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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/11/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 231/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da e – con Avv.ti ELENA Parte_1 Parte_2
NN GE EI e SO GIANNINI;
contro
– non costituito;
Controparte_1
oggi 5.11.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. GIANNINI.
Nessuno compare per la parte convenuta.
Il Giudice stante la regolare notificazione del ricorso alla parte convenuta, dichiara la contumacia di;
Controparte_1
L'Avv. GIANNINI deposita in forma cartacea i documenti 7 e 15 che non si aprono dal telematico. Per rettifica il ricorso indicando la data di Parte_1
immissione in ruolo al 1.9.2015 (non 1.9.2018) e quanto all'anzianità pre ruolo, la conferma come indicata il ricorso, ma al 31.12.2024 indica un'anzianità di anni 19, mesi 2 e giorni 23 (non di anni 17 mesi 2 e giorni 23). Conferma le domande economiche.
Per conferma il ricorso. Dichiara che non presenzierà alla lettura della Pt_2
sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 231/2025 , avente per oggetto “preruolo – ricostruzione di carriera – differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- con il patrocinio degli Avv.ti SO GIANNINI e ELENA C.F._2
NN GE EI parte ricorrente,
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 16/04/2025, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice
[...]
del lavoro, il , allegando di avere Controparte_1
lavorato alle dipendenze del convenuto con una serie di contratti di lavoro a tempo CP_1
determinato per lo svolgimento di attività di docente e di avere ottenuto sentenza favorevole dalla Corte d'Appello di Milano, che ha accertato la violazione del principio di non discriminazione in relazione al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini economici e condannato genericamente il al risarcimento del danno da quantificare CP_1
nelle differenze retributive risultanti tra la retribuzione riconosciuta ad un lavoratore assunto a
3 tempo indeterminato, di pari livello e anzianità, a far data dal primo contratto a tempo determinato ed entro il termine di prescrizione decennale.
Le ricorrenti hanno dato atto di essere state immesse in ruolo rispettivamente in data 1.9.2015
) e il 1.9.2018 ). Dolendosi di avere ricevuto solo in parte il Parte_1 Pt_2
pagamento di quanto dovuto dall'amministrazione scolastica per il periodo pre ruolo, le ricorrenti hanno quantificato e chiesto il pagamento delle differenze retributive dovute per il periodo preruolo, nel quale hanno ricevuto soltanto la retribuzione della prima fascia stipendiale, nonché per il periodo successivo all'immissione in ruolo (non essendo stata loro riconosciuta la corretta progressione stipendiale) sino al 31.12.2024, sostenendo l'applicabilità dei gradoni stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva.
Non si è costituito in giudizio il , che è stato dichiarato Controparte_1
contumace all'odierna udienza, in cui la difesa attorea ha svolto alcune precisazioni in ordine all'anzianità di servizio di . Parte_1
2. La sentenza di condanna generica, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, ha già statuito il diritto dele ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata ed al risarcimento del danno, pari alle differenze retributive maturate e risultanti dalle differenze tra la retribuzione percepita nel periodo preruolo e quella riconosciuta ad un lavoratore a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
In particolare, le ricorrenti lamentano che in conseguenza del non corretto computo dell'anzianità di servizio, esse non siano state correttamente inquadrate nelle fasce stipendiali che, come previsto dalla contrattazione collettiva, sono incrementate proprio sulla base di detta anzianità di servizio.
La domanda appare ormai corroborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. sentt.
Cass. nn. 20918/19, 22558/2016), che ha affermato il principio per cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
4 prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
All'affermazione di tale principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive, la
Corte è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
3. Pertanto la domanda relativa al riconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal
CCNL del comparto scuola anche per i periodi nei quali le ricorrenti hanno svolto servizi pre- ruolo va accolta, perché il principio di non discriminazione affermato dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Corte di Cassazione implica che, nella ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera dele ricorrenti, l'anzianità maturata nei servizi non di ruolo vada computata come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Il principio affermato dalla Corte d'Appello implica che ai fini della progressione stipendiale,
l'anzianità maturata dalle ricorrenti nei servizi non di ruolo vada computata come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2924/2020.
Nella citata sentenza n. 31150/2019, ha poi espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo:
“Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità
5 attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS NA punto 43; Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)”.
La corretta applicazione della progressione stipendiale va fatta sulla base dell'effettivo servizio preruolo prestato fino all'immissione in ruolo.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass.
n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012). Il servizio preruolo, come calcolato dalla parte ricorrente sulla base dello stato matricolare, non risulta espressamente contestato dalla parte resistente.
4. Deve inoltre considerarsi irrilevante, ai fini delle progressioni stipendiali, l'anno 2013 per effetto del cd . “blocco” dell'anzianità” sancito dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013.
In effetti all'odierna udienza il procuratore attoreo ha rinunciato alla domanda di riconoscimento economico dell'anno 2013, limitandosi alla domanda di riconoscimento giuridico.
La questione è stata affrontata dalla sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data
21.5.2025 n. 13619/2025. Tale decisione, stanti i dubbi interpretativi insorti dopo la sentenza n.
16133/2024 emessa dalla stessa Corte, in ordine alla portata dell'art. 9, comma 23 del dl
78/2010, ha anzitutto così ricostruito la cornice normativa di riferimento:
6 “Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n.
78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
7
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....".
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_2
successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_2
integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre
a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che
" Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle
8 posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per
l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
Considerate le disposizioni rilevanti, i giudici di legittimità -rispetto alla questione se l'art. 9, comma 23, cit. impedisca di tenere conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; ovvero se
(come vorrebbe l'Amministrazione) abbia comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse- hanno ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Secondo i giudici di legittimità, considerato che il comma 23 del citato art. 9 “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”, ha concluso che “la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema
9 di avanzamento automatico, senza che ciò smentisca il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
La sentenza in commento ha però anche precisato che gli effetti economici del blocco vanno distinti dalla rilevanza giuridica dell'annualità in discussione. Sul punto ha così argomentato:
“La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
5. La difesa attorea ha calcolato le differenze stipendiali per il periodo preruolo, tenendo conto della prescrizione decennale, dichiarata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza passata in giudicato, oltre che di quanto già corrisposto alle docenti. Quanto alle differenze stipendiali maturate dopo l'immissione in ruolo la domanda è contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale.
La parte convenuta va quindi condannata a corrispondere l'importo azionato, che anche per il periodo preruolo è da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, trattandosi sì di somme dovute a titolo risarcitorio, secondo quanto statuito dalla Corte d'Appello, ma pur sempre di una somma volta a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi e perciò soggetta a tassazione (cfr. sent. Cass. n. 5108/2019).
10 6. Le ricorrenti chiedono in questa sede anche la ricostruzione della carriera sulla base dell'integrale computo del servizio preruolo effettivamente prestato. Deducono -in punto di diritto- che il servizio preruolo sia assimilabile ed equiparabile a quello prestato dai colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato, non essendovi motivo alcuno per cui ai dipendenti a tempo determinato il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo sia discriminato all'atto della ricostruzione della carriera e sia retribuito con uno stipendio che rimane sempre pari a quello della prima fascia stipendiale per tutto il periodo di precariato.
L'assunto è fondato.
Occorre anzitutto considerare che operano nella materia gli artt.485 e 489 del D.Lvo 297/1994.
Dispone l'art. 485, comma primo, cit. “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'art. 489 dispone che “
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. "
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31149 del 28.11.2019, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera
11 del personale insegnante della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato quanto segue:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Nella motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione chiarisce che la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perchè se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, e ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
12 Evidenzia poi la complessa ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del , si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si CP_1
prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, come visto, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485
d.lgs. n. 297/1994, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione anche con la sentenza n. 8426 del 25.3.2021, ha ribadito che, in base ai principi sopra richiamati, si rende necessaria una verifica del caso concreto.
13 Tanto premesso, la parte ricorrente ha calcolato l'anzianità preruolo di fatto maturata sugli effettivi giorni di servizio prestati e quindi in misura superiore a quella riconosciuta alla data di immissione in ruolo con il decreto di ricostruzione di carriera.
Va quindi accolta la domanda dele ricorrenti volta al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine stipulati e sino all'immissione in ruolo con condanna dell'amministrazione alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica sulla base del riconoscimento dell'intero ed effettivo servizio preruolo prestato, come indicato dalla difesa attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari e tenuto conto del valore della domanda accolta, nonché del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
e nei confronti del
[...] Parte_2 Controparte_1
, nella contumacia di quest'ultimo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
[...]
od assorbita, previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera nn. 705/2017 per e 1919/2020 per;
Parte_1 Pt_2
accerta il diritto delle ricorrenti all'immediato riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta prima dell'immissione in ruolo, condanna il alla ricostruzione della carriera delle Controparte_1
ricorrenti, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo di:
- anni 9, mesi 10 e giorni 23 per;
Parte_1
- anni 14 mesi 0 e giorni 22 per;
Parte_2
e dell'anzianità di servizio complessiva al 31.12.2024 di:
14 - anni 19, mesi 2 e giorni 23 per;
Parte_1
- anni 20 mesi 4 e giorni 22 per;
Parte_2
condanna il a corrispondere alle ricorrenti le Controparte_1
conseguenti differenze retributive lorde, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo: per , € 1.625,50 per il periodo pre ruolo e € 1.711,52 per il periodo Parte_1
successivo all'immissione in ruolo;
per , € 4.765,88 per il periodo pre ruolo e € 3.164,40 per il periodo Parte_2
successivo all'immissione in ruolo;
condanna il alla rifusione in favore delle ricorrenti Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per spese anticipate, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 5 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
15
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 231/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da e – con Avv.ti ELENA Parte_1 Parte_2
NN GE EI e SO GIANNINI;
contro
– non costituito;
Controparte_1
oggi 5.11.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. GIANNINI.
Nessuno compare per la parte convenuta.
Il Giudice stante la regolare notificazione del ricorso alla parte convenuta, dichiara la contumacia di;
Controparte_1
L'Avv. GIANNINI deposita in forma cartacea i documenti 7 e 15 che non si aprono dal telematico. Per rettifica il ricorso indicando la data di Parte_1
immissione in ruolo al 1.9.2015 (non 1.9.2018) e quanto all'anzianità pre ruolo, la conferma come indicata il ricorso, ma al 31.12.2024 indica un'anzianità di anni 19, mesi 2 e giorni 23 (non di anni 17 mesi 2 e giorni 23). Conferma le domande economiche.
Per conferma il ricorso. Dichiara che non presenzierà alla lettura della Pt_2
sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 231/2025 , avente per oggetto “preruolo – ricostruzione di carriera – differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- con il patrocinio degli Avv.ti SO GIANNINI e ELENA C.F._2
NN GE EI parte ricorrente,
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 16/04/2025, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice
[...]
del lavoro, il , allegando di avere Controparte_1
lavorato alle dipendenze del convenuto con una serie di contratti di lavoro a tempo CP_1
determinato per lo svolgimento di attività di docente e di avere ottenuto sentenza favorevole dalla Corte d'Appello di Milano, che ha accertato la violazione del principio di non discriminazione in relazione al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini economici e condannato genericamente il al risarcimento del danno da quantificare CP_1
nelle differenze retributive risultanti tra la retribuzione riconosciuta ad un lavoratore assunto a
3 tempo indeterminato, di pari livello e anzianità, a far data dal primo contratto a tempo determinato ed entro il termine di prescrizione decennale.
Le ricorrenti hanno dato atto di essere state immesse in ruolo rispettivamente in data 1.9.2015
) e il 1.9.2018 ). Dolendosi di avere ricevuto solo in parte il Parte_1 Pt_2
pagamento di quanto dovuto dall'amministrazione scolastica per il periodo pre ruolo, le ricorrenti hanno quantificato e chiesto il pagamento delle differenze retributive dovute per il periodo preruolo, nel quale hanno ricevuto soltanto la retribuzione della prima fascia stipendiale, nonché per il periodo successivo all'immissione in ruolo (non essendo stata loro riconosciuta la corretta progressione stipendiale) sino al 31.12.2024, sostenendo l'applicabilità dei gradoni stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva.
Non si è costituito in giudizio il , che è stato dichiarato Controparte_1
contumace all'odierna udienza, in cui la difesa attorea ha svolto alcune precisazioni in ordine all'anzianità di servizio di . Parte_1
2. La sentenza di condanna generica, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, ha già statuito il diritto dele ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata ed al risarcimento del danno, pari alle differenze retributive maturate e risultanti dalle differenze tra la retribuzione percepita nel periodo preruolo e quella riconosciuta ad un lavoratore a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
In particolare, le ricorrenti lamentano che in conseguenza del non corretto computo dell'anzianità di servizio, esse non siano state correttamente inquadrate nelle fasce stipendiali che, come previsto dalla contrattazione collettiva, sono incrementate proprio sulla base di detta anzianità di servizio.
La domanda appare ormai corroborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. sentt.
Cass. nn. 20918/19, 22558/2016), che ha affermato il principio per cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
4 prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
All'affermazione di tale principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive, la
Corte è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
3. Pertanto la domanda relativa al riconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal
CCNL del comparto scuola anche per i periodi nei quali le ricorrenti hanno svolto servizi pre- ruolo va accolta, perché il principio di non discriminazione affermato dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Corte di Cassazione implica che, nella ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera dele ricorrenti, l'anzianità maturata nei servizi non di ruolo vada computata come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Il principio affermato dalla Corte d'Appello implica che ai fini della progressione stipendiale,
l'anzianità maturata dalle ricorrenti nei servizi non di ruolo vada computata come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2924/2020.
Nella citata sentenza n. 31150/2019, ha poi espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo:
“Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità
5 attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS NA punto 43; Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)”.
La corretta applicazione della progressione stipendiale va fatta sulla base dell'effettivo servizio preruolo prestato fino all'immissione in ruolo.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass.
n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012). Il servizio preruolo, come calcolato dalla parte ricorrente sulla base dello stato matricolare, non risulta espressamente contestato dalla parte resistente.
4. Deve inoltre considerarsi irrilevante, ai fini delle progressioni stipendiali, l'anno 2013 per effetto del cd . “blocco” dell'anzianità” sancito dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013.
In effetti all'odierna udienza il procuratore attoreo ha rinunciato alla domanda di riconoscimento economico dell'anno 2013, limitandosi alla domanda di riconoscimento giuridico.
La questione è stata affrontata dalla sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data
21.5.2025 n. 13619/2025. Tale decisione, stanti i dubbi interpretativi insorti dopo la sentenza n.
16133/2024 emessa dalla stessa Corte, in ordine alla portata dell'art. 9, comma 23 del dl
78/2010, ha anzitutto così ricostruito la cornice normativa di riferimento:
6 “Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n.
78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
7
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....".
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_2
successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_2
integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre
a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che
" Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle
8 posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per
l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
Considerate le disposizioni rilevanti, i giudici di legittimità -rispetto alla questione se l'art. 9, comma 23, cit. impedisca di tenere conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; ovvero se
(come vorrebbe l'Amministrazione) abbia comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse- hanno ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Secondo i giudici di legittimità, considerato che il comma 23 del citato art. 9 “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”, ha concluso che “la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema
9 di avanzamento automatico, senza che ciò smentisca il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
La sentenza in commento ha però anche precisato che gli effetti economici del blocco vanno distinti dalla rilevanza giuridica dell'annualità in discussione. Sul punto ha così argomentato:
“La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
5. La difesa attorea ha calcolato le differenze stipendiali per il periodo preruolo, tenendo conto della prescrizione decennale, dichiarata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza passata in giudicato, oltre che di quanto già corrisposto alle docenti. Quanto alle differenze stipendiali maturate dopo l'immissione in ruolo la domanda è contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale.
La parte convenuta va quindi condannata a corrispondere l'importo azionato, che anche per il periodo preruolo è da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, trattandosi sì di somme dovute a titolo risarcitorio, secondo quanto statuito dalla Corte d'Appello, ma pur sempre di una somma volta a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi e perciò soggetta a tassazione (cfr. sent. Cass. n. 5108/2019).
10 6. Le ricorrenti chiedono in questa sede anche la ricostruzione della carriera sulla base dell'integrale computo del servizio preruolo effettivamente prestato. Deducono -in punto di diritto- che il servizio preruolo sia assimilabile ed equiparabile a quello prestato dai colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato, non essendovi motivo alcuno per cui ai dipendenti a tempo determinato il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo sia discriminato all'atto della ricostruzione della carriera e sia retribuito con uno stipendio che rimane sempre pari a quello della prima fascia stipendiale per tutto il periodo di precariato.
L'assunto è fondato.
Occorre anzitutto considerare che operano nella materia gli artt.485 e 489 del D.Lvo 297/1994.
Dispone l'art. 485, comma primo, cit. “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'art. 489 dispone che “
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. "
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31149 del 28.11.2019, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera
11 del personale insegnante della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato quanto segue:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Nella motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione chiarisce che la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perchè se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, e ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
12 Evidenzia poi la complessa ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del , si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si CP_1
prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, come visto, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485
d.lgs. n. 297/1994, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione anche con la sentenza n. 8426 del 25.3.2021, ha ribadito che, in base ai principi sopra richiamati, si rende necessaria una verifica del caso concreto.
13 Tanto premesso, la parte ricorrente ha calcolato l'anzianità preruolo di fatto maturata sugli effettivi giorni di servizio prestati e quindi in misura superiore a quella riconosciuta alla data di immissione in ruolo con il decreto di ricostruzione di carriera.
Va quindi accolta la domanda dele ricorrenti volta al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine stipulati e sino all'immissione in ruolo con condanna dell'amministrazione alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica sulla base del riconoscimento dell'intero ed effettivo servizio preruolo prestato, come indicato dalla difesa attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari e tenuto conto del valore della domanda accolta, nonché del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
e nei confronti del
[...] Parte_2 Controparte_1
, nella contumacia di quest'ultimo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
[...]
od assorbita, previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera nn. 705/2017 per e 1919/2020 per;
Parte_1 Pt_2
accerta il diritto delle ricorrenti all'immediato riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta prima dell'immissione in ruolo, condanna il alla ricostruzione della carriera delle Controparte_1
ricorrenti, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo di:
- anni 9, mesi 10 e giorni 23 per;
Parte_1
- anni 14 mesi 0 e giorni 22 per;
Parte_2
e dell'anzianità di servizio complessiva al 31.12.2024 di:
14 - anni 19, mesi 2 e giorni 23 per;
Parte_1
- anni 20 mesi 4 e giorni 22 per;
Parte_2
condanna il a corrispondere alle ricorrenti le Controparte_1
conseguenti differenze retributive lorde, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo: per , € 1.625,50 per il periodo pre ruolo e € 1.711,52 per il periodo Parte_1
successivo all'immissione in ruolo;
per , € 4.765,88 per il periodo pre ruolo e € 3.164,40 per il periodo Parte_2
successivo all'immissione in ruolo;
condanna il alla rifusione in favore delle ricorrenti Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per spese anticipate, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 5 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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