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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3632/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Stefano Rago Presidente
2) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est.
3) Dott. Chiara Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3632/2025 vertente tra: TRA
, con gli avv.ti MESCOLI e Parte_1 C.F._1
DAVOLI;
- RICORRENTE E
, , con gli avv.ti MESCOLI e CP_1 C.F._2
DAVOLI;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); le parti non hanno richiesto la comparizione personale nel termine di legge e hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: «1) essendo cessato il presupposto per il versamento del contributo al mantenimento del figlio , a modifica della condizione n. 4 del verbale di prima udienza – n. cron. Per_1
2029/2015 R.G. 7753/2014 richiamato dalla sentenza n. 685/2015 Tribunale di Reggio Emilia, è giustificata la cessazione del versamento del contributo stesso concordato fra i genitori a partire dal 15/11/2017; 2) nel momento in cui la figlia verrà assunta a tempo indeterminato con una Per_2 retribuzione netta mensile non inferiore ad €. 1.200,00, il padre cesserà di versare il contributo al mantenimento della stessa senza necessità di ulteriore provvedimento giudiziale;
3) a definizione e tacitazione di qualsiasi pretesa economico patrimoniale sorta in conseguenza del matrimonio ed a tacitazione di ogni reciproca pretesa, il signor ai CP_1 sensi dell'art. 1376 cc trasferirà a titolo gratuito a mezzo atto notarile alla GN Pt_1
che dichiara di volere accettare, la quota indivisa di proprietà, pari alla metà, a lui
[...] intestata, della casa coniugale sita in Reggio Emilia – Via Papa Giovanni XXIII, 28 - contraddistinta al NCEU del comune di Reggio Emilia al foglio 174 n. 389 sub 25 P.3 Zona Cens. 2 Cat. A/2 Cl 3 vani 4,5 rendita € 441,57 nonché della pertinenza contraddistinta al NCEU al foglio 174 particella 389 sub 43 Zona Cens. 2 Cat. C/6 classe 6, consistenza 18mq rendita € 74,37. Si tratta di appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terzo composto da tre vani ed accessori, con annesse una cantina e una autorimessa al piano interrato. L'appartamento confina con: area cortiliva per due lati, area cortiliva e ragioni al terzo lato e parti comuni, ragioni er quarto lato. La cantina confina con: Per_3 Per_3 corridoio comune per due lati, ragioni RM e/o suoi aventi causa e ragioni aventi causa L'autorimessa confina con: corsia di accesso per tre lati, ragioni IN e /o Per_3 suoi aventi causa. Il trasferimento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza conclusiva del presente procedimento, salvi legittimi impedimenti non dipendenti dalla volontà delle parti.
4) Il signor dichiara che l'immobile che trasferisce è conforme allo stato di fatto Pt_2 dei dati catastali e delle planimetrie, e che la intestazione degli attuali intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari;
5) Le parti chiedono che agli effetti fiscali che le sopra descritte attribuzioni patrimoniali inerenti la casa coniugale siano dichiarati esenti da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 ed in conformità al deposito della sentenza della Corte di Cassazione del 30.05.2005 n. 11458. Le spese di trasferimento dell'immobile (tasse e imposte, qualora dovute, e notarili) nonché le eventuali spese tecniche, saranno a carico in via esclusiva della GN . Parte_1
6) nel caso in cui la GN intenda trasferire la proprietà dell'immobile sito Pt_1 in Reggio Emilia Via Papa Giovanni XXIII n. 28 a persona diversa dai figli
[...]
e/o , la metà del ricavato dalla vendita dovrà essere versato ai CP_2 CP_3 figli stessi che ne disporranno come vorranno;
7) il sig. dovrà liberare l'autorimessa, pertinenza dell'appartamento de quo, CP_1 entro e non oltre la data di trasferimento della proprietà dell'immobile;
8) con l'intestazione della casa e della relativa autorimessa, site in Reggio Emilia - via Papa Giovanni XXIII n. 28 - contraddistinti al NCEU al foglio 174 n. 389 sub 25 – cat. A/2 e foglio 174 particella 389 sub 43 Cat. C/6 cesserà l'obbligo del sig. di CP_1 corrispondere la metà delle spese condominiali, di cui alla condizione n. 7 del verbale di prima udienza – n. cron. 2029/2015 R.G. 7753/2014 richiamato dalla sentenza n. 685/2015 Tribunale di Reggio Emilia;
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo, condizione necessaria ed essenziale ed elemento funzionale degli accordi di cessazione degli effetti civili di matrimonio, al fine della definizione e tacitazione di tutti i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto qui previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 24/07/2025.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Stefano Rago
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Stefano Rago Presidente
2) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est.
3) Dott. Chiara Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3632/2025 vertente tra: TRA
, con gli avv.ti MESCOLI e Parte_1 C.F._1
DAVOLI;
- RICORRENTE E
, , con gli avv.ti MESCOLI e CP_1 C.F._2
DAVOLI;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); le parti non hanno richiesto la comparizione personale nel termine di legge e hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: «1) essendo cessato il presupposto per il versamento del contributo al mantenimento del figlio , a modifica della condizione n. 4 del verbale di prima udienza – n. cron. Per_1
2029/2015 R.G. 7753/2014 richiamato dalla sentenza n. 685/2015 Tribunale di Reggio Emilia, è giustificata la cessazione del versamento del contributo stesso concordato fra i genitori a partire dal 15/11/2017; 2) nel momento in cui la figlia verrà assunta a tempo indeterminato con una Per_2 retribuzione netta mensile non inferiore ad €. 1.200,00, il padre cesserà di versare il contributo al mantenimento della stessa senza necessità di ulteriore provvedimento giudiziale;
3) a definizione e tacitazione di qualsiasi pretesa economico patrimoniale sorta in conseguenza del matrimonio ed a tacitazione di ogni reciproca pretesa, il signor ai CP_1 sensi dell'art. 1376 cc trasferirà a titolo gratuito a mezzo atto notarile alla GN Pt_1
che dichiara di volere accettare, la quota indivisa di proprietà, pari alla metà, a lui
[...] intestata, della casa coniugale sita in Reggio Emilia – Via Papa Giovanni XXIII, 28 - contraddistinta al NCEU del comune di Reggio Emilia al foglio 174 n. 389 sub 25 P.3 Zona Cens. 2 Cat. A/2 Cl 3 vani 4,5 rendita € 441,57 nonché della pertinenza contraddistinta al NCEU al foglio 174 particella 389 sub 43 Zona Cens. 2 Cat. C/6 classe 6, consistenza 18mq rendita € 74,37. Si tratta di appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terzo composto da tre vani ed accessori, con annesse una cantina e una autorimessa al piano interrato. L'appartamento confina con: area cortiliva per due lati, area cortiliva e ragioni al terzo lato e parti comuni, ragioni er quarto lato. La cantina confina con: Per_3 Per_3 corridoio comune per due lati, ragioni RM e/o suoi aventi causa e ragioni aventi causa L'autorimessa confina con: corsia di accesso per tre lati, ragioni IN e /o Per_3 suoi aventi causa. Il trasferimento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza conclusiva del presente procedimento, salvi legittimi impedimenti non dipendenti dalla volontà delle parti.
4) Il signor dichiara che l'immobile che trasferisce è conforme allo stato di fatto Pt_2 dei dati catastali e delle planimetrie, e che la intestazione degli attuali intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari;
5) Le parti chiedono che agli effetti fiscali che le sopra descritte attribuzioni patrimoniali inerenti la casa coniugale siano dichiarati esenti da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 ed in conformità al deposito della sentenza della Corte di Cassazione del 30.05.2005 n. 11458. Le spese di trasferimento dell'immobile (tasse e imposte, qualora dovute, e notarili) nonché le eventuali spese tecniche, saranno a carico in via esclusiva della GN . Parte_1
6) nel caso in cui la GN intenda trasferire la proprietà dell'immobile sito Pt_1 in Reggio Emilia Via Papa Giovanni XXIII n. 28 a persona diversa dai figli
[...]
e/o , la metà del ricavato dalla vendita dovrà essere versato ai CP_2 CP_3 figli stessi che ne disporranno come vorranno;
7) il sig. dovrà liberare l'autorimessa, pertinenza dell'appartamento de quo, CP_1 entro e non oltre la data di trasferimento della proprietà dell'immobile;
8) con l'intestazione della casa e della relativa autorimessa, site in Reggio Emilia - via Papa Giovanni XXIII n. 28 - contraddistinti al NCEU al foglio 174 n. 389 sub 25 – cat. A/2 e foglio 174 particella 389 sub 43 Cat. C/6 cesserà l'obbligo del sig. di CP_1 corrispondere la metà delle spese condominiali, di cui alla condizione n. 7 del verbale di prima udienza – n. cron. 2029/2015 R.G. 7753/2014 richiamato dalla sentenza n. 685/2015 Tribunale di Reggio Emilia;
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo, condizione necessaria ed essenziale ed elemento funzionale degli accordi di cessazione degli effetti civili di matrimonio, al fine della definizione e tacitazione di tutti i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto qui previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 24/07/2025.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Stefano Rago