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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/08/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10330/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10330 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2015,
promossa da: con sede in Milano, 20146, via Massaua 6, codice fiscale, P. IVA e iscrizione Controparte_1
Registro Imprese di Milano n. . R.E.A. nr. 1916253, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'avv. Prof Andrea
Vicari del Foro di Milano elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Maxia in via P. Cugia n. 1 in Cagliari,
Attore contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1 res.te in Selargius, e (c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._2
e res.e in Selargius, entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Mauro Mameli presso il cui studio in
Cagliari via Raffa Garzia n. 1 eleggono domicilio, giusta procura a margine dell'atto di costituzione e risposta;
Convenuti
e
, in persona del Curatore Controparte_4 fallimentare dott.ssa difeso dagli avv.ti Antonio Vaiani e Andrea Vaiani del Foro di Parte_1
Prato, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
Convenuto
1
OGGETTO: contratto di compravendita e risoluzione contrattuale
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 2 novembre 2015, regolarmente notificato alle controparti, CP_1
poi divenuta ”, ha convenuto in giudizio la signora il
[...] Parte_2 Controparte_2 sig. e la società deducendo quanto segue: Controparte_3 Controparte_4
Con
- in data 27 febbraio 2014 la Banca sottoscriveva con la sig.ra e con il sig. il contratto CP_3 di finanziamento n. 336104 finalizzato all'acquisto ed all'installazione di un impianto micro- eolico venduto da (il Dealer); Controparte_4
- il contratto di finanziamento prevedeva la restituzione della somma erogata a mezzo di 120 rate mensili, di cui la prima pari ad euro 341,50, le restanti pari ad euro 325,50 e così per un totale dovuto dal cliente pari all'importo di euro 38.760,00;
- contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, la banca provvedeva all'erogazione del finanziamento pari all'importo complessivo di euro 27.060,00;
- con le comunicazioni del 22.08.2014 e del 13.10.2014, i clienti davano conto alla finanziatrice che il Dealer non aveva completato l'istallazione dell'impianto acquistato;
- con comunicazione del 22 ottobre 2014 i clienti informavano la banca che, nelle more dell'attivazione dell'impianto ed in attesa dell'erogazione del primo contributo da parte del GSE, avrebbero accettato la proposta del Dealer di corrispondere i ratei del finanziamento, con rinuncia alla ripetizione di quanto pagato;
- la banca in data 21 novembre 2014 comunicava ai clienti che erano stati avviati accertamenti in ordine all'inadempimento del Dealer e che, nelle more, gli addebiti delle rate del finanziamento venivano sospesi;
- con comunicazione del 16 dicembre 2014 i clienti informavano la che si erano CP_1 determinati a chiedere al Dealer la restituzione delle rate corrisposte alla per la somma CP_5 complessiva di euro 1.318,00, nonché quelle del finanziamento fino all'erogazione del contributo
GSE;
- in data 26 marzo 2015 la veniva informata dai Clienti della volontà degli stessi di CP_1 risolvere il contratto di finanziamento, in ragione del grave inadempimento della società riconducibile al collegato contratto di compravendita;
Controparte_4
- stante l'inadempimento del Dealer al contratto di vendita, i sig.ri e CP_2 CP_2 si erano resi a loro volta inadempimenti all'obbligazione di pagamento delle rate Controparte_3 del finanziamento in scadenza;
2 - la aveva successivamente avviato il procedimento di mediazione, il quale Controparte_1 tuttavia si concludeva per la mancata partecipazione della società (v. verbale Controparte_4 negativo della Camera Nazionale di Mediazione: mediatore la Società 645 s.r.l.) del 10 giugno
2015.
1.1.Tanto premesso in fatto e diritto, la società attrice ha trascritto le seguenti conclusioni:
“chiede all'Ill.mo Tribunale adito, disattese le domande e le eccezioni ex adverso formulate, di voler accogliere le seguenti CONCLUSIONI nel merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, l'inadempimento di e/o del Controparte_4
Cliente, eventualmente in concorso tra loro, al Contratto di Compravendita;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, l'inadempimento di Controparte_4 all'Accordo di Convenzionamento, eventualmente in concorso con il Cliente, con conseguente dichiarazione di risoluzione dell'Accordo di Convenzionamento, e/o l'inadempimento del Cliente al Contratto di Finanziamento, eventualmente in concorso con , con conseguente Controparte_4 dichiarazione di risoluzione del Contratto di Finanziamento;
- condannare e/o il Cliente al pagamento nei confronti di delle Controparte_4 CP_1 ulteriori somme da accertarsi in corso di giudizio e relative a interessi di mora al tasso BCE +
10 p.p. su ciascuna rata scaduta e non pagata, agli oneri di recupero stragiudiziale fino ad un massimo del 25% dell'importo non pagato, alle spese di recupero giudiziale e alle spese di insoluto addebito RID pari a € 5,00 ciascuno;
- condannare e/o il Cliente al pagamento nei confronti di dell'importo Controparte_4 CP_1 che verrà accertato in corso di giudizio quale danno derivante dall'inadempimento dell'Accordo di Convenzionamento e /o del Contratto di Finanziamento e/o del Contratto di Compravendita.
Con vittoria di spese e compenso come per legge”.
- condannare e/o il Cliente al pagamento nei confronti di dell'importo Controparte_4 CP_1 di euro 41.458,00 quale somma totale dovuta dal Cliente in ragione del Contratto di
Finanziamento, o, in subordine, dell'importo di euro 28.719,60 erogata da o della CP_1 diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio”. Con 2. Con comparsa di costituzione del 26 febbraio 2016 si sono costituiti in giudizio i signori e contestando integralmente la ricostruzione in fatto e in diritto e le domande proposte CP_3 dall'attrice, nei cui confronti è stata proposta domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. In particolare, gli stessi hanno dedotto che:
- la sospensione dei pagamenti era giustificata dal grave inadempimento del venditore/fornitore
( del bene acquistato che, dopo essere stato prontamente eccepito alla Controparte_4
3 finanziaria, avrebbe dovuto condurre alla risoluzione anche del contratto di finanziamento in base all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, che richiamano l'art 125-quinquies del
T.U.B;
- a séguito della risoluzione del contratto di finanziamento, avevano tentato di ottenere in via stragiudiziale la restituzione delle rate pagate, senza tuttavia successo;
inoltre, dopo un formale reclamo alla società , avevano attivato un procedimento presso l' CP_1 Pt_3
(Arbitro Bancario Finanziario) competente territorialmente, portando all'attenzione di tale organo l'intera vicenda.
2.1.Tanto premesso in fatto e diritto, i convenuti hanno trascritto le seguenti conclusioni:
“si conclude affinchè l'Ill.mo Tribunale, voglia
Nel merito:
a) Rigettare, anzitutto, la domanda proposta dalla società attrice nei confronti dei sig.ri
[...]
e , avendo gli stessi agito in totale aderenza agli obblighi Controparte_2 Controparte_3 contrattuali e comunque avendo eccepito l'altrui inadempimento che legittimava la sospensione il pagamento delle rate del finanziamento.
b) In ogni caso accertare l'inadempimento di non scarsa importanza posto in essere da
nei confronti dei sig.ri in relazione Controparte_4 Controparte_2 contratto di acquisto e/o fornitura dell'impianto micro-eolico n°ME10007 del 22.1.2014 e per
l'effetto ne voglia dichiarare la risoluzione dello stesso;
c) Conseguentemente voglia condannare al risarcimento dei Controparte_4 danni tutti, patrimoniali e non subiti dai sig.ri e in Controparte_2 Controparte_3 conseguenza di ciò, quali saranno dimostrati in corso di causa;
d) In ogni caso ed a prescindere dall'accoglimento e/o prosecuzione del giudizio per tale domanda, voglia comunque accertare l'inadempimento di non scarsa importanza posto in essere da nei confronti dei sig.ri in Controparte_4 Controparte_2 relazione contratto di acquisto e/o fornitura dell'impianto micro eolico n°ME10007 del
22.1.2014 e, accertati gli ulteriori presupposti di cui all'art 125 quinquies del T.U.B., voglia dichiarare la risoluzione del collegato contratto di finanziamento con Parte_4
e condannare la stessa società a rimborsare alla sig.ra Controparte_1 Controparte_2
e , quanto da questi già pagato nella misura di € 1.317,00 o quella diversa che Controparte_3 risulterà in corso di causa oltre ad ogni altro onere applicato per la stipula del contratto, oltre al rimborso e/o risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, quali determinati dalla azione promossa, e conseguenti alla assistenza legale nella fase stragiudiziale per il procedimento nanti
l'BF, per la chiamata in Mediazione e le ulteriori necessitate.
4 e) Voglia inoltre ordinare a di voler provvedere a sua cura e spese alla Controparte_1 cancellazione dei nominativi dei convenuti e dai pubblici Controparte_2 Controparte_3 registri presso i quali si è proceduto alla relativa iscrizione, quale la centrale rischi od altri registri con analoghe finalità in conseguenza dei fatti di causa e da cui ne possano trarre pregiudizio;
f) Accertare, inoltre, l'inadempimento di anche in relazione ai doveri di Controparte_1 correttezza e buona fede, del contratto di finanziamento ed in relazione all'addebito dei ratei del finanziamento per effetto del collegamento negoziale con il contratto di acquisto /fornitura del bene servizio oggetto dello stesso e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento;
g) Altresì e per effetto di tale inadempimento accertare il danno subito dai sig.ri Controparte_2
e , e condannare al risarcimento di tutti i danni;
[...] Controparte_3 Controparte_1
h) In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra proposte nei confronti della e di e di accoglimento della Controparte_1 Controparte_4 domanda principale proposta dall'attrice e condanna dei convenuti e Controparte_2
, voglia dichiarare la unica ed esclusiva responsabilità da parte di Controparte_3
e di conseguenza voglia condannarla a manlevare gli stessi Controparte_4
e da qualunque onere economico conseguente. Controparte_2 Controparte_3
In ogni caso con vittoria di spese e dei compensi professionali e se ritenuti sussistenti i presupposti anche con l'applicazione dell'articolo 96 c.p.c. circa l'esistenza una lite che possa comunque definirsi temeraria da parte di per i motivi esposti in premessa”. Controparte_1
3. All'udienza del 29 marzo 2016, preso atto del fallimento di (il ”), il Controparte_4 CP_4
Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
4. Con ricorso del 23 maggio 2016, la ha riassunto il giudizio anche nei confronti Controparte_1 del , richiamando il contenuto e le conclusioni espresse nell'originario Controparte_4 atto di citazione, precisando inoltre di aver rinunciato alla facoltà di partecipare al concorso con i creditori della procedura fallimentare e di non avere intenzione di chiedere l'accertamento del credito con la procedura prevista dagli artt. 52 e 93 l. fall.
5. A séguito della riassunzione del giudizio, si è costituito il con memoria Controparte_4 del 29 agosto 2016, deducendo:
- l'equivocità della reale portata della rinuncia ex art. 306 c.p.c. operata dalla in sede di CP_1 riassunzione, con la conseguente necessità di una precisazione in tal senso, in quanto la rinunzia ai fini della sua validità non può contenere riserve e/o condizioni e dare adito ad equivoci;
5 - l'improcedibilità delle domande nei confronti del , stante l'improponibilità di azioni di CP_4 risoluzione e condanna secondo il procedimento di cognizione ordinaria, dovendo necessariamente essere seguito il procedimento di insinuazione al passivo in base al principio della esclusività del concorso (a mente degli artt. 51 e segg. l.f.);
- l'assenza condotte inadempimenti da parte di , la quale ha regolarmente portato a Controparte_4 termine l'impianto.
5.1.Tanto premesso, il ha trascritto le seguenti conclusioni: CP_4
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. in tesi, ove chiarita la portata della rinunzia al diritto e all'azione nei confronti della
Procedura, dato atto della sua esplicitazione senza riserve e condizioni e della sua accettazione da parte della stessa Procedura, dichiarare la estinzione del presente contenzioso nei confronti della Curatela costituita, con condanna della parte rinunziante al pagamento delle spese ex art.
306 co. 4 nella misura liquidanda dal Giudice;
2. in subordine, in caso di rifiuto di controparte alla verbalizzazione chiarificatoria proposta e ove il Giudice considerasse la rinunzia esplicitata nell'atto riassuntivo “senza riserve e/o condizioni”, dato atto della sua accettazione da parte della Procedura, dichiarare l'estinzione del presente contenzioso nei confronti della Curatela costituita, con condanna della rinunziante al pagamento delle spese ex art. 306 co. 4 nella misura liquidanda dal Giudice;
3. in ipotesi subordinata, dato atto che l'intenzione del creditore di perseguire esclusivamente il fallito solo al suo eventuale rientro in bonis e di non avanzare richieste di sorta nei confronti del fallimento non risulta chiaramente ed inequivocabilmente espressa, dichiarare la improcedibilità delle sostanziali azioni avanzate da controparte (di risoluzione del contratto e ripetizione del prezzo + risarcimento danni e spese), legate da un vincolo di connessione impropria, che ne comporta la devoluzione davanti al Tribunale Fallimentare in base alla regola della unicità del concorso;
4. in ipotesi ulteriormente subordinata, respingere la domanda attorea e le eventuali domande dei co-convenuti nei confronti del perché infondate in fatto ed in diritto. CP_4
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, con distrazione delle spese in favore del procuratore che espressamente si dichiara antistatario”.
6. Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, la parte attrice, in merito alla richiesta di improcedibilità della domanda proposta dalla Banca nei confronti del , ha manifestato CP_4 la volontà di non rinunziare a nessuna domanda nei confronti del , precisando che CP_4
l'eventuale credito derivante dall'accoglimento della domanda di condanna non sarebbe stato fatto valere nei confronti del , ma solo esclusivamente in caso di ritorno “in bonis” di CP_4
6 con esclusione, quindi, di ogni eventuale competenza funzionale del Controparte_4
Tribunale fallimentare. Con 7. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i signori e hanno dato atto della CP_3 pronuncia dell'BF del 6 ottobre 2016, con cui è stata riconosciuta la risoluzione del contratto di finanziamento;
hanno poi rappresentato che ha immediatamente adempiuto alla CP_1
Con decisione, restituendo le rate già versate dalla signora
8. Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 cpc, la nel precisare le domande Controparte_1 proposte in sede in citazione, ha aggiunto di aver proceduto ad una c.d. “emendatio libelli”, con la specificazione che le domande proposte nei confronti del devono intendersi CP_4 esclusivamente quelle escluse dalla vis attractiva del tribunale Fallimentare, ossia quelle relative alla condanna conseguente all'accertamento dell'inadempimento della Controparte_4
9. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c la parte attrice – stante la pronuncia dell'BF e l'esecuzione della decisione – ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, evidenziando il venir meno dell'interesse di tutte le pari alla prosecuzione del giudizio ed evidenziando altresì che anche gli accertamenti dell'inadempimento di si Controparte_4 sarebbero rivelati inutili, in considerazione del fatto che il non avrebbe sufficiente CP_4 capienza.
10. All'esito dell'udienza di trattazione del 27 febbraio 2017 la ha ribadito la cessazione CP_1 della materia del contendere e la richiesta di compensazione integrale delle spese. Anche i Con convenuti e hanno dato atto del venir meno della questione sostanziale sottesa al CP_3 giudizio, richiedendo tuttavia la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali in loro favore.
11. A séguito di alcuni rinvii, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 febbraio 2025 le parti hanno fatto integrale riferimento agli atti depositati e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Deve, innanzitutto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alle pretese reciprocamente avanzate tra le parti. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
“la cessazione della materia del contendere – che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata dal codice di rito … costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion
d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i
7 contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento – ovvero della sopravvenuta caducazione – della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass., n.
26351/2005).
Occorre, pertanto, prendere atto di quanto avvenuto in corso di causa e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avuto riguardo alla circostanza che la parte attrice ha spontaneamente adempiuto a quanto deciso dall'BF (restituendo alle clienti le rate pagate) ed ha dichiarato di non volere insistere sulla domanda svolta nei confronti dei convenuti;
è dunque venuto meno l'interesse delle parti all'ottenimento di una pronuncia giudiziale in ordine all'accoglimento della domanda di pagamento e della contrapposta domanda di risoluzione.
Deve pertanto procedersi alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, in linea con quanto richiesto concordemente dalle parti.
13. Tanto chiarito, per quanto concerne le spese del giudizio, non essendo le parti addivenute ad un accordo in punto di liquidazione, le stesse devono essere disciplinate sulla base del principio della soccombenza virtuale. A tal fine, si deve qui incidentalmente esaminare il rapporto conseguente al contratto di compravendita/fornitura tra e i si.gri Lai e nonché il Controparte_4 CP_3 connesso finanziamento stipulato tra questi ultimi e la società attrice, al fine di verificare l'ammissibilità e la fondatezza delle rispettive domande.
In via preliminare, occorre rilevare l'improcedibilità delle domande originariamente proposte dall'attrice nei confronti della società , stante l'intervenuto fallimento della società Controparte_4
e posta l'esclusività del c.d. foro fallimentare.
Invero, per “azioni derivanti da fallimento” ex art. 24 L.F. devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa, specie sia quando sono diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare perfino le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e pure quelle volte ad accertare la simulazione.
Dirimente, in tal senso, la Corte di Cassazione 11021/2023, la quale ha statuito che
“l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l.f., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di questione attinente al rito “litis ingressusu imperdiens”, concettualmente distinta da un'eccezione di incompetenza per valore, materia e territorio”.
8 La richiamando nell'atto di riassunzione le conclusioni svolte in sede di Controparte_1 citazione ha di fatto richiesto l'accertamento dell'inadempimento negoziale (e del credito derivante) nei confronti del , a nulla rilevando le considerazioni circa la mutatio libelli, CP_4 in quanto, pur rinunziando alla domanda attinenti all'immediata condanna al pagamento nei confronti della Curatela, ha reiterato un accertamento idoneo o pregiudicare le ragioni della massa fallimentare. Per tali ragioni, tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti del CP_4 devono essere dichiarate improcedibili.
Nel merito, devono invece ritenersi infondate le domande di parte attrice nei confronti dei convenuti consumatori.
Questi ultimi hanno correttamente invocato in loro favore l'applicazione dell'art. 125-quinquies
TUB, il quale riconosce il diritto del consumatore, in caso di inadempimento del fornitore di beni o servizi, alla risoluzione del contratto di credito collegato. Due i presupposti richiesti dalla legge, ossia: a) che il consumatore abbia inutilmente messo in mora il fornitore;
b) che l'inadempimento del fornitore abbia le caratteristiche di cui all'art. 1455 cod. civ.
Innanzitutto, è pacifico che fosse ravvisabile un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di questa analisi. Infatti, come prospettato dai convenuti in sede di costituzione (circostanza non contestata dalla ), il contratto di finanziamento veniva proposto non da incaricati esperti CP_1 di intermediazione finanziaria, bensì dallo stesso interlocutore di e Controparte_4 contestualmente alla sottoscrizione del contratto “principale”; tant'è che in tale occasione veniva fatta sottoscrivere ai clienti una richiesta di finanziamento senza alcuna preventiva informativa, né consegna del modulo “SECCI”, di altra più dettagliata informazione sulle caratteristiche del prodotto creditizio, ma semplicemente proponendo tale contratto come necessario per ottenere l'impianto a “costo zero”, nel senso che, con le somme che avrebbe erogato il gestore GSE per l'energia prodotta dall'impianto, sarebbe stato pagato tutto il finanziamento, con successivo guadagno. Il tutto, nella prospettazione di si sarebbe tradotto in un ottimo Controparte_4 investimento finanziario.
L'acquisto di tale impianto aveva infatti tale duplice finalità: 1) da un lato autoproduzione di energia per uso domestico, con conseguente risparmio sui consumi di energia acquistata dalla rete elettrica e la produzione di energia pulita;
2) dall'altro intendeva essere anche una forma, appunto, di investimento finanziario, considerato che con l'impianto funzionante ed al completamento delle pratiche per l'accesso ai contributi del GSE, si poteva avere accesso al c.d. “conto energia”
e poter quindi godere di un incentivo periodico, variabile in base alla energia prodotta, ma comunque per la durata di 20 anni, con prospettive, nel lungo tempo, di un discreto guadagno.
9 Come ulteriore garanzia per i consumatori, poi, veniva specificato nel contratto “principale” di fornitura che tale contratto sarebbe stato condizionato, tra l'altro, “alla fattibilità tecnica, alla concessione dell'incentivo del GSE e che la prima rata del finanziamento sarebbe stata pagata addirittura dopo il ricevimento del primo incentivo GSE.
Nei primi mesi successivi alla stipula dei contratti, i clienti hanno inviato plurime missive finalizzate ad evidenziare i ritardi e l'inidoneità dei lavori svolti.
Avuto riguardo alle diffide che i clienti hanno inviato al fornitore, non può dubitarsi che si sia verificato il primo degli anzidetti presupposti.
Né può ragionevolmente negarsi la gravità dell'inadempimento del fornitore. La società di servizi non ha ottemperato ed oggi, a distanza di più di dieci anni, l'impianto risulta ancora installato ma non funzionante. Inoltre, a seguito dell'inadempimento della suddetta società, i clienti consumatori non hanno potuto beneficiare degli incentivi GSE.
Detti aspetti integrano un inadempimento grave e imputabile al fornitore, stante l'espresso richiamo – aggiunto a penna sul modulo – a ''1) fattibilità tecnica dell'impianto, 2) connettività alla rete Enel, 3) assenza vicoli paesaggistici;
4) garanzia incentivi GSE per 20 anni;
5) una certa produttività annua non inferiore a 20.000 KWh. In caso contrario il tutto è nullo e il cliente nulla deve”. Formula, questa, che – anche qualora non si voglia ricondurre alla figura della condizione risolutiva (ma le conseguenze non sarebbero diverse sul piano restitutorio) – quantomeno testimonia la rilevanza che le parti hanno inteso assegnare alle anzidette circostanze, talune delle quali certamente riconducibili all'ambito della responsabilità del fornitore (fattibilità tecnica, produttività annua, idoneità tecnica al conseguimento degli incentivi di legge).
Per tali ragioni si ritiene fondata l'eccezione di risoluzione contrattuale sollevata dai convenuti, i quali hanno legittimamente sospeso i pagamenti nei confronti della banca, la quale non può vantare alcuna pretesa creditoria nei loro confronti.
Per le medesime considerazioni, deve ritenersi fondata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dai consumatori, avendo gli stessi diritto alla restituzione delle somme versate in favore dell'intermediario.
Alla luce di quanto sopra, sulla base del principio della soccombenza virtuale, le spese devono dunque poste a carico della attrice nei rapporti con i convenuti consumatori, non rinvenendosi peraltro argomenti per procedere ad una compensazione, neppure parziale, delle medesime, stante Con l'infondatezza delle domande attoree nei confronti dei convenuti e la fondatezza della CP_3 domanda riconvenzionale proposta da questi ultimi.
Per quanto concerne, invece, il rapporto processuale tra e il Controparte_1 [...]
, non occorre statuire alcunché in merito alla determinazione delle spese di lite, Controparte_4
10 dovendosi unicamente rilevare che la domanda proposta dall'attrice, inizialmente ammissibile e senz'altro fondata nei confronti della società in questione - la quale si è indubbiamente resa responsabile di una condotta inadempimente nei confronti dei clienti, avendo installato un impianto in colpevole ritardo e persino non funzionante -, è divenuta, come detto, improcedibile a séguito dell'intervenuto fallimento di quest'ultima. Ciò nondimeno, non può essere accolta la richiesta di rifusione delle spese processuali proposta dal , non potendosi ritenere che CP_4 la sia soccombente nei confronti di tale società. Controparte_1
14. In ragione di quanto sopra, deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese CP_1 di lite nei confronti dei convenuti e che vengono liquidate Controparte_2 Controparte_3 sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause dal valore indeterminabile – complessità bassa, aggiorntati al D.M. 147/2022 (valori medi per studio ed introduzione, minimi per istruttoria e fase decisionale, stante l'effettiva attività svoltasi in giudizio e la cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento svolta) in complessivi euro 5.261,00 oltre spese generali ed accessori di legge ed euro 518,00 per il contributo unificato. Per altro verso, alla luce delle produzioni in atti non risultano documentate le spese sostenute per il procedimento di mediazione, sicché i convenuti in questa sede non hanno diritto ad ottenere il relativo rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 Controparte_2
e , che si liquidano in complessivi euro 5.261,00 oltre spese generali ed accessori di Controparte_3 legge ed euro 518,00 per il contributo unificato.
Così deciso in Cagliari il 22.08.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10330 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2015,
promossa da: con sede in Milano, 20146, via Massaua 6, codice fiscale, P. IVA e iscrizione Controparte_1
Registro Imprese di Milano n. . R.E.A. nr. 1916253, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'avv. Prof Andrea
Vicari del Foro di Milano elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Maxia in via P. Cugia n. 1 in Cagliari,
Attore contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1 res.te in Selargius, e (c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._2
e res.e in Selargius, entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Mauro Mameli presso il cui studio in
Cagliari via Raffa Garzia n. 1 eleggono domicilio, giusta procura a margine dell'atto di costituzione e risposta;
Convenuti
e
, in persona del Curatore Controparte_4 fallimentare dott.ssa difeso dagli avv.ti Antonio Vaiani e Andrea Vaiani del Foro di Parte_1
Prato, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
Convenuto
1
OGGETTO: contratto di compravendita e risoluzione contrattuale
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 2 novembre 2015, regolarmente notificato alle controparti, CP_1
poi divenuta ”, ha convenuto in giudizio la signora il
[...] Parte_2 Controparte_2 sig. e la società deducendo quanto segue: Controparte_3 Controparte_4
Con
- in data 27 febbraio 2014 la Banca sottoscriveva con la sig.ra e con il sig. il contratto CP_3 di finanziamento n. 336104 finalizzato all'acquisto ed all'installazione di un impianto micro- eolico venduto da (il Dealer); Controparte_4
- il contratto di finanziamento prevedeva la restituzione della somma erogata a mezzo di 120 rate mensili, di cui la prima pari ad euro 341,50, le restanti pari ad euro 325,50 e così per un totale dovuto dal cliente pari all'importo di euro 38.760,00;
- contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, la banca provvedeva all'erogazione del finanziamento pari all'importo complessivo di euro 27.060,00;
- con le comunicazioni del 22.08.2014 e del 13.10.2014, i clienti davano conto alla finanziatrice che il Dealer non aveva completato l'istallazione dell'impianto acquistato;
- con comunicazione del 22 ottobre 2014 i clienti informavano la banca che, nelle more dell'attivazione dell'impianto ed in attesa dell'erogazione del primo contributo da parte del GSE, avrebbero accettato la proposta del Dealer di corrispondere i ratei del finanziamento, con rinuncia alla ripetizione di quanto pagato;
- la banca in data 21 novembre 2014 comunicava ai clienti che erano stati avviati accertamenti in ordine all'inadempimento del Dealer e che, nelle more, gli addebiti delle rate del finanziamento venivano sospesi;
- con comunicazione del 16 dicembre 2014 i clienti informavano la che si erano CP_1 determinati a chiedere al Dealer la restituzione delle rate corrisposte alla per la somma CP_5 complessiva di euro 1.318,00, nonché quelle del finanziamento fino all'erogazione del contributo
GSE;
- in data 26 marzo 2015 la veniva informata dai Clienti della volontà degli stessi di CP_1 risolvere il contratto di finanziamento, in ragione del grave inadempimento della società riconducibile al collegato contratto di compravendita;
Controparte_4
- stante l'inadempimento del Dealer al contratto di vendita, i sig.ri e CP_2 CP_2 si erano resi a loro volta inadempimenti all'obbligazione di pagamento delle rate Controparte_3 del finanziamento in scadenza;
2 - la aveva successivamente avviato il procedimento di mediazione, il quale Controparte_1 tuttavia si concludeva per la mancata partecipazione della società (v. verbale Controparte_4 negativo della Camera Nazionale di Mediazione: mediatore la Società 645 s.r.l.) del 10 giugno
2015.
1.1.Tanto premesso in fatto e diritto, la società attrice ha trascritto le seguenti conclusioni:
“chiede all'Ill.mo Tribunale adito, disattese le domande e le eccezioni ex adverso formulate, di voler accogliere le seguenti CONCLUSIONI nel merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, l'inadempimento di e/o del Controparte_4
Cliente, eventualmente in concorso tra loro, al Contratto di Compravendita;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, l'inadempimento di Controparte_4 all'Accordo di Convenzionamento, eventualmente in concorso con il Cliente, con conseguente dichiarazione di risoluzione dell'Accordo di Convenzionamento, e/o l'inadempimento del Cliente al Contratto di Finanziamento, eventualmente in concorso con , con conseguente Controparte_4 dichiarazione di risoluzione del Contratto di Finanziamento;
- condannare e/o il Cliente al pagamento nei confronti di delle Controparte_4 CP_1 ulteriori somme da accertarsi in corso di giudizio e relative a interessi di mora al tasso BCE +
10 p.p. su ciascuna rata scaduta e non pagata, agli oneri di recupero stragiudiziale fino ad un massimo del 25% dell'importo non pagato, alle spese di recupero giudiziale e alle spese di insoluto addebito RID pari a € 5,00 ciascuno;
- condannare e/o il Cliente al pagamento nei confronti di dell'importo Controparte_4 CP_1 che verrà accertato in corso di giudizio quale danno derivante dall'inadempimento dell'Accordo di Convenzionamento e /o del Contratto di Finanziamento e/o del Contratto di Compravendita.
Con vittoria di spese e compenso come per legge”.
- condannare e/o il Cliente al pagamento nei confronti di dell'importo Controparte_4 CP_1 di euro 41.458,00 quale somma totale dovuta dal Cliente in ragione del Contratto di
Finanziamento, o, in subordine, dell'importo di euro 28.719,60 erogata da o della CP_1 diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio”. Con 2. Con comparsa di costituzione del 26 febbraio 2016 si sono costituiti in giudizio i signori e contestando integralmente la ricostruzione in fatto e in diritto e le domande proposte CP_3 dall'attrice, nei cui confronti è stata proposta domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. In particolare, gli stessi hanno dedotto che:
- la sospensione dei pagamenti era giustificata dal grave inadempimento del venditore/fornitore
( del bene acquistato che, dopo essere stato prontamente eccepito alla Controparte_4
3 finanziaria, avrebbe dovuto condurre alla risoluzione anche del contratto di finanziamento in base all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, che richiamano l'art 125-quinquies del
T.U.B;
- a séguito della risoluzione del contratto di finanziamento, avevano tentato di ottenere in via stragiudiziale la restituzione delle rate pagate, senza tuttavia successo;
inoltre, dopo un formale reclamo alla società , avevano attivato un procedimento presso l' CP_1 Pt_3
(Arbitro Bancario Finanziario) competente territorialmente, portando all'attenzione di tale organo l'intera vicenda.
2.1.Tanto premesso in fatto e diritto, i convenuti hanno trascritto le seguenti conclusioni:
“si conclude affinchè l'Ill.mo Tribunale, voglia
Nel merito:
a) Rigettare, anzitutto, la domanda proposta dalla società attrice nei confronti dei sig.ri
[...]
e , avendo gli stessi agito in totale aderenza agli obblighi Controparte_2 Controparte_3 contrattuali e comunque avendo eccepito l'altrui inadempimento che legittimava la sospensione il pagamento delle rate del finanziamento.
b) In ogni caso accertare l'inadempimento di non scarsa importanza posto in essere da
nei confronti dei sig.ri in relazione Controparte_4 Controparte_2 contratto di acquisto e/o fornitura dell'impianto micro-eolico n°ME10007 del 22.1.2014 e per
l'effetto ne voglia dichiarare la risoluzione dello stesso;
c) Conseguentemente voglia condannare al risarcimento dei Controparte_4 danni tutti, patrimoniali e non subiti dai sig.ri e in Controparte_2 Controparte_3 conseguenza di ciò, quali saranno dimostrati in corso di causa;
d) In ogni caso ed a prescindere dall'accoglimento e/o prosecuzione del giudizio per tale domanda, voglia comunque accertare l'inadempimento di non scarsa importanza posto in essere da nei confronti dei sig.ri in Controparte_4 Controparte_2 relazione contratto di acquisto e/o fornitura dell'impianto micro eolico n°ME10007 del
22.1.2014 e, accertati gli ulteriori presupposti di cui all'art 125 quinquies del T.U.B., voglia dichiarare la risoluzione del collegato contratto di finanziamento con Parte_4
e condannare la stessa società a rimborsare alla sig.ra Controparte_1 Controparte_2
e , quanto da questi già pagato nella misura di € 1.317,00 o quella diversa che Controparte_3 risulterà in corso di causa oltre ad ogni altro onere applicato per la stipula del contratto, oltre al rimborso e/o risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, quali determinati dalla azione promossa, e conseguenti alla assistenza legale nella fase stragiudiziale per il procedimento nanti
l'BF, per la chiamata in Mediazione e le ulteriori necessitate.
4 e) Voglia inoltre ordinare a di voler provvedere a sua cura e spese alla Controparte_1 cancellazione dei nominativi dei convenuti e dai pubblici Controparte_2 Controparte_3 registri presso i quali si è proceduto alla relativa iscrizione, quale la centrale rischi od altri registri con analoghe finalità in conseguenza dei fatti di causa e da cui ne possano trarre pregiudizio;
f) Accertare, inoltre, l'inadempimento di anche in relazione ai doveri di Controparte_1 correttezza e buona fede, del contratto di finanziamento ed in relazione all'addebito dei ratei del finanziamento per effetto del collegamento negoziale con il contratto di acquisto /fornitura del bene servizio oggetto dello stesso e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento;
g) Altresì e per effetto di tale inadempimento accertare il danno subito dai sig.ri Controparte_2
e , e condannare al risarcimento di tutti i danni;
[...] Controparte_3 Controparte_1
h) In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra proposte nei confronti della e di e di accoglimento della Controparte_1 Controparte_4 domanda principale proposta dall'attrice e condanna dei convenuti e Controparte_2
, voglia dichiarare la unica ed esclusiva responsabilità da parte di Controparte_3
e di conseguenza voglia condannarla a manlevare gli stessi Controparte_4
e da qualunque onere economico conseguente. Controparte_2 Controparte_3
In ogni caso con vittoria di spese e dei compensi professionali e se ritenuti sussistenti i presupposti anche con l'applicazione dell'articolo 96 c.p.c. circa l'esistenza una lite che possa comunque definirsi temeraria da parte di per i motivi esposti in premessa”. Controparte_1
3. All'udienza del 29 marzo 2016, preso atto del fallimento di (il ”), il Controparte_4 CP_4
Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
4. Con ricorso del 23 maggio 2016, la ha riassunto il giudizio anche nei confronti Controparte_1 del , richiamando il contenuto e le conclusioni espresse nell'originario Controparte_4 atto di citazione, precisando inoltre di aver rinunciato alla facoltà di partecipare al concorso con i creditori della procedura fallimentare e di non avere intenzione di chiedere l'accertamento del credito con la procedura prevista dagli artt. 52 e 93 l. fall.
5. A séguito della riassunzione del giudizio, si è costituito il con memoria Controparte_4 del 29 agosto 2016, deducendo:
- l'equivocità della reale portata della rinuncia ex art. 306 c.p.c. operata dalla in sede di CP_1 riassunzione, con la conseguente necessità di una precisazione in tal senso, in quanto la rinunzia ai fini della sua validità non può contenere riserve e/o condizioni e dare adito ad equivoci;
5 - l'improcedibilità delle domande nei confronti del , stante l'improponibilità di azioni di CP_4 risoluzione e condanna secondo il procedimento di cognizione ordinaria, dovendo necessariamente essere seguito il procedimento di insinuazione al passivo in base al principio della esclusività del concorso (a mente degli artt. 51 e segg. l.f.);
- l'assenza condotte inadempimenti da parte di , la quale ha regolarmente portato a Controparte_4 termine l'impianto.
5.1.Tanto premesso, il ha trascritto le seguenti conclusioni: CP_4
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. in tesi, ove chiarita la portata della rinunzia al diritto e all'azione nei confronti della
Procedura, dato atto della sua esplicitazione senza riserve e condizioni e della sua accettazione da parte della stessa Procedura, dichiarare la estinzione del presente contenzioso nei confronti della Curatela costituita, con condanna della parte rinunziante al pagamento delle spese ex art.
306 co. 4 nella misura liquidanda dal Giudice;
2. in subordine, in caso di rifiuto di controparte alla verbalizzazione chiarificatoria proposta e ove il Giudice considerasse la rinunzia esplicitata nell'atto riassuntivo “senza riserve e/o condizioni”, dato atto della sua accettazione da parte della Procedura, dichiarare l'estinzione del presente contenzioso nei confronti della Curatela costituita, con condanna della rinunziante al pagamento delle spese ex art. 306 co. 4 nella misura liquidanda dal Giudice;
3. in ipotesi subordinata, dato atto che l'intenzione del creditore di perseguire esclusivamente il fallito solo al suo eventuale rientro in bonis e di non avanzare richieste di sorta nei confronti del fallimento non risulta chiaramente ed inequivocabilmente espressa, dichiarare la improcedibilità delle sostanziali azioni avanzate da controparte (di risoluzione del contratto e ripetizione del prezzo + risarcimento danni e spese), legate da un vincolo di connessione impropria, che ne comporta la devoluzione davanti al Tribunale Fallimentare in base alla regola della unicità del concorso;
4. in ipotesi ulteriormente subordinata, respingere la domanda attorea e le eventuali domande dei co-convenuti nei confronti del perché infondate in fatto ed in diritto. CP_4
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, con distrazione delle spese in favore del procuratore che espressamente si dichiara antistatario”.
6. Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, la parte attrice, in merito alla richiesta di improcedibilità della domanda proposta dalla Banca nei confronti del , ha manifestato CP_4 la volontà di non rinunziare a nessuna domanda nei confronti del , precisando che CP_4
l'eventuale credito derivante dall'accoglimento della domanda di condanna non sarebbe stato fatto valere nei confronti del , ma solo esclusivamente in caso di ritorno “in bonis” di CP_4
6 con esclusione, quindi, di ogni eventuale competenza funzionale del Controparte_4
Tribunale fallimentare. Con 7. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i signori e hanno dato atto della CP_3 pronuncia dell'BF del 6 ottobre 2016, con cui è stata riconosciuta la risoluzione del contratto di finanziamento;
hanno poi rappresentato che ha immediatamente adempiuto alla CP_1
Con decisione, restituendo le rate già versate dalla signora
8. Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 cpc, la nel precisare le domande Controparte_1 proposte in sede in citazione, ha aggiunto di aver proceduto ad una c.d. “emendatio libelli”, con la specificazione che le domande proposte nei confronti del devono intendersi CP_4 esclusivamente quelle escluse dalla vis attractiva del tribunale Fallimentare, ossia quelle relative alla condanna conseguente all'accertamento dell'inadempimento della Controparte_4
9. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c la parte attrice – stante la pronuncia dell'BF e l'esecuzione della decisione – ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, evidenziando il venir meno dell'interesse di tutte le pari alla prosecuzione del giudizio ed evidenziando altresì che anche gli accertamenti dell'inadempimento di si Controparte_4 sarebbero rivelati inutili, in considerazione del fatto che il non avrebbe sufficiente CP_4 capienza.
10. All'esito dell'udienza di trattazione del 27 febbraio 2017 la ha ribadito la cessazione CP_1 della materia del contendere e la richiesta di compensazione integrale delle spese. Anche i Con convenuti e hanno dato atto del venir meno della questione sostanziale sottesa al CP_3 giudizio, richiedendo tuttavia la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali in loro favore.
11. A séguito di alcuni rinvii, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 febbraio 2025 le parti hanno fatto integrale riferimento agli atti depositati e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Deve, innanzitutto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alle pretese reciprocamente avanzate tra le parti. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
“la cessazione della materia del contendere – che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata dal codice di rito … costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion
d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i
7 contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento – ovvero della sopravvenuta caducazione – della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass., n.
26351/2005).
Occorre, pertanto, prendere atto di quanto avvenuto in corso di causa e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avuto riguardo alla circostanza che la parte attrice ha spontaneamente adempiuto a quanto deciso dall'BF (restituendo alle clienti le rate pagate) ed ha dichiarato di non volere insistere sulla domanda svolta nei confronti dei convenuti;
è dunque venuto meno l'interesse delle parti all'ottenimento di una pronuncia giudiziale in ordine all'accoglimento della domanda di pagamento e della contrapposta domanda di risoluzione.
Deve pertanto procedersi alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, in linea con quanto richiesto concordemente dalle parti.
13. Tanto chiarito, per quanto concerne le spese del giudizio, non essendo le parti addivenute ad un accordo in punto di liquidazione, le stesse devono essere disciplinate sulla base del principio della soccombenza virtuale. A tal fine, si deve qui incidentalmente esaminare il rapporto conseguente al contratto di compravendita/fornitura tra e i si.gri Lai e nonché il Controparte_4 CP_3 connesso finanziamento stipulato tra questi ultimi e la società attrice, al fine di verificare l'ammissibilità e la fondatezza delle rispettive domande.
In via preliminare, occorre rilevare l'improcedibilità delle domande originariamente proposte dall'attrice nei confronti della società , stante l'intervenuto fallimento della società Controparte_4
e posta l'esclusività del c.d. foro fallimentare.
Invero, per “azioni derivanti da fallimento” ex art. 24 L.F. devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa, specie sia quando sono diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare perfino le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e pure quelle volte ad accertare la simulazione.
Dirimente, in tal senso, la Corte di Cassazione 11021/2023, la quale ha statuito che
“l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l.f., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di questione attinente al rito “litis ingressusu imperdiens”, concettualmente distinta da un'eccezione di incompetenza per valore, materia e territorio”.
8 La richiamando nell'atto di riassunzione le conclusioni svolte in sede di Controparte_1 citazione ha di fatto richiesto l'accertamento dell'inadempimento negoziale (e del credito derivante) nei confronti del , a nulla rilevando le considerazioni circa la mutatio libelli, CP_4 in quanto, pur rinunziando alla domanda attinenti all'immediata condanna al pagamento nei confronti della Curatela, ha reiterato un accertamento idoneo o pregiudicare le ragioni della massa fallimentare. Per tali ragioni, tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti del CP_4 devono essere dichiarate improcedibili.
Nel merito, devono invece ritenersi infondate le domande di parte attrice nei confronti dei convenuti consumatori.
Questi ultimi hanno correttamente invocato in loro favore l'applicazione dell'art. 125-quinquies
TUB, il quale riconosce il diritto del consumatore, in caso di inadempimento del fornitore di beni o servizi, alla risoluzione del contratto di credito collegato. Due i presupposti richiesti dalla legge, ossia: a) che il consumatore abbia inutilmente messo in mora il fornitore;
b) che l'inadempimento del fornitore abbia le caratteristiche di cui all'art. 1455 cod. civ.
Innanzitutto, è pacifico che fosse ravvisabile un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di questa analisi. Infatti, come prospettato dai convenuti in sede di costituzione (circostanza non contestata dalla ), il contratto di finanziamento veniva proposto non da incaricati esperti CP_1 di intermediazione finanziaria, bensì dallo stesso interlocutore di e Controparte_4 contestualmente alla sottoscrizione del contratto “principale”; tant'è che in tale occasione veniva fatta sottoscrivere ai clienti una richiesta di finanziamento senza alcuna preventiva informativa, né consegna del modulo “SECCI”, di altra più dettagliata informazione sulle caratteristiche del prodotto creditizio, ma semplicemente proponendo tale contratto come necessario per ottenere l'impianto a “costo zero”, nel senso che, con le somme che avrebbe erogato il gestore GSE per l'energia prodotta dall'impianto, sarebbe stato pagato tutto il finanziamento, con successivo guadagno. Il tutto, nella prospettazione di si sarebbe tradotto in un ottimo Controparte_4 investimento finanziario.
L'acquisto di tale impianto aveva infatti tale duplice finalità: 1) da un lato autoproduzione di energia per uso domestico, con conseguente risparmio sui consumi di energia acquistata dalla rete elettrica e la produzione di energia pulita;
2) dall'altro intendeva essere anche una forma, appunto, di investimento finanziario, considerato che con l'impianto funzionante ed al completamento delle pratiche per l'accesso ai contributi del GSE, si poteva avere accesso al c.d. “conto energia”
e poter quindi godere di un incentivo periodico, variabile in base alla energia prodotta, ma comunque per la durata di 20 anni, con prospettive, nel lungo tempo, di un discreto guadagno.
9 Come ulteriore garanzia per i consumatori, poi, veniva specificato nel contratto “principale” di fornitura che tale contratto sarebbe stato condizionato, tra l'altro, “alla fattibilità tecnica, alla concessione dell'incentivo del GSE e che la prima rata del finanziamento sarebbe stata pagata addirittura dopo il ricevimento del primo incentivo GSE.
Nei primi mesi successivi alla stipula dei contratti, i clienti hanno inviato plurime missive finalizzate ad evidenziare i ritardi e l'inidoneità dei lavori svolti.
Avuto riguardo alle diffide che i clienti hanno inviato al fornitore, non può dubitarsi che si sia verificato il primo degli anzidetti presupposti.
Né può ragionevolmente negarsi la gravità dell'inadempimento del fornitore. La società di servizi non ha ottemperato ed oggi, a distanza di più di dieci anni, l'impianto risulta ancora installato ma non funzionante. Inoltre, a seguito dell'inadempimento della suddetta società, i clienti consumatori non hanno potuto beneficiare degli incentivi GSE.
Detti aspetti integrano un inadempimento grave e imputabile al fornitore, stante l'espresso richiamo – aggiunto a penna sul modulo – a ''1) fattibilità tecnica dell'impianto, 2) connettività alla rete Enel, 3) assenza vicoli paesaggistici;
4) garanzia incentivi GSE per 20 anni;
5) una certa produttività annua non inferiore a 20.000 KWh. In caso contrario il tutto è nullo e il cliente nulla deve”. Formula, questa, che – anche qualora non si voglia ricondurre alla figura della condizione risolutiva (ma le conseguenze non sarebbero diverse sul piano restitutorio) – quantomeno testimonia la rilevanza che le parti hanno inteso assegnare alle anzidette circostanze, talune delle quali certamente riconducibili all'ambito della responsabilità del fornitore (fattibilità tecnica, produttività annua, idoneità tecnica al conseguimento degli incentivi di legge).
Per tali ragioni si ritiene fondata l'eccezione di risoluzione contrattuale sollevata dai convenuti, i quali hanno legittimamente sospeso i pagamenti nei confronti della banca, la quale non può vantare alcuna pretesa creditoria nei loro confronti.
Per le medesime considerazioni, deve ritenersi fondata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dai consumatori, avendo gli stessi diritto alla restituzione delle somme versate in favore dell'intermediario.
Alla luce di quanto sopra, sulla base del principio della soccombenza virtuale, le spese devono dunque poste a carico della attrice nei rapporti con i convenuti consumatori, non rinvenendosi peraltro argomenti per procedere ad una compensazione, neppure parziale, delle medesime, stante Con l'infondatezza delle domande attoree nei confronti dei convenuti e la fondatezza della CP_3 domanda riconvenzionale proposta da questi ultimi.
Per quanto concerne, invece, il rapporto processuale tra e il Controparte_1 [...]
, non occorre statuire alcunché in merito alla determinazione delle spese di lite, Controparte_4
10 dovendosi unicamente rilevare che la domanda proposta dall'attrice, inizialmente ammissibile e senz'altro fondata nei confronti della società in questione - la quale si è indubbiamente resa responsabile di una condotta inadempimente nei confronti dei clienti, avendo installato un impianto in colpevole ritardo e persino non funzionante -, è divenuta, come detto, improcedibile a séguito dell'intervenuto fallimento di quest'ultima. Ciò nondimeno, non può essere accolta la richiesta di rifusione delle spese processuali proposta dal , non potendosi ritenere che CP_4 la sia soccombente nei confronti di tale società. Controparte_1
14. In ragione di quanto sopra, deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese CP_1 di lite nei confronti dei convenuti e che vengono liquidate Controparte_2 Controparte_3 sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause dal valore indeterminabile – complessità bassa, aggiorntati al D.M. 147/2022 (valori medi per studio ed introduzione, minimi per istruttoria e fase decisionale, stante l'effettiva attività svoltasi in giudizio e la cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento svolta) in complessivi euro 5.261,00 oltre spese generali ed accessori di legge ed euro 518,00 per il contributo unificato. Per altro verso, alla luce delle produzioni in atti non risultano documentate le spese sostenute per il procedimento di mediazione, sicché i convenuti in questa sede non hanno diritto ad ottenere il relativo rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 Controparte_2
e , che si liquidano in complessivi euro 5.261,00 oltre spese generali ed accessori di Controparte_3 legge ed euro 518,00 per il contributo unificato.
Così deciso in Cagliari il 22.08.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
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