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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8501/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Serena Venturelli C.F._2
del Foro di Modena ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente al difensore, ne richiedono l'omologa con sentenza;
chiedono altresì che, passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, sia fissata l'udienza per la conferma da parte dei coniugi della volontà di divorziare”.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato l'8 luglio 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 10 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 9 maggio 1998 a Budrio (Bologna) e che dall'unione sono nati i figli
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente e (nata a [...] l'[...]), studentessa universitaria e Per_2
non economicamente autosufficiente;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 10 dicembre 2024, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor cede e trasferisce alla signora che accetta ed Parte_1 Parte_2
acquista, la quota di comproprietà indivisa di un mezzo, la cui restante metà già
2 appartiene all'acquirente, di porzione del fabbricato posto in Comune di S. Lazzaro di
Savena (BO) alla via dei Maceri, n. 1/a, costituita da un appartamento al piano primo con annessi cantina e posto auto coperto al piano terra, porzione distinta nel Catasto dei Fabbricati del Comune di San Lazzaro di Savena come segue:
* Foglio 3 Particella 74 Subalterno 41, Rendita: Euro 710,13, Categoria A/3a), Classe
1, Consistenza 5,5 vani, Indirizzo: VIA DEI MACERI n. 1 Piano T – 1, Superficie:
Totale: 82 m2 Totale escluse aree scoperte b): 81 m2;
* Foglio 3 Particella 74 Subalterno 37, Rendita: Euro 65,07, Categoria C/7a), Classe
U, Consistenza 14 m2, VIA DEI MACERI n. 1 Piano T, Superficie: Totale: 14 m2.
In confine: l'appartamento con parti comuni, ragioni Di LA, ragioni UC e ragioni o rispettivi aventi causa, salvo altri. Per_3
Viene fatto riferimento alle corrispondenti planimetrie depositate al catasto fabbricati che vengono allegate a questo verbale sotto l'unica lettera "A".
La parte cedente dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che i menzionati dati catastali e le citate planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Gli immobili in oggetto sono pervenuti alla parte cedente per acquisto con atto del notaio in data 24 febbraio 1998 Rep. n. 2266/593, registrato a Persona_4
Bologna il 9 marzo 1998 al n. 719 ed ivi trascritto il 5 marzo 1998 all'art. 4863.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui la porzione fa parte tali per legge, titolo e destinazione, regolamento di condominio e titoli di acquisto, con particolare riguardo alla comproprietà pro quota sulla corte comune e sul vano scale, distinti con le particelle
74 sub 38 e 74 sub 40, come risultanti dall'elaborato planimetrico in data 21 gennaio
2022 che viene allegato a questo verbale sotto la lettera "B", nonché alla comproprietà pro-quota sulla striscia di terreno per l'accesso alla via Maceri, distinta al foglio 3 del catasto terreni del citato comune con il mappale 151, della superficie catastale di mq 630.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo,
3 nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a Bologna in data 30 gennaio 2007 all'art. 1526, a favore della Banca di Imola Spa, ipoteca nota e tollerata.
Il signor dichiara che il fabbricato di cui fa parte la porzione Parte_1
compravenduta è stato costruito in forza di licenza di costruzione Prot. N. 3317 rilasciata dal Comune di San Lazzaro di Savena in data 26 maggio 1969 e successiva variante Prot. N. 3628 del 24 dicembre 1970.
Dichiara, inoltre, che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria, ad eccezione:
- delle opere interne ai sensi dell'art. 26 della legge n. 47/1985 di cui all'asseverazione presentata allo stesso Comune di San lazzaro di Savena in data 3 ottobre 1985;
- degli interventi per la realizzazione delle tettoie per ricovero autoveicoli adibite a posto auto per i quali è stato rilasciato dal Comune di San Lazzaro di Savena in data 7 maggio 1997, prot. n. 10846, provvedimento di accoglimento per silenzio assenso della domanda di condono edilizio presentata in data 30 settembre 1986, prot. gen. n.
19679/86;
4 - della a sanatoria prot. n. 52800 del 28 novembre 2024, in relazione alla quale Pt_3
la parte cedente resta obbligata a garantirne il buon fine ed a tenere in ogni caso la parte acquirente manlevata ed indenne da ogni sanzione o spesa ad essa relativa.
Si allega al presente verbale atto sotto la lettera “C” l'attestato di prestazione energetica n. 04588-633765-2024, rilasciato il 22 novembre 2024.
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro ed il sig. per espresso accordo tra le parti continuerà a farsi carico in via Parte_1
esclusiva della rata del mutuo ipotecario dell'attuale ammontare di euro 640,95, la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria, tendo manlevata la sig.ra da qualunque obbligazione Pt_2
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
I SInori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il
5 presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 144.000,00 ”; preso atto che i ricorrenti, quanto al trasferimento immobiliare concordato, hanno reso le prescritte dichiarazioni, sottoscrivendo il verbale dinanzi al cancelliere;
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 17 luglio
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata il 3 dicembre
2024); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare, con la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 14 aprile 1966 e , nata ad [...] il [...], i Parte_2
quali hanno contratto matrimonio a Budrio (Bologna) il 9 maggio 1998, trascritto nel
6 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14, p. II, s. A, uff. 1, dell'anno 1998;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Budrio di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza ove loro aggraderà.
2) La casa coniugale, compresi arredi e suppellettili, ubicata in San Lazzaro di
Savena (BO), via Dei Maceri n. 1 viene assegnata alla sig.ra , che Parte_2
ivi rimarrà a vivere unitamente alla figlia , maggiorenne ma non ancora Per_2
autosufficiente.
3) Il sig. dà atto di essersi trasferito presso altro immobile ubicato Parte_1
in SP (MO), via Malatesta n. 30 e dichiara di aver già asportato i propri effetti personali dalla casa coniugale.
4) Il sig. contribuirà al mantenimento straordinario della figlia Parte_1
sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, attraverso Per_2
contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per la figlia, come meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna 9/08/2017 al quale si rinvia anche per quanto riguarda tempi e modalità di rimborso.
5) In via esemplificativa, ma non esaustiva per spese straordinarie si intendono quelle relative a: istruzione ( dotazione libraria, materiale didattico, ecc.), sport
(incluse le spese per l'acquisto della relativa attrezzatura e del corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali (viaggi vacanza, corsi di lingue, ecc.), spese mediche anche non mutuabili (spese specialistiche anche odontoiatriche, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, cure termali e fisioterapiche, ecc.), abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico. Il genitore che ne avrà anticipato la spesa, verrà rimborsato dall'altro nella misura del 50%, da corrispondere entro 15 giorni dalla esibizione della
7 documentazione giustificativa. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio, ai fini della corretta deducibilità della stessa.
6) Il sig. lascia in uso alla figlia l'autovettura Seat Arosa targata Parte_1
CL288RN ed i genitori pattuiscono di dividere al 50% ciascuno le spese di bollo e assicurazione del predetto veicolo fino a quando non sarà autosufficiente dal Per_2
punto di vista economico.
7) Al mantenimento ordinario della figlia provvederà in via esclusiva la madre, in considerazione del fatto che il sig. si farà carico del pagamento integrale della Pt_1
rata del mutuo ipotecario e trasferirà la propria quota dell'immobile alla sig.ra Pt_2
senza corrispettivo.
8) I coniugi SI.ri e si concedono, per quanto Parte_1 Parte_2
occorrer possa, il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, impegnandosi ora per allora a sottoscrivere ogni necessario documento.
9) I coniugi dichiarano e si danno vicendevolmente atto di essere economicamente indipendenti e di rinunciare pertanto a qualsiasi reciproca pretesa in ordine all'assegno di mantenimento.
10) Le parti dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni altro loro rapporto di carattere economico e patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, motivo, ragione, causa del pregresso rapporto matrimoniale ad eccezione di quanto regolato nel presente atto”.
11) “A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor cede e trasferisce alla signora che accetta ed Parte_1 Parte_2
acquista, la quota di comproprietà indivisa di un mezzo, la cui restante metà già appartiene all'acquirente, di porzione del fabbricato posto in Comune di S. Lazzaro di
Savena (BO) alla via dei Maceri, n. 1/a, costituita da un appartamento al piano primo con annessi cantina e posto auto coperto al piano terra, porzione distinta nel Catasto dei Fabbricati del Comune di San Lazzaro di Savena come segue: * Foglio 3 Particella
8 74 Subalterno 41, Rendita: Euro 710,13, Categoria A/3a), Classe 1, Consistenza 5,5 vani, Indirizzo: VIA DEI MACERI n. 1 Piano T – 1, Superficie: Totale: 82 m2 Totale escluse aree scoperte b): 81 m2; * Foglio 3 Particella 74 Subalterno 37, Rendita: Euro
65,07, Categoria C/7a), Classe U, Consistenza 14 m2, VIA DEI MACERI n. 1 Piano
T, Superficie: Totale: 14 m2. In confine: l'appartamento con parti comuni, ragioni Di
LA, ragioni UC e ragioni o rispettivi aventi causa, salvo altri. Viene Per_3
fatto riferimento alle corrispondenti planimetrie depositate al catasto fabbricati che vengono allegate” al verbale dell'udienza del 10 dicembre 2024 sotto l'unica lettera A.
“Per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro”. “La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e Parte_1
passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa” del verbale contenente le condizioni della separazione.
“Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 144.000,00”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 10 dicembre 2024 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato quanto al trasferimento immobiliare.
12) “I ricorrenti danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
18 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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