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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4458 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10056/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10056/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Gerardo Romano, presso il cui studio, sito in Roccapiemonte (SA), alla via Gargiulo n. 5, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Annunziata Svelto, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via F. Giordano n. 21, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 20.10.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10056/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
instaurava, dinanzi al Giudice di Pace di Afragola, un procedimento nei CP_1
confronti della società allo scopo di ottenere la restituzione Parte_1
dell'acconto di € 2.500,00 da lui corrisposto alla società convenuta in vista dell'acquisto di un impianto fotovoltaico per la propria abitazione, impianto che, nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso, non era mai stato installato.
Senza espletamento di alcuna attività istruttoria, il giudizio veniva definito dal Giudice di
Pace con sentenza n. 1131/2023, emessa in data 31.5.2025.
Con tale pronuncia veniva accolta la domanda restitutoria azionata, sul presupposto che la società convenuta, rimasta contumace, non aveva fornito alcuna prova liberatoria del proprio adempimento. Veniva invece rigettata la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore in quanto riferita a danni rimasti indimostrati.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la Parte_1
Come primo motivo di gravame l'appellante lamentava la non corretta instaurazione del contraddittorio nell'ambito del giudizio di primo grado. Infatti, era stato alla società notificato a mezzo PEC un atto di citazione dal contenuto assolutamente parziale, del tutto privo dei requisiti minimi imposti dal codice di rito. Da ciò non poteva che derivare la nullità assoluta della sentenza.
Come secondo motivo d'appello veniva censurata la decisione assunta dal giudice di prime cure laddove aveva ritenuto dimostrato l'inadempimento della Parte_1
benché il contratto concluso tra le parti non prevedesse alcun termine entro il quale
[...]
dovesse essere eseguita la prestazione di installazione dell'impianto. Evidenziava come alcun addebito poteva essere mosso alla società dal momento che il protrarsi dei tempi era stato determinato dalla difficoltà di ottenere dal produttore la spedizione dei materiali.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, in via principale, fosse dichiarata la nullità della sentenza impugnata e, contestualmente, dell'intero giudizio di primo grado.
In via subordinata, chiedeva che venisse accertata la validità ed efficacia del contratto stipulato tra le parti o che, in via ulteriormente gradata, venisse accertato che alcunché era dovuto all'appellato.
Si costituiva in giudizio che, contestando la fondatezza delle argomentazioni CP_1
poste a fondamento dell'appello, deduceva: che se anche effettivamente era stato
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10056/2023
notificato un atto di citazione dal contenuto parziale, la società convenuta aveva comunque avuto conoscenza dei dati sufficienti per poter risalire al procedimento instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Afragola;
che, in ogni caso, al più poteva riconoscersi il diritto della parte appellante a che venissero rinnovate le sole attività processuali cui non aveva potuto partecipare in ragione della non corretta instaurazione del contraddittorio;
che si era realizzata un'ipotesi di nullità della notificazione e non di nullità della citazione;
che infondato era anche il secondo motivo di appello atteso che l'inadempimento accertato in primo grado derivava dall'inerzia assunta dalla
[...]
e protrattasi per un considerevole lasso temporale nonostante i numerosi Parte_1
solleciti recapitati.
Ciò posto, concludeva affinché l'appello fosse dichiarato inammissibile o, comunque, affinché fosse rigettato nel merito.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa avveniva riservata in decisione con ordinanza del 20.10.2025.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza la nullità ed erroneità della pronuncia gravata in relazione alle specifiche questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Il primo motivo di appello, riguardante la non corretta costituzione del rapporto processuale nell'ambito del giudizio di primo grado, è da esaminare per ragioni logiche in via prioritaria rispetto al secondo, attenendo quest'ultimo al merito della domanda, che presuppone chiaramente l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.
Ebbene, il primo motivo di gravame è fondato e giustifica, ai sensi dell'art. 354, comma
1, c.p.c. ed in ragione della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la rimessione della causa al primo giudice, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10056/2023
Al riguardo valgono infatti le seguenti considerazioni.
Nel caso in esame è pacifico, oltre che confermato dalla documentazione prodotta dalla appellante (prova della notifica eseguita a mezzo PEC e documentata con file in formato eml), che quest'ultima abbia ricevuto la notifica di una copia solo parziale dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, essendole stata recapitata la sola pagina n. 2 (a fronte di un atto composto di tre pagine).
L'art. 137, comma 2, c.p.c. prescrive tuttavia che la notificazione debba essere eseguita mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
La giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di difformità (per mancanza nel secondo di alcune pagine) fra copia notificata ed originale, ha affermato il principio per cui “se la copia notificata di un atto di citazione non è conforme al contenuto intrinseco dell'originale perché è mancante di alcune pagine rispetto ad esso e l'incompletezza non consente al destinatario dell'atto di difendersi, la notifica dell'atto è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 c.p.c., il rinnovo della notifica dell'atto originale. Qualora poi il convenuto si sia costituito sana la nullità della notifica, ma egli va rimesso in termini per l'espletamento delle sue difese ed eccezioni se il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la sua costituzione, avuto riguardo alla data di vocatio in ius, è a tal fine insufficiente” (così
Cass. 23420/2014).
Pertanto, nella vicenda in esame – come peraltro sostenuto anche dalla stessa difesa dell'appellato – viene in rilievo un'ipotesi di nullità della notificazione e non di nullità della citazione. E' di chiara evidenza che l'atto ricevuto dalla privo Parte_1 di intestazione e, soprattutto, della minima indicazione del petitum, non poteva certamente consentire alla convenuta di spiegare compiutamente le proprie difese.
Non essendosi poi il destinatario della notifica costituito nel giudizio di primo grado, la nullità della notifica non ha poi neanche potuto essere sanata.
Versandosi in presenza di una ipotesi di nullità (e non già di inesistenza) della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure nei confronti della società appellante, pertanto, la sentenza gravata va annullata e gli atti rimessi al Giudice di primo grado, ex art. 354, comma 1, prima parte, cod. proc. civ., con la concessione dei termini ex art. 352, comma 2, cod. proc. civ. per la prosecuzione del giudizio innanzi a detto
Giudicante.
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10056/2023
Quanto precede assorbe l'esame di ogni altro motivo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia
- rientrante nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellante.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla, per le causali di cui in motivazione, la sentenza n. 1131/2023 del Giudice di Pace di Afragola, rimettendo le parti innanzi al
Giudice di Pace di Afragola per la prosecuzione del giudizio ed assegnando, per provvedere all'uopo, il termine perentorio di cui all'art. 353, comma 2, cod. proc. civ.;
• condanna al pagamento, in favore della delle spese CP_1 Parte_1
processuali che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 1.000,00, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Gerardo Romano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 17.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10056/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Gerardo Romano, presso il cui studio, sito in Roccapiemonte (SA), alla via Gargiulo n. 5, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Annunziata Svelto, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via F. Giordano n. 21, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 20.10.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10056/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
instaurava, dinanzi al Giudice di Pace di Afragola, un procedimento nei CP_1
confronti della società allo scopo di ottenere la restituzione Parte_1
dell'acconto di € 2.500,00 da lui corrisposto alla società convenuta in vista dell'acquisto di un impianto fotovoltaico per la propria abitazione, impianto che, nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso, non era mai stato installato.
Senza espletamento di alcuna attività istruttoria, il giudizio veniva definito dal Giudice di
Pace con sentenza n. 1131/2023, emessa in data 31.5.2025.
Con tale pronuncia veniva accolta la domanda restitutoria azionata, sul presupposto che la società convenuta, rimasta contumace, non aveva fornito alcuna prova liberatoria del proprio adempimento. Veniva invece rigettata la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore in quanto riferita a danni rimasti indimostrati.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la Parte_1
Come primo motivo di gravame l'appellante lamentava la non corretta instaurazione del contraddittorio nell'ambito del giudizio di primo grado. Infatti, era stato alla società notificato a mezzo PEC un atto di citazione dal contenuto assolutamente parziale, del tutto privo dei requisiti minimi imposti dal codice di rito. Da ciò non poteva che derivare la nullità assoluta della sentenza.
Come secondo motivo d'appello veniva censurata la decisione assunta dal giudice di prime cure laddove aveva ritenuto dimostrato l'inadempimento della Parte_1
benché il contratto concluso tra le parti non prevedesse alcun termine entro il quale
[...]
dovesse essere eseguita la prestazione di installazione dell'impianto. Evidenziava come alcun addebito poteva essere mosso alla società dal momento che il protrarsi dei tempi era stato determinato dalla difficoltà di ottenere dal produttore la spedizione dei materiali.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, in via principale, fosse dichiarata la nullità della sentenza impugnata e, contestualmente, dell'intero giudizio di primo grado.
In via subordinata, chiedeva che venisse accertata la validità ed efficacia del contratto stipulato tra le parti o che, in via ulteriormente gradata, venisse accertato che alcunché era dovuto all'appellato.
Si costituiva in giudizio che, contestando la fondatezza delle argomentazioni CP_1
poste a fondamento dell'appello, deduceva: che se anche effettivamente era stato
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10056/2023
notificato un atto di citazione dal contenuto parziale, la società convenuta aveva comunque avuto conoscenza dei dati sufficienti per poter risalire al procedimento instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Afragola;
che, in ogni caso, al più poteva riconoscersi il diritto della parte appellante a che venissero rinnovate le sole attività processuali cui non aveva potuto partecipare in ragione della non corretta instaurazione del contraddittorio;
che si era realizzata un'ipotesi di nullità della notificazione e non di nullità della citazione;
che infondato era anche il secondo motivo di appello atteso che l'inadempimento accertato in primo grado derivava dall'inerzia assunta dalla
[...]
e protrattasi per un considerevole lasso temporale nonostante i numerosi Parte_1
solleciti recapitati.
Ciò posto, concludeva affinché l'appello fosse dichiarato inammissibile o, comunque, affinché fosse rigettato nel merito.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa avveniva riservata in decisione con ordinanza del 20.10.2025.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza la nullità ed erroneità della pronuncia gravata in relazione alle specifiche questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Il primo motivo di appello, riguardante la non corretta costituzione del rapporto processuale nell'ambito del giudizio di primo grado, è da esaminare per ragioni logiche in via prioritaria rispetto al secondo, attenendo quest'ultimo al merito della domanda, che presuppone chiaramente l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.
Ebbene, il primo motivo di gravame è fondato e giustifica, ai sensi dell'art. 354, comma
1, c.p.c. ed in ragione della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la rimessione della causa al primo giudice, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10056/2023
Al riguardo valgono infatti le seguenti considerazioni.
Nel caso in esame è pacifico, oltre che confermato dalla documentazione prodotta dalla appellante (prova della notifica eseguita a mezzo PEC e documentata con file in formato eml), che quest'ultima abbia ricevuto la notifica di una copia solo parziale dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, essendole stata recapitata la sola pagina n. 2 (a fronte di un atto composto di tre pagine).
L'art. 137, comma 2, c.p.c. prescrive tuttavia che la notificazione debba essere eseguita mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
La giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di difformità (per mancanza nel secondo di alcune pagine) fra copia notificata ed originale, ha affermato il principio per cui “se la copia notificata di un atto di citazione non è conforme al contenuto intrinseco dell'originale perché è mancante di alcune pagine rispetto ad esso e l'incompletezza non consente al destinatario dell'atto di difendersi, la notifica dell'atto è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 c.p.c., il rinnovo della notifica dell'atto originale. Qualora poi il convenuto si sia costituito sana la nullità della notifica, ma egli va rimesso in termini per l'espletamento delle sue difese ed eccezioni se il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la sua costituzione, avuto riguardo alla data di vocatio in ius, è a tal fine insufficiente” (così
Cass. 23420/2014).
Pertanto, nella vicenda in esame – come peraltro sostenuto anche dalla stessa difesa dell'appellato – viene in rilievo un'ipotesi di nullità della notificazione e non di nullità della citazione. E' di chiara evidenza che l'atto ricevuto dalla privo Parte_1 di intestazione e, soprattutto, della minima indicazione del petitum, non poteva certamente consentire alla convenuta di spiegare compiutamente le proprie difese.
Non essendosi poi il destinatario della notifica costituito nel giudizio di primo grado, la nullità della notifica non ha poi neanche potuto essere sanata.
Versandosi in presenza di una ipotesi di nullità (e non già di inesistenza) della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure nei confronti della società appellante, pertanto, la sentenza gravata va annullata e gli atti rimessi al Giudice di primo grado, ex art. 354, comma 1, prima parte, cod. proc. civ., con la concessione dei termini ex art. 352, comma 2, cod. proc. civ. per la prosecuzione del giudizio innanzi a detto
Giudicante.
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10056/2023
Quanto precede assorbe l'esame di ogni altro motivo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia
- rientrante nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellante.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla, per le causali di cui in motivazione, la sentenza n. 1131/2023 del Giudice di Pace di Afragola, rimettendo le parti innanzi al
Giudice di Pace di Afragola per la prosecuzione del giudizio ed assegnando, per provvedere all'uopo, il termine perentorio di cui all'art. 353, comma 2, cod. proc. civ.;
• condanna al pagamento, in favore della delle spese CP_1 Parte_1
processuali che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 1.000,00, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Gerardo Romano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 17.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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