Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 11/2/2025 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7771/2024
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
(NA) alla Via San Giovanni Evangelista n.7 – C.F. , rappresentato C.F._1
e difeso, in virtù di procura versata agli atti del presente ricorso (allegato n.1), dall'Avv.
Giovanni Savastano – C.F. CodiceFiscale_2
RICORRENTE
, ( CF-P.IVA , con sede legale in alla Controparte_1 P.IVA_1 _1
Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale dott. ing.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino, (C.F. CP_2 C.F._3
)
[...]
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/3/2024 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
essere inquadrato al livello D4 dell'allora vigente C.C.N.L. Comparto Sanità con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia, attualmente in servizio presso l'Ospedale del Mare sito in alla Via Enrico _1
Russo n.11, con turnazione regolare M/P/N;
- di avere volto la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali dal 2019 al 2022 e di non aver beneficiato né del riposo compensativo né del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, così come disciplinato dal CCNL di categoria;
- di essere pertanto creditore nei confronti dell' resistente della indennità Pt_2 per lavoro festivo infrasettimanale di cui all'art. 9 CCNL Comparto Sanità anno
1999, richiamato dall'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016/2018.
Riportava la disciplina prevista dagli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L. 2016 – 2018. Richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi.
Allegava conteggi circa le giornate di effettivo servizio prestato, assumendo di essere creditrice della complessiva somma di € 2.402,65 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per il periodo 2020-2023
Concludeva chiedendo:
“1) accertare e dichiarare il diritto del Signor a percepire, ai sensi e per Parte_1
gli effetti degli artt.9 e 34, commi 7 e 8 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 20 settembre
2001, così come sostituiti dagli artt.29 comma 6 e 31 commi 7 e 8 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 (triennio 2016-2018) il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto n.3) della premessa in fatto e meglio specificati nella parte in diritto e, per l'effetto, condannare l' al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 2.402,65, ovvero del maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa, dovuto per a titolo di indennità per il lavoro festivo infrasettimanale prestato, oltre interessi legali dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
2) il tutto con condanna della in persona del Direttore Generale Controparte_1
Dottor legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese e CP_2
del compenso professionale di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo.” Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la resistente eccependo, in via preliminare, la decadenza nonché la prescrizione parziale dei diritti azionati e, nel merito,
l'infondatezza della domanda. Inoltre, contestava specificamente i conteggi e formulava eccezione di adempimento parziale.
All'udienza del 11/2/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente.
Sull'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
Cont L convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti azionati per il periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data
17/04/2024, ritenendo inesistenti precedenti atti interruttivi della stessa.
Sul punto occorre rilevare che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione con atto di messa in mora notificato alla resistente in data 31.1.2024.
Pertanto, risultano prescritte le pretese maturate dal ricorrente per il periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del suddetto atto di messa in mora.
Tanto premesso risulta prescritto il beneficio oggetto del giudizio maturato in relazione alle seguenti giornate lavorative: 1/1/2019 e 6/1/2019.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Ritiene questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34
CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001.
È utile riportare le norme rilevanti a fini decisionali. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall'
[...]
resistente. Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta Parte_2 applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 giorni” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, non è condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte del ricorrente di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022
n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n.
1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav.,
10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del 18/07/2023, n.20743.
È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale dei
Giudici di legittimità nella citata pronuncia n.20743/2023, i quali hanno ulteriormente ribadito che “la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
"pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per quello prestato in orario notturno festivo". Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che
"Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del
CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a
35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall , Pt_2
secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL
7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL
21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto:
“L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La parte ricorrente ha allegato di aver svolto attività lavorativa nelle seguenti giornate:
- nel 2019: 1/1, 6/1, 21/4, 25/4, 1/5, 15/8, 25/12;
- nel 2021: 1/11, 8/12, 25/12, 26/12;
- per il 2022 1/1, 6/1, 18/4, 19/9, 8/12, 25/12, 26/12.
Orbene, va rilevato, che dai cartellini marcatempo versati agli atti emerge che parte ricorrente ha effettuato tali prestazioni e la parte convenuta non ha provato che egli abbia goduto dei riposi compensativi. L'unica eccezione è costituita dalla giornata del
25/12/2025 rispetto alla quale, come rilevato dalla resistente, dai cartellini marcatempo non risulta che il ricorrente abbia prestato servizio e, pertanto, va esclusa dal computo.
In via ulteriore va ancora precisato, come rilevato dalla resistente, che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di indennità per lavoro festivo infrasettimanale per la giornata del
21/4/2019, in quanto corrispondente al giorno di domenica.
Tanto premesso, accolta l'eccezione di prescrizione parziale, tenuto conto delle Cont contestazioni sollevate dall' convenuta e dell'eccezione di adempimento parziale, questo giudice aderisce ai conteggi da formulati dalla resistente, sui quali il ricorrente non prende alcuna specifica posizione, e riconosce al lavoratore la complessiva somma di
€ 1.546,62 oltre interessi sulle singole poste del credito dalla maturazione al soddisfo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda, nonché della natura seriale del giudizio, e seguono la soccombenza per la restante parte, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, dell'importo di € 1.546,62, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante
[...]
parte che liquida in complessivi euro 1100,00 oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario
Si comunichi
Napoli, 11.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca