Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 12/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione “ Gruppo RI Regina dell’Amore ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Picozza e Rosa Michela Rizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Soraga di Fassa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
- Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
I) della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Soraga di Fassa adottata in via preliminare con deliberazione del commissario ad acta n.1 in data 14/11/2023 e depositata a libera visione del pubblico per giorni 60 con scadenza per la presentazione di eventuali osservazioni il giorno 22/01/2024;
II) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quello impugnato sub. 1 anche non cognito con particolare ma non esclusivo riferimento alle planimetrie del PRG ed alle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo Piano Regolatore Generale del Comune di Soraga di Fassa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
I) della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Soraga di Fassa adottata in via preliminare con deliberazione del commissario ad acta n.1 in data 14/11/2023 e depositata a libera visione del pubblico per giorni 60 con scadenza per la presentazione di eventuali osservazioni il giorno 22/01/2024;
II) della delibera di adozione definitiva della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Soraga di Fassa adottata in via definitiva con deliberazione del commissario ad acta n.1 in data 13/08/2024, comprensiva del rigetto dell’osservazione presentate dalla ricorrente in data 18.01.2024;
III) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quello impugnato sub. 1 e 2 anche non cognito con particolare ma non esclusivo riferimento alle planimetrie del PRG ed alle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo Piano Regolatore Generale del Comune di Soraga di Fassa e segnatamente, per quanto necessario, le NTA del PRG di rilevamento dei centri storici: art. 6 ed il Capo II (Articolazione del PRG relativo agli insediamenti storici dall’art. 113 [ora 96] all’art. 131) ed infine le schede degli insediamenti storici n. 96 categoria R3 e n. 97 categoria R4 in località Roisc.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Soraga di Fassa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Associazione “ Gruppo RI Regina dell’Amore ”, ricorrente nel ricorso in esame, è proprietaria delle particelle edificiali 173 e 337 e della particella fondiaria 1176 C.C. Soraga I che ricadono nel Piano regolatore comunale del Comune di Soraga di Fassa in vigore in “ zona residenziale – insediamenti storici isolati ”, con previsione della categoria di intervento “ristrutturazione edilizia ”.
2. Il Comune di Soraga di Fassa in data 17.12.2021 avviava il procedimento di Variante generale del Piano regolatore generale (PRG), a norma dell’art. 37 della legge provinciale urbanistica di Trento 4 agosto 2015, n. 15, pubblicando all’albo comunale il relativo avviso preliminare, con precisazione dell’iter di formazione della Variante e degli obbiettivi perseguiti.
3. A seguito del suesposto avviso, in data 21.01.2022, la ricorrente presentava domanda ai sensi dell’articolo 37, comma 1, della l.p. n. 15 del 2015 per il mutamento della destinazione d’uso delle particelle sopra elencate al fine di conseguire la “ destinazione attività alberghiera D2 ”.
4. La Variante, redatta da un professionista appositamente incaricato dal Comune, veniva depositata presso l’Amministrazione comunale il 23.08.2023 e, in ragione dell’incompatibilità della maggioranza dei consiglieri comunali, per la sua approvazione veniva nominato un commissario ad acta . Il commissario adottava in via preliminare la Variante con propria delibera n. 1 dd. 14.11.2023, disponeva la pubblicazione su un quotidiano locale dell’avviso di tale deposito e la Variante veniva messa in visione del pubblico per 60 giorni, il tutto nel rispetto dell’articolo 37 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.
5. L’adozione preliminare della Variante non contemplava alcuna modifica della destinazione d’uso delle particelle di proprietà della parte ricorrente, confermando la previgente destinazione urbanistica delle aree. In ragione di ciò, visionati gli atti, la parte ricorrente presentava le proprie osservazioni, in data 18.01.2024 in forza dell’art. 37, commi 3 e 4, della l.p. n. 15 del 2015, intese a nuovamente e motivatamente a riproporre la richiesta di mutamento della destinazione delle pp.ee. 173 e 337 in questione in “attività alberghiera D2 ”.
6. Nelle more della valutazione delle osservazioni da parte del Comune, l’Associazione “ Gruppo RI Regina dell’Amore ” (d’ora in poi anche Associazione) ha notificato e depositato il ricorso introduttivo in epigrafe indicato, con il quale ha chiesto l’annullamento o la dichiarazione di nullità della delibera di adozione preliminare della Variante al Piano regolatore comunale nonché “di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale alla stessa, anche non cognito con particolare ma non esclusivo riferimento alle planimetrie del Prg ed alle norme tecniche di attuazione” , per i seguenti motivi:
I. “ Violazione e falsa applicazione dei principi generali della legge 17/08/1942 n. 1150 e della legge urbanistica della provincia di Trento 15/2015 nei loro principi generali come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa ed in particolare violazione degli articoli 2, 18, 19 e 24 della medesima legge provinciale urbanistica della PAT e s.m.i. 1.2. Violazione dei principi generali del Prg sia nelle norme tecniche che in quelle cartografiche ”. Con il primo motivo la parte ricorrente osserva che, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, deve intendersi abbandonato il concetto di “ zona omogenea” e pertanto la zonizzazione (residenziale, alberghiera, produttiva, agricola, verde ecc.) non necessita di una pianificazione unitaria. Tale impostazione sarebbe stata recepita nella legge provinciale urbanistica di Trento, n. 15 del 2015 - art. 24 - con la conseguenza non vi sono ostacoli alla modifica della destinazione d’uso richiesta di una singola zona residenziale in una destinazione d’uso alberghiera. Sotto altro profilo, l’Associazione ritiene che il potere pianificatorio esercitato dal Comune di Soraga sia ascrivibile alla discrezionalità tecnica, pertanto sindacabile per le ragioni esposte nel ricorso. Nel merito, la ricorrente lamenta la contraddittorietà ed illogicità della scelta effettuata dal Comune rispetto alle previsioni di massima esposte nella Variante. Infatti, la legge provinciale di Trento prevede quale obbiettivo generale la limitazione del consumo di suolo (art. 2) e tale obbiettivo è ripreso anche nell’articolo 1 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della Variante, al comma 2.2, che persegue: “ Il contenimento, quantitativamente differenziato, e la ridefinizione qualitativa delle espansioni urbane per gli interventi di edilizia residenziale ed alberghiera ”. La modifica della destinazione d’uso richiesta, in tesi della ricorrente, risponde a tali finalità e, nel contempo, non viola prescrizioni generali, tenuto conto anche del fatto che l’Associazione non ha finalità commerciali di lucro, come si evince dal suo statuto, non ponendosi in concorrenza con l’attività alberghiera vera e propria. Attraverso la modifica della destinazione urbanistica dell’area l’Associazione vuole incrementare le attrattive turistiche e sociali della val di Fassa, e tale istanza si pone in coerenza con l’attività turistico ricettiva già svolta nell’edificio. L’intervento proposto, infatti, già rientrerebbe nella previsione dell’art. 68 delle nuove NTA della Variante al PRG adottata, concernente le Aree per attività alberghiera, in quanto relativa ad un’area sulla quale da tempo insiste una struttura ricettiva. Infine, l’iniziativa, rientrerebbe nella stretta definizione di albergo ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (art. 5) per cui il cambio di destinazione d’uso comporterebbe solo la richiesta del provvedimento abilitativo dell’attività alberghiera.
II. “ Violazione dell’articolo 41 primo comma della Costituzione. Violazione della legge 241/90 e della corrispondente legge provinciale Trento. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà ed illogicità tra attività istruttoria e decisione tecnica ”. Con il secondo mezzo l’Associazione lamenta che la scelta intrapresa dal Comune si porrebbe in contrasto con la pur rilevata sussistenza di un’attività ricettiva svolta sulle particelle in questione (come si evince dalla scheda 96 relativa all’edificio), risultante dalla “ licenza ” a struttura ricettiva extralberghiera attualmente in esercizio “ concessa ” a suo tempo dal Comune, in asserita violazione della zonizzazione in atto. L’Amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto tener conto della situazione di fatto e della legittima aspettativa della parte ricorrente risultante dalla vocazione a struttura ricettiva espressa dall’edificio in questione che configura, in tesi della ricorrente, un diritto soggettivo all’esercizio di un’attività economica consentito dall’articolo 41, primo comma della Costituzione, poiché, secondo l’Associazione, la destinazione residenziale ove confermata metterebbe “ fuori legge ” la licenza già concessa, mancando l’introduzione di una norma particolare per il riconoscimento dell’utilizzazione in atto delle particelle considerate.
III. “ Violazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 241/1990 e della corrispondente legge provinciale 23/1992. Violazione dell’articolo 19 della legge provinciale Trento 15/2015. Eccesso di potere per omessa istruttoria e omessa motivazione della scelta” . Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce ancora il vizio di eccesso di potere per “ omessa istruttoria e omessa motivazione della scelta”, sotto il profilo della mancata osservanza delle norme procedimentali atte ad assicurare la partecipazione della ricorrente al procedimento pianificatorio, non solo con riguardo a quelle generali imposte dalla l. n. 241 del 1990 ma anche con riferimento alle specifiche disposizioni della l.p. n. 15 del 2015 (segnatamente art. 19), che si traducono nel dovere del Comune di prendere in considerazione l’istanza presentata il 21.01.2022 in fase di elaborazione della variante al PRG. Censura a tale proposito l’assenza di una motivazione del rigetto di tale proposta, pur nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza - che esclude in linea generale la necessità di una motivazione puntuale in ordine alle osservazioni presentate in sede di pianificazione urbanistica - limiti peraltro ritenuti non applicabili nel caso di specie, in ragione del fatto che la nuova destinazione renderebbe incompatibile l’attività economica svolta nella struttura. Il ricorso conclude chiedendo “ di accogliere il presente ricorso nei sensi di cui in motivazione annullando le prescrizioni grafiche illegittime e dettando le opportune prescrizioni conformative della successiva attività del Comune di Soraga di Fassa in sede di piano regolatore generale urbanistico”.
7. Si è costituito il Comune di Soraga a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, e con memoria dell’8.7.2024 ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, in ragione della pretesa di rimettere al sindacato del Giudice amministrativo scelte di merito spettanti all’Amministrazione in materia di pianificazione urbanistica. Inoltre, ha rappresentato l’infondatezza del gravame poiché nessuno dei principi generali evocati dalla ricorrente sono stati violati nel caso di specie, trattandosi dell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, non di natura tecnica, sindacabile nei limiti della manifesta abnormità, irragionevolezza, sproporzione ed erroneità, insussistenti nel caso di specie. Inoltre, non è stata violata la l.p. n. 15 del 2015 allorquando pone l’obbiettivo di limitare il consumo di suolo, certamente non pregiudicato dal mantenimento della zonizzazione in essere. In particolare, non sussiste contraddittorietà ed illogicità tra le previsioni di massima perseguite con la Variante e le scelte effettuate, le quali, per quanto di interesse, si inquadrano nell’obbiettivo esplicitato nella relazione illustrativa della “ puntuale ricognizione degli edifici del centro storico mediante aggiornamento delle relative schede” , adempimento assolto con l’analisi operata sulla p.ed. 173 in proprietà della ricorrente, confermata quale insediamento storico isolato in ristrutturazione, da destinarsi in zona residenziale. Sotto altro profilo, la destinazione ad attività alberghiera richiesta non è in alcun modo assimilabile all’esercizio dell’attività di affittacamere attualmente svolto nella p.ed. 173, attività compatibile con la destinazione residenziale in virtù di un minore carico urbanistico e dei differenti servizi pubblici offerti rispetto alla prima. In tal senso nessuna aspettativa qualificata è maturata in capo alla ricorrente per effetto dell’attività extralberghiera sin qui esercitata, secondo i crismi indicati in maniera univoca della giurisprudenza, con conseguente esclusione dell’obbligo di una puntuale motivazione. Simile obbligo non sussiste in generale nelle scelte effettuate in materia di pianificazione urbanistica, ove l’Amministrazione deve orientarsi al rispetto dell’interesse pubblico e non dell’interesse del privato ed è sufficiente la coerenza delle stesse con i criteri seguiti, escludendosi in tal senso la violazione dell’art. 41 della Costituzione. La resistente prospetta, infine, che il mantenimento della destinazione residenziale “ ben può trovare il suo motivo ispiratore nella volontà discrezionale dell’Amministrazione locale preposta al governo del territorio di sottrarre parte del territorio comunale a nuove attività alberghiere, le quali peraltro comportano un carico urbanistico diverso ”. Da ultimo, il Comune evidenzia di aver pienamente osservato le garanzie procedimentali imposte dalla l.p. n. 15 del 2015, mentre in via generale è escluso un dovere di motivazione puntuale a supporto del rigetto o dell’accoglimento delle osservazioni proposte dai privati in sede procedimentale.
8. La Provincia Autonoma di Trento, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
9. Con memoria di replica del 29.07.2024 l’Associazione “ Gruppo RI Regina dell’Amore ” ha insistito per l’accoglimento delle proprie conclusioni.
10. Nell’udienza del 19.09.2024 il Presidente di questo Tribunale ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso, stante l’intendimento espresso dall’Associazione ricorrente di proporre motivi aggiunti sull’atto di adozione definitiva della Variante nel frattempo approvato il 13.08.2024.
11. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 25.11.2024, l’Associazione ha impugnato la delibera commissariale n. 1 del 13.08.2024 di adozione definitiva della Variante al PRG comunale, comprensiva del rigetto dell’osservazione presentata dalla ricorrente in data 18.01.2024, rubricata sub. 21 dell’elaborato ivi allegato, recante la seguente motivazione: “La nuova destinazione richiesta determinerebbe la perdita dei caratteri peculiari degli edifici del centro storico ”. Ha gravato, inoltre e per quanto necessario, le NTA del PRG di rilevamento dei centri storici, segnatamente l’art. 6 ed il Capo II (Articolazione del PRG relativo agli insediamenti storici dall’art. 113 [ora 96] all’art. 131) ed infine le schede degli insediamenti storici n. 96 categoria R3 e n. 97 categoria R4 in località Roisc.
Il ricorso per motivi aggiunti prospetta in via derivata, con riferimento ai nuovi provvedimenti ed atti impugnati, i medesimi motivi (primo, secondo e terzo) di illegittimità avanzati nel ricorso introduttivo. Inoltre, aggiunge i sotto riportati motivi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo di illegittimità autonoma della delibera di approvazione definitiva della Variante comprensiva del rigetto dell’osservazione presentate dalla ricorrente.
IV. “ Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 37 della l.p 4 agosto 2015, n. 15 sul regime di controdeduzione alle osservazioni. Violazione dei principi generali in materia di pianificazione regolatoria ”. Con richiamo a quanto già affermato in sede di ricorso introduttivo, in tesi dell’Associazione dovevano applicarsi tutti i principi propri del contraddittorio e dell’obbligo di motivazione di cui alla l. n. 241 del 1990 (artt. 1-3) e alla l. p. 23 del 1992, disattesi invece dal Comune. Sarebbe inoltre errata la qualificazione della richiesta di modifica della destinazione d’uso da “ edificio residenziale in centro storico ” a “ area alberghiera ” poiché l’edificio di cui è proprietaria la ricorrente non è in “ centro storico ”, stante la sua ubicazione nella frazione di Roisc, dovendosi intendere “centro storico ” il centro originariamente sorto vicino alla chiesa vecchia del Comune. Il Comune, dunque, sarebbe incorso nella confusione tra centro storico e insediamenti aventi caratteristiche storiche, non dimostrando, peraltro, come la trasformazione della struttura esistente — attualmente struttura turistico-ricettiva, munita di apposita licenza — determinerebbe “ la perdita dei caratteri peculiari degli edifici costituenti insediamenti storici ”, e tale circostanza integrerebbe anche il vizio motivazionale consistente nell’incapacità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico della decisione.
V. “ Violazione per mancata applicazione delle norme di legge di regolamento edilizio provinciale e delle NTA del PRG. Eccesso di potere per sviamento. Violazione art. 41 della Costituzione e del principio di concorrenza tra attività economiche ”.
La ricorrente ribadisce la violazione dell’art. 41 della Costituzione quanto al mancato accoglimento della modifica della destinazione richiesta, ed inoltre dell’“ articolo 118 sul concetto di sussidiarietà orizzontale secondo cui <tutto ciò che non è vietato deve essere permesso>” poiché “ Nessuna norma nega il passaggio da area residenziale ad area alberghiera.... ” ed in assenza della violazione di norme specifiche sarebbe concesso dall’ordinamento introdurre la modifica della destinazione dell’area richiesta dalla ricorrente.
La ricorrente asserisce che sussiste una disparità di trattamento tra situazioni soggettivamente ed oggettivamente analoghe quali si desumerebbero dalla tavola di zonizzazione depositata in atti quanto alle aree alberghiere D2, con il “ragionevole sospetto ” della volontà dell’Amministrazione di tutelare la categoria degli alberghi “ impedendo addirittura la trasformazione senza opere di insediamenti posti in zona residenziale per non creare una concorrenza sul mercato ”.
VI. “ Eccesso di potere e violazione di legge per illegittimo esercizio della cd. Discrezionalità tecnica” . Il motivo di gravame replica quanto già dedotto nel primo motivo del ricorso introduttivo nel ricondurre l’esercizio del potere espresso dal pianificatore comunale alla discrezionalità tecnica, e non alla discrezionalità amministrativa, e ribadisce le carenze motivazionali dell’Amministrazione che non avrebbero reso chiaro né i criteri che presiedono all’esercizio della discrezionalità tecnica, né i processi di applicazione degli stessi.
VII. “ Violazione per errata applicazione della l.p. Trento sugli insediamenti storici 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari, nonché modificazioni alla l.p. 5 settembre 1991, n. 22). Violazione delle NTA del PRG del Comune di Soraga di Fassa, art. 6, nonché artt. 113 (ora 96), 131 (ora 112, e in particolare dell’art. 117 (ora 99) (Nuclei antichi ed edifici storici sparsi), con preciso riferimento ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Eccesso di potere per incompetenza del Comune ”.
Parte ricorrente contesta la violazione dell’articolo 1, comma 1 e 2 della l.p. n. 1 del 1993 quanto alla tutela ed al riutilizzo del tessuto storico, sociale e culturale degli insediamenti storici, diretta a promuovere la miglior fruizione dei centri storici, da individuarsi secondo i criteri approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 20116/1992, che a dire dell’Associazione non sono correttamente applicati. Così come non correttamente applicati sarebbero stati i criteri di cui all’ art. 117 (ora 99) - recante i “ Nuclei antichi ed edifici storici sparsi ” - delle NTA del PRG di Soraga, come si evincerebbe dai documenti allegati in giudizio. In primo luogo, la frazione di Roisc, in cui è ubicata l’area oggetto della disamina, non è sita nel centro storico di Soraga, costituendo, piuttosto, un nucleo sparso della frazione di Garghele, né in tesi della parte ricorrente si rinviene alcuna formazione di origine antica. L’Associazione sostiene, inoltre, che dalle schede n. 96 e n. 97 del PRG di rilevazione degli Insediamenti Storici - quest’ultima relativa ad “ una pertinenza posteriore al 2022 utilizzata come locale di ristorazione ” - si desumerebbe che gli edifici in questione sono datati al 1970 come epoca di costruzione e dalla documentazione fotografica sarebbe agevolmente evincibile che il fabbricato è stato integralmente ricostruito e quindi le ulteriori specificazioni contenute nell’analisi delle schede (colonna di destra) sarebbero erronee non esistendo più alcuna porzione originale del fabbricato stesso. In particolare la scheda 97 individua un edificio nuovissimo in gran parte in vetro con copertura posteriore al 2020. Ne deriverebbe l’erronea applicazione dell’art. 117 delle NTA del PRG comunale, da cui è fatto discendere anche il vizio di eccesso di potere sotto forma di cattivo esercizio della discrezionalità tecnica, stante l’erroneità dell’attività di ricognizione espletata, nonché ancora di eccesso di potere per sviamento, dato dal sospetto di tutela degli altri albergatori dall’ingresso nel mercato di un nuovo possibile concorrente localizzato in una zona particolarmente bella dal punto di vista naturalistico e panoramico che si presta egregiamente per attività alberghiera di alta qualità.
VIII. “ Illegittimità in parte qua della Variante al PRG impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché con i presenti motivi aggiunti, in quanto non contenente in via subordinata la destinazione dell’area in oggetto di proprietà della ricorrente ad attività turistico-ricettiva. Violazione dei principi generali in materia di attività turistico-ricettive come contenute nella l.p. 4 agosto 2015, n. 15 e nella l.p 15 maggio 2002, n. 7, artt. 5 e seguenti. Violazione di legge per errore nei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per comportamento errato e contraddittorio, nonché disparità di trattamento o manifesta ingiustizia rispetto a situazioni giuridico soggettive analoghe ”.
La ricorrente insiste per l’illegittimità della contestata Variante al PRG, che avrebbe dovuto prevedere anche all’interno della destinazione alberghiera D2 disposizioni particolari per le attività turistico-ricettive invece non considerate minimamente, in asserito contrasto con l’art. 24, comma 8, della l.p. 15 del 2015 e con la l.p. 7 del 2002. L’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere almeno parzialmente l’osservazione n. 21, destinando l’area se non a destinazione alberghiera, perlomeno a destinazione turistico-ricettiva conforme alla situazione di fatto e di diritto esistente.
L’Associazione conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, con l’annullamento degli atti impugnati e l’indicazione delle opportune prescrizioni conformative della successiva attività del Comune di Soraga: in particolare l’accertamento, quanto alla proprietà della ricorrente, della destinazione alberghiera D2 in conformità all’articolo 68 (già 75) NTA del PRG “ area per attività alberghiera D2 ” o “ quantomeno in subordine destinazione turistico-ricettiva all’interno dell’area alberghiera o in subordine all’interno delle aree residenziali in applicazione dell’art. 24 comma 8 della legge urbanistica e di protezione del territorio della PAT n. 15/2015 ”. In sede istruttoria viene richiesta apposita CTU o verificazione tecnica per accertare l’effettiva destinazione in fatto e in diritto da assegnare alle aree oggetto del ricorso.
12. Il Comune di Soraga di Fassa si è costituito anche nel ricorso per motivi aggiunti, in data 23.12.2024, deducendone anzitutto l’inammissibilità poiché già con la Variante 2019 le pp.ed. 173 e 337 e la p.f. 1178 avevano la qualifica di zona residenziale - insediamenti storici isolati e categoria di intervento ristrutturazione edilizia, mai opposta dalla ricorrente che non potrebbe avanzare alcun nuovo interesse sul punto. L’inammissibilità grava il ricorso per motivi aggiunti anche laddove è chiesto a questo Tribunale, in caso di accoglimento del ricorso, di dettare le prescrizioni conformative della successiva attività del Comune di Soraga di Fassa in sede di PRG, per contrasto con l’art. 34, comma 2, c.p.a. La resistente, nel merito, ribadisce le conclusioni già sviluppate nelle precedenti memorie difensive, segnatamente rispetto ai primi tre motivi riportati dal ricorso introduttivo, quanto all’ampia discrezionalità amministrativa e non tecnica spettante al Comune in materia di pianificazione urbanistica con i conseguenti limiti di sindacato, nonché alla ridotta portata dell’onere motivazionale richiesto, ampiamente rispettato in ragione delle scelte di pianificazione del Comune e nell’insussistenza di una posizione qualificata della ricorrente, principi consolidati che trovano conferma nella giurisprudenza più recente. Nel caso di specie, non vi è stato né travisamento dei fatti né errore nei presupposti, posto che la richiesta dell’Associazione consisteva esattamente nella trasformazione delle particelle in esame in area alberghiera. La dicitura “ centro storico ” deve essere contestualizzata con riferimento latu sensu agli “ insediamenti storici ”, come confermato dalla qualifica degli edifici in esame di “ zona residenziale - insediamenti storici isolati ”, con richiamo al valore identitario degli edifici, parte di un tessuto storico-architettonico che rimanda alla memoria di una comunità - quella della Val di Fassa -, come definiti nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 20116 del 1992. Il Comune, infine, giustifica la sua scelta facendo leva sull’aumento del carico urbanistico derivante dall’attribuzione della destinazione alberghiera D2, ex art. 44 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, a causa dell’attrazione di un maggior numero di persone con la conseguente necessità di un utilizzo più intenso delle urbanizzazioni esistenti, dovendosi perciò tutelare anche l’ambiente e il paesaggio. Il quinto motivo di ricorso, sovrapponibile al secondo per l’aspetto di violazione dell’art. 41 della Costituzione, viene contrastato anche per l’assenza di specificità e chiarezza che ne comporta l’inammissibilità ex art. 40 c.p.a., nonché per il carattere indimostrato della grave accusa di sviamento di potere. Nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa il Comune ha agito conformemente alla l.p. n. 1 del 1993 (Legge Provinciale sugli insediamenti storici), nel suo art. 1, comma 2, lett. a), che prescrive quale finalità degli interventi: la promozione de “la conoscenza, la protezione, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra manifestazione antropico insediativa costituente eredità significativa della storia locale” nonché in conformità anche agli artt. 96 e 112 delle NTA del PRG 2023, nonché con i criteri di rilevazione degli insediamenti storici di cui alla Delibera della Giunta provinciale n. 20116/1992. Quanto all’anno di costruzione dell’edificio oggetto di ricorso, premesso l’intervenuto stralcio della scheda n. 97 di non pertinente inclusione negli insediamenti storici, il Comune evidenzia che nella scheda n. 96 l’edificio p.ed. 173 viene classificato come costruito anteriormente al 1860, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente (i.e. risalente al 1970), con una bassa, ancorché apprezzabile definizione dell’architettura storica (e non “nessuna definizione ” come riferito dalla parte ricorrente). Ribadisce, infine ed ancora una volta, la possibilità della ricorrente di esercitare l’attività di affittacamere, così come riconosciuta dalla dicitura riportata nella scheda 96.
13. L’Associazione ha replicato alle argomentazioni prospettate dalla Amministrazione resistente con memoria del 16.01.2025, in particolare quanto alla sussistenza dell’interesse al ricorso nonché all’assenza di ogni contrasto della domanda versata nei motivi aggiunti con l’art. 34, comma 2, c.p.a. Nel contempo, quanto al merito del ricorso, ha nuovamente insistito nelle proprie conclusioni.
14. In data 29.01.2025 la parte ricorrente da ultimo ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso, così come del ricorso rubricato sub. RG. 51/2024, alla data del 3.04.2025 in cui è calendarizzata l’udienza di trattazione del ricorso sub. RG. 191/2024, ricorsi accomunati dall’avere ad oggetto la Variante del PRG di Soraga di Fassa, chiedendo altresì la riunione degli stessi in ragione della loro connessione o comunque la trattazione in una medesima udienza, e tanto per “ garantire il contraddittorio ed evitare eventuali contrasti di giudicati o anticipazione di provvedimenti ed anche per economia processuale” .
15. Alla odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Rilevato il fatto che il ricorso rubricato sub. RG. 191/2024 costituisce la reiterazione del ricorso per motivi aggiunti versati nell’odierno giudizio, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente e risultante dal relativo oggetto (così definito: “ Ricorso per motivi aggiunti al Ricorso RG Ric. 50/2024 A valere, ove occorrer possa, quale Ricorso autonomo ”), non sussistono i presupposti per un rinvio della trattazione del merito della causa. Ciò tenuto conto del carattere eccezionale di tale differimento a mente dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. il quale dispone che “ il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza” .
II. Il Collegio ritiene anche di disattendere la richiesta di riunione del ricorso in esame con il ricorso RG. 51/2024, parimenti trattato nell’odierna pubblica udienza. Va ricordato che la decisione di disporre la riunione dei ricorsi ha carattere discrezionale, come si evince dal tenore letterale dell’art. 70 c.p.a., secondo cui “ il collegio può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi ” (giurisprudenza consolidata: tra le ultime Consiglio di Stato, Sez. IV, 2.05.2024, n. 4008). Nel caso in esame sussiste solo una parziale connessione oggettiva e soggettiva e la decisione di non dar corso alla riunione non può arrecare alcun pregiudizio alle ragioni di economicità e speditezza dei giudizi, né può determinare il rischio di un contrasto tra giudicati, tenuto conto della contestualità dell’udienza fissata per la relativa trattazione, dell’unicità della discussione, come risultante al verbale d’udienza, nonché dell’identità del Collegio chiamato alla decisione.
III. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, non merita accoglimento e tanto consente di prescindere dalle eccezioni in rito prospettate dal Comune di Soraga di Fassa, rilevando ulteriormente l’inutilità, al fine del decidere, degli incombenti istruttori richiesti dalla parte ricorrente.
IV. Giova soffermarsi su taluni consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di limiti al sindacato giurisdizionale sulle scelte di pianificazione urbanistica, di partecipazione al procedimento di formazione degli strumenti urbanistici nonché di ampiezza della motivazione relativa a tali determinazioni.
A) Quanto ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche dell’Amministrazione, costituisce ius receptum che il disegno complessivo espresso dal PRG o da una sua Variante costituisce l’estrinsecazione di un potere connotato da un’ampia discrezionalità, che implica non soltanto scelte strettamente inerenti all’assetto edilizio del territorio, ma anche scelte che afferiscono al più vasto quadro delle possibili opzioni relative allo sviluppo socio-economico del territorio stesso. Per tale ragione, secondo una consolidata giurisprudenza, le scelte urbanistiche si traducono in apprezzamenti di merito, sottratti al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità o palese irragionevolezza (cosiddetto sindacato estrinseco) ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 28.06.2024, n. 5729; Cons. Stato, sez. IV, 2.08.2022, n. 6799; ibidem 25.07.2022, n. 652; ibidem 22.03.2021 n. 2417; ibidem 16.10.2020, n. 6276).
B) Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza costante ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 29.03.2024, n. 2962 di conferma la sentenza TRGA Trento, 20 luglio 2018, n. 173; Cons. Stato, sez. IV, 22.03.2021, n. 2421), le scelte relative alla destinazione urbanistica e alla connessa disciplina operate con lo strumento urbanistico in relazione alle singole aree del territorio comunale non necessitano di un’apposita motivazione (cd. polverizzazione della motivazione), ulteriore rispetto a quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell’impostazione dello strumento urbanistico stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto del piano o della variante.
C) Giurisprudenza del tutto consolidata conferma, altresì, che le scelte urbanistiche non sono condizionate neppure dalla pregressa indicazione, nel precedente strumento urbanistico, di destinazioni o discipline diverse e più favorevoli rispetto a quelle previste con il nuovo piano o con la relativa variante, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione o della nuova disciplina in presenza di un’aspettativa qualificata alla conservazione di quella previgente. In particolare, la giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, citata sent. 2962/2024; Cons. Stato, sez. IV, 25.07.2022, n. 6525; Cons. Stato, Sez. VI, 8.06. 2020, n. 3632) ha statuito in via consolidata che una più incisiva motivazione della scelta urbanistica s’imponga solo in caso di superamento degli standard urbanistici ed edilizi, ovvero in presenza di precedenti determinazioni dell’Amministrazione o di provvedimenti giurisdizionali (come in presenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree o di sentenze passate in giudicato di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione) oppure, ancora, laddove venga classificata come zona agricola un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.
D) Parimenti l’uniforme giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 4.09.2024, n. 7382; Cons. Stato, sez. II, 4.02.2020, n. 915) ha precisato che le scelte urbanistiche richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un’area determinata. Pertanto, mentre richiede una motivazione specifica la c.d. variante puntuale o specifica, ossia la variante che interessi aree determinate del PRG, per le quali quest’ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative degli interessati), altrettanto non può dirsi allorché la destinazione di un’area muta per effetto dell’adozione di un nuovo PRG o di una variante c.d. generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. Infatti, in quest’ultima ipotesi non è in discussione la destinazione di una singola area, bensì il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell’ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione, ma il complesso delle scelte effettuate dall’ente con il nuovo strumento urbanistico, secondo criteri di sufficienza e congruità.
E) Infine, la consolidata giurisprudenza ha statuito che le osservazioni presentate dai cittadini dopo l’adozione del piano regolatore generale costituiscono meri apporti collaborativi alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione la quale, se è tenuta ad esaminarle, non può però essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente per la loro reiezione il mero contrasto con i principi ispiratori del piano ( ex multis Cons. Stato, sez. VII, 2.09.2024, n. 7349; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 19.03.2024 n. 1095).
V. Occorre ancora rimarcare che ciò di cui si duole la parte ricorrente nel ricorso introduttivo è il mancato accoglimento della proposta inoltrata in data 21.01.2022 per il mutamento di destinazione d’uso in “ attività alberghiera D2 ”, delle particelle edificiali 173 e 337 e della particella fondiaria 1176 aventi attualmente destinazione a “ zona residenziale – insediamenti storici isolati”. Tale proposta è stata presentata ancora nella fase di avvio del procedimento di Variante ordinaria al PRG del Comune di Soraga, disciplinata dall’articolo 37, comma 1 della legge provinciale urbanistica di Trento 4 agosto 2015, n. 15, secondo il quale: “ 1. Preliminarmente all’avvio del procedimento di adozione del PRG, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell’albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione ”, e si inquadra pertanto nelle “ proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi ” che chiunque può presentare a seguito della pubblicazione dell’avviso preliminare. Il contenuto della proposta di variante in argomento è stato poi riprodotto nelle osservazioni presentate dalla parte ricorrente in data 18.01.2024, successivamente alla delibera di prima adozione. Parimenti le censure espresse nel ricorso introduttivo, in ordine alla disattesa proposta di variante al PRG, sono state riproposte negli identici termini con i primi tre motivi del ricorso per motivi aggiunti, con riferimento alla delibera di adozione definitiva della Variante approvata delibera commissariale n. 1 del 13.08.2024 comprendente il rigetto delle osservazioni presentata dall’Associazione in data 18.01.2024. Pertanto, questo Collegio concentrerà, la disamina nel merito delle censure esposte nel ricorso introduttivo unitamente a quelle, del tutto corrispondenti, relative al ricorso per motivi aggiunti (motivi primo, secondo e terzo).
VI. Il primo motivo di gravame del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti non merita favorevole apprezzamento.
1) La proposta presentata ex art. 37, comma 1, l.p. n. 15 del 2015, condivide la natura delle osservazioni procedimentali presentate successivamente nell’ambito del procedimento pianificatorio: le proposte previste dal primo comma dell’art. 37 della l.p. n. 15 del 2015 e le osservazioni previste dal terzo e quarto comma del medesimo articolo (secondo i quali “ 3. Il comune adotta in via preliminare il PRG e pubblica l’avviso relativo all’adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone con le modalità previste dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi e pubblica sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale. Nel medesimo periodo di deposito, il comune può svolgere ulteriori forme di partecipazione ai sensi dell’articolo 19. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il PTC o il relativo stralcio, alla comunità. 4. Nel termine previsto dal comma 3 chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse….” ), sono istituti accomunati dalla volontà del legislatore di assicurare un’effettiva partecipazione degli interessati al procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale e si differenziano solo quanto al momento di presentazione. Infatti, le proposte pervengono all’Amministrazione procedente in un momento nel quale la struttura ed i contenuti del piano non sono ancora noti, proprio in quanto l’avviso preliminare si limita ad indicare gli obbiettivi che l’Amministrazione intende perseguire, mentre le osservazioni hanno ad oggetto le puntuali scelte operate dall’Amministrazione in sede di adozione preliminare dello strumento urbanistico (sentenza TRGA Trento, 30.03.2022, n. 74). Anche per le proposte disciplinate dall’art. 37, comma 1, della l.p. n. 15 del 2015, così come per le osservazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, deve trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riportato e condiviso da questo Tribunale ( ex multis sent. TRGA Trento 9.04.2024, n. 54; 19.12.2021, n. 197) che le qualifica quali mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo. In uno con siffatta giurisprudenza, a cui fa richiamo anche l’Amministrazione resistente nelle memorie difensive, pertanto, il rigetto delle osservazioni ed anche delle proposte non esige particolari oneri motivazionali se non il mero contrasto con i principi ispiratori del piano.
Deve rilevarsi al riguardo che tale giustificazione è riscontrabile dal confronto con gli obbiettivi e la finalità della Variante. Infatti, nei criteri generali della Variante, quali segnatamente risultanti dalla relazione illustrativa (doc. 6 resistente) e prima ancora nell’avviso preliminare (doc. 2 resistente), è indicato l’obbiettivo dell’“ Aggiornamento della schedatura degli edifici ricadenti nel perimetro del centro storico e/o edifici isolati storici ”, perimetro in cui si collocano gli immobili di proprietà dell’Associazione, e tale ricognizione è stata effettivamente espletata, come si evince dall’aggiornamento, per quanto di interesse, della scheda 96 (la quale conferma la destinazione residenziale del bene immobile, con puntuale riferimento all’attività extralberghiera ivi esercitata). Invero, alla luce della consolidata giurisprudenza sopra ricordata e condivisa anche di questo Tribunale (sentenze TRGA Trento, 19.12.2023, n. 206; 9.12.2021, n. 197; 18.10.2022, n. 175; 9.06.2020, n. 86), le scelte pianificatorie del Comune rispondono all’esercizio di un potere ampiamente discrezionale soggette un mero sindacato estrinseco ossia nei limiti di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei dati di fatto e non costituiscono invece, come vorrebbe la parte ricorrente, l’esercizio della discrezionalità tecnica. Quest’ultima, infatti, si concretizza nell’esame di fatti o situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico ove il momento valutativo è imperniato sull’utilizzo di regole e concetti di natura scientifica e non su giudizi di valore, discrezionalità tecnica all’evidenza estranea alle valutazioni cui è chiamata l’Amministrazione nell’esercizio del potere pianificatorio in materia urbanistica che risponde alla discrezionalità amministrativa. Ciò influenza anche l’onere motivazionale gravante sul Comune che, come detto, è altresì meno pregnante ove ricorra l’esercizio del potere pianificatorio sull’intero territorio comunale, come nel caso di specie in cui viene in considerazione una Variante generale allo strumento urbanistico previgente.
2) D’altra parte, il rispetto dell’obbiettivo concernente la limitazione del consumo di suolo, certamente primario nella legislazione urbanistica provinciale (art. 18 l.p. 15 del 2015), non assume alcun pertinente rilievo né pregiudizio nella fattispecie considerata, ove il pianificatore ha mantenuto la zonizzazione precedente. Anche l’indirizzo espresso in via generale dall’art. 1, comma 2.2, delle NTA della Variante del PRG di Soraga in termini di “ contenimento, quantitativamente differenziato, e la ridefinizione qualitativa delle espansioni urbane per gli interventi di edilizia residenziale ed alberghiera” , richiamato nel gravame, non conduce al necessario accoglimento dell’istanza proposta dalla ricorrente, poiché esprime appunto la finalità di contenere le espansioni urbane e perseguire la qualità dell’edificato, finalità che informa sia la destinazione residenziale che quella alberghiera esistenti, non posta in pregiudizio dalla conferma della zonizzazione in atto.
3) Nessun rilevo assume, altresì, per la vicenda in esame, la possibilità di superare la funzione di zonizzazione tradizionalmente demandata al Piano regolatore. Al riguardo deve evidenziarsi, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, che la zonizzazione rimane una delle preminenti funzioni della pianificazione urbanistica, cui è affidata la realizzazione dell’interesse all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in ragione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità e zone, finalità non smentita ma confermata dalle disposizioni dell’art. l.p. n. 15 del 2015, segnatamente dell’art. 24. A ciò si affiancano anche ulteriori finalità perseguite mediante l’esercizio del potere pianificatorio, quanto allo sviluppo economico-sociale o alla tutela ambientale ecc. ( ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 16.04.2024, n. 3443; sez. II, 10.03.2021, n. 2056). Nel caso di specie, tale argomentazione non è comunque pertinente, prima ancora che condivisibile, poiché la reiezione della proposta e delle osservazioni della ricorrente, non ha trovato fondamento nel contrasto con una “ zonizzazione ” asseritamente unitaria prevista per la destinazione alberghiera. Invero la motivazione del mancato accoglimento della destinazione alberghiera voluto dalla ricorrente è stato esplicitato nella delibera di adozione definitiva della Variante, ed in particolare nell’allegato elaborato concernente le osservazioni dei privati, nei seguenti termini: “ La nuova destinazione richiesta determinerebbe la perdita dei caratteri peculiari degli edifici del centro storico ”, giustificazione che è del tutto conforme con l’onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza consolidata e non sconta alcuna abnormità, manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei dati di fatto, potendo ricondursi alla scelta di conservazione degli insediamenti storici isolati, quale quello di proprietà della ricorrente, legittimamente perseguita in continuità con le precedenti Varianti al PRG (con riferimento a quella del 2019 e 2023 che il Comune riferisce essere l’esito anche dell’apporto collaborativo della ricorrente) e che si contrappone allo sviluppo delle destinazione alberghiera voluto dalla parte ricorrente.
4) Sotto altro profilo, sempre con riguardo al primo motivo del ricorso introduttivo integrato dal primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, deve condividersi quanto dedotto dalla resistente Amministrazione nel senso che non può essere riconosciuta come equivalente all’attività alberghiera la funzione di “affittacamere ” svolta nell’edificio di proprietà della ricorrente - e peraltro relativa solo alla p.ed. 173 e non alla p.ed. 337 e p.fond. 1776 - in disparte l’irrilevanza, al fine che ci occupa, delle finalità lucrativa o meno dell’Associazione titolare. Invero, l’attività alberghiera di cui all’art. 68 delle NTA della Variante al PRG comunale, può insistere solo su un’area riconducibile a tale specifica destinazione, e va tenuta ben distinta dall’attività di “ affittacamere ” che viene in considerazione nel caso di specie, la quale può essere esercitata in zona residenziale. Sul punto deve convenirsi con il Comune ove rileva che la ratio di tale distinzione deve individuarsi nella natura delle diverse attività, le quali comportano un differente carico urbanistico e differenti servizi pubblici, quali si correlano alla diversa destinazione (residenziale e alberghiera) prevista dalla zonizzazione in corrispondenza dell’esercizio di tali diverse attività. Ne deriva il rigetto della prospettazione che vuole ricondurre l’attività economica attualmente in esercizio in capo alla Associazione alle previsioni dell’art. 68 della nuova Norma di attuazione del PRG comunale il quale si riferisce all’attività alberghiera in senso stretto e, nel tenore letterale della disposizione, non ammette le residenze turistico-alberghiere secondo una scelta che spetta al pianificatore.
VII. Né miglior sorte ha il secondo motivo di gravame, integrato dal secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza sopra richiamata, la funzione primaria del PRG non consiste in una mera ricognizione della situazione di fatto (cfr. ex multis citata sentenza TRGA Trento, n. 196/2021) mentre la legittima aspettativa, che impone la necessità di una motivazione “ rafforzata ” delle ragioni della scelta del pianificatore che vi si contrappone, non è costituita da qualsivoglia desiderio o aspirazione, ma deve integrare situazioni giuridicamente qualificate, univocamente individuate nella giurisprudenza come riportata al precedente paragrafo IV condivisa da questo Tribunale ( ex multis citata sentenza n. 197/2021), all’evidenza non ricorrenti nel caso di specie. Al riguardo, ancora una volta, non può accogliersi l’argomentazione della parte ricorrente quanto al contrasto tra la destinazione residenziale attualmente vigente, ove confermata in futuro, e lo svolgimento dell’attività di “ affittacamere ” sino ad ora svolta sul compendio immobiliare. Come condivisibilmente rappresentato dal Comune resistente, deve nuovamente rimarcarsi che l’attività di “affittacamere ” nonché l’ “esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai fini della gestione diretta ”, attualmente esercitata dall’Associazione in forza della SCIA presentata al Comune di Soraga il 29.11.2016 e documentata in giudizio (doc. 7), sono estranee all’esercizio dell’attività alberghiera in senso stretto che rinvia alle disposizioni degli artt. 5 e ss. della l.p. 15.05.2002, n. 7 - recante la “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica ” - la definizione delle caratteristiche delle strutture in cui si esercita. L’esercizio dell’attività di “ affittacamere ” trova la sua disciplina, appunto in quanto attività extralberghiera, negli artt. 30 e 31 della medesima legge (in particolare secondo l’art. 31, comma 1: “ Sono esercizi di affittacamere gli esercizi ricettivi dotati di non più di venticinque camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti di uno stesso edificio o di edifici diversi, comunque direttamente collegati fra loro, nei quali si fornisce servizio di alloggio, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelle superalcoliche, ed altri servizi accessori” ). Anche il Comune di Soraga, del resto, dà conto nella scheda n. 96 relativa alla p.ed. 173 all’esito della ricognizione (doc. 12 resistente), della sussistenza dell’attività economica nell’edificio in questione (definendolo quale struttura ricettiva): come confermato dal Comune in sede difensiva nessun pregiudizio, pertanto, è recato dal mantenimento della destinazione in atto rispetto all’attività sino ad ora esercitata dall’Associazione. Ne consegue l’infondatezza della lamentata violazione dell’art. 41 della Costituzione rappresentata nel gravame.
VIII. Neppure è meritevole di accoglimento il terzo motivo del ricorso introduttivo, integrato dal terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, per la parte in cui l’Associazione si duole dell’assenza di adeguata motivazione in ordine al mancato accoglimento della proposta e della corrispondente osservazione inoltrata. Al rigetto di tale motivo è sufficiente quanto già dedotto nei pregressi paragrafi con riferimento ai precedenti mezzi di gravame circa la portata dell’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione in sede pianificatoria, ai quali deve farsi rinvio, con la sola precisazione che, al contrario di quanto dedotto nel ricorso per motivi aggiunti, risulta all’evidenza l’avvenuta disamina dell’osservazione presentata dalla ricorrente che è contemplata nell’elenco delle osservazioni rigettate allegato, quale parte integrante e sostanziale, della delibera di adozione definitiva impugnata così come è testuale la motivazione spesa nel rigetto dell’osservazione così rappresentata: “ la nuova destinazione richiesta determinerebbe la perdita dei caratteri peculiari degli edifici del centro storico ”, rispondente ad un sufficiente motivazione come sopra dedotto.
IX. Anche il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti non coglie nel segno. Per la parte in cui la ricorrente ancora una volta prospetta i vizi correlati al difetto di motivazione e di contraddittorio, è sufficiente il rinvio a quanto sopra rappresentato rammentando che nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici non sussiste un obbligo dell’amministrazione di garantire la partecipazione procedimentale ai sensi degli artt. 7 e 13 della legge n. 241 del 1990, trattandosi della redazione di uno strumento di pianificazione urbanistica (Cons. Stato, sez. IV, 3.7.2018, n. 4071). In fatto, inoltre, non può condividersi la prospettazione dell’errata qualificazione nell’ambito degli edifici del centro storico dell’edificio di cui è proprietaria la ricorrente. Invero, nel concetto di centro storico oggetto di tutela, alla luce delle disposizioni della l.p. n. 1 del 1993, recante la legge provinciale sugli insediamenti storici, dei criteri di rilevazione approvati con delibera della Giunta provinciale n. 20116/1992 nonché delle stesse norme di attuazione del PRG comunale (artt. 96, secondo il quale l’insediamento storico è inteso “ sia come aggregato in centri e nuclei, sia come edifici e manufatti isolati sul territorio ”) sono da includersi anche gli edifici isolati, quale quello in proprietà della ricorrente non rilevando, nel caso di specie, la prossimità alla chiesa d’antica origine. Sotto altro profilo, l’edificio in questione nella scheda di classificazione n. 96 - risalente alla Variante 2019 e confermata nel 2023 secondo quanto riferito dal Comune e mai sin qui contestata dall’Associazione - non è datato 1970 come erroneamente dedotto dalla ricorrente ma la sua origine è attribuita a data anteriore al 1860, e la parte ricorrente non ha portato alcuna prova, se non il mero richiamo alla fotografia allegata alla scheda, di una diversa datazione nonché di un intervento di totale demo-ricostruzione o ricostruzione dell’edificio in data posteriore, mancando pertanto la dimostrazione della fondatezza della censura del palese errore di fatto in cui sarebbe incorso il Comune. Argomenti in tal senso non possono essere tratti dalla scheda n. 97 che, riferita ad “una pertinenza posteriore al 2022 utilizzata come locale di ristorazione ”, è poi stata stralciata in sede di adozione definitiva proprio in ragione della sua incoerenza con la rilevazione dei centri storici. La classificazione dell’edificio in questione nell’ambito degli insediamenti storici isolati spetta all’Amministrazione e corrisponde alle finalità di tutela di cui all’art. 1, comma 2, della l.p. 1 del 1993 (secondo il quale la finalità degli interventi concerne “ a) la conoscenza, la protezione, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra manifestazione antropico insediativa costituente eredità significativa della storia locale ”), disciplina citata anche dalla ricorrente. Ad avviso del Collegio non si prospetta viziata da manifesta abnormità o irragionevolezza, la giustificazione della reiezione della richiesta modifica della destinazione d’uso ad attività alberghiera pretesa dall’Associazione laddove ravvisa un’incidenza di siffatta trasformazione sui caratteri peculiari dell’edificio storico residenziale in questione, rientrante negli edifici isolati.
X. Né miglior sorte ha il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti che, rispetto alla ripetuta violazione dell’articolo 41 della Costituzione, rimanda a quanto già dedotto con riguardo al secondo motivo di ricorso introduttivo e per motivi aggiunti. Sotto il profilo della lamentata disparità di trattamento, in disparte il fatto che l’Associazione non ha comprovato tale assunto se non con un generico richiamo alla zonizzazione di piano ed alla collocazione degli altri edifici a destinazione alberghiera, è sufficiente rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza, l’ampia discrezionalità che connota il potere urbanistico non permette di individuare un’identità di posizioni soggettive e oggettive in capo a proprietari di immobili ubicati in zone contigue o affini al punto da ipotizzare una disparità di trattamento laddove assoggettati a regimi giuridici diversi. A tal proposito si fa riferimento al fermo orientamento giurisprudenziale a mente del quale “ La programmazione e pianificazione urbanistica è caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella prospettiva di un ordinato e funzionale assetto del territorio comunale; per la programmazione degli assetti del territorio, l’amministrazione gode, invero, di un ampio potere discrezionale, sicché le scelte dell’amministrazione non sono censurabili se non per manifesti errori di fatto e abnormità delle scelte; non è peraltro configurabile in questo ambito il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento riguardo alla destinazione impressa a immobili vicini ” ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 25.07.2022, n. 6525; Cons. Stato (sez. II, 21.9.2023 n. 8443).
XI. All’infondatezza del precedente quarto motivo di ricorso per motivi aggiunti consegue l’infondatezza anche del sesto motivo dello stesso gravame, per l’identità sostanziale delle censure rappresentate.
XII. Neppure merita favorevole considerazione il settimo motivo del ricorso per motivi aggiunti, nel quale la parte ricorrente lamenta ancora una volta l’erronea applicazione della disciplina afferente ai centri storici. È sufficiente al riguardo far richiamo a quanto già dedotto con riferimento al tema con riguardo alle, qui reiterate, censure espresse nei precedenti motivi terzo e quarto del ricorso per motivi aggiunti, ricordando come tale disciplina non trova applicazione esclusivamente con riferimento al centro storico in senso stretto ma anche ai nuclei storici isolati o sparsi quale quello in proprietà della ricorrente. Nessuna prova, si ribadisce, è stata poi prodotta in giudizio circa l’asserita avvenuta demolizione e ricostruzione negli anni ‘70 dell’edificio descritto nella scheda 96, assumendo tale argomentazione la valenza di mera indimostrata dichiarazione di parte.
XIII. L’ottavo motivo del ricorso per motivi aggiunti si duole del mancato accoglimento della richiesta subordinata, peraltro nemmeno rappresentata negli apporti collaborativi dell’Associazione disattesi dal Comune, ed intesa a classificare l’area in argomento in subordine a destinazione a residenza turistico-ricettiva conforme alla situazione di fatto e di diritto esistente. La reiezione di tale doglianza riposa, ancora una volta, sull’ampia discrezionalità spettante all’Amministrazione nell’esercizio del potere di pianificazione, a cui si correla la scelta di non ammettere nel territorio comunale, neppure nell’ambito della destinazione alberghiera, l’esercizio delle residenze turistico-ricettive.
XIV. L’Associazione ricorrente, infine, lamenta in più occasioni il vizio di sviamento di potere che avrebbe gravato la scelta di rigetto della modifica della destinazione richiesta, a vantaggio della tutela della categoria degli albergatori della zona per scongiurare la concorrenza di una nuova struttura in un contesto di particolare pregio. Per il rigetto di tale grave censura è sufficiente ribadire che, secondo la giurisprudenza, anche di questo Tribunale ( ex multis , TRGA Trento, 2.02-2024, n. 15; 1.06.2021, n. 92), la figura sintomatica dell’eccesso di potere per sviamento si configura quando il provvedimento è preordinato a perseguire finalità diverse da quelle enunciate dalla norma attributiva del potere stesso, se non addirittura finalità egoistiche, come si desume dal precetto oggi codificato nell’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 per cui l’attività amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge. Pertanto, stante la gravità della censura incentrata sullo sviamento di potere, la stessa deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non bastando mere supposizioni od indizi che non si traducano nella dimostrazione dell’illegittima finalità perseguita in concreto dall’Amministrazione. Al riguardo la parte ricorrente, anche alla luce del suesposto approfondimento dei vari motivi di doglianza, non ha in alcun modo dimostrato la deviazione dell’esercizio dei poteri affidati all’Amministrazione dalla causa tipica propria di ciascuno di essi.
XV. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite e sono poste da carico della parte ricorrente in favore del Comune costituito, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’amministrazione resistente nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO