Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01582/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05094/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5094 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Sant'Antimo, Azienda Speciale Consortile Ambito N17, Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR Campania Napoli n. -OMISSIS-/2024 depositata in segreteria in data 03/07/2024, resa nel giudizio n.r.g. -OMISSIS-/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. -OMISSIS- del 3 luglio 2024 questo TAR - in accoglimento del gravame interposto dagli attuali ricorrenti avverso gli atti con i quali si era escluso il “ carattere di priorità ” della istanza volta alla concessione dell’assegno di cura a beneficio della figlia minore, per insussistenza dei requisiti ai fini dell’inserimento in A.D.I. (assistenza domiciliare integrata) – così statuiva:
- “ per giurisprudenza consolidata si è ritenuta l’illegittimità della postergazione ai fini della percezione dell’assegno di cura dei minori gravissimi che non beneficino di cure domiciliari, essendo tale discriminazione in contrasto col d.m. 26 settembre 2016 (esprimono tali principi, ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2023 n. 10565, id., n. 10566/2023, id., n. 10570/2023, id., n. 10563/2023, id., n. 10561/2023, id., n. 10562/2023 e id., n. 10560/2023).
3.2. La Sezione, con argomentazioni condivisibili e dalle quali non vi è ragione di discostarsi, ha stabilito che “la concessione dell’assegno di cura ai disabili gravissimi è da ricondursi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost.” , e che, con l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è stato istituito il Fondo per le non autosufficienze (Consiglio di Stato, Sezione III, 12 aprile 2022, n. 2728).
3.3. L’unico limite apposto alla declinazione nella legislazione regionale delle norme di principio contenute nella legge statale è costituito dalla adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, secondo cui può ammettersi di “ancorare il beneficio dell’assegno di cura anche a indici di disagio economico sociale del nucleo familiare” (Consiglio di Stato, cit.), proprio perché “il potere discrezionale dell’Amministrazione regionale, nel definire le modalità operative finalizzate alla effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali di tipo sanitario come l’“assegno di cura”, trova un limite indefettibile nella previsione costituzionale –attuata dalla descritta norma di legge- secondo la quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del singolo ” a partire dal “fondamentale diritto dell’individuo” alla salute, che deve essere tutelato (anche) garantendo la necessaria attività di “cura” in via diretta ovvero mediante l’erogazione di un “assegno” adeguato, e quindi necessariamente proporzionato alle condizioni di salute ed alle conseguenti necessità di cura domiciliare”.
3.4. Al riguardo, con sentenza 6 ottobre 2023, n. 8708, la Sezione ha stabilito quanto segue: “la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità”.
3.5. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
4. Nel quadro dei canoni ermeneutici appena indicati, non è ragionevole - se non nei limiti descritti e tenuto conto della disponibilità delle risorse - introdurre una graduazione siffatta dei beneficiari dell’assegno di cura in funzione delle cure domiciliari di cui godono, atteso che anche i pazienti affetti da patologia dello spettro autistico sono meritevoli del beneficio al pari di quelli, sempre definiti gravissimi, o addirittura gravi, secondo i criteri ministeriali, che non sono autosufficienti perché allettati.
4.1. Di regola, i pazienti autistici non necessitano di un PAI che comprenda cure a domicilio, atteso che le loro condizioni non prevedono una specifica assistenza domiciliare, ma impongono una continua e attenta vigilanza da parte del nucleo familiare per tutto l’anno sia per la notte che il giorno, così da scongiurare il pericolo che il disabile assuma comportamenti che possono mettere in pericolo la sua e la altrui incolumità.
4.2. In questa prospettiva, non può ritenersi legittima la concessione del beneficio ai portatori di spettro autistico in posizione poziore rispetto ai pazienti gravissimi o, a più forte ragione, gravi, che siano in carico alle cure domiciliari integrate, proprio in ragione di quanto stabilito dalla Regione con l’impugnata delibera di Giunta n. -OMISSIS-/2020, secondo cui “gli assegni di cura sono contributi economici onnicomprensivi erogati dall’Ambito Territoriale in favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima e grave assistite a domicilio e costituiscono un titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari, e/o dagli assistenti familiari a contratto, in sostituzione delle prestazioni professionali erogate dagli Operatori Socio Sanitari ” (CdS, III, 24 gennaio 2024, n. 767) ”
Di qui:
- l’accoglimento in parte del ricorso, nei sensi e nei limiti indicati e il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati “ fatti salvi gli ulteriori atti da parte dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere in conformità alla presente decisione, mentre deve essere respinta la domanda risarcitoria, non sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi in ordine alla colpa delle Amministrazioni coinvolte, anche tenuto conto che la possibilità di ottenere l’assegno di cura è subordinata alla effettiva disponibilità delle relative risorse ” (CdS, III, 6 dicembre 2023, n. 10566) ”;
- la reiezione della domanda risarcitoria “ non sussistendone– in assenza della riedizione del potere - i presupposti oggettivi e soggettivi, sicché allo stato difetta il requisito della c.d. spettanza dell’utilità rivendicata e non attribuita (costituente presupposto perché possa qualificarsi come non iure e contra jus la condotta delle amministrazioni indicata come lesiva) ” (TAR Campania, VI, 7 maggio 2024, n. 2981, cit.; CdS, III, 6 dicembre 2023, n. 10570).
Con la domanda oggetto dell’odierno scrutinio i ricorrenti:
- lamentano che, ad onta delle ridette statuizioni, “ le Amministrazioni soccombenti, nulla di concreto e definitivo hanno predisposto, in violazione del giudicato, in quanto era preciso onere delle parti soccombenti quello di reistruire la domanda ora per allora, non tenendo conto delle disposizioni regionali annullate ”, e ciò al fine di verificare nel concreto se il bene della vita spettava o meno alla minore;
- instano per la esecuzione della sentenza, chiedendo altresì, in caso di persistente inadempimento la nomina di un commissario ad acta nonché la “ applicazione dell’art. 114 comma 4, con la condanna al pagamento delle penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo ”, otre al risarcimento dei danni eventualmente ritraibili “ nella dannata ipotesi in cui, all’esito del riesercizio del potere in conformità alla decisione in ottemperanza, non fosse più possibile l’ottenimento dell’assegno di cura per esaurimento delle risorse finanziare ”.
Si costituiva la Regione Campania, deducendo ed allegando di aver posto in essere tutti gli adempimenti di propria competenza per ottemperare alla decisione impugnata, introducendo le connesse modifiche alla disciplina regionale mediante il D.G.R. n. 70/2024 (che dispone di “ modificare l’allegato B della DGR121/2023 nella parte in cui viene richiamato quale criterio di priorità l’eleggibilità alle cure domiciliari ”) e compulsando il competente Ambito territoriale ad effettuare la rivalutazione dell’istanza oggetto del presente gravame.
Il ricorso è fondato nei confronti dell’intimata Azienda speciale consortile “Ambito N17” e del Comune di Sant’Antimo quale parte dell’originario giudizio - nella qualitas in allora di Comune capofila dell’Ambito territoriale n. 17 - stante:
- la retta esecuzione da parte della Amministrazione regionale degli atti ad essa pertinenti;
- la perdurante inerzia dell’Ambito territoriale nella riedizione del potere, siccome statuito da questo TAR.
Di qui l’ordine alla Azienda speciale consortile “Ambito N17” e al Comune di Sant’Antimo –parte dell’originario giudizio- di dare esecuzione alla sentenza della Sezione, n. -OMISSIS- del 3 luglio 2024, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notifica, riesaminando l’istanza dei ricorrenti alla luce delle statuizioni contenute nella decisione ottemperanda.
In caso di ulteriore inottemperanza si nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il dirigente posto al vertice della direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania che, personalmente ovvero avvalendosi di altro dirigente della medesima direzione generale, si insedierà, a istanza di parte, in caso di inutile decorso del termine indicato al punto che precede, provvedendo alla esecuzione nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Deve essere accolta anche la richiesta di applicazione delle cd. penalità di mora, sussistendo i presupposti stabiliti dall’art. 114, comma 4, c.p.a. (trattandosi – anche avuto riguardo alla descritta cronologia degli eventi - di misura non manifestamente iniqua, e non sussistendo altre ragioni ostative), da corrispondere nella misura di euro 50,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato, e fino al momento della conclusione del procedimento, o comunque fino al momento (se anteriore) dell’insediamento del commissario ad acta.
Inammissibile, prima ancora che infondata, di poi, si appalesa la istanza di risarcimento, inverando la reiterazione di una pretesa già ex professo e chiaramente respinta nella sentenza della cui ottemperanza quivi si verte, in forza della quale “ va, dunque, ‘respinta la domanda risarcitoria, non sussistendone– in assenza della riedizione del potere - i presupposti oggettivi e soggettivi, sicché allo stato difetta il requisito della c.d. spettanza dell’utilità rivendicata e non attribuita (costituente presupposto perché possa qualificarsi come non iure e contra jus la condotta delle amministrazioni indicata come lesiva)’ (TAR Campania, VI, 7 maggio 2024, n. 2981, cit.; CdS, III, 6 dicembre 2023, n. 10570) ”.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Azienda speciale consortile e della Amministrazione comunale e, di poi, sono compensate per quanto attiene alle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto lo accoglie in parte, nei sensi e nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto:
- ordina alla Azienda speciale consortile “Ambito N17” e al Comune di Sant’Antimo di dare esecuzione integrale alla sentenza di questo TAR, n. -OMISSIS- del 3 luglio 2024, nei modi e nei tempi indicati in parte motiva;
- nomina, nell’ipotesi di eventuale ulteriore inadempimento, commissario ad acta il dirigente posto al vertice della direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania che, personalmente ovvero avvalendosi di altro dirigente della medesima direzione generale, che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, nei modi e nei tempi indicati in parte motiva;
- fissa, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e ), del c.p.a., la somma di € 50,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, a carico delle Amministrazioni obbligate;
- respinge la istanza risarcitoria;
- condanna la Azienda Speciale Consortile e il Comune di Sant’Antimo, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, liquidandole nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, siccome dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese in relazione alle rimanenti parti processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche nominatim individuate nel corpo della sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.