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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/07/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 6830-24 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], difensore di sé Parte_1 C.F._1
stesso ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Brancaccio (c.f.
), congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della procura C.F._2
allegata in atti, in uno a quest'ultimo elettivamente domiciliato in AF (SA) al Corso
Nazionale 125/1
Ricorrente
Contro
(c.f. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Consuelomaria Riccio (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4
il suo studio sito in Piano di Sorrento (NA) alla Via Corbo, 8,come da procura in atti pagina 1 di 9 Resistente
Nonché
(c.f. ) nata a [...], il [...] e Controparte_2 C.F._5
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Vincenzo (c.f. ), ed elettivamente C.F._6
domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Sebastiano Ziani 5, come da procura in atti
Resistente
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio le odierne resistenti, SI.re e , al CP_1 Controparte_2
fine si sentirle condannare in solido tra loro, al pagamento delle competenze professionali maturate in relazione all'attività professionale svolta in loro favore nella misura di € 8.869,53 (accessori di legge inclusi) ovvero nella diversa somma da determinarsi con l'ausilio dei parametri di cui alle vigenti tariffe professionali o in quella ritenuta equa e giusta, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con provvedimento del 24/02/2022 (RGV n. 2247/18 del Tribunale di Salerno), codesto
Tribunale di Salerno nominava l'avv. quale procuratore della Parte_1
amministratrice di sostegno della SI.ra nata a [...] il Controparte_3
24/02/1935, al fine di costituirsi nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 7187/2021 del
Tribunale di Salerno, promosso dal SI. (c.f. ), Parte_2 C.F._7
nato a [...] il [...], con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
pagina 2 di 9 Con provvedimento del 28/04/2022 (RGV n. 2247/18 del Tribunale di Salerno), codesto
Tribunale di Salerno nominava l'avv. quale procuratore della medesima Parte_1
amministratrice della SI.ra al fine di costituirsi nell'ambito del Controparte_3
giudizio recante R.G. n. 2016/2022 del Tribunale di Salerno, promosso dalla convenuta SI.ra (c.f. ) , nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._7
atto di citazione del 28/02/2022.
Con ordinanza del 18/07/2022, i summenzionati giudizi, per connessione oggettiva e soggettiva, venivano riuniti nella causa di più antica iscrizione recante R.G. n.
7187/2021, la quale, non essendovi istruttoria da svolgere, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 13/11/2022, si verificava il decesso della SI.ra , evento Controparte_3
rappresentato dall'avv. in data 17/11/2022 nell'ambito del suddetto giudizio che Pt_1
veniva dichiarato interrotto all'esito dell'udienza del 14/12/2022.
In seguito al decesso della SI.ra , riporta il ricorrente procuratore di essersi CP_3
attivato per richiedere il pagamento delle proprie competenze professionali computate ai sensi del D.M. n. 55/2014 che quantificava complessivamente in € 8.869,53, somma comprensiva delle fasi di studio e istruzione dei giudizi oltre quelle per il procedimento di mediazione n. 288/21 e spese generali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/03/2025 si costituiva la SI.ra
[...]
che rappresentava, in via preliminare, di essersi sempre resa disponibile a CP_2
prestare assistenza ai propri genitori e di non aver avuto mai contezza di richieste di pagamento di onorari chiarendo che, dagli allegati del ricorrente, si evince che una richiesta è stata inviata al precedente legale, con il quale l'odierna resistente aveva interrotto ogni rapporto e una all'indirizzo di TA ma, essendo domiciliata a Milano, non aveva avuto mai contezza di detta corrispondenza.
Rispetto al compenso richiesto, esponeva la resistente che, dalla documentazione prodotta, risulta che il ricorrente ha avuto l'autorizzazione dal giudice tutelare di Salerno per € 3.600,00 oltre oneri per il giudizio R.G.N. 7187/2021 (memoria di costituzione ad pagina 3 di 9 adiuvandum del ricorso principale proposta da ) e € 5.000,00 oltre oneri per Parte_2
il giudizio R.G.N. 2016/2022 (comparsa di costituzione), mentre per il procedimento di mediazione risultava un'autorizzazione alla richiesta dell'amministratrice di sostegno di partecipare all'incontro, ma non risultano somme autorizzate dal Giudice Tutelare e, poiché trattavasi di somme che incidevano sul patrimonio dell'amministrata, occorreva obbligatoriamente l'autorizzazione del giudice. Parte resistente precisa che le somme indicate e richieste dal ricorrente riguardano il compenso complessivo per due giudizi e per l'incontro di mediazione ma, dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, emerge che i due giudizi sono stati riuniti per connessione sia oggettiva che soggettiva, per cui la fase di studio è un duplicato e, inoltre, viene riportata la quantificazione della fase istruttoria, con una maggiorazione del 20%, ma per i giudizi riuniti, seppure rimessi sul ruolo con la concessione dei termini ex art. 183 Cpc, non risultava essere stata espletata la fase istruttoria, essendo intervenuto il decesso della SI.ra , con conseguente interruzione del giudizio. Aggiungeva, poi, Controparte_4
che non risultava depositata alcuna memoria ex art 183 cpc e ciò confermava che non vi era stata fase istruttoria. Infine, risultano autorizzate somme per due giudizi, non completati e nessuna somma per la procedura di mediazione, per cui le somme, secondo la resistente, non risultano dovute.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/03/2025, si costituiva nel presente giudizio anche la SI.ra la quale si opponeva all'avversa richiesta di CP_1
pagamento così come quantificata dal ricorrente impugnando e contestando, parola per parola, tutto quanto da questi richiesto, prodotto, dedotto, ed eccepito perché considerato privo di ogni fondamento sia in punto di fatto che di diritto.
In primis, veniva eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, conseguentemente, violazione dell'art 3 del d.l.
132/2014.
Inoltre, la resistente eccepiva la nullità del ricorso introduttivo per omessa richiesta di pagamento nei suoi confronti. Ella specificava che le richieste formulate per i suoi pagina 4 di 9 compensi, difformi sia a quelli autorizzati dal Giudice Tutelare sia, comunque, ai parametri previsti ex D.M. 55/2014, non erano state mai indirizzate all'amministratore di sostegno, in seguito al decesso della beneficiaria.
Aggiungeva, a tal proposito, che le prime due richieste erano state indirizzate ai difensori e direttamente, inviate a mezzo p.e.c., ai procuratori delle controparti rispettivamente il 31/07/2023 e, di poi, il 07/03/2024 mentre quella del 06/06/2024 non era mai stata a lei recapitata, compiendosi la giacenza per la sua germana, altra resistente, . In buona sostanza, espone la resistente che la richiesta di Controparte_2
pagamento andava fatta alla parte personalmente;
dato che nulla veniva da ella ricevuto, la richiesta di pagamento va ritenuta improcedibile, inammissibile e comunque nulla.
Precisa, inoltre, che nel giudizio promosso dall'odierna resistente, allora attrice, e recante n. r.g. 2016/2022 l'unica attività espletata da parte ricorrente è stata la sola comparsa di costituzione e riposta poiché, con ordinanza del 06/07/2022, tale giudizio veniva riunito a quello di più antica iscrizione e recante n. r.g. 7187/2021.
Pertanto, chiede parte resistente che l'importo del preventivo, quale importo complessivo per il giudizio n. r.g. 2016/2022, stabilito sia per la costituzione che per la difesa in tutto il giudizio, venga rimodulato e ridotto poiché la riunione dei giudizi avveniva con nella fase iniziale.
A tal riguardo, fa notare che non risultano depositate, a ministero dell'avv. le Pt_1
memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., difensore della SI.ra . Dunque, Controparte_3
per parte resistente alcuna attività istruttoria veniva espletata dal difensore dell'amministratrice di sostegno della SI.ra per cui va decurtata la somma di € CP_3
1.720,00.
Inoltre, afferma la resistente che, in entrambi i giudizi, lo scaglione di riferimento era quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 ai valori medi ex D.M. 55/2014, e tale scaglione, prevede per la fase di studio un importo di € 919,00 e per la fase introduttiva l'importo di € 777,00. Sulla base di ciò, ritiene che gli importi indicati dal ricorrente siano errati poiché prevedono un importo mai approvato dal giudice tutelare e difforme pagina 5 di 9 dal preventivo. Afferma, poi, la resistente che non possono essere liquidati i compensi del procedimento di mediazione n.288/2021 perché nessun preventivo veniva allegato dalla dott.ssa , alla richiesta di autorizzazione, del 09/06/2021, per l'incontro Per_1
fissato per 14/06/2021. Inoltre, rispetto all'importo di € 510,00 per l'incontro del
14/06/2021 ritiene la resistente che vi sia stata prescrizione dato che tale richiesta economica, mai autorizzata, è stata conosciuta dall'odierna ricorrente, per la prima volta il 21 gennaio 2025 rispetto al compimento di tale prestazione del 14/06/2021.
Infine, parte resistente chiede che il ricorso resti inteso in ragione dei parametri vigenti, in ossequio al D.M. 55/2014 e s.m.i. e all'effettiva attività professionale svolta, stabilirsi dovuta la minore somma di € 4.056,84 aggiungendo che, essendo ella erede per la quota di 1/3 del patrimonio del de cuius rispetto alla SI.ra , Controparte_2
laddove accertate le ragioni di parte ricorrente, l'effettivo importo da lei dovuto dovrà essere pari ad € 1.352,28.
Introdotto così il giudizio, veniva fissata udienza per il giorno 17/03/2025 per la comparizione delle parti.
- In ordine alla eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita
Essa va disattesa.
Il d.l. 132 del 2014 all'art. 3 stabilisce espressamente che chiunque voglia esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. del 2010, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
pagina 6 di 9 Parte resistente sollevava, nel caso de quo, eccezione di improcedibilità del ricorso adducendo che il ricorrente non aveva attivato la suddetta procedura di negoziazione assistita.
Va evidenziato, in tal senso, che lo stesso comma 1 dell'art 3 poc'anzi menzionato contiene una chiara eccezione alla sua applicabilità. Invero, stabilisce espressamente che
“...il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori...”
Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione civile nel 2022 con Ordinanza
n.32216, nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall' intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo.
Conseguentemente, ne discende che, nel caso di specie, per il ricorrente non sussisteva obbligo alcuno in ordine al procedimento di negoziazione assistita.
- Nel merito
La domanda va accolta, con rimodulazione del compenso richiesto.
Emerge dalla documentazione prodotta, che il ricorrente ebbe autorizzazione dal giudice
Tutelare di Salerno per € 3.600,00 oltre oneri per il giudizio R.G.N. 7187/2021
(memoria di costituzione ad adiuvandum del ricorso principale proposta da Pt_2
ed € 5.000,00 oltre oneri per il giudizio R.G.N. 2016/2022 (comparsa di
[...]
costituzione), mentre per il procedimento di mediazione risulta un'autorizzazione alla richiesta dell'amministratore di sostegno di partecipare all'incontro.
Nel giudizio promosso dall'odierna resistente, allora attrice, e recante n. r.g. 2016/2022
l'attività espletata da parte ricorrente è stata la redazione e deposito della comparsa di costituzione e riposta poiché con ordinanza del 06/07/2022 tale giudizio, veniva riunito a quello di più antica iscrizione e recante n. r.g. 7187/2021.
pagina 7 di 9 Pertanto, il compenso professionale per il giudizio n. r.g. 2016/2022, stabilito sia per la costituzione che per la difesa in tutto il giudizio, va rimodulato non in considerazione dell'assenza di attività istruttoria come asserito dalla resistente, ma sulla base della circostanza per la quale gli importi indicati dal ricorrente risultano errati.
In entrambi i giudizi lo scaglione di riferimento è stato quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, e tale scaglione, prevede per la fase di studio un importo di € 919,00 e per la fase introduttiva l'importo di € 777,00 e non € 1.215,00 come indicato per il giudizio n. r.g. 7187/2021 e € 1.615,00 per il giudizio n. r.g.
2016/2022.
Per tali motivi, in ragione dei parametri vigenti, in ossequio al D.M. 55/2014 e s.m.i. e all'effettiva attività professionale svolta, va stabilita e riconosciuta una minor somma rispetto a quella indicata e richiesta da parte ricorrente.
Rispetto alla questione della mediazione, l'amministratore di sostegno deve chiedere l'autorizzazione del Giudice tutelare per compiere atti di straordinaria amministrazione, che possono includere la partecipazione a procedure di mediazione. Si considerano atti di straordinaria amministrazione quelli che incidono direttamente o indirettamente sul patrimonio del soggetto proprietario. Occorre evidenziare, a tal riguardo, che risulta prescritto il diritto alla prestazione di pagamento a tale titolo. Invero, l'art 2956 c.c. stabilisce che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata. L'incontro avveniva in data 14/06/2021 mentre la prima richiesta di pagamento avveniva a termine ormai spirato.
Concludendo, per l'effettiva attività professionale svolta dal ricorrente, va riconosciuta la finale somma di € 4.056,84 alla luce della poc'anzi rappresentata rimodulazione.
Giova rappresentare poi che il Codice civile, all'art. 752, disciplina la ripartizione dei debiti ereditari tra i coeredi, ponendo la regola secondo cui essi ne rispondono in proporzione alle rispettive quote ereditarie, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
pagina 8 di 9 Le resistenti, pertanto, sono coeredi, insieme al SI. del patrimonio Parte_2
ereditario della SI.ra nella misura formale di 1/3 ciascuno, e la somma da CP_3
ciascuno dovuta è pari dunque ad € 1.352,28.
Considerando, però, che il SI. decedeva il 27/02/2024, l'importo totale di Parte_2
€ 4.056,84 va posto a carico delle due resistenti in via solidale e va suddiviso ugualmente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle competenze professionali maturate dall'avv. Parte_1
in relazione alle attività svolte nella misura di € 4.056,84 oltre interessi dalla data di messqa in mora sino al soddisfo
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite e onorari del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00 oltre accessori come per legge.
Salerno 15 lug. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 6830-24 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], difensore di sé Parte_1 C.F._1
stesso ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Brancaccio (c.f.
), congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della procura C.F._2
allegata in atti, in uno a quest'ultimo elettivamente domiciliato in AF (SA) al Corso
Nazionale 125/1
Ricorrente
Contro
(c.f. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Consuelomaria Riccio (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4
il suo studio sito in Piano di Sorrento (NA) alla Via Corbo, 8,come da procura in atti pagina 1 di 9 Resistente
Nonché
(c.f. ) nata a [...], il [...] e Controparte_2 C.F._5
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Vincenzo (c.f. ), ed elettivamente C.F._6
domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Sebastiano Ziani 5, come da procura in atti
Resistente
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio le odierne resistenti, SI.re e , al CP_1 Controparte_2
fine si sentirle condannare in solido tra loro, al pagamento delle competenze professionali maturate in relazione all'attività professionale svolta in loro favore nella misura di € 8.869,53 (accessori di legge inclusi) ovvero nella diversa somma da determinarsi con l'ausilio dei parametri di cui alle vigenti tariffe professionali o in quella ritenuta equa e giusta, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con provvedimento del 24/02/2022 (RGV n. 2247/18 del Tribunale di Salerno), codesto
Tribunale di Salerno nominava l'avv. quale procuratore della Parte_1
amministratrice di sostegno della SI.ra nata a [...] il Controparte_3
24/02/1935, al fine di costituirsi nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 7187/2021 del
Tribunale di Salerno, promosso dal SI. (c.f. ), Parte_2 C.F._7
nato a [...] il [...], con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
pagina 2 di 9 Con provvedimento del 28/04/2022 (RGV n. 2247/18 del Tribunale di Salerno), codesto
Tribunale di Salerno nominava l'avv. quale procuratore della medesima Parte_1
amministratrice della SI.ra al fine di costituirsi nell'ambito del Controparte_3
giudizio recante R.G. n. 2016/2022 del Tribunale di Salerno, promosso dalla convenuta SI.ra (c.f. ) , nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._7
atto di citazione del 28/02/2022.
Con ordinanza del 18/07/2022, i summenzionati giudizi, per connessione oggettiva e soggettiva, venivano riuniti nella causa di più antica iscrizione recante R.G. n.
7187/2021, la quale, non essendovi istruttoria da svolgere, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 13/11/2022, si verificava il decesso della SI.ra , evento Controparte_3
rappresentato dall'avv. in data 17/11/2022 nell'ambito del suddetto giudizio che Pt_1
veniva dichiarato interrotto all'esito dell'udienza del 14/12/2022.
In seguito al decesso della SI.ra , riporta il ricorrente procuratore di essersi CP_3
attivato per richiedere il pagamento delle proprie competenze professionali computate ai sensi del D.M. n. 55/2014 che quantificava complessivamente in € 8.869,53, somma comprensiva delle fasi di studio e istruzione dei giudizi oltre quelle per il procedimento di mediazione n. 288/21 e spese generali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/03/2025 si costituiva la SI.ra
[...]
che rappresentava, in via preliminare, di essersi sempre resa disponibile a CP_2
prestare assistenza ai propri genitori e di non aver avuto mai contezza di richieste di pagamento di onorari chiarendo che, dagli allegati del ricorrente, si evince che una richiesta è stata inviata al precedente legale, con il quale l'odierna resistente aveva interrotto ogni rapporto e una all'indirizzo di TA ma, essendo domiciliata a Milano, non aveva avuto mai contezza di detta corrispondenza.
Rispetto al compenso richiesto, esponeva la resistente che, dalla documentazione prodotta, risulta che il ricorrente ha avuto l'autorizzazione dal giudice tutelare di Salerno per € 3.600,00 oltre oneri per il giudizio R.G.N. 7187/2021 (memoria di costituzione ad pagina 3 di 9 adiuvandum del ricorso principale proposta da ) e € 5.000,00 oltre oneri per Parte_2
il giudizio R.G.N. 2016/2022 (comparsa di costituzione), mentre per il procedimento di mediazione risultava un'autorizzazione alla richiesta dell'amministratrice di sostegno di partecipare all'incontro, ma non risultano somme autorizzate dal Giudice Tutelare e, poiché trattavasi di somme che incidevano sul patrimonio dell'amministrata, occorreva obbligatoriamente l'autorizzazione del giudice. Parte resistente precisa che le somme indicate e richieste dal ricorrente riguardano il compenso complessivo per due giudizi e per l'incontro di mediazione ma, dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, emerge che i due giudizi sono stati riuniti per connessione sia oggettiva che soggettiva, per cui la fase di studio è un duplicato e, inoltre, viene riportata la quantificazione della fase istruttoria, con una maggiorazione del 20%, ma per i giudizi riuniti, seppure rimessi sul ruolo con la concessione dei termini ex art. 183 Cpc, non risultava essere stata espletata la fase istruttoria, essendo intervenuto il decesso della SI.ra , con conseguente interruzione del giudizio. Aggiungeva, poi, Controparte_4
che non risultava depositata alcuna memoria ex art 183 cpc e ciò confermava che non vi era stata fase istruttoria. Infine, risultano autorizzate somme per due giudizi, non completati e nessuna somma per la procedura di mediazione, per cui le somme, secondo la resistente, non risultano dovute.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/03/2025, si costituiva nel presente giudizio anche la SI.ra la quale si opponeva all'avversa richiesta di CP_1
pagamento così come quantificata dal ricorrente impugnando e contestando, parola per parola, tutto quanto da questi richiesto, prodotto, dedotto, ed eccepito perché considerato privo di ogni fondamento sia in punto di fatto che di diritto.
In primis, veniva eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, conseguentemente, violazione dell'art 3 del d.l.
132/2014.
Inoltre, la resistente eccepiva la nullità del ricorso introduttivo per omessa richiesta di pagamento nei suoi confronti. Ella specificava che le richieste formulate per i suoi pagina 4 di 9 compensi, difformi sia a quelli autorizzati dal Giudice Tutelare sia, comunque, ai parametri previsti ex D.M. 55/2014, non erano state mai indirizzate all'amministratore di sostegno, in seguito al decesso della beneficiaria.
Aggiungeva, a tal proposito, che le prime due richieste erano state indirizzate ai difensori e direttamente, inviate a mezzo p.e.c., ai procuratori delle controparti rispettivamente il 31/07/2023 e, di poi, il 07/03/2024 mentre quella del 06/06/2024 non era mai stata a lei recapitata, compiendosi la giacenza per la sua germana, altra resistente, . In buona sostanza, espone la resistente che la richiesta di Controparte_2
pagamento andava fatta alla parte personalmente;
dato che nulla veniva da ella ricevuto, la richiesta di pagamento va ritenuta improcedibile, inammissibile e comunque nulla.
Precisa, inoltre, che nel giudizio promosso dall'odierna resistente, allora attrice, e recante n. r.g. 2016/2022 l'unica attività espletata da parte ricorrente è stata la sola comparsa di costituzione e riposta poiché, con ordinanza del 06/07/2022, tale giudizio veniva riunito a quello di più antica iscrizione e recante n. r.g. 7187/2021.
Pertanto, chiede parte resistente che l'importo del preventivo, quale importo complessivo per il giudizio n. r.g. 2016/2022, stabilito sia per la costituzione che per la difesa in tutto il giudizio, venga rimodulato e ridotto poiché la riunione dei giudizi avveniva con nella fase iniziale.
A tal riguardo, fa notare che non risultano depositate, a ministero dell'avv. le Pt_1
memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., difensore della SI.ra . Dunque, Controparte_3
per parte resistente alcuna attività istruttoria veniva espletata dal difensore dell'amministratrice di sostegno della SI.ra per cui va decurtata la somma di € CP_3
1.720,00.
Inoltre, afferma la resistente che, in entrambi i giudizi, lo scaglione di riferimento era quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 ai valori medi ex D.M. 55/2014, e tale scaglione, prevede per la fase di studio un importo di € 919,00 e per la fase introduttiva l'importo di € 777,00. Sulla base di ciò, ritiene che gli importi indicati dal ricorrente siano errati poiché prevedono un importo mai approvato dal giudice tutelare e difforme pagina 5 di 9 dal preventivo. Afferma, poi, la resistente che non possono essere liquidati i compensi del procedimento di mediazione n.288/2021 perché nessun preventivo veniva allegato dalla dott.ssa , alla richiesta di autorizzazione, del 09/06/2021, per l'incontro Per_1
fissato per 14/06/2021. Inoltre, rispetto all'importo di € 510,00 per l'incontro del
14/06/2021 ritiene la resistente che vi sia stata prescrizione dato che tale richiesta economica, mai autorizzata, è stata conosciuta dall'odierna ricorrente, per la prima volta il 21 gennaio 2025 rispetto al compimento di tale prestazione del 14/06/2021.
Infine, parte resistente chiede che il ricorso resti inteso in ragione dei parametri vigenti, in ossequio al D.M. 55/2014 e s.m.i. e all'effettiva attività professionale svolta, stabilirsi dovuta la minore somma di € 4.056,84 aggiungendo che, essendo ella erede per la quota di 1/3 del patrimonio del de cuius rispetto alla SI.ra , Controparte_2
laddove accertate le ragioni di parte ricorrente, l'effettivo importo da lei dovuto dovrà essere pari ad € 1.352,28.
Introdotto così il giudizio, veniva fissata udienza per il giorno 17/03/2025 per la comparizione delle parti.
- In ordine alla eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita
Essa va disattesa.
Il d.l. 132 del 2014 all'art. 3 stabilisce espressamente che chiunque voglia esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. del 2010, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
pagina 6 di 9 Parte resistente sollevava, nel caso de quo, eccezione di improcedibilità del ricorso adducendo che il ricorrente non aveva attivato la suddetta procedura di negoziazione assistita.
Va evidenziato, in tal senso, che lo stesso comma 1 dell'art 3 poc'anzi menzionato contiene una chiara eccezione alla sua applicabilità. Invero, stabilisce espressamente che
“...il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori...”
Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione civile nel 2022 con Ordinanza
n.32216, nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall' intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo.
Conseguentemente, ne discende che, nel caso di specie, per il ricorrente non sussisteva obbligo alcuno in ordine al procedimento di negoziazione assistita.
- Nel merito
La domanda va accolta, con rimodulazione del compenso richiesto.
Emerge dalla documentazione prodotta, che il ricorrente ebbe autorizzazione dal giudice
Tutelare di Salerno per € 3.600,00 oltre oneri per il giudizio R.G.N. 7187/2021
(memoria di costituzione ad adiuvandum del ricorso principale proposta da Pt_2
ed € 5.000,00 oltre oneri per il giudizio R.G.N. 2016/2022 (comparsa di
[...]
costituzione), mentre per il procedimento di mediazione risulta un'autorizzazione alla richiesta dell'amministratore di sostegno di partecipare all'incontro.
Nel giudizio promosso dall'odierna resistente, allora attrice, e recante n. r.g. 2016/2022
l'attività espletata da parte ricorrente è stata la redazione e deposito della comparsa di costituzione e riposta poiché con ordinanza del 06/07/2022 tale giudizio, veniva riunito a quello di più antica iscrizione e recante n. r.g. 7187/2021.
pagina 7 di 9 Pertanto, il compenso professionale per il giudizio n. r.g. 2016/2022, stabilito sia per la costituzione che per la difesa in tutto il giudizio, va rimodulato non in considerazione dell'assenza di attività istruttoria come asserito dalla resistente, ma sulla base della circostanza per la quale gli importi indicati dal ricorrente risultano errati.
In entrambi i giudizi lo scaglione di riferimento è stato quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, e tale scaglione, prevede per la fase di studio un importo di € 919,00 e per la fase introduttiva l'importo di € 777,00 e non € 1.215,00 come indicato per il giudizio n. r.g. 7187/2021 e € 1.615,00 per il giudizio n. r.g.
2016/2022.
Per tali motivi, in ragione dei parametri vigenti, in ossequio al D.M. 55/2014 e s.m.i. e all'effettiva attività professionale svolta, va stabilita e riconosciuta una minor somma rispetto a quella indicata e richiesta da parte ricorrente.
Rispetto alla questione della mediazione, l'amministratore di sostegno deve chiedere l'autorizzazione del Giudice tutelare per compiere atti di straordinaria amministrazione, che possono includere la partecipazione a procedure di mediazione. Si considerano atti di straordinaria amministrazione quelli che incidono direttamente o indirettamente sul patrimonio del soggetto proprietario. Occorre evidenziare, a tal riguardo, che risulta prescritto il diritto alla prestazione di pagamento a tale titolo. Invero, l'art 2956 c.c. stabilisce che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata. L'incontro avveniva in data 14/06/2021 mentre la prima richiesta di pagamento avveniva a termine ormai spirato.
Concludendo, per l'effettiva attività professionale svolta dal ricorrente, va riconosciuta la finale somma di € 4.056,84 alla luce della poc'anzi rappresentata rimodulazione.
Giova rappresentare poi che il Codice civile, all'art. 752, disciplina la ripartizione dei debiti ereditari tra i coeredi, ponendo la regola secondo cui essi ne rispondono in proporzione alle rispettive quote ereditarie, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
pagina 8 di 9 Le resistenti, pertanto, sono coeredi, insieme al SI. del patrimonio Parte_2
ereditario della SI.ra nella misura formale di 1/3 ciascuno, e la somma da CP_3
ciascuno dovuta è pari dunque ad € 1.352,28.
Considerando, però, che il SI. decedeva il 27/02/2024, l'importo totale di Parte_2
€ 4.056,84 va posto a carico delle due resistenti in via solidale e va suddiviso ugualmente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle competenze professionali maturate dall'avv. Parte_1
in relazione alle attività svolte nella misura di € 4.056,84 oltre interessi dalla data di messqa in mora sino al soddisfo
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite e onorari del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00 oltre accessori come per legge.
Salerno 15 lug. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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