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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1152 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Bronte il 17.11.1981 e residente in [...],
elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX Settembre 76, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Cirvilleri e Marino Grazia, che lo rappresentano e difendono giusta procura agli atti.
RICORRENTE/ATTORE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, sia unitariamente che disgiuntamente, dall'Avv. Michele Ambra e dall'Avv. Fabrizio
Tuzzeo, giusta procura agli atti.
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza virtuale del
27.12.2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., conveniva in Parte_2
giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“”condannare al risarcimento dei danni subiti da CP_1 Parte_1
per tutte le ragioni esposte nel presente atto, quantificabili in almeno €. 15.000,00
o, comunque, in quella minore o maggiore somma che il Giudice Vorrà liquidare,
anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; - condannare al rimborso CP_1
delle spese sostenute in sede di mediazione dal ricorrente e pari ad euro 817,40,
come da ricevuta che si allega (all.9) e ai compensi per l'assistenza legale (fase
di attivazione) alla stessa come da tariffe forensi””.
Esponeva il ricorrente che il , a seguito dell'interruzione del rapporto CP_1
sentimentale con la sig.ra , pubblicava un post diffamatorio sul profilo Parte_3
Facebook di quest'ultima, del seguente tenore “”………….. dopo alcuni giorni di riflessione sento il peso della coscienza per tutte le bugie che nell'ultimo periodo
ho detto e per il male che ho fatto. Mi rendo conto che faccio una vita di merda
però almeno avrò la coscienza più leggera… Sono stufa di coprire la coppia gay
e ..”” Persona_1 Persona_2
In particolare, il ricorrente affermava che il post, raggiungendo un vasto numero di utenti (compresi amici, parenti e colleghi), avrebbe diffuso informazioni relative alla sua sfera sessuale senza il consenso dell'interessato, offendendone così l'onore e la reputazione e violandone il diritto alla riservatezza e all'intimità
privata.
Precisava, altresì, che acclarato che era stato il ad entrare indebitamente CP_1
nel profilo Facebook dell'ex fidanzata e a scrivere nella relativa bacheca il messaggio, ed emergendo dunque a suo carico gli elementi di cui agli artt. 494 c.p
(sostituzione di persona), 615 ter c.p. (accesso abusivo al sistema informatico) e
595 co.3 c.p. (diffamazione aggravata), si dava luogo al procedimento penale,
conclusosi con sentenza di condanna in tutti e tre i gradi di giudizio.
2 In particolare, il Giudice penale condannava il anche al risarcimento dei CP_1
danni cagionati ai sig.ri , , e Parte_3 Per_1 Pt_4 Pt_1 Parte_5
costituitisi parti civili, disponendone la liquidazione in sede civile, prevedendo il pagamento di una provvisionale pari ad euro 1.000 a favore delle predette parti.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il Sig. che contestava in toto la CP_1
domanda attorea.
In particolare, preliminarmente, evidenziava che la costituzione di parte civile nel procedimento penale riguardava esclusivamente il danno derivante dal reato di diffamazione e che pertanto il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del diritto alla riservatezza e del diritto alla privacy era prescritto.
Mutato il rito, conclusasi la fase istruttoria, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per note conclusive e repliche.
Orbene, in primis, l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta è infondata, dovendosi applicare al caso in esame il termine decennale di cui all'art. 2953 cc, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero “” nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento
dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in
giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è
soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 cc ma a quello decennale
ex art. 2953 cc decorrente dalla data stessa in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando
dall'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum””(cfr. Cass. 4054/2009- Cass.
16289/2019- Cass. 4318/2019 ).
Passando al merito, la domanda è fondata.
Come è ben noto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., “” la sentenza penale irrevocabile
di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del
3 danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della
colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile.
Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e
qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono
quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono
dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”” (cfr. ex pluribus Cass.
14648/2011).
In altri termini, spetta al Giudice, adito in sede civile, ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità ed alla liquidazione del pregiudizio, dovendosi accertare se la condotta penalmente rilevante abbia cagionato alla vittima un'effettiva lesione della sfera personale o patrimoniale.
Orbene, nel caso che ci occupa, è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che con sentenza n. 172/2018 - confermata dalla sentenza n. 1920/2019
della Corte di Appello di Catania e successivamente dalla sentenza n. 9124/2020
della Corte di Cassazione - il Tribunale di Ragusa condannava per i CP_1
reati di cui agli artt. 494 c.p., 615ter c.p. e 595, 3 comma, c.p., commessi in
Vittoria il 6 giugno 2012, per essersi abusivamente introdotto nel profilo
Facebook di ed aver riportato sulla bacheca del social Parte_6
network un messaggio di contenuto offensivo della reputazione, tra gli altri,
anche di . Parte_1
Il Giudice penale, accertata la responsabilità del convenuto nella commissione del fatto a lui contestato, condannava quest'ultimo al risarcimento in favore di
, , e costituitisi parti civili, Parte_3 Per_1 Pt_4 Pt_1 Parte_5
disponendone la liquidazione in sede civile, prevedendo il pagamento di una provvisionale pari ad euro 1.000 a favore delle predette parti.
Le risultanze istruttorie, altresì, hanno provato i fatti per come assunti da parte ricorrente, laddove i testi escussi hanno confermato che il post è stato pubblicato,
4 per come accertato in sede penale, il 6.6.2012 alle ore 15.34, ed è stato rimosso solo nella serata dello stesso giorno, dopo circa 4 ore.
E' risultato provato che la diffusione è stata esponenziale in quanto l' Pt_1
all'epoca dei fatti contava circa 300 contatti;
che a seguito del cd. Tag il post è
automaticamente apparso nella bacheca Facebook del ricorrente e, in altre parole,
è stato visualizzato non solo da tutti i suoi contatti ma anche dai contatti della
, quale presunta autrice del post, del del e del Parte_3 Per_1 Parte_5
, quali altri soggetti taggati. Pt_4
Tanto puntualizzato in ordine all'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie diffamatoria, occorre accertare la consistenza dei pregiudizi patiti dall' in conseguenza della pubblicazione lesiva, lesività legata alla sua Pt_1
immediata diffusione, che prescinde, quindi, dal numero dei commenti e/o dai like.
Al riguardo, preme evidenziare, che come da orientamento costante della giurisprudenza il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione non è un danno in re ipsa sia che esso derivi da reato , sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy), sia infine che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Le conclusioni che precedono traggono alimento dal superamento della teoria del c.d. "danno evento", elaborata compiutamente, come è noto, dalla sentenza n. 184
del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico e oggetto di revirement da parte della stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del
1994.
Orbene, il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento,
ma con le conseguenze di tale lesione ( cfr. Cass. n. 16133 del 2014).
Detta ricostruzione muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 5 2043 c.c., ma semplicemente regolamenta i limiti e le condizioni di risarcibilità
dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043 c.c., senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.).
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene, a tale ultimo fine, possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici, là dove, proprio in materia di danno causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima ( cfr. Cass. n. 13153 del 2017).
E così, valorizzando siffatte coordinate ermeneutiche, è possibile far assurgere a criteri presuntivi di verificazione del danno non patrimoniale, il fatto che nella fattispecie de qua la diffusione del messaggio è stato certamente assai pregiudizievole per il ricorrente poiché ha raggiunto un numero molto elevato di persone.
Per di più, l'orientamento sessuale dell' , che nella sua qualità di biologo, Pt_1
all'epoca dei fatti, coordinava il laboratorio analisi della clinica “Regina Pacis” di
San Cataldo, non era ancora noto a chiunque, nemmeno ai familiari più stretti o a gran parte degli amici che, in altre parole, hanno appreso la notizia solo leggendo il post.
Dall' istruttoria è ulteriormente emerso che a seguito dell'accaduto il ricorrente ha dovuto affrontare forti contrasti familiari, in particolar modo, con la sorella che,
ignara fino a quel momento dell'identità sessuale del fratello, non ha accettato facilmente quanto scoperto.
Va rilevato, pertanto, che non possa revocarsi in dubbio che le rilevazioni contenute nel messaggio pubblicato, relativo al suo orientamento sessuale, hanno assunto una portata lesiva della privacy, della dignità, dell'onore e della reputazione dell'odierno attore.
6 Passando al quantum da liquidare le Tabelle milanesi individuano specifici criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale in materia di diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa (ad esempio notorietà
del diffamante, carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato, natura della condotta diffamatoria, natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato).
In ragione di tali parametri, occorre concludere, alla luce dei suddetti elementi di fatto, che la diffamazione posta in essere dal ai danni dell'attore deve CP_1
considerarsi di modesta gravità.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal danneggiato deve essere liquidato in € 12.000,00.
Sul predetto importo liquidato devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria,
essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (6-6-
2012) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 12.000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 6 giugno 2012 e rivalutata secondo gli Indi Istat anno per anno fino alla pronuncia della sentenza e ad agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
-Condanna, altresì, al rimborso, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese di lite e di mediazione che si liquidano in € 1.097, 00 per
[...]
7 spese vive ed in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.,
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta, in data 13 maggio 2025.
IL G.O.P
Elvira Gambino
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