Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21032/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Marino, presso il cui studio in Portici (NA) alla Via F. De Gregorio n. 10 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RT
Daniele Rossi, presso il cui studio in Portici (NA) alla Via Libertà n. 80 elettivamente domiciliata;
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 procura in atti, dall' avv. Davide Diani, domiciliato presso la Casa Comunale sita in
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Appellati
NONCHE'
Controparte_3
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al G.D.P. di AP, proponeva opposizione in RT funzione c.d. "recuperatoria'', ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011,
n. 150, avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2022/9014768334/000, notificata dall' in data 4/11/2022, limitatamente alle cartelle AR
1
071/2014/0109115974/000, emesse a fronte del mancato pagamento di sanzioni amministrative e tasse automobilistiche, per l'importo di € 6.005,73,
Eccepiva la parziale illegittimità derivata dell'intimazione impugnata, deducendo il difetto di notifica di tutti i sottesi verbali di contravvenzione nonché delle sopraindicate cartelle di pagamento, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa creditoria ivi riportata per maturata prescrizione/decadenza quinquennale, anche successiva, dei titoli esecutivi.
Si costituivano l' ed il eccependo, AR Controparte_2 nel merito, l'infondatezza della domanda della quale chiedevano il rigetto, stante la valida e rituale notifica di tutti i verbali di accertamento presupposti e di tutte le sottese cartelle di pagamento contestate, oltre che di successive intimazioni di pagamento utili ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_3
Con sentenza n. 32272/2023, emessa in data 11.7.2023 e pubblicata in data 14.7.2023, il
Giudice di Pace di accertato che gli Enti impositori non avevano prodotto in CP_2 giudizio prove sufficienti a fondamento della opposta iscrizione a ruolo, accoglieva l'opposizione annullando l'intimazione di pagamento n. 071/2022/9014768334/000 in riferimento alle sottostanti cartelle di pagamento impugnate, per sopravvenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria ivi riportata ai sensi dell'art. 28 Legge
689/81, e condannava, in solido, tutte le parti convenute al pagamento delle spese di lite.
L ha proposto gravame avverso la predetta sentenza, AR eccependo, come primo motivo di appello, il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. e la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, con riferimento alla pronuncia avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 071/2014/0075327963/000 costituita da un ruolo misto, comprensivo di tasse automobilistiche dovute alla Pt_2 per l'importo di € 900,31 e, quindi, di crediti di natura tributaria, a fronte dei
[...] quali il GDP di AP avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
Il ha, altresì, censurato la palese e manifesta illogicità della sentenza di CP_5 condanna, fondata su una non corretta interpretazione e valutazione della documentazione istruttoria prodotta, a fronte della quale il GDP ha illegittimamente accolto l'opposizione nonostante il abbia dimostrato in giudizio sia la CP_5 prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, nn.
071/2014/0047972320/000, 071/2014/0075327963/000 e 071/2014/0109115974/000, notificate in data 28.10.2014, che dei successivi atti interruttivi della prescrizione
(intimazione di pagamento n. 071/2016/9013005989/000 notificata l'8/4/2016, intimazione di pagamento n. 071/20179049290128/000 notificata il 5/7/2018).
2 Il ha, quindi, dedotto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto CP_5 dichiarare inammissibile l'opposizione, ed in ogni caso, accertare che non era maturata alcuna prescrizione successiva delle cartelle di pagamento al momento della notifica dell'intimazione impugnata, a fronte della notificazione di atti interruttivi della prescrizione e della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza previsti dall' art. 68 del D.L. n.18/2020 e dall' art. 12 comma 1 del d.lgs 159/2015.
L' ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento AR dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità nonché RT
l'improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., laddove l'appello formulato dall' appare carente sia della parte AR rescindente che di quella rescissoria ovvero privo dell'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle violazioni di legge cui sarebbe andato incontro e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello eccependo che le cartelle di pagamento e le successive intimazioni non sono state legittimante e ritualmente notificate al destinatario.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il aderendo sostanzialmente all'appello proposto da Controparte_2
. CP_6
L'appellata sebbene regolarmente citata, non si è costituita in Controparte_3 giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Lette le note a trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Va preliminarmente accolta l'eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del giudice di prime cure, sollevata da parte appellante in riferimento alla parte della cartella di pagamento n. 071/2014/0075327963/000 avente ad oggetto tasse automobilistiche - ruoli 5207/2014 e 5205/2014 dell' anno 2009 - per l'importo di € 900,31, trattandosi di crediti di natura tributaria sui quali opera la giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria competente per territorio, conformemente a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 4227/2023 e 16986/2022.
Ancora in via preliminare deve darsi atto che la medesima cartella di pagamento ha ad oggetto anche una pretesa erariale di € 679,75, iscritta al ruolo dalla Controparte_3 nel 2010, con riferimento alla quale deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 197/2022 (Legge di
Bilancio 2023) che, all' articolo 1, commi 222-230, prevede a decorrere dalla data del 31
3 marzo 2023, la cancellazione automatica, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all' dalle amministrazioni Controparte_7 statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Tanto premesso, deve darsi atto che questo giudicante, a fronte dell'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c., ritiene l'atto introduttivo del presente giudizio conforme al condiviso principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SSUU n.
27199/2017), consentendo, nella sostanza, di individuare tanto la parte della decisione censurata, quanto le ragioni del gravame, quanto – infine - la richiesta modifica della sentenza.
Né può ritenersi nullo l'atto d'appello per indeterminatezza del petitum, non ricorrendo alcuna assoluta incertezza quanto al suo oggetto, individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Nel merito, occorre precisare che la domanda proposta nel primo grado di giudizio da
, e fondata sulla mancata notifica degli atti presupposti, dei quali RT avrebbe avuto contezza solo al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 071/2022/9014768334/000 del 4.11.12, deve essere qualificata come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, correttamente introdotta nelle forme del rito del lavoro con ricorso tempestivamente depositato presso l'Ufficio del GDP di in data 2.12.2022, CP_2 entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della predetta intimazione di pagamento.
Ciononostante, il ricorso in opposizione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado risulta provato che l' ha regolarmente notificato, ai sensi dell'art. 139, AR commi 3 e 4, c.p.c. ed art. 60, co. 1, lett. b-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e non ai sensi dell'art. 140 c.p.c. come erroneamente dedotto dall'appellato, con consegna dell'atto al custode/portiere, in assenza di altri destinatari, e spedizione della comunicazione di avvenuta notificazione, c.d. CAN, mediante lettera raccomandata, riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. rilasciato e timbrato da : CP_8
1. le cartelle di pagamento nn. 071/2014/0047972320/000, 071/2014/0075327963/000 e
71/2014/0109115974/000 notificate con separati atti ma tutte in data 28.10.2014;
2. l'intimazione di pagamento n. 071/2016/9013005989/000, prodromica all'intimazione impugnata, portante, tra le altre, le tre cartelle di pagamento contestate, in data 9.4.2016;
3. l'intimazione di pagamento n. 071/2017/9049290128/000, anch'essa prodromica all'intimazione impugnata, recante le tre sottese cartelle di pagamento contestate, in data
5.7.2018.
4 Sul punto, giova ricordare che, nelle ipotesi sopra descritte, ai fini del regolare perfezionamento della notifica è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa
“semplice” (contenente la notizia dell'avvenuta consegna dell'atto: comunicazione di avvenuta notifica, in acronimo «C.A.N.») senza necessità di impiego dell'avviso di ricevimento. Il tenore della disposizione sopra richiamata è riferito alla sola raccomandata e tale modalità semplificata è giustificata, in punto di ratio legis, dalla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, dacché consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine ( si veda
Ordinanza Corte di Cassazione n. 23653 del 2024, così, ex aliis, Cass. 27/01/2022, n.
2377; Cass. 30/01/2020, n. 2229; Cass. 20/03/2019, n. 7892; Cass., Sez. U, 31/07/2017,
n. 18992; Cass. 10/10/2017, n. 23765; Cass. 06/09/2017, n. 20863).
Con la recente ordinanza n. 23653 del 2024, la Corte di Cassazione ha, inoltre, espressamente chiarito che, in tema di perfezionamento della notifica compiuta ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (avente ad oggetto la disciplina della notificazione della cartella di pagamento), in combinato disposto con le norme dettate dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973, “la parte interessata a far valere la ritualità della notifica dia prova dell'inoltro della lettera raccomandata contenente la C.A.N. al destinatario presso il suo indirizzo, producendo la ricevuta di spedizione del plico o altro documento avente valenza equipollente, quale
l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale recante la data ed il timbro di presentazione per la spedizione (sul tema, Cass. 19/07/2019, n. 19547;
Cass. 08/01/2019, n. 232; Cass. 04/06/2018, n. 14163).”
Ne consegue che, a fronte della valida notificazione delle citate cartelle di pagamento, tutti i vizi e le eccezioni attinenti il merito dei portanti titoli esecutivi ovvero, nel caso di specie, il difetto di notificazione delle contravvenzioni al CDS elevate da parte dell'Ente impositore risultano inammissibili per tardività, poichè l'istante Controparte_2 avrebbe potuto, e dovuto, proporre ricorso-opposizione in funzione c.d. “recuperatoria” ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica delle predette cartelle di pagamento.
Allo stesso tempo, considerato che la notifica delle sopraindicate intimazioni di pagamento è avvenuta rispettivamente in data 9.4.2016 e 5.7.2018, anche le doglianze circa il difetto di notifica delle impugnate cartelle di pagamento, nn.
071/2014/0047972320/000, 071/2014/0075327963/000 e 071/2014/0109115974/000, sono inammissibili per intempestività della domanda, configurandosi in tal caso un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi che, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di notifica delle predette intimazioni di pagamento.
5 Una volta ritenuta accertata la notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento aventi ad oggetto le medesime cartelle impugnate, deve essere valutata la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione delle sanzioni amministrative, avanzata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dal ricorrente nel primo grado di giudizio, quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione dei titoli esecutivi.
Al riguardo deve rilevarsi che tra il giorno in cui sono state notificate le cartelle di pagamento impugnate, nn. 071/2014/0047972320/000, 071/2014/0075327963/000 e
71/2014/0109115974/000 (28.10.2014), ed il giorno in cui si è perfezionata la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n. 071/2022/9014768334/000, ovvero il
4.11.2022, non può dirsi perfezionata la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, attesa l'interruzione di tale termine di prescrizione determinata dalla notificazione delle intimazioni di pagamento n. 071/2016/9013005989/000, notificata il
9/4/2016 e n. 071/20179049290128/000, notificata il 5.7.2018, che devono essere considerate atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione della pretesa creditoria.
In conclusione e alla luce delle suesposte motivazioni, ritenuta assorbita ogni altra doglianza, eccezione e deduzione, la sentenza gravata va integralmente annullata.
va, pertanto, condannato al pagamento delle spese del doppio RT grado di giudizio, in favore dell' e del AR CP_2
che vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.55/2014,
[...] aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia. Nulla nei confronti della rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di AR
, e avverso la sentenza del RT Controparte_2 Controparte_3
Giudice di Pace di n. 32272/2023, così provvede: CP_2
a) dichiara la contumacia della Controparte_3
b) dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente ai ruoli 5207/2014 e 5205/2014 della cartella n. 071/2014/0075327963/000, per l'importo di € 900,31, in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alla pretesa erariale di €
679,75, iscritta al ruolo dalla e contenuta nella cartella n. Controparte_3
071/2014/0075327963/000;
d) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di n. 32272/2023, con condanna di al pagamento, in CP_2 RT favore di , delle spese di lite del primo grado di AR giudizio che liquida in € 762,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
6 e) condanna al pagamento, in favore del RT Controparte_2 delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 762,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
f) condanna al pagamento, in favore di RT Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.700,00,
[...] oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
g) condanna al pagamento, in favore del RT Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.700,00, oltre Iva, Cpa
e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
h) nulla sulle spese in favore della rimasta contumace. Controparte_3
Così deciso in AP, lì 3.3.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
7