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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 368/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 17 giugno 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Letizia Zabaroni;
Parte_1
- per parte resistente , nessuno;
Controparte_1
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 12/06/2025 richiamandosi alle proprie istanze, allegazioni e deduzioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 368/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 368/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Letizia Zabaroni del Foro C.F._2
di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via delle Olimpiadi n.
13, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e
, in persona del Direttore p.t.-, rappresentata e difesa ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliata in Firenze, Via degli
Arazzieri n. 4;
- parte resistente -
Oggetto: diritti reali;
usucapione.
* * *
Conclusioni di parte ricorrente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 12/06/2025:
“In via istruttoria: omissis.
Nel merito:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione:
2 R.G. 368/2025 - Ritenere e dichiarare la devoluzione al dei beni immobili di proprietà dei de CP_1 cuius , e all'epoca compresi nella particella 98 del Parte_3 Parte_4 Parte_5
foglio 28 del Catasto Terreni del comune di Piteglio e attualmente identificate Catasto del
Comune di San Marcello Piteglio Sez B al foglio 28 particella 802 del catasto fabbricati, di fatto già accorpata all'adiacente fabbricato di proprietà e Parte_1 Parte_2
(mappale 52) e 98 del catasto terreni “area rurale” di mq 23 ancora intestata ai
[...]
Pt_3
- Dichiarare che le porzioni di tale bene poste nel Comune di San Marcello Piteglio sez. B al foglio 28 attualmente corrispondenti alle particelle: 802 del catasto fabbricati, di fatto già accorpata all'adiacente fabbricato di proprietà e Parte_1 Parte_2
(mappale 52) e 98 del catasto terreni “area rurale” di mq 23 ancora intestata ai il Pt_3
tutto meglio identificato nella planimetria allegata (doc. 5), sono state conseguite per usucapione dai Sigg.ri per la nuda proprietà e per Parte_1 Parte_2
l'usufrutto;
- Autorizzare conseguentemente i Sigg. alla trascrizione del diritto di Parte_1
nuda proprietà e alla trascrizione dell'usufrutto di tali porzioni di immobili. Parte_2
- Vittoria di spese e compensi di lite”.
Conclusioni di parte resistente:
- come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/05/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Spese vinte o compensate”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 18/02/2025 e Parte_1 hanno convenuto in giudizio l' affinché fosse Parte_2 Controparte_1
dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, rispettivamente, della nuda proprietà e dell'usufrutto sulle particelle identificate al Catasto Fabbricati del Comune di San Marcello
3 R.G. 368/2025 Piteglio al foglio di mappa 28, part. 802 (di fatto già accorpata al fabbricato di proprietà dei ricorrenti) e al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 28, part. 98, formalmente ancora intestata ai sig.ri , e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
In particolare, a fondamento della propria domanda parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- con atto di compravendita ai rogiti Notaio del 13/02/1981 i sig.ri Per_1 [...]
e acquistavano dalla sig.ra rispettivamente la Parte_1 Parte_2 Persona_2 quota di 1/2 della nuda proprietà e l'usufrutto generale vitalizio dell'immobile sito in San
Marcello Piteglio, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 28 mappale
52; con lo stesso atto, la sig.ra acquistava la residua quota di 1/2 della nuda CP_2
proprietà;
- con successivo atto di compravendita del 02/06/2000 la sig.ra cedeva al CP_2
fratello la propria quota di 1/2 di nuda proprietà; Parte_1
- ebbene, da data immemorabile la famiglia ha posseduto in modo pacifico e Pt_1
ininterrotto la particella di terreno, in parte edificata e in parte ad uso orto, situata ad est del predetto fabbricato ed identificata al Catasto Terreni del Comune di San Marcello Piteglio al foglio 28, part. 98, ancora oggi formalmente intestata ai sig.ri , e Parte_3 Parte_4
; Parte_5
- in particolare, agli inizi del 1981 il ricorrente, unitamente alla sorella, richiedeva e otteneva dal Comune di Piteglio l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione del suddetto fabbricato, lavori che comportavano uno sconfinamento nel terreno adiacente;
inoltre, a seguito di aggiornamenti catastali eseguiti nel 1988 la particella n. 98 fu suddivisa in tre distinte particelle, la n. 802 di mq 23, la n. 803 di mq 18 e la residua n. 98 di mq 23.
Ciò premesso in fatto parte ricorrente ha dedotto che l'occupazione delle sopra indicate particelle sarebbe iniziata, quantomeno, nel 1981 e, pertanto, il loro possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto si sarebbe protratto per oltre venti anni.
Quanto, infine, ai formali intestatari dei suddetti beni, i ricorrenti hanno rilevato che dalle ispezioni ipotecarie effettuate non risulterebbero trascritte accettazioni di eredità da parte di
4 R.G. 368/2025 eventuali eredi né successioni nella proprietà della particella de quo; pertanto, la legittimazione passiva della domanda sarebbe da attribuirsi all' per Controparte_1 intervenuta successione dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.
Infine, rilevato che nel caso di specie l'usucapione sarebbe maturata prima dell'anno 2007, parte ricorrente ha dedotto che non troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 1 co.
260 della legge 296/2007 che impone al terzo di dare comunicazione dell'inizio del proprio possesso all' , insistendo, dunque, per l'accoglimento delle rassegnate Controparte_1
conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/05/2025 si è costituita in giudizio l' eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, posto che parte ricorrente non avrebbe dato prova della devoluzione allo Stato dell'eredità relitta e rilevando, in ogni caso, il difetto di prova in ordine alla intervenuta usucapione della particella oggetto di causa;
pertanto, ha insistito per il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti la causa è stata istruita documentalmente;
dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Anzitutto, va dichiarata la legittimazione passiva dell'odierna resistente.
Parte ricorrente, difatti, ha fatto corretta applicazione dell'art. 586 c.c. a mente del quale “in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia […]”; parimenti si procede anche in ipotesi di intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 480 c.c.-, del diritto di accettare l'eredità da parte di eventuali chiamati alla successione.
Ebbene, nel caso di specie, il terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di San
Marcello Piteglio al foglio di mappa n. 28, part. 98 risulta intestato ai sig.ri , Parte_3 [...]
e (cfr. doc. 6 di parte ricorrente, nonché allegato 3 di parte Pt_4 Parte_5
resistente), tutti soggetti ormai da tempo deceduti;
in particolare, è circostanza pacifica, in
5 R.G. 368/2025 quanto non puntualmente contestata da parte resistente, che il sig. sia deceduto Parte_3
in data 13/08/1959, mentre il sig. e la sig.ra risultano nati Parte_4 Parte_5
rispettivamente nel 1887 e 1885 (si vedano sul punto le visure catastali in atti) e, pertanto, è verosimile ritenere che gli stessi siano ormai deceduti.
Ciò chiarito, dagli estratti delle ispezioni ipotecarie versate in atti (cfr. doc. 8 di parte ricorrente) non risulta trascritta alcuna formalità con riferimento alla particella de quo per il periodo 1987-2025 e, nello specifico, non si rinviene alcuna accettazione di eredità trascritta da parte di eventuali eredi dei de cuius.
Inoltre, da ricerche anagrafiche condotte da parte ricorrente è emerso che l'unica possibile chiamata all'eredità della de cuius risulterebbe essere tale sig.ra , Parte_5 Persona_3
nata il [...], figlia di , a sua volta figlia di (cfr. doc. Persona_4 Parte_5
9 di parte ricorrente); tuttavia, considerata la mancata trascrizione di eventuali atti di accettazione dell'eredità e considerato il verosimile lungo lasso temporale trascorso dal decesso della sig.ra non può che ritenersi ampiamente decorso il termine previsto Pt_3 dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità da parte di quest'ultima.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il bene immobile in questione non può che ritenersi necessariamente acquisito ope legis al patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 586
c.c. e, pertanto, la legittimazione passiva è stata correttamente individuata nell' CP_1
alla quale, ai sensi dell'art. 65 d.lgs n. 300/1999 è stata attribuita
[...]
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato.
Tanto premesso, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr., ex multis, Cass., 11.6.2010, n. 14092).
6 R.G. 368/2025 Ebbene, nel caso di specie è circostanza pacifica che gli odierni ricorrenti, nel 1981, abbiano richiesto e ottenuto dal Comune di San Marcello Piteglio autorizzazione alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di loro proprietà (cfr. doc. 4 di parte ricorrente), lavori che hanno comportato uno sconfinamento nella particella identificata al foglio di mappa 28, n. 98 la quale veniva parzialmente occupata dalle opere di ampliamento del fabbricato di proprietà (si vedano sul punto le fotografie allegate Pt_1
sub. doc. 7 di parte ricorrente, nelle quali sono evidenziate le porzioni di fabbricato insistenti sulla particella oggetto di usucapione); proprio in conseguenza di tale sconfinamento gli odierni ricorrenti procedevano ad eseguire un aggiornamento catastale all'esito del quale l'originaria particella n. 98 veniva suddivisa in tre distinte particelle: la n.
98, la n. 802 – occupata interamente e, pertanto, accorpata all'immobile di cui alla particella n. 52 di proprietà dei ricorrenti – e la n. 803 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
E' evidente, dunque, che già a far data dal 1981 – anno di inizio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento – i sig.ri abbiano preso possesso del terreno adiacente Pt_1
il fabbricato di loro proprietà, realizzandovi opere stabili ed esercitando sullo stesso poteri in tutto analoghi a quelli propri del dominus e ciò in modo del tutto pacifico, ininterrotto e pubblico, posto che l'immobile insiste tutt'oggi sulla particella oggetto di causa.
Pertanto, considerando l'anno 1981 quale termine iniziale per il decorso del ventennio necessario ad usucapire, la fattispecie acquisitiva deve ritenersi perfezionata già nell'anno
2001; ciò comporta, quale ulteriore conseguenza, che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 1 comma 260 della legge n. 296/2006, atteso che
– come specificato dalla giurisprudenza di legittimità – detta norma non esplica alcun effetto rispetto ad acquisti per usucapione perfezionatisi anteriormente la data di entrata in vigore della sopra citata disciplina, risalente al 01/01/2007 (cfr. Cass. Civ. n. 1549/2010;
Cass. Civ. n. 14655/2013).
Da tutto quanto sopra esposto, quindi, la domanda deve essere accolta e i sig.ri
[...]
e vanno dichiarati rispettivamente proprietario esclusivo e Parte_1 Parte_2
usufruttuario dei beni siti nel Comune di San Marcello Piteglio, identificati in Catasto
7 R.G. 368/2025 Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 28 particella n. 802 e in Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 28 particella n. 98.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste integralmente a carico di parte resistente.
Esse sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 2.300,00), dell'esigua attività processuale svolta, posto che al deposito degli atti introduttivi non è seguita alcuna attività ulteriore e considerata, infine, la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie per le causali di cui in motivazione, la domanda e, per l'effetto, dichiara
e rispettivamente pieno ed esclusivo proprietario e Parte_1 Parte_2
usufruttuario dei beni siti in San Marcello Piteglio e identificati in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio n. 28, particella n. 802 e in Catasto Terreni di detto Comune al foglio n. 28, particella n. 98, per intervenuta usucapione ventennale degli stessi;
ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in €
1.700,00 per compensi, € 125,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in
8 R.G. 368/2025 cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 17 giugno 2025.
9
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
R.G. 368/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 17 giugno 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Letizia Zabaroni;
Parte_1
- per parte resistente , nessuno;
Controparte_1
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 12/06/2025 richiamandosi alle proprie istanze, allegazioni e deduzioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 368/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 368/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Letizia Zabaroni del Foro C.F._2
di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via delle Olimpiadi n.
13, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e
, in persona del Direttore p.t.-, rappresentata e difesa ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliata in Firenze, Via degli
Arazzieri n. 4;
- parte resistente -
Oggetto: diritti reali;
usucapione.
* * *
Conclusioni di parte ricorrente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 12/06/2025:
“In via istruttoria: omissis.
Nel merito:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione:
2 R.G. 368/2025 - Ritenere e dichiarare la devoluzione al dei beni immobili di proprietà dei de CP_1 cuius , e all'epoca compresi nella particella 98 del Parte_3 Parte_4 Parte_5
foglio 28 del Catasto Terreni del comune di Piteglio e attualmente identificate Catasto del
Comune di San Marcello Piteglio Sez B al foglio 28 particella 802 del catasto fabbricati, di fatto già accorpata all'adiacente fabbricato di proprietà e Parte_1 Parte_2
(mappale 52) e 98 del catasto terreni “area rurale” di mq 23 ancora intestata ai
[...]
Pt_3
- Dichiarare che le porzioni di tale bene poste nel Comune di San Marcello Piteglio sez. B al foglio 28 attualmente corrispondenti alle particelle: 802 del catasto fabbricati, di fatto già accorpata all'adiacente fabbricato di proprietà e Parte_1 Parte_2
(mappale 52) e 98 del catasto terreni “area rurale” di mq 23 ancora intestata ai il Pt_3
tutto meglio identificato nella planimetria allegata (doc. 5), sono state conseguite per usucapione dai Sigg.ri per la nuda proprietà e per Parte_1 Parte_2
l'usufrutto;
- Autorizzare conseguentemente i Sigg. alla trascrizione del diritto di Parte_1
nuda proprietà e alla trascrizione dell'usufrutto di tali porzioni di immobili. Parte_2
- Vittoria di spese e compensi di lite”.
Conclusioni di parte resistente:
- come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/05/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Spese vinte o compensate”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 18/02/2025 e Parte_1 hanno convenuto in giudizio l' affinché fosse Parte_2 Controparte_1
dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, rispettivamente, della nuda proprietà e dell'usufrutto sulle particelle identificate al Catasto Fabbricati del Comune di San Marcello
3 R.G. 368/2025 Piteglio al foglio di mappa 28, part. 802 (di fatto già accorpata al fabbricato di proprietà dei ricorrenti) e al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 28, part. 98, formalmente ancora intestata ai sig.ri , e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
In particolare, a fondamento della propria domanda parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- con atto di compravendita ai rogiti Notaio del 13/02/1981 i sig.ri Per_1 [...]
e acquistavano dalla sig.ra rispettivamente la Parte_1 Parte_2 Persona_2 quota di 1/2 della nuda proprietà e l'usufrutto generale vitalizio dell'immobile sito in San
Marcello Piteglio, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 28 mappale
52; con lo stesso atto, la sig.ra acquistava la residua quota di 1/2 della nuda CP_2
proprietà;
- con successivo atto di compravendita del 02/06/2000 la sig.ra cedeva al CP_2
fratello la propria quota di 1/2 di nuda proprietà; Parte_1
- ebbene, da data immemorabile la famiglia ha posseduto in modo pacifico e Pt_1
ininterrotto la particella di terreno, in parte edificata e in parte ad uso orto, situata ad est del predetto fabbricato ed identificata al Catasto Terreni del Comune di San Marcello Piteglio al foglio 28, part. 98, ancora oggi formalmente intestata ai sig.ri , e Parte_3 Parte_4
; Parte_5
- in particolare, agli inizi del 1981 il ricorrente, unitamente alla sorella, richiedeva e otteneva dal Comune di Piteglio l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione del suddetto fabbricato, lavori che comportavano uno sconfinamento nel terreno adiacente;
inoltre, a seguito di aggiornamenti catastali eseguiti nel 1988 la particella n. 98 fu suddivisa in tre distinte particelle, la n. 802 di mq 23, la n. 803 di mq 18 e la residua n. 98 di mq 23.
Ciò premesso in fatto parte ricorrente ha dedotto che l'occupazione delle sopra indicate particelle sarebbe iniziata, quantomeno, nel 1981 e, pertanto, il loro possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto si sarebbe protratto per oltre venti anni.
Quanto, infine, ai formali intestatari dei suddetti beni, i ricorrenti hanno rilevato che dalle ispezioni ipotecarie effettuate non risulterebbero trascritte accettazioni di eredità da parte di
4 R.G. 368/2025 eventuali eredi né successioni nella proprietà della particella de quo; pertanto, la legittimazione passiva della domanda sarebbe da attribuirsi all' per Controparte_1 intervenuta successione dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.
Infine, rilevato che nel caso di specie l'usucapione sarebbe maturata prima dell'anno 2007, parte ricorrente ha dedotto che non troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 1 co.
260 della legge 296/2007 che impone al terzo di dare comunicazione dell'inizio del proprio possesso all' , insistendo, dunque, per l'accoglimento delle rassegnate Controparte_1
conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/05/2025 si è costituita in giudizio l' eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, posto che parte ricorrente non avrebbe dato prova della devoluzione allo Stato dell'eredità relitta e rilevando, in ogni caso, il difetto di prova in ordine alla intervenuta usucapione della particella oggetto di causa;
pertanto, ha insistito per il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti la causa è stata istruita documentalmente;
dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Anzitutto, va dichiarata la legittimazione passiva dell'odierna resistente.
Parte ricorrente, difatti, ha fatto corretta applicazione dell'art. 586 c.c. a mente del quale “in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia […]”; parimenti si procede anche in ipotesi di intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 480 c.c.-, del diritto di accettare l'eredità da parte di eventuali chiamati alla successione.
Ebbene, nel caso di specie, il terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di San
Marcello Piteglio al foglio di mappa n. 28, part. 98 risulta intestato ai sig.ri , Parte_3 [...]
e (cfr. doc. 6 di parte ricorrente, nonché allegato 3 di parte Pt_4 Parte_5
resistente), tutti soggetti ormai da tempo deceduti;
in particolare, è circostanza pacifica, in
5 R.G. 368/2025 quanto non puntualmente contestata da parte resistente, che il sig. sia deceduto Parte_3
in data 13/08/1959, mentre il sig. e la sig.ra risultano nati Parte_4 Parte_5
rispettivamente nel 1887 e 1885 (si vedano sul punto le visure catastali in atti) e, pertanto, è verosimile ritenere che gli stessi siano ormai deceduti.
Ciò chiarito, dagli estratti delle ispezioni ipotecarie versate in atti (cfr. doc. 8 di parte ricorrente) non risulta trascritta alcuna formalità con riferimento alla particella de quo per il periodo 1987-2025 e, nello specifico, non si rinviene alcuna accettazione di eredità trascritta da parte di eventuali eredi dei de cuius.
Inoltre, da ricerche anagrafiche condotte da parte ricorrente è emerso che l'unica possibile chiamata all'eredità della de cuius risulterebbe essere tale sig.ra , Parte_5 Persona_3
nata il [...], figlia di , a sua volta figlia di (cfr. doc. Persona_4 Parte_5
9 di parte ricorrente); tuttavia, considerata la mancata trascrizione di eventuali atti di accettazione dell'eredità e considerato il verosimile lungo lasso temporale trascorso dal decesso della sig.ra non può che ritenersi ampiamente decorso il termine previsto Pt_3 dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità da parte di quest'ultima.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il bene immobile in questione non può che ritenersi necessariamente acquisito ope legis al patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 586
c.c. e, pertanto, la legittimazione passiva è stata correttamente individuata nell' CP_1
alla quale, ai sensi dell'art. 65 d.lgs n. 300/1999 è stata attribuita
[...]
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato.
Tanto premesso, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr., ex multis, Cass., 11.6.2010, n. 14092).
6 R.G. 368/2025 Ebbene, nel caso di specie è circostanza pacifica che gli odierni ricorrenti, nel 1981, abbiano richiesto e ottenuto dal Comune di San Marcello Piteglio autorizzazione alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di loro proprietà (cfr. doc. 4 di parte ricorrente), lavori che hanno comportato uno sconfinamento nella particella identificata al foglio di mappa 28, n. 98 la quale veniva parzialmente occupata dalle opere di ampliamento del fabbricato di proprietà (si vedano sul punto le fotografie allegate Pt_1
sub. doc. 7 di parte ricorrente, nelle quali sono evidenziate le porzioni di fabbricato insistenti sulla particella oggetto di usucapione); proprio in conseguenza di tale sconfinamento gli odierni ricorrenti procedevano ad eseguire un aggiornamento catastale all'esito del quale l'originaria particella n. 98 veniva suddivisa in tre distinte particelle: la n.
98, la n. 802 – occupata interamente e, pertanto, accorpata all'immobile di cui alla particella n. 52 di proprietà dei ricorrenti – e la n. 803 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
E' evidente, dunque, che già a far data dal 1981 – anno di inizio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento – i sig.ri abbiano preso possesso del terreno adiacente Pt_1
il fabbricato di loro proprietà, realizzandovi opere stabili ed esercitando sullo stesso poteri in tutto analoghi a quelli propri del dominus e ciò in modo del tutto pacifico, ininterrotto e pubblico, posto che l'immobile insiste tutt'oggi sulla particella oggetto di causa.
Pertanto, considerando l'anno 1981 quale termine iniziale per il decorso del ventennio necessario ad usucapire, la fattispecie acquisitiva deve ritenersi perfezionata già nell'anno
2001; ciò comporta, quale ulteriore conseguenza, che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 1 comma 260 della legge n. 296/2006, atteso che
– come specificato dalla giurisprudenza di legittimità – detta norma non esplica alcun effetto rispetto ad acquisti per usucapione perfezionatisi anteriormente la data di entrata in vigore della sopra citata disciplina, risalente al 01/01/2007 (cfr. Cass. Civ. n. 1549/2010;
Cass. Civ. n. 14655/2013).
Da tutto quanto sopra esposto, quindi, la domanda deve essere accolta e i sig.ri
[...]
e vanno dichiarati rispettivamente proprietario esclusivo e Parte_1 Parte_2
usufruttuario dei beni siti nel Comune di San Marcello Piteglio, identificati in Catasto
7 R.G. 368/2025 Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 28 particella n. 802 e in Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 28 particella n. 98.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste integralmente a carico di parte resistente.
Esse sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 2.300,00), dell'esigua attività processuale svolta, posto che al deposito degli atti introduttivi non è seguita alcuna attività ulteriore e considerata, infine, la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie per le causali di cui in motivazione, la domanda e, per l'effetto, dichiara
e rispettivamente pieno ed esclusivo proprietario e Parte_1 Parte_2
usufruttuario dei beni siti in San Marcello Piteglio e identificati in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio n. 28, particella n. 802 e in Catasto Terreni di detto Comune al foglio n. 28, particella n. 98, per intervenuta usucapione ventennale degli stessi;
ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in €
1.700,00 per compensi, € 125,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in
8 R.G. 368/2025 cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 17 giugno 2025.
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Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
R.G. 368/2025