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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Fabrizio
Cingolani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 3795/2024
R.A.C.C., vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato, alla Piazza 1° Maggio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Silvi (c.f.
, che lo rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Rocca San Giovanni
(CH), C.da Pagliari n. 8; pagina 1 di 6 CONTROPARTE CONTUMACE
avente ad oggetto: risoluzione compravendita;
conclusioni delle parti: come da verbale del 27.03.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedeva Parte_1
all'adito Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con la resistente società in data CP_1
08.05.2023 e la condanna della medesima al pagamento in proprio favore della somma di € 19.800,00, quale restituzione del corrispettivo versato alla stipula, comprese le spese dell'ATP precedentemente instaurato.
Il ricorrente allegava che con contratto del 08.05.2023 aveva acquistato da un'autovettura usata Fiat Doblò per il trasporto CP_1
disabili per € 16.000,00; il venditore asseritamente garantiva che l'autoveicolo era idoneo al trasporto disabili. Il corrispettivo veniva interamente versato e l'autovettura ritirata in data 20.05.2023. Il
13.09.2025, dopo aver ottenuto il libretto di circolazione ad agosto, il ricorrente, recatosi presso la Motorizzazione Civile di Pescara,
scopriva che il veicolo, pur dotato di rampa per disabili, era immatricolato come “autocarro per il traposto di cose – uso proprio
(codice N1)” anziché come autovettura per il trasporto di persone
(codice M1), sicché il veicolo non risultava idoneo per l'uso previsto.
pagina 2 di 6 Il 14.09.2023 il ricorrente contestava al venditore l'errore di immatricolazione e chiedeva la restituzione del veicolo con rimborso dell'importo pagato. La concessionaria respingeva la richiesta, sostenendo che il veicolo possedeva tutti i requisiti di legge per il trasporto di persone con disabilità. Il 21.09.2023 il ricorrente ribadiva la richiesta, chiedendo di regolarizzare l'uso del veicolo o la restituzione del corrispettivo, ma senza ottenere risposta positiva.
Il ricorrente a questo punto instaurava presso il Tribunale di Pescara il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al N.R.G 304/2024, per verificare l'idoneità della vettura al trasporto di persone diversamente abili secondo le prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Il nominato CTU accertava e concludeva che “l'autoveicolo in oggetto
Fiat Doblò tg. GK873XC non può essere adibito al trasporto dei disabili”, aggiungendo che “non è possibile modificare sulla carta di circolazione l'autoveicolo per le esigenze del ricorrente”.
A fronte di tali risultanze e della persistente inerzia della società convenuta sulle ulteriori richieste della ricorrente, Pt_1
instaurava il presente giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare risolto il contratto di vendita del 08.05.2023 per esclusivo inadempimento della
e per l'effetto, condannare la medesima società CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagina 3 di 6 pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
19.800,00, oltre interessi ed oneri di legge per quanto di competenza,
ovvero al pagamento di quella somma diversa, maggiore o minore,
che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Alla udienza del 27.03.2025, verificata la regolarità e tempestività
della notifica, veniva dichiarata la contumacia della CP_1
sulle conclusioni precisate dal ricorrente la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo sent. n. 13214/2024) ha chiarito che sussiste la vendita di aliud pro alio, che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale, quando la causa concreta che giustifica l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile;
la cosa venduta si rivela dunque funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata acquistata.
Nella fattispecie in esame, la consulenza tecnica, ritualmente acquisita, resa all'esito dell'ATP N.R.G. 304/2024, regolarmente svoltosi nel contraddittorio tra le parti, ha esaustivamente chiarito che l'autoveicolo Fiat Doblò tg. GK873XC acquistato dal ricorrente risulta del tutto inidoneo al “trasporto disabili”; funzione, quest'ultima, espressamente indicata dal venditore nello stesso ordine di acquisto. Il
pagina 4 di 6 perito ha altresì chiarito che, data la risalente immatricolazione, non è
peraltro ormai possibile modificare la carta di circolazione per far fronte alle esigenze del ricorrente.
Posto allora che parte ricorrente, da una parte, ha adeguatamente provato tanto la fonte del proprio diritto quanto il proprio corretto adempimento, nonché, dall'altra, ha allegato e provato, come da risultanze della CTU, l'inesatto adempimento della società CP_1
il contratto di compravendita del 08.05.2023 deve conseguentemente dichiararsi risolto. Per l'effetto, deve essere condannata alla CP_1
restituzione del corrispettivo di € 16.000,00.
Posta la soccombenza della società contumace, le spese del procedimento di ATP, sostenute dal ricorrente, devono essere in definitiva poste a carico di (v. ex multis Cass. n. CP_1
15492/2019), che va condannata al pagamento del relativo complessivo importo, comprensivo della liquidazione del c.t.u.,
nonché delle spese del relativo procedimento.
Le spese del presente procedimento di merito, liquidate come da dispositivo in calce, vanno altresì poste a carico della soccombente.
P.Q.M.
in accoglimento della domanda condanna, dichiara risolto il contratto di vendita del 08.05.2023 stipulato tra e Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna al CP_1 CP_1
pagina 5 di 6 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
16.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma € 2.540,00 per compensi professionali, €
[...]
237,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge;
condanna altresì la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di quanto liquidato dal giudice come compenso per l'A.T.P., nonché delle spese per il relativo procedimento, che si liquidano in € 2.337,00
per compensi professionali, € 145,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge.
Pescara, 07/04/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Fabrizio
Cingolani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 3795/2024
R.A.C.C., vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato, alla Piazza 1° Maggio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Silvi (c.f.
, che lo rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Rocca San Giovanni
(CH), C.da Pagliari n. 8; pagina 1 di 6 CONTROPARTE CONTUMACE
avente ad oggetto: risoluzione compravendita;
conclusioni delle parti: come da verbale del 27.03.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedeva Parte_1
all'adito Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con la resistente società in data CP_1
08.05.2023 e la condanna della medesima al pagamento in proprio favore della somma di € 19.800,00, quale restituzione del corrispettivo versato alla stipula, comprese le spese dell'ATP precedentemente instaurato.
Il ricorrente allegava che con contratto del 08.05.2023 aveva acquistato da un'autovettura usata Fiat Doblò per il trasporto CP_1
disabili per € 16.000,00; il venditore asseritamente garantiva che l'autoveicolo era idoneo al trasporto disabili. Il corrispettivo veniva interamente versato e l'autovettura ritirata in data 20.05.2023. Il
13.09.2025, dopo aver ottenuto il libretto di circolazione ad agosto, il ricorrente, recatosi presso la Motorizzazione Civile di Pescara,
scopriva che il veicolo, pur dotato di rampa per disabili, era immatricolato come “autocarro per il traposto di cose – uso proprio
(codice N1)” anziché come autovettura per il trasporto di persone
(codice M1), sicché il veicolo non risultava idoneo per l'uso previsto.
pagina 2 di 6 Il 14.09.2023 il ricorrente contestava al venditore l'errore di immatricolazione e chiedeva la restituzione del veicolo con rimborso dell'importo pagato. La concessionaria respingeva la richiesta, sostenendo che il veicolo possedeva tutti i requisiti di legge per il trasporto di persone con disabilità. Il 21.09.2023 il ricorrente ribadiva la richiesta, chiedendo di regolarizzare l'uso del veicolo o la restituzione del corrispettivo, ma senza ottenere risposta positiva.
Il ricorrente a questo punto instaurava presso il Tribunale di Pescara il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al N.R.G 304/2024, per verificare l'idoneità della vettura al trasporto di persone diversamente abili secondo le prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Il nominato CTU accertava e concludeva che “l'autoveicolo in oggetto
Fiat Doblò tg. GK873XC non può essere adibito al trasporto dei disabili”, aggiungendo che “non è possibile modificare sulla carta di circolazione l'autoveicolo per le esigenze del ricorrente”.
A fronte di tali risultanze e della persistente inerzia della società convenuta sulle ulteriori richieste della ricorrente, Pt_1
instaurava il presente giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare risolto il contratto di vendita del 08.05.2023 per esclusivo inadempimento della
e per l'effetto, condannare la medesima società CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagina 3 di 6 pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
19.800,00, oltre interessi ed oneri di legge per quanto di competenza,
ovvero al pagamento di quella somma diversa, maggiore o minore,
che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Alla udienza del 27.03.2025, verificata la regolarità e tempestività
della notifica, veniva dichiarata la contumacia della CP_1
sulle conclusioni precisate dal ricorrente la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo sent. n. 13214/2024) ha chiarito che sussiste la vendita di aliud pro alio, che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale, quando la causa concreta che giustifica l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile;
la cosa venduta si rivela dunque funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata acquistata.
Nella fattispecie in esame, la consulenza tecnica, ritualmente acquisita, resa all'esito dell'ATP N.R.G. 304/2024, regolarmente svoltosi nel contraddittorio tra le parti, ha esaustivamente chiarito che l'autoveicolo Fiat Doblò tg. GK873XC acquistato dal ricorrente risulta del tutto inidoneo al “trasporto disabili”; funzione, quest'ultima, espressamente indicata dal venditore nello stesso ordine di acquisto. Il
pagina 4 di 6 perito ha altresì chiarito che, data la risalente immatricolazione, non è
peraltro ormai possibile modificare la carta di circolazione per far fronte alle esigenze del ricorrente.
Posto allora che parte ricorrente, da una parte, ha adeguatamente provato tanto la fonte del proprio diritto quanto il proprio corretto adempimento, nonché, dall'altra, ha allegato e provato, come da risultanze della CTU, l'inesatto adempimento della società CP_1
il contratto di compravendita del 08.05.2023 deve conseguentemente dichiararsi risolto. Per l'effetto, deve essere condannata alla CP_1
restituzione del corrispettivo di € 16.000,00.
Posta la soccombenza della società contumace, le spese del procedimento di ATP, sostenute dal ricorrente, devono essere in definitiva poste a carico di (v. ex multis Cass. n. CP_1
15492/2019), che va condannata al pagamento del relativo complessivo importo, comprensivo della liquidazione del c.t.u.,
nonché delle spese del relativo procedimento.
Le spese del presente procedimento di merito, liquidate come da dispositivo in calce, vanno altresì poste a carico della soccombente.
P.Q.M.
in accoglimento della domanda condanna, dichiara risolto il contratto di vendita del 08.05.2023 stipulato tra e Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna al CP_1 CP_1
pagina 5 di 6 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
16.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma € 2.540,00 per compensi professionali, €
[...]
237,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge;
condanna altresì la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di quanto liquidato dal giudice come compenso per l'A.T.P., nonché delle spese per il relativo procedimento, che si liquidano in € 2.337,00
per compensi professionali, € 145,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge.
Pescara, 07/04/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
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