Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1954, n. 1225
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26 gennaio 1955
Art. 1. Articolo unico.

Nelle scuole medie statali e' consentita l'istituzione di corsi e di classi in eccedenza ai limiti fissati dall' art. 5 della legge 1 luglio 1940, n. 899 , rimanendo fermi i rapporti-numerici; per il personale insegnante, fra corsi e cattedre di ruolo, risultanti dalla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816 , e, per il personale non insegnante, fra alunni, corsi e posti di applicato di segreteria fissati dal terzo e quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243 , e successive modificazioni, e tra classi e posti di bidello risultanti dall' art. 12 della legge 1 luglio 1940, n. 899 , modificato dall' art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221 .
Le disposizioni del precedente comma hanno effetto dal 1 ottobre 1949.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1955