato alcuna memoria, così rimettendolo illegittimamente in termini.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata ed in riforma della stessa, di accogliere l'appello e, per l'effetto: “A) … dichiarare la NULLITA' RADICALE di tutta la FASE ISTRUTTORIA svoltasi nel primo grado di giudizio, per avere il Giudice ammesso I MEZZI ISTRUTTORI, nonché la CTU, tardivamente proposti da parte attrice;
Nel merito: B) … dichiarare la INESISTENZA GIURIDICA ovvero la NULLITA' della
Sentenza di primo grado, in quanto emessa nei confronti di un soggetto deceduto, il cui decesso era noto al Giudice in quanto avvenuto e dichiarato
3 in corso di causa;
C) … RIGETTARE LA DOMANDA DI PARTE ATTRICE, con l'accoglimento, di contro, di tutte le richieste avanzate dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado;
In ogni caso: D) Accogliere il presente appello anche con riferimento alle spese legali e, per l'effetto, in riforma della Sentenza di primo grado, condannare al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze sia del giudizio di primo grado, che del presente giudizio di appello, oltre 15% rimb. spese generali, CPA e IVA, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
Con comparsa del 19.4.2018, si costituiva in giudizio l'appellato
, concludendo per l'integrale rigetto del gravame, Controparte_1 inammissibile e infondato, con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese.
Disattesa l'istanza di inibitoria ed acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, assegnata all'odierno relatore in data 30.1.2025
(in virtù di decreto presidenziale n. 420/2024 di variazione tabellare immediatamente esecutiva con riassegnazione e redistribuzione di affari tra Sezioni della Corte d'appello), all'udienza del 6.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
********
I. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con i primi due motivi di gravame, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, gli appellanti lamentano, innanzitutto, la nullità della sentenza di primo grado per avere il giudice condannato un soggetto defunto, la cui morte era stata correttamente comunicata dal procuratore, determinando l'interruzione del giudizio e la successiva riassunzione nei confronti degli eredi.
Contestano, in particolare, al tribunale di essere incorso nella violazione dell'art. 132 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, non essendo indicati nell'epigrafe e nel corpo della pronuncia, quali parti del processo, gli eredi del convenuto sempre Controparte_2 indicato come parte nell'intestazione della sentenza nonché nelle conclusioni, né vi era, in parte motiva, alcun riferimento alla morte del convenuto ed agli odierni appellanti, quali eredi della parte deceduta, nei confronti dei quali la causa era stata riassunta da controparte dopo l'interruzione.
Assumono, pertanto, con il richiamo a Cass. n. 10793/2002, che la sentenza impugnata è nulla non essendo stata pronunciata nei confronti degli eredi, al fine evidenziando che doveva escludersi che l'omessa indicazione degli eredi del integrasse un errore CP_2 materiale correggibile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288
4 C.p.c. perché le indicazioni mancanti non si ricavano dalla sentenza nella quale non vi sono riferimenti alla morte del de cuius e alla intervenuta successione nel processo degli eredi per la rituale interruzione e riassunzione.
Deducono, altresì, l'inesistenza giuridica e/o nullità dell'atto di riassunzione per omessa indicazione nominativa degli eredi nei confronti dei quali si intendeva riassumere il giudizio, al fine assumendo che grava sul soggetto che pone in essere la riassunzione
l'onere di indicare nominativamente le persone che debbano partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, di provarne
l'esistenza, documentando, altresì, i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione, ulteriormente evidenziando che, come da costante giurisprudenza, nell'ipotesi di morte di una delle parti, quella non colpita dall'evento interruttivo che procede alla riassunzione ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità.
Assumono, dunque, che mancando nella specie tale indicazione tutta la parte del giudizio svoltasi successivamente alla morte di CP_2 era priva di validità in quanto la GIURIDICA
[...]
INESISTENZA ovvero la ell'atto di riassunzione travolge CP_4 tutti gli atti successivi e, dunque, viene a cadere sia l'an che il quantum del giudizio di primo grado.
Lamentano, infine, l'omessa motivazione della pronuncia gravata, a loro dire carente nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, essendosi il tribunale limitato a richiamare la sentenza penale di condanna emessa dal tribunale di Napoli, prodotta da controparte, senza alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.
§. Tutte le doglianze sono infondate.
Va innanzitutto esclusa la dedotta nullità della pronuncia gravata, come peraltro emerge dallo stesso precedente richiamato dagli appellanti, che (piuttosto che avallarlo) ne sconfessa l'assunto.
Infatti, Cass. 10793/2002 ha affermato che: “L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, in sentenza, di tutte le parti in causa (nella specie, omessa indicazione degli eredi di una delle parti, deceduta, nonché omessa indicazione della qualità di erede di altra parte costituita) non integra l'ipotesi dell'errore materiale emendabile con la procedura di cui agli art. 287, 288 c.p.c. tutte le volte che le indicazioni mancanti non siano direttamente ricavabili dalla sentenza stessa (nella specie, totale assenza, nella sentenza impugnata, tanto di riferimenti alla morte di una parte, quanto dell'intervenuta successione nel processo degli eredi per la rituale interruzione e riassunzione), ma ciò non comporta alcuna nullità della pronuncia -
5 bensì una mera difficoltà nella sua eseguibilità nei confronti dei soggetti non indicati ed apparentemente pretermessi - qualora
l'omissione non si risolva in un autonomo vizio di essa. (Nella specie, la nullità è stata in concreto esclusa dalla S.C. in relazione ad una vicenda in cui, nel corso del giudizio, si era realizzata sia
l'interruzione del processo, sia la sua prosecuzione nei confronti dei successori universali evocati ritualmente in causa con l'atto di riassunzione)”.
In particolare, la Suprema Corte, con l'anzidetta pronunzia, resa in fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in esame, escludeva la nullità della sentenza impugnata, precisando in motivazione che:
“…essendosi avuta incontestatamente l'interruzione del processo e la sua prosecuzione nei confronti dei successori universali evocati ritualmente in causa con l'atto di riassunzione, è da escludere un vizio procedurale causativo di nullità del procedimento o della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) o l'omesso esame d'un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), integrante un vizio di motivazione, perché sicuramente il Tribunale, se avesse rilevato come doveva la corretta prosecuzione della causa nei confronti degli eredi di (…), non sarebbe giunto ad una decisione diversa, fondando l'intera motivazione sulla lettura ed interpretazione degli atti e di comportamenti delle originarie parti in causa, in base ai quali ha ricostruito i rapporti tra loro. Ai fini della decisione nessun rilievo ha avuto l'esame della vicenda processuale regolare e legittima della successione al defunto (…) dei suoi eredi e la sentenza, quindi, non è censurabile neppure per il profilo dell'omessa motivazione”.
Aderendo al su indicato insegnamento, nella specie, la mancata indicazione (nell'intestazione e nel corpo della sentenza) dei soggetti evocati in giudizio quali eredi della parte defunta, così come l'assenza di riferimento al decesso del convenuto ed alla conseguente riassunzione nei confronti degli eredi, non danno luogo a nullità della pronuncia, essendosi il contraddittorio regolarmente costituito e non sussistendo incertezze circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce
(Cass. 504/2006), come comprovato dall'avvenuta proposizione del gravame da parte degli eredi della parte originaria, Controparte_2 che si sono ampiamente difesi.
Né sussiste la denunciata inesistenza e/o nullità dell'atto di riassunzione, atteso che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte, costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo, entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cpc, sicché, in tale ipotesi, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio (cfr., ex multis,
Cass. 217/2015 e Cass. 25620/2016).
6 Il che è quanto verificatosi nella specie, ove a seguito del decesso del convenuto (in data 21.10.2013), il processo, Controparte_2 dichiarato interrotto all'udienza del 20.11.2013 (su richiesta del difensore costituito;
cfr. relativo verbale), è stato ritualmente riassunto dall'attore con ricorso depositato in data 19.12.2013, notificato, entro l'anno dalla morte, impersonalmente e collettivamente agli eredi di
nell'ultimo domicilio del defunto, mediante Controparte_2 consegna a mani di , moglie del de cuius, t.q., in Parte_1 data 4.2.2014 (cfr. relata in atti).
Eredi che, benché ritualmente citati, sceglievano di non costituirsi in giudizio, che proseguiva pertanto nella loro (volontaria) contumacia.
Restano così superate tutte le contrarie obiezioni formulate sul punto dagli appellanti, vieppiù che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legitimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione”
(Cass. 17445/2019; nello stesso senso, Cass. 6815/2024).
Infondata è anche la censura, peraltro generica, di omessa motivazione, ben potendo, ed anzi dovendo, il giudice di prime cure fondare il suo convincimento sulle risultanze emerse in sede penale e, in particolare, sulla ricostruzione del fatto illecito contenuta nella sentenza di condanna pronunciata dal tribunale penale di Napoli, sez.,
GIP, n. 1584/2007, confermata nei successivi gradi di giudizio, pacificamente passata in giudicato (cfr. allegati sub 2 e 3 della produzione attorea di primo grado), che, come si legge a pag. 2 della sentenza gravata, sulla scorta delle indagini e dell'istruttoria svolta, riconosceva il convenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 52, 55,
582 e 590 c.p. per avere, per reazione e per interrompere l'attività di illecita asportazione delle fragole dalla sua terra eccedendo dai limiti della legittima difesa, oggettivamente sproporzionata rispetto alla
7 plausibile offesa, esploso all'indirizzo dell'istante Controparte_1 tre colpi di fucile, di cui uno attingeva il predetto alla gamba destra.
Invero, risultando l'esistenza del fatto storico lesivo contestato al già accertata con sentenza penale irrevocabile di condanna, il CP_2 primo giudice era vincolato al giudicato penale, ex art. 651 cpp
(rubricato “Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno”), quanto l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (cfr., in tema, Cass., SS.UU., 4549/2010, anche in motivazione, nonché Cass. 9082/2025).
Legittimamente, pertanto, il tribunale riteneva che l'attore avesse provato i presupposti per la configurabilità del fatto illecito doloso con conseguente responsabilità risarcitoria del convenuto ex art. 2043
c.c., con la precisazione che a detta conclusione ben poteva (e doveva) pervenirsi proprio in considerazione della su citata sentenza penale irrevocabile di condanna (a un mese di reclusione – pena sospesa), tempestivamente prodotta dal a sostegno delle proprie CP_1 deduzioni, di talché alcuna ulteriore istruttoria risultava realmente necessaria in sede civile (cfr., in tema, anche Cass. 30992/2023), con riguardo all'an debeatur, vieppiù che l'unico teste escusso, sig.
, a diretta conoscenza dei fatti perché presente al Controparte_3 momento del verificarsi dell'evento, era già stato sentito in sede penale (cfr. sentenza n. 1584/2007) sulle medesime circostanze di fatto articolate dall'attore in prime cure nella memoria istruttoria del
27.10.2014 (pag. 2).
§. Sulla scorta di quanto si è appena detto, va disatteso anche il terzo ed ultimo motivo di gravame, con cui gli appellanti contestano la pronuncia gravata nella parte in cui si fa riferimento all'istruttoria svolta in sede civile (attraverso l'escussione del teste e la CP_3
CTU medico-legale), che avrebbe pienamente confermato la ricostruzione del fatto storico contenuta nella sentenza penale irrevocabile di condanna n. 1584/2007. Istruttoria della quale, a dire di parte appellante, non poteva tenersi conto, data la nullità di tutta la fase istruttoria e della stessa CTU, in quanto ammesse sulla base di richieste istruttorie effettuate palesemente fuori termine, e precisamente, per la prima volta, con la memoria depositata in data
27.10.2014, allorché erano già maturate le preclusioni istruttorie di rito, per non avere l'attore depositato alcuna memoria nei termini ex art. 183, comma 6, cpc, già concessi, per la prima volta, all'udienza del 22.3.2013.
Ebbene, premesso che la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta
8 alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito (in tal senso, tra le altre, Cass. 3717/2019 e Cass.
32935/2022), di talché alcuna preclusione può dirsi maturata con riguardo alla CTU medico-legale espletata in prime cure, peraltro invocata già con l'atto di citazione introduttivo (pag. 5) per la valutazione dei postumi sofferti dal signor , è Controparte_1 evidente, per quanto sopra si è detto, che anche a voler ritenere inutilizzabile ai fini decisori, perché irritualmente acquisita, la deposizione resa dal teste , la decisione finale non Controparte_3 muterebbe, non essendo detta testimonianza dirimente, risultando il fatto storico lesivo contestato al già accertato con sentenza CP_2 penale di condanna passata in giudicato.
Restano così superate tutte le obiezioni dell'appellante ed ogni altra questione rimane assorbita.
L'appello va dunque rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
II. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore dell'affare (scaglione da € 5.200,00 ad
€ 26.000,00), delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Laudante, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 825 R.G.A.C. per l'anno 2018, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Napoli n. 7843/2017, pubblicata in data
6.7.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellato
, delle spese del grado, che si liquidano in € Controparte_1
3.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Laudante, dichiaratosi antistatario;
9 da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 29.5.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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