Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4098 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RIZZO PATRIZIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
10/12/2024, i coniugi , nata a [...] il Parte_1
19/04/1977, e , nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'08/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 596, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate, in data 22/12/2008, la figlia in data 10/05/2013 Per_1
la figlia e, in data 16/09/2017, la figlia;
Per_2 Per_3
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente.
2. L e figli e minori e Per_1 Per_2 Per_3
resteranno affidate ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Essi eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore presso cui in quel momento è stabilita la permanenza delle figlie.
3. Ogni genitore, durante la permanenza delle figlie con sé, s'impegnerà a facilitarne i contatti con i propri familiari e ascendenti per garantire la giusta conservazione dei rapporti parentali.
4. La casa coniugale sita in via Valentina D'Arrigo N 5/7, Ganzirri, Messina rimane assegnata al prof .
5. La figlia dimorerà stabilmente con il padre nella casa Controparte_1 Per_2
coniugale, sita in via Valentina D'Arrigo n 5/7, Ganzirri, Messina.
6. Le figlie e Per_1
dimoreranno stabilmente con la madre nel domicilio sito in via Domenico Mangraviti, Per_3
Via Marina c/o Torre Saracena, Ganzirri, Messina.
7. Il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti delle figlie e ogni volta che lo vorrà e ogni qual volta le figli e Per_1 Per_3
chiederanno di vedere e rimanere con il padre, curando di dare congruo preavviso alla madre e compatibilmente con le eSIenze organizzative della madre, nonché con le eSIenze scolastiche e organizzative delle figlie. In ogni caso, è concordato tra le parti un giorno fisso in cui il padre eserciterà il diritto di visita senza necessità di preavviso, come di seguito: il padre terrà con sé le figlie e ogni Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00. 8. Per_1 Per_3
La figlia verrà prelevata ogni giorno da scuola dal padre e rimarrà a pranzo con lui Per_3
che la riporterà dalla madre nel pomeriggio per l'orario dei compiti.
9. La madre eserciterà il diritto di visita nei confronti della figlia ogni qual volta lo vorrà e ogni qual volta la Per_2
figlia chiederà di vedere e di rimanere con la madre, curando di dare congruo preavviso al padre e compatibilmente con le eSIenze organizzative del padre, nonché con le eSIenze scolastiche e organizzative della figlia. In ogni caso, è concordato tra le parti un giorno fisso in cui la madre eserciterà il diritto di visita senza necessità di preavviso, come di seguito: la madre terrà con sé la figlia ogni Sabato, dalle ore 16:00 alle ore 21:00. 10. In caso di Per_2
feste e ricevimenti organizzati d a compagni/compagne delle figlie e Per_1 Per_2 Per_3
e/o feste o ricevimenti dei familiari, entrambi i genitori potranno accompagnare le figlie e riprenderle. 11. Ogni domenica, escluso festività e vacanze estive e ad ogni compleanno delle figlie, i coniugi e trascorreranno la giornata insieme alle figlie e Parte_2 Per_1 Per_2
. 12. Per quanto riguarda le festività: il giorno di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua Per_3
e Pasquetta i genitori lo trascorreranno insieme alle figlie e . In Per_1 Per_2 Per_3
mancanza di accordo, le figlie dimoreranno con il padre: • durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 9:00 del 24 dicembre alle ore 21:00 del 26 Dicembre o dalle ore 9:00 del 30 Dicembre alle ore 21:00 del 2 Gennaio. • durante le festività pasquali, ad anni alterni, dalle ore 10:00 della vigilia di Pasqua alle ore 21:00 del Lunedì dell'Angelo. 13. Nel periodo estivo, le figlie e dimoreranno alternativamente con il padre e con la Per_1 Per_2 Per_3
madre, come di seguito: la prima e la terza settimana del mese di agosto dimoreranno con il padre;
mentre la seconda e la quarta settimana del mese di agosto, dimoreranno con la madre.
È in ogni caso fatta salva la possibilità per i genitori di concordare, di volta in volta, per le festività e anche per i mesi di giugno e di luglio diversi periodi di permanenza delle figlie con l'uno o l'altro genitore. Entrambi i genitori s'impegnano, comunque, ad assecondare, nei limiti del possibile e compatibilmente con le relative eSIenze e i futuri impegni scolastici, un eventuale diverso volere delle figlie circa la permanenza con l'uno o l'altro genitore. 14. E' concordato che il SI. si obbliga a corrispondere mensilmente alla SI.ra CP_1 Pt_1
entro giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a titolo di contributo mensile per il mantenimento della figlia 15. La SI.ra si obbliga a corrispondere Per_1 Pt_1
mensilmente al SI. l'importo di € 250,00 a titolo di contributo mensile per il CP_1
mantenimento della figlia . 16. Il SI. provvederà alle spese di vitto della figlia Per_2 CP_1
che pranza quotidianamente col padre, che si quantificano in € 200,00 mensili. Le Per_3
rimanenti spese di mantenimento ordinario per graveranno sul genitore collocatari o Per_3
e su quello dei genitori presso cui si trova l a figli a durante il periodo di relativa permanenza con ciascuno di essi. 17. Per le spese di carattere straordinario, i genitori concorreranno al mantenimento delle figlie in ragione del 50% cadauno. 18. La SI.ra , Parte_1
insegnante a tempo indeterminato e il SI, anch'egli insegnante a tempo Controparte_1
indeterminato, entrambi economicamente autonomi, convengono che ognuno dal dì della pronuncia della separazione, provvederà al proprio mantenimento. 19. La casa coniugale di via Valentina D'Arrigo N. 5/7, Ganzirri, (ME) che è in comproprietà dei coniugi, rimane in uso esclusivo al prof , sul quale graveranno in via esclusiva le spese per Controparte_1
le utenze domestiche e la TARI fin dalla sottoscrizione del presente accordo. 20. La casa di via Domenico Mangraviti, via Marina c/o Torre Saracena, Ganzirri (ME), dove sposterà la propria residenza la SI.ra , che è in comproprietà dei coniugi, rimane Parte_1
in uso esclusivo alla SI.ra sulla quale graveranno in via esclusiva le spese per le Pt_1
utenze domestiche e la TARI sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo. 21.
Quale necessaria condizione della separazione, i coniugi con funzione solutoria compensativa nell'ambito della soluzione della crisi familiare convengono il seguente riassetto patrimoniale degli immobili posseduti in comunione, impegnandosi: a. la SI.ra a Parte_1
trasferire la propria quota di proprietà pari a ½ dell'immobile di via Trento sopra meglio descritto al SI. , così riconoscendo al coniuge la proprietà esclusiva Controparte_1
dell'immobile. b. il SI. a trasferir e la propria quota di proprietà pari a ½ Controparte_1
dell'immobile di via Marina alla SI.ra così riconoscendo al coniuge Parte_1
la proprietà esclusiva dell'immobile. 22. L'immobile sito in Piano Torre resterà in comunione ordinaria di entrambi i coniugi che lo utilizzeranno come di seguito. Durante il periodo estivo: dal 1 giugno al 31 luglio, l'immobile sarà utilizzato in via esclusiva dalla SI.ra Parte_1
mentre dall'1 agosto al 31 agosto l'immobile sarà utilizzato in via esclusiva dal SI.
[...]
23. L'autovettura mod Suzuki Vitara tg BJ804YJ, acquistata dopo il matrimonio e CP_1
intestata alla SI.ra l'autovettura Peugeot 5800 tg EF839TL, acquistata dopo il Pt_1
matrimonio e intestata al SI. ; la moto Piaggio Beverly tg CP54301, Controparte_1
acquistata dopo il matrimonio e intestata a;
il motorino Liberty tg Controparte_1
BX87576, acquistato dopo il matrimonio e intestato a rimangono in Parte_1
comunione e in uso prevalente dei rispettivi intestatari dei mezzi. Le spese saranno regolate di comune accordo dei coniugi. 24. Gli assegni familiari saranno attribuiti rispettivamente al genitore collocatario dei figli in via prevalente, anche se materialmente erogato all'altro genitore. 25. La detrazione delle spese straordinarie ai fini irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/ o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. 26. I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare gli altri rapporti economici e di aver diviso le sostanze comuni con reciproca totale soddisfazione di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 27. Sin da adesso essi si danno espresso consenso al rilascio dei rispettivi passaporti. 28. I coniugi concordano che qualsiasi spostamento temporaneo delle figlie minori al di fuori della Sicilia dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto (anche tramite email o sms) all'altro genitore. Per eventuali cambi di residenza o di domicilio si applica il disposto dell'art. 337 sexies, comma
2, c. c.”.
All'udienza del 23/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'08/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 596, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConSIlio della 1° sez. civile, lì 24/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.