Articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 245
Articolo 7Articolo 9
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5 settembre 1990
Art. 8. Istituzione del Politecnico di Bari 1. E' istituito il Politecnico di Bari. Esso e' compreso fra le universita' statali previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le facolta' di ingegneria e di architettura dell'Universita' di Bari sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Universita' di Bari relativi al funzionamento delle due facolta' in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1991-1992.
3. Il decano del corpo accademico della facolta' di ingegneria cura gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e' il seguente:

"TITOLO I
UNIVERSITA' E ISTITUTI SUPERIORI
Sezione I - ORDINAMENTO
Capo I
Fini dell'istruzione superiore e istituti nei quali
s'impartisce
Art. 1. - L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.
Essa e' impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente testo unico:
1) nelle regie universita' e nei regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B;
2) nelle universita' e negli istituti superiori liberi".
Entrata in vigore il 5 settembre 1990