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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
Marianna Frangiosa pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 781 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2005 vertente:
TRA
( ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to in LI, via Q. Sella, n. 5 (già assistito dall'avv. CP_1
Pasquale Serra, concellatosi dall'Albo degli Avvocati);
attore- convenuto in riconvenzionale
NONCHE'
( ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ), ( ) C.F._3 Controparte_4 C.F._4 nonché ( ), le prime tre in proprio e in CP_5 C.F._5 qualità di eredi, e con riguardo all'ultima solo nella qualità di erede di Per_1
deceduto nelle more del giudizio, rappresentate e difese giusta procura in
[...] atti dall'avv. Mario Pesca;
parte convenuta-attore in riconvenzionale
NONCHE' ( ) rappresentata e difesa giusta procura in CP_6 C.F._6 atti, dagli avv.ti prof. Giuseppe Fauceglia e Matteo De Crescenzo, con i quali elettivamente domicilia in Vallo della Lucania alla via De Hyppolitis nr. 12;
parte convenuta- attrice in riconvenzionale
NONCHE'
, , , , CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
, tutti convenuti in qualità di eredi di CP_11 Controparte_12
(fu ) ( ) deceduto nelle more del Persona_2 CP_8 C.F._7 giudizio, originariamente difeso dall'avv. Murino cancellatosi dall'albo;
convenuti contumaci in riassunzione;
NONCHE'
( nato a [...] il [...] CP_13 C.F._8 rappresentato e difeso giusta procura notarile rilasciata in sostituzione del precedente difensore e allegata alla comparsa di costituzione del 13.02.2013 dall'avv. nella cui posizione processuale intervenivano CP_1 volontariamente gli eredi , nata a [...] il Persona_3
30.01.1931, res.te a Milano in via Val di Ledro, 23, c.f. , C.F._9
, nata a [...] il [...], res.te Controparte_14
a Calco (LC) loc. Torricella, 1, c.f. e C.F._10 Parte_2
, nata il [...] a [...], ivi res.te in via Val di Ledro, 23, c.f.
[...]
, nella qualità di eredi del sig. deceduto C.F._11 CP_13 nelle more del giudizio tutti difesi dall'avv. CP_1
altri convenuti in riassunzione
NONCHE'
( ), nato il [...] a [...] e ivi CP_15 C.F._12 deceduto il 14.06.2014;
altro convenuto contumace nel giudizio 781/2005
NONCHE' ( nata il [...] e deceduta il Persona_4 C.F._13
17.10.2015) difesa in origine giusta procura all'atto della costituzione del
13.2.2013 dall'avv. e nella cui posizione processuale subentravano CP_1 gli eredi ( e Controparte_16 C.F._14 CP_17
( ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._15 CP_1 giusta procura allegata a margine dell'atto di intervento del 21.11.2017;
convenuta- interventori volontari
NONCHE'
( ) nato a [...] il [...] CP_9 C.F._16 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. presso il cui CP_1 studio in LI alla via Q. Sella nr. 5;
parte convenuta
NONCHE'
nata il [...] in [...] citata nella qualità di erede CP_18 [...]
e per rappresentazione del padre deceduto Persona_5 CP_8 il 23.02.1996, residente in [...];
parte convenuta contumace
NONCHE'
( ), nato ad [...] il [...] ed ivi CP_8 C.F._17 residente a[...], c.f. il quale interviene quale trustee del Trust
Feluan, rappresentato e difeso dall'avv. Clelia Di Nardo, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in LI alla via A. De Gasperi 65;
interventore volontario
nella causa civile iscritta al n. 1090 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2005 avente ad oggetto “divisione di beni caduti in eredità” vertente:
TRA
( ) rappresentata e difesa giusta procura in CP_6 C.F._6 atti, dagli avv.ti prof. Giuseppe Fauceglia e Matteo De Crescenzo, con i quali elettivamente domicilia in Vallo della Lucania alla via De Hyppolitis nr. 12; parte attrice nel giudizio R.G. 1090/2005
E
nato ad [...] il [...] deceduto nelle more del giudizio a Persona_1
cui subentravano gli eredi ), CP_5 C.F._5 [...]
( ), ( ), CP_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
( ) giusta procura in atti rilasciata Controparte_4 C.F._4 unitamente alla comparsa di costituzione del 13.11.2008 tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Mario Pesca;
convenuti in riassunzione
NONCHE'
( ) nato ad [...] il [...] CP_15 C.F._12 originariamente difeso dall'avv. Pasquale Serra presso il cui studio in LI alla via Carducci nr. 11 elettivamente domiciliava nella cui posizione processuale si sono costituiti volontariamente gli eredi i signori , nata a Controparte_19
LI il 23.04.1938, ivi res.te in Via F. Patella, 31, c.f. , C.F._18
, nata il [...] a [...], ivi res.te alla via Fuonti, snc, c.f. CP_20
, , nata a [...] il [...], ivi res.te C.F._19 CP_21 in Viale Lombardia, 5, c.f. e , nato il [...] C.F._20 Parte_1
a LI c.f. tutti difesi giusta procura in atti dall'avv. C.F._1
CP_1
parte convenuta (interventori volontari);
NONCHE'
( nata il [...] e deceduta il Persona_4 C.F._13
17.10.2015) difesa in origine giusta procura all'atto della costituzione del
13.2.2013 dall'avv. e nella cui posizione processuale subentravano CP_1 gli eredi ( e Controparte_16 C.F._14 CP_17
( ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._15 CP_1 giusta procura allegata a margine dell'atto di intervento del 21.11.2017;
parte convenuta (interventori volontari);
NONCHE'
( ) nato a [...] il [...] CP_9 C.F._16 rappresentato e difeso giusta procura in atti del 13.2.2013 dall'avv. CP_1 presso il cui studio in LI alla via Q. Sella nr. 5;
parte convenuta
NONCHE'
( nato a [...] il [...] CP_13 C.F._8 rappresentato e difeso giusta procura notarile rilasciata in sostituzione del precedente difensore e allegata alla comparsa di costituzione del 13.02.2013 dall'avv. nella cui posizione processuale intervenivano CP_1 volontariamente gli eredi , nata a [...] il Persona_3
30.01.1931, res.te a Milano in via Val di Ledro, 23, c.f. , C.F._9
, nata a [...] il [...], res.te Controparte_14
a Calco (LC) loc. Torricella, 1, c.f. e C.F._10 Parte_2
, nata il [...] a [...], ivi res.te in via Val di Ledro, 23, c.f.
[...]
, tutti difesi dall'avv. C.F._11 CP_1
altri convenuti in riassunzione
NONCHE'
nata il [...] in [...] citata nella qualità di erede e per CP_18 rappresentazione del padre deceduto il 23.02.1996, residente in CP_8
Capaccio alla via Vittorio Alfieri nr. 7;
convenuta contumace NONCHE'
nato ad [...] il [...] in [...] rappresentato dall'avv. Parte_1 giusta procura in atti rilasciata in sostituzione del precedente CP_1 difensore Avv. Pasquale Serra cancellatosi dall'albo;
interventore volontario con atto di intervento del 29.09.2005
GIUDIZI RIUNITI con provvedimento reso in data 19.12.2008.
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa del 12.12.2024. La causa veniva pertanto trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e iscritto al nr. R.G. 781/2005, il sig.
adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: che con scrittura Parte_1 privata del 28.08.1998 i signori , e Controparte_2 CP_3 CP_4
, figlie di , nonché lo stesso , di
[...] Persona_1 Persona_1 Parte_1
procedevano alla divisione bonaria dell'asse CP_15 Persona_5 ereditario del comune dante causa defunto, , costituito dai beni immobili Parte_1 ubicati in LI, località Trentova;
che con la medesima scrittura privata le parti cedevano, vendevano e trasferivano al sig. fu , anche al Persona_2 CP_8 fine di comporre una lite pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, parte della p.lla 14, contrassegnata con la lett. b sulla planimetria redatta dal geometra
, avente superficie di mq 660 circa;
che nella predetta scrittura veniva Persona_6 stabilito che l'atto pubblico sarebbe stato stipulato entro il 30.10.1998; che nonostante le richieste formulate, non si perveniva alla stipula dinanzi al notaio e che il sig. di aveva interesse a vedersi attribuita definitivamente Parte_1 CP_15 la quota di terreno riconosciutagli nella predetta scrittura;
che intanto in data
9.12.2003 decedeva in LI il sig. , nato il [...], Persona_5 lasciando quali eredi ab intestato fratelli e le sorelle, ovvero, ; Persona_1 [...]
; ; e CP_13 CP_9 CP_15 CP_6 Persona_4 [...]
figlia del fratello defunto;
che con la suddetta scrittura CP_18 CP_8 privata venivano sottoscritte ed accettate da tutte le parti le quote loro assegnate e veniva sottoscritto ed accettato anche il tipo mappale;
che veniva inviata raccomandata ma che non si presentavano alla stipula tutti gli interessati. Tanto premesso, concludeva affinchè l'intestato Tribunale accertasse l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata di divisione -cessione redatta in LI in data 298.08.1998 nonché l'autenticità delle firme apposte sulla planimetria redatta dal geom. e relativa alla assegnazione delle quote prospettata, Persona_6 conseguentemente attribuire definitivamente in proprietà all'attore, , la Parte_1 quota di terreno di mtq 3069, in planimetria alla part.lla nr. 27/A (mtq 2968) ed alla part.lla contigua contrassegnata con la lettera c;
con emissione di ogni provvedimento conseguenziale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i signori , , Persona_1 Controparte_2
e con memoria depositata in data CP_3 Controparte_4
1.06.2005, i quali contestavano l'avverso dedotto ed in particolare eccepivano la nullità della scrittura privata di cui alla domanda attorea, per violazione dell'art. 18, 2 comma della legge 28- febbraio 1985 nr. 47 , non essendo stato allegato il certificato di destinazione urbanistica;
che in ogni caso, le singole clausole risultano affette da ulteriori nullità idonee a riverberarsi sull'intero assetto contrattuale, affetto da indeterminatezza dell'oggetto, quanto all'obbligo assunto per la realizzazione di una strada privata indispensabile per l'accesso alle singole porzioni, nonché nella parte in cui viene attribuita al sig. una zona di Persona_1 terreno che si riconosceva essere, al momento della divisione, non già appartenente all'immobile comune da dividere bensì di proprietà esclusiva dell'attributario (tale per cui il negozio era da ritenersi privo di causa); parimenti nulle per mancata esplicitazione d'una causa giustificativa della rinuncia di , e Pt_1 Per_5
ai diritti sul terreno lasciato da fu Persona_5 Persona_1 CP_8
e la cessione dei diritti vantati sul fabbricato rurale alla p.lla 13; nulla per difetto di forma pubblica la donazione intercorsa fra i convenuti, come parimenti nulla è la donazione che effettuava in favore del nipote di Persona_2 Parte_1 della part. 27/e contrassegnata sulla planimetria con la dicitura CP_15 Per_7
. Tanto premesso concludevano affinchè l'intestato Tribunale rigettasse la
[...] domanda proposta dal sig. con la citazione del 4 aprile 2005 e in Parte_1 accoglimento della riconvenzionale proposta dai convenuti, dichiarasse nulla, per i motivi illustrati la scrittura privata del 28 agosto 1998 posta a base della domanda principale, con vittoria di spese.
Alla prima udienza il precedente GI dichiarava la contumacia dei convenuti CP_15
, , , ,
[...] CP_18 CP_6 Persona_2 CP_21 [...]
e rinviava per la prima trattazione al 24.2.2006. CP_9 CP_13
Si costituiva in data 24.02.2006 la GN , nella qualità di erede CP_6 [...]
, la quale eccepiva preliminarmente la nullità della scrittura oggetto di Per_2 giudizio per le ragioni meglio specificate in atti e in ogni caso la stessa, nella qualità di erede di , dichiarava di disconoscere espressamente la scrittura Persona_2
e la sottoscrizione del suo dante causa, allegando documenti di comparazione per l'accertamento dell'autografia della sottoscrizione. In ogni caso, ella deduceva altresì che tale scrittura non le fosse opponibile in qualità di erede, in quanto priva di data certa ed avendo ella proceduto a trascrivere l'accettazione dell'eredità del sig. in data antecedente alla trascrizione della domanda Persona_2 giudiziale proposta dal sig. . Tanto premesso, concludeva per il rigetto Parte_1 della domanda, per la declaratoria di nullità e inefficacia della scrittura privata di cui in oggetto nonché accertare e dichiarare la non autografia della sottoscrizione del sig. apposta in calce e a margine della scrittura privata e per Persona_2
l'effetto rigettare la domanda attorea;
in via subordinata, dichiarare la non opponibilità della domanda giudiziale proposta nei confronti di . CP_6
Si costituivano nella predetta udienza anche i signori e CP_9 [...]
i quali insistevano per il rigetto della domanda proposta ex adverso stante CP_13 la nullità della scrittura redatta in data 28.8.1998 e per le ragioni meglio specificate in atti. Concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda dichiarando nulla, per i motivi sopra evidenziati la scrittura privata del 28.8.1998 posta a base della domanda, con vittoria di spese. Si costituiva all'udienza del 24.6.2006 il sig. fu il quale Persona_2 CP_8 non contestava la bontà della intrapresa azione attorea insistendo sulla circostanza che la predetta scrittura non potesse ritenersi nulla nella parte in cui promettevano in vendita la zona di terreno al comparente e, in ogni caso, anche ove si volesse ritenere nulla per le ragioni esposte dalle controparti, detta nullità non potrebbe travolgere l'obbligo di trasferimento assunto nei confronti del comparente, avendo, tra l'altro, egli versato gli importi pattuiti. Tanto premesso, concludeva affinchè
l'intestato Tribunale accertasse la validità del contratto nella parte in cui i sig.ri
, e , figlie di , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Persona_1
e fu si impegnavano a trasferire Controparte_22 Persona_5 Pt_1 al sig. fu la par.lla 14 del fg. 20 contrassegnata dalla Persona_2 CP_8 lett.ra “b” nella planimetria redatta dal geom. , così come meglio Persona_6 indicata nel frazionamento che si esibisce;
accertare l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 28.08.1998 e dichiarare il trasferimento della p.lla sopra menzionata in capo al comparente fu;
Persona_2 CP_8 nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni di cui ai capi precedenti ed in ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità dell'intera scrittura, condannare gli eredi di fu , di Persona_5 Pt_1 Parte_1
e le sig.re ; e alla CP_15 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 restituzione della somma versata in esecuzione della scrittura privata del
28.8.1998.
All'udienza del 24.02.2006 il precedente GI revocava la declaratoria di contumacia dei convenuti , e , nonché concedeva i CP_6 CP_9 CP_13 termini di cui all'art. 183, co VI c.p.c.
All'udienza del 26.10.2007 veniva dichiarato interrotto il giudizio una prima volta per l'intervenuto decesso del convenuto . Persona_1
Veniva, pertanto, riassunto il giudizio su ricorso della GN e CP_6 autorizzata la rinnovazione della notifica nei confronti del sig. nel CP_15 rispetto dei termini di legge, stante il mancato perfezionamento.
All'udienza del 19.12.2008, veniva disposta la riunione tra il giudizio 781/2005 e
1090/2005 stante la rilevata connessione fra i giudizi.
Pendeva, difatti, diverso giudizio instaurato dalla GN . CP_6 Con atto di citazione regolarmente notificato, la GN ed iscritto al CP_6 nr. R.G. 1090/2005 esponeva in punto di fatto: di essere figlia di , nato Parte_1 ad LI il 3.08.1981 e deceduto il 7.5.1962 e di nata ad Persona_8
LI il 15.07.1987 e deceduta il 25.07.1974; che dalla unione dei suoi genitori nascevano, oltre alla esponente, altri sette figli ovvero (n. 21.2.1924), Per_1
(5.09.1925), (5.5.1930); FI (23.08.1932); CP_8 Per_5 CP_13
(30.1.1934); (25.5.1936) e (30.07.1939); che in data 23.02.1996 CP_15 CP_9 decedeva la cui unica erede era la figlia che il 9 dicembre 2003, CP_8 CP_18 moriva il germano celibe il quale lasciava eredi i suoi germani e Persona_2 la nipote per rappresentazione del fratello premorto, ; che CP_18 CP_8 nell'asse ereditario del fratello vi rientravano i beni meglio specificati in atto di citazione. Tanto premesso, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“dichiarare l'apertura della successione di n.
5.5.1930 ad LI Persona_2
e ivi deceduto in data 9.12.2003; dividere tutti i cespiti cadenti nella massa ereditaria per assicurare all'attrice i beni corrispondenti alla sua quota ereditaria sul patrimonio del defunto;
ordinarsi la vendita dei beni che dovessero risultare indivisibili ed ordinare al convenuti di rilasciare i beni e/o di pagare le somme necessarie ad integrare la quota dovuta all'attrice; ritenere i possessori dei beni ereditari tenuti a rendere il conto della gestione della quota di patrimonio spettante alla attrice e condannarli a pagare i frutti naturali e civili percepiti o da percepire su tale quota;
ordinare al Conservatore dei R.R. I.I. per quanto di sua competenza, la trascrizione dei provvedimenti di giustizia”.
Si costituiva in data 29.09.2005 il sig. il quale si associava alla CP_15 richiesta di apertura della successione e divisione ereditaria, facendo rilevare che dalla massa ereditaria andava escluso parte del terreno sito in LI loc. Baia di
Trentova riportato al catasto al fg. 26, par.lle nr. 13 (ora 114, 115, 127), 14 (ora
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122) e 27 (ora 123, 124, 125, 126) in quanto con scrittura privata del 28.08.1998 tale fondo veniva diviso e in parte ceduto tra il defunto ed i signori , , , , , Persona_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Pt_1
fu e per cui pendeva autonomo giudizio previamente iscritto, per Per_5 Pt_1 cui su tale fondo veniva attribuito al defunto una quota Persona_5 di mtq 4478, pari ai 3/6, rappresentata dalla pat.lla 14 a 27 e. Concludeva, pertanto, nell'aderire alla richiesta di scioglimento della comunione, chiede comunque che vengano esclusi dalla divisione i beni elencati o, in via subordinata, che il giudizio di divisione sia sospeso in attesa di definizione della diversa causa pendente.
Si costituiva anche il sig. in data 1.10.2005 il quale esponeva che le Persona_1 particelle indicate da parte attrice derivano dal tipo di frazionamento redatto ed approvato dall'ufficio Tecnico di Salerno il 19.4.1999 e che le originarie formavano oggetto di diverso giudizio pendente dinanzi all'intestato Tribunale (R.G.
1163/1982) avente ad oggetto la divisione ereditaria dei beni di Persona_1 deceduto il 7.5.1966 la cui successione era stata limitata a un 1/ 4 del fondo fol.
26 nr. 13, 14, 27 con sentenza non definitiva nr. 203/1991.
Concludeva, pertanto, in primo luogo per la riunione della causa 1163/1982 al fine di individuare la proprietà del defunto e poi in riconvenzionale Persona_2 aderiva alla divisione dei beni come appartenenti al come dante causa, previa esatta individuazione.
Interveniva volontariamente anche in seno al suddetto giudizio in data 29.09.2005, il sig. il quale rappresentava la pendenza dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 del diverso giudizio 781/2005, avente ad oggetto la scrittura privata del 28.08.1998
e in forza della quale gli era stata riconosciuta la proprietà esclusiva di parte dello stesso. Insisteva, pertanto, per l'adozione di ogni provvedimento opportuno per addivenire a quanto richiesto e in caso di opposizione da parte dei coeredi, chiedeva la sospensione del giudizio di divisione, in attesa di definizione di quello pregiudiziale volto all'identificazione esatta delle quote.
Alla prima udienza di comparizione del 21.10.2005, verificata la regolarità della notifica ai convenuti contumaci, la causa veniva rinviata per la trattazione all'udienza del 183 c.p.c., dopo un rinvio per la verifica di un bonario componimento, il giudizio veniva interrotto all'udienza del 26.10.2007 per l'intervenuto decesso del sig. . Persona_1
Veniva riassunto in data 10.3.2008 e fissata udienza per il prosieguo in data
14.11.2008 nella cui occasione la causa veniva rimessa al Presidente per la riunione con il giudizio R.G. 781/2005. All'udienza del 19.6.2009, la prima celebrata successivamente alla riunione dei giudizi, il precedente GI, ritenuta la necessità, in relazione alla domanda avanzata nel giudizio 1090/2005 R.G. di verificare l'integrità del contraddittorio, nonché
l'appartenenza al de cuius dei beni costituenti il compendio ereditario, invitava alla produzione della relativa documentazione meglio specificata nell'ordinanza del
6.11.2009 e rinviava per la verifica all'udienza del 23.4.2010. Venivano disposti, quindi, una serie di rinvii per consentire la produzione della documentazione nonché per la verifica del bonario componimento. All'udienza del 30.11.2011 la difesa della GN depositava la documentazione e la causa veniva CP_6 rinviata al 27.1.2012 anche per la verifica del bonario componimento.
Veniva quindi disposto un ulteriore rinvio per la comparizione personale delle parti
(o dei loro eredi) aventi parte alla scrittura del 28.8.1998, affinchè dichiarassero se riconoscessero o meno la firma ivi apposta, nonché per la produzione in originale della suddetta scrittura.
Seguivano altri rinvii per bonario componimento e all'udienza del 13.2.2013 si costituivano i signori , e i quali Persona_4 CP_9 CP_13 dichiaravano di voler accettare in primo luogo l'eredità del fratello
[...]
, deceduto ab intestato il 9.12.2003 e di aderire alla domanda di Per_2 divisione ereditaria. Precisavano altresì che, al fine di individuare compiutamente il compendio ereditario a dividersi, quanto indicato da parte attrice era manchevole di alcuni beni ovvero: a) un vano con balcone sito al secondo piano del fabbricato sito in LI , via S. Francesco adiacente all'appartamento interno 7 e un secondo vano ripostiglio ubicato sotto la scala di accesso sempre del predetto fabbricato pervenuti al de cuius con atto di compravendita del 26.11.1974; b) un piccolo appezzamento di terreno riportato nel CT del Comune di LI al fg. 26 nr. 45 di are 35,69 pervenuto al de cuius con atto di compravendita del Notar
[...] del 14.11.1971; c) i diritti di proprietà di 1/5 del terreno sito in LI, Per_9 loc. Muoio, distinto al fg. 18 nr. 206 nonché i diritti di proprietà di 1/6 della quota paterna del terreno sito in LI loc. Muoio distinto nel CT al fg. 26 nr. 13 frabb.
Rurale di are 4.54. nr. 14 e nr. 27di are 88.50, pervenuti al de cuius tramite atto di compravendita del 21.8.1969. Tanto premesso, concludevano affinchè l'intestato
Tribunale dichiarasse aperta la successione di nato il [...] Persona_2 in LI e ivi deceduto in data 9.12.2003 in favore delle parti in causa;
ritenesse e dichiarasse che i comparenti sono successori e, quindi, eredi del de cuius nella loro qualità di germani ex art. 570 c.c. ; previa formazione della massa dei beni appartenenti al de cuius al momento della sua morte, procedersi alla divisione degli stessi, mediante predisposizione di un comodo progetto divisionale, tramite CTU
(…); assegnarsi al comparenti i beni corrispondenti alla quota legittima loro spettante, ordinando agli eventuali possessori il rilascio della stessa;
ordinare ai possessori dei beni di rendere il conto della gestione e condannarli a pagare i frutti naturali e civili percetti in favore della massa a dividersi fino all'attribuzione della quota legittima all'esponente; ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di
Salerno la trascrizione dell'emittenda sentenza, con esonero da ogni responsabilità
e refuse le spese.
Seguiva un ulteriore rinvio per bonario componimento e all'udienza dell'8.11.2013 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dal precedente GI sul presupposto che occorreva decidere in ordine alla validità o meno della scrittura privata datata 28.8.1998 e sull'eccezione di nullità promossa dalle parti. Il giudizio veniva interrotto poi all'udienza del 16.7.2014 per intervenuto decesso di CP_15
e riassunto su ricorso di e fissata udienza per il prosieguo per
[...] CP_6
l'8.4.2015. Si costituivano in data 27.2.2015 i signori , Per_10 CP_21
, in qualità di eredi del defunto i quali CP_20 Parte_1 CP_15 aderivano alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria con adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali. Veniva autorizzata la rinnovazione della notifica nei confronti di , perfezionatasi poi ai sensi dell'art. 143 CP_18
c.p.c. e prodotta telematicamente in data 8.1.2016.
Seguivano una serie di rinvii per bonario componimento e all'udienza del 19.5.2016 si dava atto della presenza personale il sig. il quale dava atto di essere Parte_1 disponibile a rinunciare alla domanda avanzata nel giudizio R.G. 781/2005, rinuncia formalizzata a verbale in data 14.6.2017 e la causa veniva rinviata all'udienza del 22.11.2017 al fine di consentire il deposito del fascicolo di parte su richiesta della difesa dei signori , e . CP_21 CP_9 CP_13
All'udienza del 22.11.2017 veniva depositato il fascicolo di parte manchevole nonché certificazione ipocatastale relativa ai beni da dividere rilasciata in data
3.3.2015. Si costituivano in quella sede anche i signori e Controparte_16
in qualità di eredi della GN deceduta in Controparte_17 Persona_4 data 17.10.2015. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo una serie di rinvii, con ordinanza dell'11.12.2019 le parti venivano onerate dalla produzione del deposito telematico degli atti di rinuncia al giudizio (R.G.
781/2005) e all'udienza del 6.2.2020, veniva disposto un rinvio al fine di verificare se le parti fosse concordi circa la compensazione delle spese.
All'udienza dell'8.7.2021, la prima celebrata dinanzi al sottoscritto magistrato, il giudizio veniva interrotto per intervenuta cancellazione dell'avv. Serra unico procuratore costituito per il sig. e altri, a cui seguiva riassunzione del Parte_1
12.10.2022. In data 14.02.2022 si costituivano, assistiti da nuovo procuratore i signori , , e , nella qualità Controparte_19 CP_20 CP_21 Parte_1 di eredi (rispettivamente coniuge e figli) del sig. CP_15
Si costituiva in data 30.11.2022 il sig. , nato ad [...] il CP_8
20.12.1975 spiegando intervento volontario, nella qualità di quale trustee del Trust
Feluan il quale rassegnava le seguenti conclusioni, previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento “Accertare la validità del contratto nella parte in cui i signori , e - figlie di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Per_1
, e fu si impegnavano a
[...] CP_22 CP_15 Persona_5 Pt_1 trasferire al signor fu la particella numero 14 del foglio 20 Persona_2 CP_8 contrassegnata dalla lettera B nella planimetria redatta dal geometra Persona_6 così come meglio indicata nel frazionamento che si esibisce. - Accertare l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 28/08/1998 e dichiarare il trasferimento della particella sopra menzionata in capo al fu Persona_2
. - Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai CP_8 capi precedenti ed in ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità dell'intera scrittura condannare gli eredi di fu , di Persona_5 Pt_1 Parte_1
e le signore , e alla CP_15 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 restituzione delle somme versate in esecuzione della scrittura privata del
28/08/1998. - Condannare chi di dovere alle spese diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore”. Il giudizio veniva nuovamente interrotto in data 21.12.2022 per intervenuta cancellazione dell'avv. Murino, unico procuratore costituito nell'intesse del sig. . La causa, previa verifica della Persona_2 regolarità della riassunzione, veniva rinviato nuovamente per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito, deve dichiararsi la regolarità della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi del sig. fu a seguito Persona_2 CP_8 dell'interruzione del giudizio in data 21.12.2022, per intervenuta cancellazione dall'albo del suo difensore. E' difatti prodotta regolare notifica agli eredi CP_7
, , ,
[...] CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 [...]
28.09.2023. Deve, quindi, dichiararsi la contumacia in riassunzione. CP_12
Deve, altresì, darsi atto dell'intervento spiegato in data 30.11.2022 dal sig.
[...]
nella qualità di trustee, su cui si deve statuirsi per l'inammissibilità, per CP_8 le ragioni argomentate di seguito.
In ordine alle richieste istruttorie, è appena il caso di precisare che la causa è da ritenersi matura per la decisione, per cui nessuna rimessione sul ruolo è consentita, nonostante il sollecito delle parti, per le ragioni meglio argomentate in seguito.
2. Nel merito del giudizio 781/2005
Come è noto, il suddetto giudizio risulta instaurato nell'interesse del sig. Parte_1 nato in [...] il [...]. Nel corso del procedimento, l'attore, presente personalmente all'udienza del 14.06.2017, dava atto della volontà di rinunciare alla domanda giudiziale incardinata nel suddetto giudizio.
Trattasi con tutta evidenza di una rinuncia all'azione che, come è noto, non necessita di accettazione.
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede invero in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "ad litem" , in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate
( in tal senso Cass Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013) .
E' noto che “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” ( cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 23749 del
14/11/2011 ).
In base a Cass Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004 “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado”.
Orbene, il Tribunale in questa sede deve limitarsi a prendere atto della volontà di rinuncia espressa dalla parte, ovvero, il sig. (di e verbalizzata Parte_1 CP_15 in atti all'udienza del 14.6.2017 (circostanza che supera l'assenza di una procura ad hoc).
Ad ogni buon conto, è bene chiarire che il sig. si costituiva, a seguito di Parte_1 interruzione, per coltivare il giudizio di divisione riunito, tramite nuovo difensore, ribadendo anche nei propri scritti difensivi conclusivi la volontà di rinunciare all'azione.
Non sorgono dubbi, quindi, sugli effetti della predetta istanza a cui aderivano tutti i procuratori costituiti, per cui va dichiarata la cessata materia del contendere per intervenuta estinzione.
Ciò premesso, questo Tribunale deve interrogarsi se sussistano o meno margini, alla luce del thema decidendum come cristallizzato negli atti introduttivi e ribaditi negli scritti conclusivi, per pronunciarsi in ordine alla nullità o meno della scrittura redatta in data 28.09.1998.
Orbene, è bene chiarire che l'unica parte che ha avanzato tale domanda riconvenzionale tempestivamente è (deceduto nelle more del giudizio), Persona_1 nonché le signore , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 costituitesi, in data 1.6.2005. Tale domanda deve ritenersi pacificamente abbandonata, stante il tenore delle conclusioni rassegnate (cfr. verbale di causa e comparsa conclusionale), su cui si insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere e solo in via subordinata per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
La GN , invece, pur coltivando sino ai propri scritti conclusivi, CP_6
l'avanzata domanda riconvenzionale di nullità, risulta costituitasi in giudizio solo in data 24.02.2006.
Come è noto, nel tenore delle preclusioni processuali applicabili ratione temporis, il giudice all'udienza di comparizione di cui al previgente art. 180 c.p.c. assegnava al convenuto un termine perentorio, non inferiore a venti giorni precedenti alla prima udienza di trattazione, per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Nel caso in esame, la prima udienza di trattazione si è celebrata in data 24.2.2006, per cui l'avanzata domanda riconvenzionale di nullità della predetta scrittura è inevitabilmente tardiva per cui se ne deve statuire in questa sede l'inammissibilità.
Né maggiore fortuna hanno le richieste formulate dal sig. fu Persona_2
anche'egli costituitosi in occasione della predetta udienza coltivando CP_8 autonome domande, volte ad accertare la validità della predetta scrittura nella sola parte in cui le controparti, ovvero, , e Controparte_2 CP_3 CP_4
, figlie di , di e
[...] Persona_1 Parte_1 CP_15 Persona_5 fu si impegnavano a trasferirgli parte della p.lla 14 del fg. 26, nonché, in ipotesi Pt_1 di mancato accoglimento delle suddette conclusioni, chiedeva la condanna alla restituzione delle somme versate.
Orbene, deve darsi atto, come dedotto anche dalle difese delle controparti, della tardività della costituzione del sig. originariamente difeso Persona_2 dall'avv. Murino, poi cancellatosi dall'albo nelle more del giudizio, circostanza che provocava l'interruzione del giudizio.
Deve darsi atto, difatti, che dalla lettura del verbale di causa del 24.02.2006 risulta la costituzione a verbale per cui se ne ricava la costituzione solo nella suddetta data, in assenza di timbro di cancelleria sul fascicolo di parte alla cognizione del sottoscritto magistrato.
Ad ogni buon conto, anche ove si volesse ritenere che le suddette domande non fossero idonee a estendere il thema decidendum e conseguenze della difesa dei convenuti, tali da doversi qualificare come reconventio reconventionis, in ogni caso, deve darsi atto che le predette domande risultano evidentemente abbandonate dall'originario convenuto.
Non può difatti tacersi che in forza di plurime interruzioni, anche per intervenuta cancellazione del difensore costituito dell'originaria parte l' avv. Murino, la causa sia stata riassunta nei confronti dei suoi eredi, ovvero, i signori , Parte_3
, , ma questi abbiano omesso di CP_8 CP_9 CP_10 CP_12 costituirsi.
Si costituiva solo in data 30.11.2022, il sig. il quale spiegava CP_8 domanda di intervento volontario e non già costituendosi nella qualità di erede del suo de cuius, argomento che conduce a corroborare ancora di più la rinuncia implicita alla domanda spiegata nell'interesse del suo originario dante causa, coltivando in questa sede una sua autonoma posizione processuale. Ne consegue, quindi, che il Tribunale non possa che ritenere abbandonata la domanda proposta dal sig. fu . Persona_2 CP_8
2.1. Sull'intervento spiegato da CP_8
In data 30.11.2022, come già suesposto, si costituiva in seno al presente giudizio in via autonoma il sig. nella dedotta qualità di trustee del Trust CP_8
Feluan. Trattasi di domande, a parere di questo giudice tardive in quanto, avanzate solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Egli ha difatti spiegato nel presente giudizio atto di intervento autonomo, proponendo domande inammissibili in questa sede in forza del disposto di cui all'art. 268 c.p.c. La norma fa riferimento agli atti preclusi ad almeno una delle parti, con la conseguenza che l'attività dell'interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, incorre nelle preclusioni. Il terzo interventore, quindi, potrà spiegare autonome domande solo entro il termine di costituzione del convenuto, e proporre le proprie istanze istruttorie entro i limiti temporali previsti dall'art. 183 del c.p.c. (salvo quando con l'intervento si attua un'ipotesi di litisconsorzio necessario).
Pertanto per giurisprudenza consolidata, dopo l'udienza di trattazione è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente poiché in questo caso il terzo, non proponendo una domanda autonoma e limitandosi a chiedere l'accoglimento di quella della parte adiuvata, non è soggetto al regime di preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167 c.p.c. (pur dovendo sottostare alle limitazioni derivanti da altre preclusioni verificatesi nel frattempo), e non anche quello adesivo autonomo, che introduce una nuova domanda quando alle parti ciò è oramai precluso.
Ad ogni buon conto, giovi sottolineare che, di fronte alla recisa contestazione delle parti circa la legittimazione ad intervenire del sig. (cfr. verbale di CP_8 causa del 21.12.2022) questi abbia prodotto copia del trust a fondamento del proprio diritto solo unitamente alla nota di trattazione scritta del 18.3.2024 (quindi dopo ben due udienze celebrate nelle more in data 21.12.2022 e 21.6.2023).
Né del resto, dalle sue stesse difese conclusive può desumersi la sua legittimazione ad intervenire nel giudizio 781/2005 di fronte alla ovvia considerazione che in sede di comparsa conclusionale la difesa deduce una erroneità del provvedimento di riunione emesso nelle more del giudizio, stante la diversità delle particelle oggetto del giudizio r.g. 781/2005 e 1090/2005. Si legge difatti nella comparsa “la domanda proposta da , nel giudizio n.781/05 RG, ha ad oggetto i seguenti Parte_1 beni: “fg.26, part.lla 13 di mq 454 con annesso fabbricato rurale, fg.26, part.lla 14 di mq 6945 fg.27, part.lla 27 di mq 8850;- la domanda proposta da , nel CP_6 giudizio n.1090/05 RG, ha ad oggetto i seguenti beni:fg.26, part.lle 123, 124, 125,
126, 116, 117,118,119, 120, 121, 122; fg.26 part.lle 114,115,127 (quota del
50%);fg.26, part.91, 92;fg.18, part.91;fg.18, part.91 sub 23 e 59.I beni oggetto del giudizio n.781/05 sono diversi da quelli per cui si richiede la divisione nel giudizio
1090/05”. Se così è, come sostiene la stessa parte che le particelle sono diverse - ed era suo onere, a parere di questo giudice, dimostrarne la coincidenza non potendosi usare documentazione prodotta da altre parti e tra l'altro oggetto di contestazione- non può tacersi che oggetto del trust allegato a sostegno del proprio intervento Per_11 sono esclusivamente le particelle fog. 26, nr. 118, 153 e 187. Ne consegue, quindi, in ogni caso l'inammissibilità dello spiegato intervento anche a voler accedere ad una interpretazione, pure coltivata da una certa giurisprudenza, dell'assenza di termini preclusionali per l'intervento al fine di spiegare la propria domanda, essendo preclusa solo l'attività assertiva.
In ordine alle spese del giudizio R.G. 781/2005 la richiesta concorde in tal senso, ma anche la parziale soccombenza reciproca, (quanto alla inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata nell'interesse di la quale invece CP_6 insiste per la condanna dell'attore) giustifica l'integrale compensazione delle stesse.
L'obiettiva controvertibilità in ordine alla ammissibilità dell'intervento spiegato dal sig. induce a ravvisare giustificati motivi, nel tenore della norma CP_8 applicabile ratione temporis, per la integrale compensazione delle stesse anche con riguardo la posizione di quest'ultimo per la cui condanna insistono le controparti.
3. Nel merito del giudizio riunito R.G. 1090/2005
Le parti insistono sulla richiesta di rimessione sul ruolo, al fine di disporre CTU per procedere alla divisione del beni ereditari caduti nella successione del sig.
[...]
, deceduto il 9.12.2003. Per_2
A parere del Tribunale non può darsi luogo alla predetta richiesta, essendo la causa decidibile allo stato degli atti.
Ed è bene chiarire che nessuna lesione del contraddittorio è ravvisabile nella presente decisione, essendo state le parti invitate a verbale a concludere in ordine ad entrambi i giudizi riuniti come dimostra la circostanza che nei loro scritti difensivi conclusivi abbiano concluso in ordine anche al suddetto giudizio.
Le parti insistono in particolare nei propri scritti conclusivi sulla circostanza che, trattandosi di un giudizio di divisione, la prova della comproprietà dei beni caduti in successione è da ritenersi meno rigorosa anche alla luce dei pronunciamenti più recenti della Corte di legittimità.
I principi allegati per quanto condivisibili, a parere di questo giudice, mal si prestano a calarsi nella fattispecie in esame.
Come è noto, per orientamento della giurisprudenza di legittimità "Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023, Rv. 667063).
Tale affermazione costituisce corollario del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto" (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371).
Ebbene, se così è, e prescindendo da una lettura meramente atomistica dei principi sovra espressi, è evidente che per poter procedere all'invocato scioglimento dovrebbe emergere dalle difese svolte dalle parti la precisa non contestazione in ordine all'esatta individuazione dei beni da dividere e riconducibili al de cuius . Ciò chiaramente non emerge nell'ipotesi in esame e ciò anche a prescindere dalla evidente circostanza che le parti, aderendo alla rinuncia all'azione avanzata da parte attrice, non hanno inteso coltivare la domanda riconvenzionale di caducazione della scrittura privata di divisione del 28.08.1998 per cui non può in questa sede farsi discendere l'automatica inclusione dei beni ivi indicati come intendono, invece, sollecitare le parti a più riprese.
Ed è appena il caso di ricordare che, come è noto, la non contestazione non può farsi desumere dalla contumacia della parte, per cui già tale rilievo sarebbe assorbente in ordine alla posizione della convenuta rimasta CP_18 contumace per tutto il giudizio.
L'esatta individuazione del patrimonio relitto è evidentemente incerto. Non può tacersi che le parti fin dalle proprie primigenie difese, hanno contestato la individuazione della massa da dividere come operata dalla difesa della GN
nel proprio atto di citazione. Difatti, i convenuti , CP_6 Persona_1 [...]
, e hanno dedotto la erronea CP_3 Controparte_2 Controparte_4 inclusione di alcune delle particelle indicate sub A dell'atto di citazione e in particolare delle particelle 114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-
126-127 del fg. 26 del Comune di LI (SA) oggetto di diverso giudizio volto ad individuarne la titolarità e in corso del quale risultava emessa senza parziale
203/1991 con la quale si riconosceva la proprietà esclusiva per 1/ 4 delle stesse.
Del resto, tale deduzione trova conferma nelle visure catastali prodotte dalla difesa di parte attrice all'udienza del 30.11.2011 dove vengono indicate come intestatarie proprio le eredi di , ovvero, , Persona_1 CP_3 Controparte_23
e non già il comune dante causa, .
[...] Persona_2
Nonostante tale allegazione, parte attrice nel giudizio R.G. 1090/2005 insiste per la divisione del compendio ereditario anche in relazione alle predette particelle.
Ma non finisce qui. I signori , e nel Persona_4 CP_9 CP_13 costituirsi solo in data 13.02.2013 (e quindi ben elasso i termini di preclusione), pur aderendo alla domanda di divisione come promossa dalla GN CP_6 deducevano, producendo documentazione a sostegno, l'omessa inclusione nella massa ereditaria di una serie di beni, in particolare, un vano con “balcone” sito al secondo piano del fabbricato in LI, via S. Francesco, adiacente all'appartamento di cui alla lettera E dell'atto di citazione, un piccolo appezzamento di terreno riportato nel CT del Comune di LI al fl 26 nr. 45; i diritti di proprietà di 1/5 del terreno sito in LI alla via Granatelle distinto in CT al fl
18 nr. 206 e nr. 247.
La oggettiva fumosità sull'entità della massa da dividere, in uno all'assenza di richiesta formulata dalle parti di divisione solo parziale induce, questo Tribunale,
a rigettare la domanda di divisione ereditaria. In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione,
l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1065 del 14/01/2022, Rv. 663570; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016, Rv. 639451). Le parti, pertanto, possono indicare i beni oggetto della divisione anche dopo aver introdotto la domanda, ma sempre nei limiti delle preclusioni processuali, e dunque entro i termini in cui è consentita la precisazione o l'integrazione delle rispettive domande
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018, Rv. 651381).
Né, è appena il caso di precisare, per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio ed equivoco, può darsi corso alla richiesta avanzata dalle difese di demandare al CTU
l'acquisizione e individuazione dei beni ereditari al CTU, in quanto le caratteristiche del giudizio di divisione ereditaria - rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del de cuius, non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso (Cass. Civ. Sez. Un., 20 giugno 2006, n.
14109; Cass. Civ. 6 novembre 2018, n. 28272). Come recentemente ribadito da Cass. Civ. Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086, il ctu può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda. Ora, tra i fatti principali del giudizio divisorio rientrano proprio quelli dimostrativi dello stato di comunione tra le parti, sicchè non potrebbe sopperirsi alla relativa lacuna probatoria con l'intervento del ctu.
Ne consegue, in forza di tutto quanto sovra espresso, il rigetto della domanda di divisione ereditaria. La natura del presente giudizio e l'esito dello stesso, in uno al comportamento serbato da tutte le parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti costituite anche nel giudizio iscritto al R.G. 1090/2005.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sui giudizi riuniti R.G. 781/2005 e R.G. 1090/2005 così provvede:
- Dichiara la contumacia in riassunzione degli eredi del sig. ; Persona_2
- Dichiara estinta l'azione con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio iscritto al nr. R.G. 781/2005 su domanda di Pt_1
;
[...]
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale promossa in data
14.2.2006 nell'interesse di nel giudizio R.G. 781/2005; CP_6
- Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nell'interesse di;
CP_8
- Rigetta la domanda di divisione avanzata nel giudizio R.G. 1090/2005 e le altre domande ed eccezioni ad essa connesse;
- Compensa interamente le spese di lite fra tutte le parti in entrambi i giudizi riuniti.
Così deciso, in Vallo della Lucania, il 29.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
Marianna Frangiosa pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 781 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2005 vertente:
TRA
( ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to in LI, via Q. Sella, n. 5 (già assistito dall'avv. CP_1
Pasquale Serra, concellatosi dall'Albo degli Avvocati);
attore- convenuto in riconvenzionale
NONCHE'
( ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ), ( ) C.F._3 Controparte_4 C.F._4 nonché ( ), le prime tre in proprio e in CP_5 C.F._5 qualità di eredi, e con riguardo all'ultima solo nella qualità di erede di Per_1
deceduto nelle more del giudizio, rappresentate e difese giusta procura in
[...] atti dall'avv. Mario Pesca;
parte convenuta-attore in riconvenzionale
NONCHE' ( ) rappresentata e difesa giusta procura in CP_6 C.F._6 atti, dagli avv.ti prof. Giuseppe Fauceglia e Matteo De Crescenzo, con i quali elettivamente domicilia in Vallo della Lucania alla via De Hyppolitis nr. 12;
parte convenuta- attrice in riconvenzionale
NONCHE'
, , , , CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
, tutti convenuti in qualità di eredi di CP_11 Controparte_12
(fu ) ( ) deceduto nelle more del Persona_2 CP_8 C.F._7 giudizio, originariamente difeso dall'avv. Murino cancellatosi dall'albo;
convenuti contumaci in riassunzione;
NONCHE'
( nato a [...] il [...] CP_13 C.F._8 rappresentato e difeso giusta procura notarile rilasciata in sostituzione del precedente difensore e allegata alla comparsa di costituzione del 13.02.2013 dall'avv. nella cui posizione processuale intervenivano CP_1 volontariamente gli eredi , nata a [...] il Persona_3
30.01.1931, res.te a Milano in via Val di Ledro, 23, c.f. , C.F._9
, nata a [...] il [...], res.te Controparte_14
a Calco (LC) loc. Torricella, 1, c.f. e C.F._10 Parte_2
, nata il [...] a [...], ivi res.te in via Val di Ledro, 23, c.f.
[...]
, nella qualità di eredi del sig. deceduto C.F._11 CP_13 nelle more del giudizio tutti difesi dall'avv. CP_1
altri convenuti in riassunzione
NONCHE'
( ), nato il [...] a [...] e ivi CP_15 C.F._12 deceduto il 14.06.2014;
altro convenuto contumace nel giudizio 781/2005
NONCHE' ( nata il [...] e deceduta il Persona_4 C.F._13
17.10.2015) difesa in origine giusta procura all'atto della costituzione del
13.2.2013 dall'avv. e nella cui posizione processuale subentravano CP_1 gli eredi ( e Controparte_16 C.F._14 CP_17
( ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._15 CP_1 giusta procura allegata a margine dell'atto di intervento del 21.11.2017;
convenuta- interventori volontari
NONCHE'
( ) nato a [...] il [...] CP_9 C.F._16 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. presso il cui CP_1 studio in LI alla via Q. Sella nr. 5;
parte convenuta
NONCHE'
nata il [...] in [...] citata nella qualità di erede CP_18 [...]
e per rappresentazione del padre deceduto Persona_5 CP_8 il 23.02.1996, residente in [...];
parte convenuta contumace
NONCHE'
( ), nato ad [...] il [...] ed ivi CP_8 C.F._17 residente a[...], c.f. il quale interviene quale trustee del Trust
Feluan, rappresentato e difeso dall'avv. Clelia Di Nardo, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in LI alla via A. De Gasperi 65;
interventore volontario
nella causa civile iscritta al n. 1090 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2005 avente ad oggetto “divisione di beni caduti in eredità” vertente:
TRA
( ) rappresentata e difesa giusta procura in CP_6 C.F._6 atti, dagli avv.ti prof. Giuseppe Fauceglia e Matteo De Crescenzo, con i quali elettivamente domicilia in Vallo della Lucania alla via De Hyppolitis nr. 12; parte attrice nel giudizio R.G. 1090/2005
E
nato ad [...] il [...] deceduto nelle more del giudizio a Persona_1
cui subentravano gli eredi ), CP_5 C.F._5 [...]
( ), ( ), CP_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
( ) giusta procura in atti rilasciata Controparte_4 C.F._4 unitamente alla comparsa di costituzione del 13.11.2008 tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Mario Pesca;
convenuti in riassunzione
NONCHE'
( ) nato ad [...] il [...] CP_15 C.F._12 originariamente difeso dall'avv. Pasquale Serra presso il cui studio in LI alla via Carducci nr. 11 elettivamente domiciliava nella cui posizione processuale si sono costituiti volontariamente gli eredi i signori , nata a Controparte_19
LI il 23.04.1938, ivi res.te in Via F. Patella, 31, c.f. , C.F._18
, nata il [...] a [...], ivi res.te alla via Fuonti, snc, c.f. CP_20
, , nata a [...] il [...], ivi res.te C.F._19 CP_21 in Viale Lombardia, 5, c.f. e , nato il [...] C.F._20 Parte_1
a LI c.f. tutti difesi giusta procura in atti dall'avv. C.F._1
CP_1
parte convenuta (interventori volontari);
NONCHE'
( nata il [...] e deceduta il Persona_4 C.F._13
17.10.2015) difesa in origine giusta procura all'atto della costituzione del
13.2.2013 dall'avv. e nella cui posizione processuale subentravano CP_1 gli eredi ( e Controparte_16 C.F._14 CP_17
( ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._15 CP_1 giusta procura allegata a margine dell'atto di intervento del 21.11.2017;
parte convenuta (interventori volontari);
NONCHE'
( ) nato a [...] il [...] CP_9 C.F._16 rappresentato e difeso giusta procura in atti del 13.2.2013 dall'avv. CP_1 presso il cui studio in LI alla via Q. Sella nr. 5;
parte convenuta
NONCHE'
( nato a [...] il [...] CP_13 C.F._8 rappresentato e difeso giusta procura notarile rilasciata in sostituzione del precedente difensore e allegata alla comparsa di costituzione del 13.02.2013 dall'avv. nella cui posizione processuale intervenivano CP_1 volontariamente gli eredi , nata a [...] il Persona_3
30.01.1931, res.te a Milano in via Val di Ledro, 23, c.f. , C.F._9
, nata a [...] il [...], res.te Controparte_14
a Calco (LC) loc. Torricella, 1, c.f. e C.F._10 Parte_2
, nata il [...] a [...], ivi res.te in via Val di Ledro, 23, c.f.
[...]
, tutti difesi dall'avv. C.F._11 CP_1
altri convenuti in riassunzione
NONCHE'
nata il [...] in [...] citata nella qualità di erede e per CP_18 rappresentazione del padre deceduto il 23.02.1996, residente in CP_8
Capaccio alla via Vittorio Alfieri nr. 7;
convenuta contumace NONCHE'
nato ad [...] il [...] in [...] rappresentato dall'avv. Parte_1 giusta procura in atti rilasciata in sostituzione del precedente CP_1 difensore Avv. Pasquale Serra cancellatosi dall'albo;
interventore volontario con atto di intervento del 29.09.2005
GIUDIZI RIUNITI con provvedimento reso in data 19.12.2008.
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa del 12.12.2024. La causa veniva pertanto trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e iscritto al nr. R.G. 781/2005, il sig.
adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: che con scrittura Parte_1 privata del 28.08.1998 i signori , e Controparte_2 CP_3 CP_4
, figlie di , nonché lo stesso , di
[...] Persona_1 Persona_1 Parte_1
procedevano alla divisione bonaria dell'asse CP_15 Persona_5 ereditario del comune dante causa defunto, , costituito dai beni immobili Parte_1 ubicati in LI, località Trentova;
che con la medesima scrittura privata le parti cedevano, vendevano e trasferivano al sig. fu , anche al Persona_2 CP_8 fine di comporre una lite pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, parte della p.lla 14, contrassegnata con la lett. b sulla planimetria redatta dal geometra
, avente superficie di mq 660 circa;
che nella predetta scrittura veniva Persona_6 stabilito che l'atto pubblico sarebbe stato stipulato entro il 30.10.1998; che nonostante le richieste formulate, non si perveniva alla stipula dinanzi al notaio e che il sig. di aveva interesse a vedersi attribuita definitivamente Parte_1 CP_15 la quota di terreno riconosciutagli nella predetta scrittura;
che intanto in data
9.12.2003 decedeva in LI il sig. , nato il [...], Persona_5 lasciando quali eredi ab intestato fratelli e le sorelle, ovvero, ; Persona_1 [...]
; ; e CP_13 CP_9 CP_15 CP_6 Persona_4 [...]
figlia del fratello defunto;
che con la suddetta scrittura CP_18 CP_8 privata venivano sottoscritte ed accettate da tutte le parti le quote loro assegnate e veniva sottoscritto ed accettato anche il tipo mappale;
che veniva inviata raccomandata ma che non si presentavano alla stipula tutti gli interessati. Tanto premesso, concludeva affinchè l'intestato Tribunale accertasse l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata di divisione -cessione redatta in LI in data 298.08.1998 nonché l'autenticità delle firme apposte sulla planimetria redatta dal geom. e relativa alla assegnazione delle quote prospettata, Persona_6 conseguentemente attribuire definitivamente in proprietà all'attore, , la Parte_1 quota di terreno di mtq 3069, in planimetria alla part.lla nr. 27/A (mtq 2968) ed alla part.lla contigua contrassegnata con la lettera c;
con emissione di ogni provvedimento conseguenziale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i signori , , Persona_1 Controparte_2
e con memoria depositata in data CP_3 Controparte_4
1.06.2005, i quali contestavano l'avverso dedotto ed in particolare eccepivano la nullità della scrittura privata di cui alla domanda attorea, per violazione dell'art. 18, 2 comma della legge 28- febbraio 1985 nr. 47 , non essendo stato allegato il certificato di destinazione urbanistica;
che in ogni caso, le singole clausole risultano affette da ulteriori nullità idonee a riverberarsi sull'intero assetto contrattuale, affetto da indeterminatezza dell'oggetto, quanto all'obbligo assunto per la realizzazione di una strada privata indispensabile per l'accesso alle singole porzioni, nonché nella parte in cui viene attribuita al sig. una zona di Persona_1 terreno che si riconosceva essere, al momento della divisione, non già appartenente all'immobile comune da dividere bensì di proprietà esclusiva dell'attributario (tale per cui il negozio era da ritenersi privo di causa); parimenti nulle per mancata esplicitazione d'una causa giustificativa della rinuncia di , e Pt_1 Per_5
ai diritti sul terreno lasciato da fu Persona_5 Persona_1 CP_8
e la cessione dei diritti vantati sul fabbricato rurale alla p.lla 13; nulla per difetto di forma pubblica la donazione intercorsa fra i convenuti, come parimenti nulla è la donazione che effettuava in favore del nipote di Persona_2 Parte_1 della part. 27/e contrassegnata sulla planimetria con la dicitura CP_15 Per_7
. Tanto premesso concludevano affinchè l'intestato Tribunale rigettasse la
[...] domanda proposta dal sig. con la citazione del 4 aprile 2005 e in Parte_1 accoglimento della riconvenzionale proposta dai convenuti, dichiarasse nulla, per i motivi illustrati la scrittura privata del 28 agosto 1998 posta a base della domanda principale, con vittoria di spese.
Alla prima udienza il precedente GI dichiarava la contumacia dei convenuti CP_15
, , , ,
[...] CP_18 CP_6 Persona_2 CP_21 [...]
e rinviava per la prima trattazione al 24.2.2006. CP_9 CP_13
Si costituiva in data 24.02.2006 la GN , nella qualità di erede CP_6 [...]
, la quale eccepiva preliminarmente la nullità della scrittura oggetto di Per_2 giudizio per le ragioni meglio specificate in atti e in ogni caso la stessa, nella qualità di erede di , dichiarava di disconoscere espressamente la scrittura Persona_2
e la sottoscrizione del suo dante causa, allegando documenti di comparazione per l'accertamento dell'autografia della sottoscrizione. In ogni caso, ella deduceva altresì che tale scrittura non le fosse opponibile in qualità di erede, in quanto priva di data certa ed avendo ella proceduto a trascrivere l'accettazione dell'eredità del sig. in data antecedente alla trascrizione della domanda Persona_2 giudiziale proposta dal sig. . Tanto premesso, concludeva per il rigetto Parte_1 della domanda, per la declaratoria di nullità e inefficacia della scrittura privata di cui in oggetto nonché accertare e dichiarare la non autografia della sottoscrizione del sig. apposta in calce e a margine della scrittura privata e per Persona_2
l'effetto rigettare la domanda attorea;
in via subordinata, dichiarare la non opponibilità della domanda giudiziale proposta nei confronti di . CP_6
Si costituivano nella predetta udienza anche i signori e CP_9 [...]
i quali insistevano per il rigetto della domanda proposta ex adverso stante CP_13 la nullità della scrittura redatta in data 28.8.1998 e per le ragioni meglio specificate in atti. Concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda dichiarando nulla, per i motivi sopra evidenziati la scrittura privata del 28.8.1998 posta a base della domanda, con vittoria di spese. Si costituiva all'udienza del 24.6.2006 il sig. fu il quale Persona_2 CP_8 non contestava la bontà della intrapresa azione attorea insistendo sulla circostanza che la predetta scrittura non potesse ritenersi nulla nella parte in cui promettevano in vendita la zona di terreno al comparente e, in ogni caso, anche ove si volesse ritenere nulla per le ragioni esposte dalle controparti, detta nullità non potrebbe travolgere l'obbligo di trasferimento assunto nei confronti del comparente, avendo, tra l'altro, egli versato gli importi pattuiti. Tanto premesso, concludeva affinchè
l'intestato Tribunale accertasse la validità del contratto nella parte in cui i sig.ri
, e , figlie di , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Persona_1
e fu si impegnavano a trasferire Controparte_22 Persona_5 Pt_1 al sig. fu la par.lla 14 del fg. 20 contrassegnata dalla Persona_2 CP_8 lett.ra “b” nella planimetria redatta dal geom. , così come meglio Persona_6 indicata nel frazionamento che si esibisce;
accertare l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 28.08.1998 e dichiarare il trasferimento della p.lla sopra menzionata in capo al comparente fu;
Persona_2 CP_8 nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni di cui ai capi precedenti ed in ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità dell'intera scrittura, condannare gli eredi di fu , di Persona_5 Pt_1 Parte_1
e le sig.re ; e alla CP_15 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 restituzione della somma versata in esecuzione della scrittura privata del
28.8.1998.
All'udienza del 24.02.2006 il precedente GI revocava la declaratoria di contumacia dei convenuti , e , nonché concedeva i CP_6 CP_9 CP_13 termini di cui all'art. 183, co VI c.p.c.
All'udienza del 26.10.2007 veniva dichiarato interrotto il giudizio una prima volta per l'intervenuto decesso del convenuto . Persona_1
Veniva, pertanto, riassunto il giudizio su ricorso della GN e CP_6 autorizzata la rinnovazione della notifica nei confronti del sig. nel CP_15 rispetto dei termini di legge, stante il mancato perfezionamento.
All'udienza del 19.12.2008, veniva disposta la riunione tra il giudizio 781/2005 e
1090/2005 stante la rilevata connessione fra i giudizi.
Pendeva, difatti, diverso giudizio instaurato dalla GN . CP_6 Con atto di citazione regolarmente notificato, la GN ed iscritto al CP_6 nr. R.G. 1090/2005 esponeva in punto di fatto: di essere figlia di , nato Parte_1 ad LI il 3.08.1981 e deceduto il 7.5.1962 e di nata ad Persona_8
LI il 15.07.1987 e deceduta il 25.07.1974; che dalla unione dei suoi genitori nascevano, oltre alla esponente, altri sette figli ovvero (n. 21.2.1924), Per_1
(5.09.1925), (5.5.1930); FI (23.08.1932); CP_8 Per_5 CP_13
(30.1.1934); (25.5.1936) e (30.07.1939); che in data 23.02.1996 CP_15 CP_9 decedeva la cui unica erede era la figlia che il 9 dicembre 2003, CP_8 CP_18 moriva il germano celibe il quale lasciava eredi i suoi germani e Persona_2 la nipote per rappresentazione del fratello premorto, ; che CP_18 CP_8 nell'asse ereditario del fratello vi rientravano i beni meglio specificati in atto di citazione. Tanto premesso, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“dichiarare l'apertura della successione di n.
5.5.1930 ad LI Persona_2
e ivi deceduto in data 9.12.2003; dividere tutti i cespiti cadenti nella massa ereditaria per assicurare all'attrice i beni corrispondenti alla sua quota ereditaria sul patrimonio del defunto;
ordinarsi la vendita dei beni che dovessero risultare indivisibili ed ordinare al convenuti di rilasciare i beni e/o di pagare le somme necessarie ad integrare la quota dovuta all'attrice; ritenere i possessori dei beni ereditari tenuti a rendere il conto della gestione della quota di patrimonio spettante alla attrice e condannarli a pagare i frutti naturali e civili percepiti o da percepire su tale quota;
ordinare al Conservatore dei R.R. I.I. per quanto di sua competenza, la trascrizione dei provvedimenti di giustizia”.
Si costituiva in data 29.09.2005 il sig. il quale si associava alla CP_15 richiesta di apertura della successione e divisione ereditaria, facendo rilevare che dalla massa ereditaria andava escluso parte del terreno sito in LI loc. Baia di
Trentova riportato al catasto al fg. 26, par.lle nr. 13 (ora 114, 115, 127), 14 (ora
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122) e 27 (ora 123, 124, 125, 126) in quanto con scrittura privata del 28.08.1998 tale fondo veniva diviso e in parte ceduto tra il defunto ed i signori , , , , , Persona_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Pt_1
fu e per cui pendeva autonomo giudizio previamente iscritto, per Per_5 Pt_1 cui su tale fondo veniva attribuito al defunto una quota Persona_5 di mtq 4478, pari ai 3/6, rappresentata dalla pat.lla 14 a 27 e. Concludeva, pertanto, nell'aderire alla richiesta di scioglimento della comunione, chiede comunque che vengano esclusi dalla divisione i beni elencati o, in via subordinata, che il giudizio di divisione sia sospeso in attesa di definizione della diversa causa pendente.
Si costituiva anche il sig. in data 1.10.2005 il quale esponeva che le Persona_1 particelle indicate da parte attrice derivano dal tipo di frazionamento redatto ed approvato dall'ufficio Tecnico di Salerno il 19.4.1999 e che le originarie formavano oggetto di diverso giudizio pendente dinanzi all'intestato Tribunale (R.G.
1163/1982) avente ad oggetto la divisione ereditaria dei beni di Persona_1 deceduto il 7.5.1966 la cui successione era stata limitata a un 1/ 4 del fondo fol.
26 nr. 13, 14, 27 con sentenza non definitiva nr. 203/1991.
Concludeva, pertanto, in primo luogo per la riunione della causa 1163/1982 al fine di individuare la proprietà del defunto e poi in riconvenzionale Persona_2 aderiva alla divisione dei beni come appartenenti al come dante causa, previa esatta individuazione.
Interveniva volontariamente anche in seno al suddetto giudizio in data 29.09.2005, il sig. il quale rappresentava la pendenza dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 del diverso giudizio 781/2005, avente ad oggetto la scrittura privata del 28.08.1998
e in forza della quale gli era stata riconosciuta la proprietà esclusiva di parte dello stesso. Insisteva, pertanto, per l'adozione di ogni provvedimento opportuno per addivenire a quanto richiesto e in caso di opposizione da parte dei coeredi, chiedeva la sospensione del giudizio di divisione, in attesa di definizione di quello pregiudiziale volto all'identificazione esatta delle quote.
Alla prima udienza di comparizione del 21.10.2005, verificata la regolarità della notifica ai convenuti contumaci, la causa veniva rinviata per la trattazione all'udienza del 183 c.p.c., dopo un rinvio per la verifica di un bonario componimento, il giudizio veniva interrotto all'udienza del 26.10.2007 per l'intervenuto decesso del sig. . Persona_1
Veniva riassunto in data 10.3.2008 e fissata udienza per il prosieguo in data
14.11.2008 nella cui occasione la causa veniva rimessa al Presidente per la riunione con il giudizio R.G. 781/2005. All'udienza del 19.6.2009, la prima celebrata successivamente alla riunione dei giudizi, il precedente GI, ritenuta la necessità, in relazione alla domanda avanzata nel giudizio 1090/2005 R.G. di verificare l'integrità del contraddittorio, nonché
l'appartenenza al de cuius dei beni costituenti il compendio ereditario, invitava alla produzione della relativa documentazione meglio specificata nell'ordinanza del
6.11.2009 e rinviava per la verifica all'udienza del 23.4.2010. Venivano disposti, quindi, una serie di rinvii per consentire la produzione della documentazione nonché per la verifica del bonario componimento. All'udienza del 30.11.2011 la difesa della GN depositava la documentazione e la causa veniva CP_6 rinviata al 27.1.2012 anche per la verifica del bonario componimento.
Veniva quindi disposto un ulteriore rinvio per la comparizione personale delle parti
(o dei loro eredi) aventi parte alla scrittura del 28.8.1998, affinchè dichiarassero se riconoscessero o meno la firma ivi apposta, nonché per la produzione in originale della suddetta scrittura.
Seguivano altri rinvii per bonario componimento e all'udienza del 13.2.2013 si costituivano i signori , e i quali Persona_4 CP_9 CP_13 dichiaravano di voler accettare in primo luogo l'eredità del fratello
[...]
, deceduto ab intestato il 9.12.2003 e di aderire alla domanda di Per_2 divisione ereditaria. Precisavano altresì che, al fine di individuare compiutamente il compendio ereditario a dividersi, quanto indicato da parte attrice era manchevole di alcuni beni ovvero: a) un vano con balcone sito al secondo piano del fabbricato sito in LI , via S. Francesco adiacente all'appartamento interno 7 e un secondo vano ripostiglio ubicato sotto la scala di accesso sempre del predetto fabbricato pervenuti al de cuius con atto di compravendita del 26.11.1974; b) un piccolo appezzamento di terreno riportato nel CT del Comune di LI al fg. 26 nr. 45 di are 35,69 pervenuto al de cuius con atto di compravendita del Notar
[...] del 14.11.1971; c) i diritti di proprietà di 1/5 del terreno sito in LI, Per_9 loc. Muoio, distinto al fg. 18 nr. 206 nonché i diritti di proprietà di 1/6 della quota paterna del terreno sito in LI loc. Muoio distinto nel CT al fg. 26 nr. 13 frabb.
Rurale di are 4.54. nr. 14 e nr. 27di are 88.50, pervenuti al de cuius tramite atto di compravendita del 21.8.1969. Tanto premesso, concludevano affinchè l'intestato
Tribunale dichiarasse aperta la successione di nato il [...] Persona_2 in LI e ivi deceduto in data 9.12.2003 in favore delle parti in causa;
ritenesse e dichiarasse che i comparenti sono successori e, quindi, eredi del de cuius nella loro qualità di germani ex art. 570 c.c. ; previa formazione della massa dei beni appartenenti al de cuius al momento della sua morte, procedersi alla divisione degli stessi, mediante predisposizione di un comodo progetto divisionale, tramite CTU
(…); assegnarsi al comparenti i beni corrispondenti alla quota legittima loro spettante, ordinando agli eventuali possessori il rilascio della stessa;
ordinare ai possessori dei beni di rendere il conto della gestione e condannarli a pagare i frutti naturali e civili percetti in favore della massa a dividersi fino all'attribuzione della quota legittima all'esponente; ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di
Salerno la trascrizione dell'emittenda sentenza, con esonero da ogni responsabilità
e refuse le spese.
Seguiva un ulteriore rinvio per bonario componimento e all'udienza dell'8.11.2013 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dal precedente GI sul presupposto che occorreva decidere in ordine alla validità o meno della scrittura privata datata 28.8.1998 e sull'eccezione di nullità promossa dalle parti. Il giudizio veniva interrotto poi all'udienza del 16.7.2014 per intervenuto decesso di CP_15
e riassunto su ricorso di e fissata udienza per il prosieguo per
[...] CP_6
l'8.4.2015. Si costituivano in data 27.2.2015 i signori , Per_10 CP_21
, in qualità di eredi del defunto i quali CP_20 Parte_1 CP_15 aderivano alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria con adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali. Veniva autorizzata la rinnovazione della notifica nei confronti di , perfezionatasi poi ai sensi dell'art. 143 CP_18
c.p.c. e prodotta telematicamente in data 8.1.2016.
Seguivano una serie di rinvii per bonario componimento e all'udienza del 19.5.2016 si dava atto della presenza personale il sig. il quale dava atto di essere Parte_1 disponibile a rinunciare alla domanda avanzata nel giudizio R.G. 781/2005, rinuncia formalizzata a verbale in data 14.6.2017 e la causa veniva rinviata all'udienza del 22.11.2017 al fine di consentire il deposito del fascicolo di parte su richiesta della difesa dei signori , e . CP_21 CP_9 CP_13
All'udienza del 22.11.2017 veniva depositato il fascicolo di parte manchevole nonché certificazione ipocatastale relativa ai beni da dividere rilasciata in data
3.3.2015. Si costituivano in quella sede anche i signori e Controparte_16
in qualità di eredi della GN deceduta in Controparte_17 Persona_4 data 17.10.2015. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo una serie di rinvii, con ordinanza dell'11.12.2019 le parti venivano onerate dalla produzione del deposito telematico degli atti di rinuncia al giudizio (R.G.
781/2005) e all'udienza del 6.2.2020, veniva disposto un rinvio al fine di verificare se le parti fosse concordi circa la compensazione delle spese.
All'udienza dell'8.7.2021, la prima celebrata dinanzi al sottoscritto magistrato, il giudizio veniva interrotto per intervenuta cancellazione dell'avv. Serra unico procuratore costituito per il sig. e altri, a cui seguiva riassunzione del Parte_1
12.10.2022. In data 14.02.2022 si costituivano, assistiti da nuovo procuratore i signori , , e , nella qualità Controparte_19 CP_20 CP_21 Parte_1 di eredi (rispettivamente coniuge e figli) del sig. CP_15
Si costituiva in data 30.11.2022 il sig. , nato ad [...] il CP_8
20.12.1975 spiegando intervento volontario, nella qualità di quale trustee del Trust
Feluan il quale rassegnava le seguenti conclusioni, previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento “Accertare la validità del contratto nella parte in cui i signori , e - figlie di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Per_1
, e fu si impegnavano a
[...] CP_22 CP_15 Persona_5 Pt_1 trasferire al signor fu la particella numero 14 del foglio 20 Persona_2 CP_8 contrassegnata dalla lettera B nella planimetria redatta dal geometra Persona_6 così come meglio indicata nel frazionamento che si esibisce. - Accertare l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 28/08/1998 e dichiarare il trasferimento della particella sopra menzionata in capo al fu Persona_2
. - Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai CP_8 capi precedenti ed in ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità dell'intera scrittura condannare gli eredi di fu , di Persona_5 Pt_1 Parte_1
e le signore , e alla CP_15 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 restituzione delle somme versate in esecuzione della scrittura privata del
28/08/1998. - Condannare chi di dovere alle spese diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore”. Il giudizio veniva nuovamente interrotto in data 21.12.2022 per intervenuta cancellazione dell'avv. Murino, unico procuratore costituito nell'intesse del sig. . La causa, previa verifica della Persona_2 regolarità della riassunzione, veniva rinviato nuovamente per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito, deve dichiararsi la regolarità della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi del sig. fu a seguito Persona_2 CP_8 dell'interruzione del giudizio in data 21.12.2022, per intervenuta cancellazione dall'albo del suo difensore. E' difatti prodotta regolare notifica agli eredi CP_7
, , ,
[...] CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 [...]
28.09.2023. Deve, quindi, dichiararsi la contumacia in riassunzione. CP_12
Deve, altresì, darsi atto dell'intervento spiegato in data 30.11.2022 dal sig.
[...]
nella qualità di trustee, su cui si deve statuirsi per l'inammissibilità, per CP_8 le ragioni argomentate di seguito.
In ordine alle richieste istruttorie, è appena il caso di precisare che la causa è da ritenersi matura per la decisione, per cui nessuna rimessione sul ruolo è consentita, nonostante il sollecito delle parti, per le ragioni meglio argomentate in seguito.
2. Nel merito del giudizio 781/2005
Come è noto, il suddetto giudizio risulta instaurato nell'interesse del sig. Parte_1 nato in [...] il [...]. Nel corso del procedimento, l'attore, presente personalmente all'udienza del 14.06.2017, dava atto della volontà di rinunciare alla domanda giudiziale incardinata nel suddetto giudizio.
Trattasi con tutta evidenza di una rinuncia all'azione che, come è noto, non necessita di accettazione.
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede invero in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "ad litem" , in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate
( in tal senso Cass Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013) .
E' noto che “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” ( cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 23749 del
14/11/2011 ).
In base a Cass Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004 “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado”.
Orbene, il Tribunale in questa sede deve limitarsi a prendere atto della volontà di rinuncia espressa dalla parte, ovvero, il sig. (di e verbalizzata Parte_1 CP_15 in atti all'udienza del 14.6.2017 (circostanza che supera l'assenza di una procura ad hoc).
Ad ogni buon conto, è bene chiarire che il sig. si costituiva, a seguito di Parte_1 interruzione, per coltivare il giudizio di divisione riunito, tramite nuovo difensore, ribadendo anche nei propri scritti difensivi conclusivi la volontà di rinunciare all'azione.
Non sorgono dubbi, quindi, sugli effetti della predetta istanza a cui aderivano tutti i procuratori costituiti, per cui va dichiarata la cessata materia del contendere per intervenuta estinzione.
Ciò premesso, questo Tribunale deve interrogarsi se sussistano o meno margini, alla luce del thema decidendum come cristallizzato negli atti introduttivi e ribaditi negli scritti conclusivi, per pronunciarsi in ordine alla nullità o meno della scrittura redatta in data 28.09.1998.
Orbene, è bene chiarire che l'unica parte che ha avanzato tale domanda riconvenzionale tempestivamente è (deceduto nelle more del giudizio), Persona_1 nonché le signore , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 costituitesi, in data 1.6.2005. Tale domanda deve ritenersi pacificamente abbandonata, stante il tenore delle conclusioni rassegnate (cfr. verbale di causa e comparsa conclusionale), su cui si insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere e solo in via subordinata per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
La GN , invece, pur coltivando sino ai propri scritti conclusivi, CP_6
l'avanzata domanda riconvenzionale di nullità, risulta costituitasi in giudizio solo in data 24.02.2006.
Come è noto, nel tenore delle preclusioni processuali applicabili ratione temporis, il giudice all'udienza di comparizione di cui al previgente art. 180 c.p.c. assegnava al convenuto un termine perentorio, non inferiore a venti giorni precedenti alla prima udienza di trattazione, per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Nel caso in esame, la prima udienza di trattazione si è celebrata in data 24.2.2006, per cui l'avanzata domanda riconvenzionale di nullità della predetta scrittura è inevitabilmente tardiva per cui se ne deve statuire in questa sede l'inammissibilità.
Né maggiore fortuna hanno le richieste formulate dal sig. fu Persona_2
anche'egli costituitosi in occasione della predetta udienza coltivando CP_8 autonome domande, volte ad accertare la validità della predetta scrittura nella sola parte in cui le controparti, ovvero, , e Controparte_2 CP_3 CP_4
, figlie di , di e
[...] Persona_1 Parte_1 CP_15 Persona_5 fu si impegnavano a trasferirgli parte della p.lla 14 del fg. 26, nonché, in ipotesi Pt_1 di mancato accoglimento delle suddette conclusioni, chiedeva la condanna alla restituzione delle somme versate.
Orbene, deve darsi atto, come dedotto anche dalle difese delle controparti, della tardività della costituzione del sig. originariamente difeso Persona_2 dall'avv. Murino, poi cancellatosi dall'albo nelle more del giudizio, circostanza che provocava l'interruzione del giudizio.
Deve darsi atto, difatti, che dalla lettura del verbale di causa del 24.02.2006 risulta la costituzione a verbale per cui se ne ricava la costituzione solo nella suddetta data, in assenza di timbro di cancelleria sul fascicolo di parte alla cognizione del sottoscritto magistrato.
Ad ogni buon conto, anche ove si volesse ritenere che le suddette domande non fossero idonee a estendere il thema decidendum e conseguenze della difesa dei convenuti, tali da doversi qualificare come reconventio reconventionis, in ogni caso, deve darsi atto che le predette domande risultano evidentemente abbandonate dall'originario convenuto.
Non può difatti tacersi che in forza di plurime interruzioni, anche per intervenuta cancellazione del difensore costituito dell'originaria parte l' avv. Murino, la causa sia stata riassunta nei confronti dei suoi eredi, ovvero, i signori , Parte_3
, , ma questi abbiano omesso di CP_8 CP_9 CP_10 CP_12 costituirsi.
Si costituiva solo in data 30.11.2022, il sig. il quale spiegava CP_8 domanda di intervento volontario e non già costituendosi nella qualità di erede del suo de cuius, argomento che conduce a corroborare ancora di più la rinuncia implicita alla domanda spiegata nell'interesse del suo originario dante causa, coltivando in questa sede una sua autonoma posizione processuale. Ne consegue, quindi, che il Tribunale non possa che ritenere abbandonata la domanda proposta dal sig. fu . Persona_2 CP_8
2.1. Sull'intervento spiegato da CP_8
In data 30.11.2022, come già suesposto, si costituiva in seno al presente giudizio in via autonoma il sig. nella dedotta qualità di trustee del Trust CP_8
Feluan. Trattasi di domande, a parere di questo giudice tardive in quanto, avanzate solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Egli ha difatti spiegato nel presente giudizio atto di intervento autonomo, proponendo domande inammissibili in questa sede in forza del disposto di cui all'art. 268 c.p.c. La norma fa riferimento agli atti preclusi ad almeno una delle parti, con la conseguenza che l'attività dell'interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, incorre nelle preclusioni. Il terzo interventore, quindi, potrà spiegare autonome domande solo entro il termine di costituzione del convenuto, e proporre le proprie istanze istruttorie entro i limiti temporali previsti dall'art. 183 del c.p.c. (salvo quando con l'intervento si attua un'ipotesi di litisconsorzio necessario).
Pertanto per giurisprudenza consolidata, dopo l'udienza di trattazione è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente poiché in questo caso il terzo, non proponendo una domanda autonoma e limitandosi a chiedere l'accoglimento di quella della parte adiuvata, non è soggetto al regime di preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167 c.p.c. (pur dovendo sottostare alle limitazioni derivanti da altre preclusioni verificatesi nel frattempo), e non anche quello adesivo autonomo, che introduce una nuova domanda quando alle parti ciò è oramai precluso.
Ad ogni buon conto, giovi sottolineare che, di fronte alla recisa contestazione delle parti circa la legittimazione ad intervenire del sig. (cfr. verbale di CP_8 causa del 21.12.2022) questi abbia prodotto copia del trust a fondamento del proprio diritto solo unitamente alla nota di trattazione scritta del 18.3.2024 (quindi dopo ben due udienze celebrate nelle more in data 21.12.2022 e 21.6.2023).
Né del resto, dalle sue stesse difese conclusive può desumersi la sua legittimazione ad intervenire nel giudizio 781/2005 di fronte alla ovvia considerazione che in sede di comparsa conclusionale la difesa deduce una erroneità del provvedimento di riunione emesso nelle more del giudizio, stante la diversità delle particelle oggetto del giudizio r.g. 781/2005 e 1090/2005. Si legge difatti nella comparsa “la domanda proposta da , nel giudizio n.781/05 RG, ha ad oggetto i seguenti Parte_1 beni: “fg.26, part.lla 13 di mq 454 con annesso fabbricato rurale, fg.26, part.lla 14 di mq 6945 fg.27, part.lla 27 di mq 8850;- la domanda proposta da , nel CP_6 giudizio n.1090/05 RG, ha ad oggetto i seguenti beni:fg.26, part.lle 123, 124, 125,
126, 116, 117,118,119, 120, 121, 122; fg.26 part.lle 114,115,127 (quota del
50%);fg.26, part.91, 92;fg.18, part.91;fg.18, part.91 sub 23 e 59.I beni oggetto del giudizio n.781/05 sono diversi da quelli per cui si richiede la divisione nel giudizio
1090/05”. Se così è, come sostiene la stessa parte che le particelle sono diverse - ed era suo onere, a parere di questo giudice, dimostrarne la coincidenza non potendosi usare documentazione prodotta da altre parti e tra l'altro oggetto di contestazione- non può tacersi che oggetto del trust allegato a sostegno del proprio intervento Per_11 sono esclusivamente le particelle fog. 26, nr. 118, 153 e 187. Ne consegue, quindi, in ogni caso l'inammissibilità dello spiegato intervento anche a voler accedere ad una interpretazione, pure coltivata da una certa giurisprudenza, dell'assenza di termini preclusionali per l'intervento al fine di spiegare la propria domanda, essendo preclusa solo l'attività assertiva.
In ordine alle spese del giudizio R.G. 781/2005 la richiesta concorde in tal senso, ma anche la parziale soccombenza reciproca, (quanto alla inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata nell'interesse di la quale invece CP_6 insiste per la condanna dell'attore) giustifica l'integrale compensazione delle stesse.
L'obiettiva controvertibilità in ordine alla ammissibilità dell'intervento spiegato dal sig. induce a ravvisare giustificati motivi, nel tenore della norma CP_8 applicabile ratione temporis, per la integrale compensazione delle stesse anche con riguardo la posizione di quest'ultimo per la cui condanna insistono le controparti.
3. Nel merito del giudizio riunito R.G. 1090/2005
Le parti insistono sulla richiesta di rimessione sul ruolo, al fine di disporre CTU per procedere alla divisione del beni ereditari caduti nella successione del sig.
[...]
, deceduto il 9.12.2003. Per_2
A parere del Tribunale non può darsi luogo alla predetta richiesta, essendo la causa decidibile allo stato degli atti.
Ed è bene chiarire che nessuna lesione del contraddittorio è ravvisabile nella presente decisione, essendo state le parti invitate a verbale a concludere in ordine ad entrambi i giudizi riuniti come dimostra la circostanza che nei loro scritti difensivi conclusivi abbiano concluso in ordine anche al suddetto giudizio.
Le parti insistono in particolare nei propri scritti conclusivi sulla circostanza che, trattandosi di un giudizio di divisione, la prova della comproprietà dei beni caduti in successione è da ritenersi meno rigorosa anche alla luce dei pronunciamenti più recenti della Corte di legittimità.
I principi allegati per quanto condivisibili, a parere di questo giudice, mal si prestano a calarsi nella fattispecie in esame.
Come è noto, per orientamento della giurisprudenza di legittimità "Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023, Rv. 667063).
Tale affermazione costituisce corollario del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto" (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371).
Ebbene, se così è, e prescindendo da una lettura meramente atomistica dei principi sovra espressi, è evidente che per poter procedere all'invocato scioglimento dovrebbe emergere dalle difese svolte dalle parti la precisa non contestazione in ordine all'esatta individuazione dei beni da dividere e riconducibili al de cuius . Ciò chiaramente non emerge nell'ipotesi in esame e ciò anche a prescindere dalla evidente circostanza che le parti, aderendo alla rinuncia all'azione avanzata da parte attrice, non hanno inteso coltivare la domanda riconvenzionale di caducazione della scrittura privata di divisione del 28.08.1998 per cui non può in questa sede farsi discendere l'automatica inclusione dei beni ivi indicati come intendono, invece, sollecitare le parti a più riprese.
Ed è appena il caso di ricordare che, come è noto, la non contestazione non può farsi desumere dalla contumacia della parte, per cui già tale rilievo sarebbe assorbente in ordine alla posizione della convenuta rimasta CP_18 contumace per tutto il giudizio.
L'esatta individuazione del patrimonio relitto è evidentemente incerto. Non può tacersi che le parti fin dalle proprie primigenie difese, hanno contestato la individuazione della massa da dividere come operata dalla difesa della GN
nel proprio atto di citazione. Difatti, i convenuti , CP_6 Persona_1 [...]
, e hanno dedotto la erronea CP_3 Controparte_2 Controparte_4 inclusione di alcune delle particelle indicate sub A dell'atto di citazione e in particolare delle particelle 114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-
126-127 del fg. 26 del Comune di LI (SA) oggetto di diverso giudizio volto ad individuarne la titolarità e in corso del quale risultava emessa senza parziale
203/1991 con la quale si riconosceva la proprietà esclusiva per 1/ 4 delle stesse.
Del resto, tale deduzione trova conferma nelle visure catastali prodotte dalla difesa di parte attrice all'udienza del 30.11.2011 dove vengono indicate come intestatarie proprio le eredi di , ovvero, , Persona_1 CP_3 Controparte_23
e non già il comune dante causa, .
[...] Persona_2
Nonostante tale allegazione, parte attrice nel giudizio R.G. 1090/2005 insiste per la divisione del compendio ereditario anche in relazione alle predette particelle.
Ma non finisce qui. I signori , e nel Persona_4 CP_9 CP_13 costituirsi solo in data 13.02.2013 (e quindi ben elasso i termini di preclusione), pur aderendo alla domanda di divisione come promossa dalla GN CP_6 deducevano, producendo documentazione a sostegno, l'omessa inclusione nella massa ereditaria di una serie di beni, in particolare, un vano con “balcone” sito al secondo piano del fabbricato in LI, via S. Francesco, adiacente all'appartamento di cui alla lettera E dell'atto di citazione, un piccolo appezzamento di terreno riportato nel CT del Comune di LI al fl 26 nr. 45; i diritti di proprietà di 1/5 del terreno sito in LI alla via Granatelle distinto in CT al fl
18 nr. 206 e nr. 247.
La oggettiva fumosità sull'entità della massa da dividere, in uno all'assenza di richiesta formulata dalle parti di divisione solo parziale induce, questo Tribunale,
a rigettare la domanda di divisione ereditaria. In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione,
l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1065 del 14/01/2022, Rv. 663570; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016, Rv. 639451). Le parti, pertanto, possono indicare i beni oggetto della divisione anche dopo aver introdotto la domanda, ma sempre nei limiti delle preclusioni processuali, e dunque entro i termini in cui è consentita la precisazione o l'integrazione delle rispettive domande
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018, Rv. 651381).
Né, è appena il caso di precisare, per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio ed equivoco, può darsi corso alla richiesta avanzata dalle difese di demandare al CTU
l'acquisizione e individuazione dei beni ereditari al CTU, in quanto le caratteristiche del giudizio di divisione ereditaria - rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del de cuius, non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso (Cass. Civ. Sez. Un., 20 giugno 2006, n.
14109; Cass. Civ. 6 novembre 2018, n. 28272). Come recentemente ribadito da Cass. Civ. Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086, il ctu può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda. Ora, tra i fatti principali del giudizio divisorio rientrano proprio quelli dimostrativi dello stato di comunione tra le parti, sicchè non potrebbe sopperirsi alla relativa lacuna probatoria con l'intervento del ctu.
Ne consegue, in forza di tutto quanto sovra espresso, il rigetto della domanda di divisione ereditaria. La natura del presente giudizio e l'esito dello stesso, in uno al comportamento serbato da tutte le parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti costituite anche nel giudizio iscritto al R.G. 1090/2005.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sui giudizi riuniti R.G. 781/2005 e R.G. 1090/2005 così provvede:
- Dichiara la contumacia in riassunzione degli eredi del sig. ; Persona_2
- Dichiara estinta l'azione con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio iscritto al nr. R.G. 781/2005 su domanda di Pt_1
;
[...]
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale promossa in data
14.2.2006 nell'interesse di nel giudizio R.G. 781/2005; CP_6
- Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nell'interesse di;
CP_8
- Rigetta la domanda di divisione avanzata nel giudizio R.G. 1090/2005 e le altre domande ed eccezioni ad essa connesse;
- Compensa interamente le spese di lite fra tutte le parti in entrambi i giudizi riuniti.
Così deciso, in Vallo della Lucania, il 29.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa