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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/10/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale;
in persona dei magistrati
NN LI Presidente relatore PONTARA Benedetta giudice RAUZI Ivan giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 182/2025, promosso da rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DI NARDA MATTEO Parte_1
ricorrente nei confronti di rappresentato/a e difeso/a dall'avv. dall'AVV. CLAUDIO Controparte_1
IL e dall'AVV. SANTA SAVINI resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Il Tribunale pagina 1 di 3 rilevato che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
che successivamente le parti, premesso che entrambi i figli convivono con la madre e non sono economicamente autosufficienti, hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nata a [...] Parte_1 il 10/03/1971), e (nato a [...] il Controparte_1
05/07/1971), celebrato in data 27/08/1999 a San Ferdinando di Puglia (BT) e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune quale atto n. 193-II-C/1999, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE che il divorzio sia regolamentato dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. A partire da ottobre 2025, il padre è tenuto a versare alla madre un assegno di mantenimento di € 350 mensili per ciascuno dei due figli, per un totale di € 700 mensili. L'importo, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese, sarà annualmente rivalutato secondo l'indice ASTAT (prima rivalutazione in ottobre 2026). Fino a settembre 2025 incluso rimangono in vigore le condizioni provvisorie stabilite all'udienza del 12 maggio 2025 con riguardo al mantenimento dei figli.
2. Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori.
3. Il signor dichiara di rinunciare al pagamento degli arretrati di Controparte_1 mantenimento dovuti dalla signora sulla base della regolamentazione Parte_2
pagina 2 di 3 provvisoria stabilita all'udienza del 12.05.2025 per il figlio , relativi al Per_1 periodo da ottobre 2024 a giugno 2025.
4. I contributi pubblici destinati ai figli spettano alla madre, mentre le detrazioni fiscali sono ripartite al 50% per ciascun genitore.
5. Le spese di lite sono compensate.
Così deciso in Bolzano il 25.09.2025
Il Presidente estensore
LI NN
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale;
in persona dei magistrati
NN LI Presidente relatore PONTARA Benedetta giudice RAUZI Ivan giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 182/2025, promosso da rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DI NARDA MATTEO Parte_1
ricorrente nei confronti di rappresentato/a e difeso/a dall'avv. dall'AVV. CLAUDIO Controparte_1
IL e dall'AVV. SANTA SAVINI resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Il Tribunale pagina 1 di 3 rilevato che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
che successivamente le parti, premesso che entrambi i figli convivono con la madre e non sono economicamente autosufficienti, hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nata a [...] Parte_1 il 10/03/1971), e (nato a [...] il Controparte_1
05/07/1971), celebrato in data 27/08/1999 a San Ferdinando di Puglia (BT) e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune quale atto n. 193-II-C/1999, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE che il divorzio sia regolamentato dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. A partire da ottobre 2025, il padre è tenuto a versare alla madre un assegno di mantenimento di € 350 mensili per ciascuno dei due figli, per un totale di € 700 mensili. L'importo, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese, sarà annualmente rivalutato secondo l'indice ASTAT (prima rivalutazione in ottobre 2026). Fino a settembre 2025 incluso rimangono in vigore le condizioni provvisorie stabilite all'udienza del 12 maggio 2025 con riguardo al mantenimento dei figli.
2. Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori.
3. Il signor dichiara di rinunciare al pagamento degli arretrati di Controparte_1 mantenimento dovuti dalla signora sulla base della regolamentazione Parte_2
pagina 2 di 3 provvisoria stabilita all'udienza del 12.05.2025 per il figlio , relativi al Per_1 periodo da ottobre 2024 a giugno 2025.
4. I contributi pubblici destinati ai figli spettano alla madre, mentre le detrazioni fiscali sono ripartite al 50% per ciascun genitore.
5. Le spese di lite sono compensate.
Così deciso in Bolzano il 25.09.2025
Il Presidente estensore
LI NN
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