Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 04.12.2024, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2002 del ruolo gen. dell'anno 2020
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Raffaele Avella, presso la quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Maria
Liguori, ed elettivamente dom.to in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San
Lazzaro resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con le mansioni di autotrasportatore ed addetto al carico ed allo scarico;
di
[...]
aver subito, in data 07.08.2017 alle ore 14.30 circa, un infortunio sul lavoro allorquando, utilizzando un “traspoller” per lo scarico di merce da un camion, durante la manovra di posizionamento di un bancale sulla pedana del camion, quest'ultima oscillando faceva ribaltare il bancale che si rovesciava sul che Pt_1
rimaneva, con il piede sinistro e la caviglia sinistra, incastrato sotto il peso del medesimo bancale;
di avere, conseguentemente, subito lesioni e di essere stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo in Napoli dove gli veniva diagnosticato “trauma piede e caviglia sinistra a seguito di infortunio sul lavoro”; - che, denunciato l'evento all' , l'Istituto aveva riconosciuto, con CP_1
provvedimento del 7.8.2017, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del
14%; - di avere diritto al riconoscimento di una maggiore percentuale di inabilità , a seguito dell'infortunio, essendo residuati postumi valutabili con una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 18-20%, come illustrato nelle relazione del ctp
Persona_1
Tanto dedotto, ha chiesto accertarsi il diritto alla rendita e/o all'indennizzo per i danni subiti, da quantificarsi a mezzo ctu, con conseguente condanna dell' CP_1
alla liquidazione dei connessi benefici economici, con decorrenza e interessi dalla data di maturazione e vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l' resistente il quale, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità CP_1
del ricorso per genericità dello stesso poiché mancante dell'indicazione delle ragioni sottese alla richiesta di accertamento del danno in misura superiore al 14%, già accertata. In ogni caso, contestando la fondatezza della domanda, ne ha chiesto il rigetto, sulle considerazioni medico legali già espresse in fase amministrativa circa l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della maggior valutazione della inabilità permanente.
In corso di giudizio veniva disposta ed espletata Ctu medico legale con conferimento dell'incarico alla dott.ssa Persona_2
2 Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
04.12.2024, i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via del tutto preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art.414 c.p.c., in quanto la domanda proposta appare esaustivamente articolata sia dal punto di vista dell'esposizione dei fatti che delle ragioni di diritto evidenziate a sostegno della stessa, rilevandosi che il petitum va identificato con la prestazione richiesta e la causa petendi è costituita dal quadro sintomatico allegato in ricorso( si veda in motiv. Cass. N.23533/2016).
Tanto chiarito in via preliminare, e venendo ora al merito, il ricorso appare fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Il punto controverso tra le parti è costituito la valutazione, in termini percentuali, dei postumi permanenti subiti dall'istante a seguito dell'infortunio, avendo l' CP_1
già – pacificamente - riconosciuto in via amministrativa la sussistenza di postumi indennizzabili nella misura del 14% a seguito dell'infortunio per cui è causa.(v.si provvedimento depositato da parte ricorrente, su richiesta del giudicante, in CP_1
data 17.2.22)
Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”.
Ciò posto, il C.T.U. nominato, dott.ssa ha concluso ritenendo che il Persona_2
ricorrente, in occasione dell'infortunio per cui è causa, ha riportato lesioni da cui
3 sono derivati postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura del 16% (cfr. relazione peritale in atti).
Alla luce dell'esame clinico obiettivo locale e dalla documentazione sanitaria allegata agli atti, il consulente ha formulato la seguente diagnosi: “trauma contusivo da schiacciamento al piede e collo piede sinistro con lesioni capsuloligamentose e frattura della spongiosa ossea del calcagno e dell'astragalo associata ad una contusione del ginocchio omolaterale con lieve interessamento capsuloligamentoso” rilevando, altresì, che “attualmente residua un notevole aumento di volume del collo piede sinistro per ispessimento capsuloligamentoso con dolore locale e deficit funzionale delle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica di oltre la metà associata ad una gonalgia sinistra con lieve instabilità articolare del ginocchio, marcata zoppia e difficoltà alla stazione eretta prolungata”. (cfr. relazione peritale in atti)
Ed ancora, il consulente ha avuto cura di precisare, in merito alla quantificazione del danno biologico derivante, che “detti postumi comportano una menomazione dell'integrità psico-fisica del 16% (sedici per cento), sulla base dei criteri della tabella di cui al
D.M. 12 luglio 2000” precisando che “Secondo la predetta tabella, l'anchilosi della caviglia e del complesso sottoastragalico mediotarsico in posizione favorevole” comporta un danno biologico del 15% (voce n. 294); gli “esiti di frattura del calcagno apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” un danno biologico fino all'8% (voce n. 296); un tasso percentuale fino al 5% è previsto per gli esiti della frattura dell'astragalo (voce n.297) ed, infine, un tasso percentuale fino al 4% viene previsto nelle predette tabelle alla voce 277 “Lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento (a tipo di rotture parziali di un legamento, oppure di rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare” (cfr. relazione ctu in atti).
Ebbene, deve rilevarsi che nella puntuale perizia svolta dal consulente tecnico, dott.ssa si valutano adeguatamente le patologie di cui è affetto il ricorrente. Per_2
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico ha formulato le proprie conclusioni medico-legali con motivazione logica ed articolata, sulla base dell'esame analitico della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato.
4 Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente richiamata. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, in quanto adeguatamente motivate, logicamente articolate ed immuni da profili di censurabilità, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Né le parti hanno formulato specifiche e puntuali contestazioni alle risultanze della ctu, atteso che con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
04.12.2024 parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa sulla scorta delle risultanze peritali, mentre l' convenuto ha solo genericamente contestato la CP_1
ctu.
In conclusione, il danno biologico residuato al ricorrente in esito all'infortunio allo stesso occorso in data 07.08.2017 va valutato nella misura del 16%. Pertanto, la domanda va accolta negli stessi termini, e, per l'effetto, l' va condannato a CP_1
corrispondere in favore del ricorrente la rendita ex d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio
2000 (al netto di quanto già corrisposto a titolo di indennizzo) a far data dal
07.08.2017 (data dell'infortunio), nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico permanente del 16%, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1
dispositivo, previa compensazione nella misura della metà, stante il parziale accoglimento della domanda, atteso il riconoscimento di una percentuale invalidante del 16% a fronte della richiesta di riconoscimento del “18-
20%”(cfr.ricorso).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, quale Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena
Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
5 a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 16% a far data 07.08.2017 (data dell'infortunio) e condanna l' al pagamento della rendita di cui all'art. 13 CP_1
d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000 (al netto di quanto già corrisposto a titolo di indennizzo) nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del
16%, con decorrenza dalla data dell'infortunio, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
b) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento CP_1
della restante metà delle spese che si liquida, già ridotto l'importo, in complessivi €
1348,00 oltre IVA e CPA nonché spese generali, con attribuzione al procuratore anticipante;
c) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Nola, 19.03.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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