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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7721/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 25/06/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore di è comparso CP_1
l'avv. Stefania Anedda e in sostituzione del difensore della è comparso l'avv. Gianluca CP_2
Mugoni) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 21 N. R.G. 7721/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7721/2016 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità contrattuale, promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Francesca Mannai, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata nella via Gianturco n.
9 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
ATTRICE
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Andrea Pogliani, elettivamente domiciliata nella via Dante Alighieri n. 18 -
Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
e contro pagina 2 di 21 (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Controparte_3 C.F._2
Mugoni, elettivamente domiciliato nella via Dante Alighieri n. 18 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio degli avv.ti Giampaolo Secci, Marco Secci e Alberto Secci, elettivamente domiciliata nella via della Pineta n. 53/b - Cagliari, presso lo studio dei difensori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2016 ha citato, dinanzi al giudizio di Parte_1
questo Tribunale, la e al fine di accertare la responsabilità dei CP_2 Controparte_3
convenuti nel sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro.
La parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha esposto i motivi sinteticamente indicati di seguito:
- la mattina del 20.10.2015 la parte attrice aveva partecipato ad una lezione di fitness, tenuta dall'istruttore presso la palestra sita a Cagliari nella via dei Salinieri n. Controparte_3 CP_2
7;
pagina 3 di 21 - nel corso della lezione, durante l'utilizzo della fitball (una grande sfera in pvc), la Piga era caduta, battendo la nuca su un corpo metallico, che teneva fissata al muro una sbarra di legno utilizzata per altre discipline sportive;
- nell'immediatezza dei fatti la parte attrice si era recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Giovanni di Dio di Cagliari, dove i sanitari avevano diagnosticato un “trauma cranico non
commotivo”;
- in data 20.10.2015, la parte attrice aveva richiesto la consulenza medica del dott. Persona_1
il quale aveva certificato che la paziente era affetta da un trauma della regione cranica, cervicale, dorso
- scapolo - omerale - lombare, che necessitava di 30 giorni di riposo e cure;
- dal 03.11.2015 fino all'11.01.2016 la si era sottoposta ad un programma riabilitativo Pt_1
presso lo studio Fisiochinesiterapico Ortopedico Massazza - De Giudici sito in Cagliari nella via
Nuoro n. 44;
- la nel medesimo periodo, si era sottoposta ad alcuni accertamenti di natura radiologica che Pt_1
avevano evidenziato il persistere di “una dorsalgia post - traumatica”, come da documentazione prodotta;
- la e l'istruttore erano responsabili di non aver adottato le necessarie cautele per CP_2
preservare l'incolumità dell'atleta, quali la sistemazione di idonee protezioni sulla sbarra in legno o il posizionamento degli atleti a debita distanza dalla stessa.
Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
in via principale:
accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale della Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore e la responsabilità contrattuale da contatto
[...]
pagina 4 di 21 sociale dell'istruttore in solido nei confronti della SInora a causa, la Controparte_3 Parte_1
prima, delle mancate condizioni di sicurezza del centro sportivo in particolare della sala presso la
quale si svolgeva la lezione di core training, il secondo per violazione dell'obbligo di vigilanza e
protezione insito nel rapporto contrattuale da contatto sociale instaurato con l'allieva , Parte_1
causa dell'evento dannoso verificatosi ilò 20 ottobre 2015 e per l'effetto condannarli al risarcimento
dei conseguenti danni subiti dall'attrice e quantificati in euro 5.422,47, come da calcolo analitico che
si allega dopo le conclusioni;
con vittoria di onorari, diritti e spese;
in via subordinata:
accertare e dichiarare la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e dell'istruttore in CP_4 Controparte_3
solido nei confronti della SInora a causa dell'omessa vigilanza in relazione alla struttura Parte_1
sportiva, in particolare della sala e durante l'esecuzione dell'esercizio con la fitball, causa dell'evento
dannoso verificatosi il 20 ottobre 2015 e per l'effetto condannarli al risarcimento dei conseguenti
danni subiti dall'attrice e quantificati in euro 5.422,47;
con vittoria di onorari, diritti e spese”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.11.2016 si è costituita in giudizio la contestando le avverse pretese per i motivi esposti di seguito in sintesi: CP_2
- nella sala dove si era svolta l'attività sportiva praticata dall'attrice, non vi era alcun gancio metallico fissato alla parete, che potesse ferire gli atleti, e la sbarra di legno per la danza non costituiva alcun pericolo per gli stessi;
- la caduta e le conseguenti lesioni erano dovute ad un negligente movimento dell'allieva nell'esecuzione dell'esercizio, come tale non imputabile alla società;
pagina 5 di 21 - la conosceva perfettamente la sala dove praticava abitualmente l'attività sportiva, per cui la Pt_1
presenza della sbarra per la danza non poteva costituire un elemento non visibile o non prevedibile;
- la quantificazione del danno patito dall'attrice era eccessiva rispetto alle lesioni risultanti dalla certificazione medica.
La convenuta ha inoltre richiesto di essere autorizzata alla citazione in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di essere tenuta indenne dalle possibili conseguenze CP_1
pregiudizievoli del giudizio.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in rito:
fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma CP_1
dell'art. 269 c.p.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Largo Ugo
Imeri n. 1, Trieste;
in via principale:
accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda di parte attrice e per l'effetto
assolvere la convenuta da ogni pretesa risarcitoria e da ogni domanda nei suoi confronti;
in subordine:
in caso di accoglimento anche parziale della domanda attrice, condannare la in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a tenerla esente o manlevata da tutte le somme che
risultassero dovute a qualsiasi titolo in dipendenza della presente controversia;
in ogni caso:
con rifusione delle spese e delle competenze legali del presente giudizio, oltre accessori come per
legge”.
pagina 6 di 21 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2016 si è costituito in giudizio contestando le avverse domande per i motivi esposti di seguito in sintesi: Controparte_3
- nella sbarra in legno non esisteva alcun gancio metallico che avrebbe potuto costituire pericolo per gli allievi;
- l'attrezzo ginnico che l'atleta aveva utilizzato durante la lezione era stato posizionato dall'istruttore a debita distanza dalla sbarra di legno, che comunque risultava del tutto inoffensiva e perfettamente visibile;
- la nelle precedenti lezioni aveva dimostrato di saper eseguire gli esercizi con la fitball e di Pt_1
non avere necessità della continua presenza dell'istruttore accanto, il quale, comunque, in quell'occasione era intento a vigilare sull'attività svolta dagli allievi;
- il sinistro era stato causato dal comportamento negligente ed imprudente della parte attrice, che aveva eseguito l'esercizio senza la dovuta concentrazione;
- la quantificazione del danno era eccessiva rispetto alle asserite lesioni patite;
- in ogni caso competeva alla società quale gestore e custode del bene, la messa in CP_2
sicurezza della sala frequentata dagli iscritti.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1) in via preliminare e principale:
visionata la documentazione fotografica agli atti, previa fissazione dell'udienza di cui all'art.
187 c.p.c., rigettare la domanda attorea e condannare la signora per lite temeraria ex art 96 Pt_1
c.p.c.
2) in via subordinata:
pagina 7 di 21 accertare e dichiarare infondata la domanda di parte attrice e per l'effetto assolvere CP_3
da ogni pretesa e domanda risarcitoria, condannando la alla lite temeraria ex art. 96
[...] Pt_1
c.p.c.;
3) in ulteriore subordine:
in caso di accoglimento anche parziale della domanda attrice, ridurre sensibilmente
l'ammontare del danno richiesto poiché eccessivo in ragione del contributo causale e concorso di
colpa della danneggiata;
4) in ogni caso:
con rifusione delle spese e delle competenze legali del presente giudizio, oltre accessori come per
legge”.
Con ordinanza in data 10.11.2016 questo Tribunale ha autorizzato la società convenuta alla chiamata in causa del terzo, con conseguente differimento dell'udienza di prima comparizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.02.2017 si è costituita in giudizio la contestando le avverse pretese per i motivi esposti di seguito in sintesi: CP_1
- la sala dove si era svolta l'attività sportiva era priva di pericoli ed insidie, inoltre l'intera lezione si era svolta alla presenza di un istruttore qualificato;
- il sinistro si era verificato a causa di un comportamento negligente e imprudente della parte attrice, come tale non prevedibile da parte della convenuta;
CP_4
- la quantificazione del danno patito era eccessiva rispetto alle lesioni asseritamente subite;
- la polizza assicurativa esistente con la non copriva il rischio oggetto di causa, in CP_2
quanto relativa alla “responsabilità civile del proprietario del fabbricato”, che è del tutto estranea all'attività sportiva esercitata all'interno dello stabile.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
pagina 8 di 21 “voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1) in via principale e nel merito, respingere le pretese di parte attrice perché infondate in
fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
2) in via subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento delle suddette pretese,
accertare la graduazione delle colpe eventualmente imputabili ai convenuti e pronunciarsi sulla
percentuale di responsabilità della società e degli altri condebitori in solido in ordine al CP_2
verificarsi del fatto dannoso;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle suddette pretese,
dichiarare in ogni caso l'inoperatività della polizza n. 111534991 per i motivi esposti in narrativa,
rigettando per l'effetto ogni avversa pretesa nei confronti della CP_1
4) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle suddette
pretese, ed ove inopinatamente si ritenesse operativa la polizza n. 111534991, dichiarare CP_1
tenuta a manlevare il proprio assicurato nei limiti dell'eventuale quota di responsabilità della propria
assicurata, e secondo le condizioni di cui alla stessa polizza;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Questo Tribunale, con ordinanza in data 22.05.2024, visti gli atti di causa e l'esito dell'istruttoria,
ha ritenuto opportuno invitare le parti a definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni: pagamento all'attrice da parte di del complessivo importo di euro 6.000,00 (di CP_1
cui 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno ed euro 2.500,00 per rifusione delle spese di lite) con compensazione delle altre spese.
Il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine per la mancata adesione della compagnia di assicurazioni.
pagina 9 di 21 La causa, istruita tramite prove documentali e testimoniali ed espletamento della CTU medico legale, essendo matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., con autorizzazione al deposito di note conclusive nel termine di 15 giorni prima dell'udienza.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni giuridiche sottoposte al giudizio di questo Tribunale,
deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa, in ragione dell'oggetto della polizza non attinente con l'infortunio patito dall'attrice.
L'eccezione è infondata in quanto il rischio assicurato, consistente nella responsabilità nei confronti dei terzi derivante dalla proprietà del fabbricato, emerge con evidenza dalla polizza assicurativa unitamente alle condizioni generali di assicurazione.
Infatti, la polizza assicurativa n. 111534991 aveva ad oggetto la “Responsabilità civile del
proprietario di fabbricato” e tra le condizioni generali l'art 4.1 rubricato “Oggetto dell'assicurazione”
è previsto il danno derivante all'assicurato in relazione alla proprietà del fabbricato e delle sue pertinenze (produzioni doc. n. 2 - 3). CP_1
D'altra parte, non rilevano le esclusioni previste nell'art.
4.2 delle condizioni generali, poiché
esse si riferiscono ai danni derivanti a terzi dall'esercizio di diversa attività professionale o personale svolta dall'assicurato all'interno del fabbricato oggetto di polizza, mentre nel caso di specie l'incidente si era verificato proprio in occasione dell'attività sportiva all'interno della palestra indicata dall'assicurato.
Tanto premesso, deve essere rigettata l'eccezione di inoperatività sollevata dalla compagnia assicuratrice.
pagina 10 di 21 ******
Passando al merito della causa, la domanda della parte attrice nei confronti della CP_2
deve procedersi preliminarmente alla riqualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
L'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, dispone: “il giudice
deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, e non può pronunciare d'ufficio su
eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
In proposito deve essere richiamato il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo il quale il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 26511 del 09.11.2017; Cass. Civ, Sez. 2,
Sentenza n. 8879 del 03/07/2000, Rv. 538181).
Applicando il principio al caso di specie, deve ritenersi che, dal tenore letterale dell'atto introduttivo del giudizio e dalla natura della vicenda ivi esposta, abbia agito nei confronti Parte_1
della società convenuta al fine di ottenere il risarcimento dei danni da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento
nel rapporto di custodia con la cosa, il quale può derivare anche da titoli diversi dalla proprietà,
anche solo di mero fatto, deponenti per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilità e controllo
della medesima (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 23/10/1990, n. 10277; Cass., 25/11/1988, n.
6340)” (Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 7005 del 12.03.2019).
pagina 11 di 21 È pacifico che il sinistro per cui è causa si fosse verificato in data 20.10.2015 mentre la Pt_1
stava partecipando a una lezione di fitness presso una delle sale della CP_2
Pertanto, si deve ritenere che la domanda debba essere riqualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto essa ha specificamente allegato nell'atto introduttivo che i danni riportati dalla stessa Pt_1
fossero conseguiti alla caduta durante l'utilizzo della fitball, verificatasi durante la lezione presso la palestra convenuta, a causa della presenza di una sbarra in legno utilizzata per gli esercizi di “sbarra a terra”.
Tanto premesso, la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice deve ritenersi fondata.
In proposito la Suprema Corte insegna che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura
oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la
possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno
che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un
terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della
responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice
dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa,
residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di
tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per
effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
"insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del
danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad pagina 12 di 22 una diversa costruzione della
responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la
condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso
pagina 12 di 21 fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa
all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione
fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra
la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti
per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una
cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione
dell'evento di danno); (…) deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del
danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto
stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione
pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non
integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato
dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì
ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del
danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la pagina 13
di 22 gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co.
c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare
usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di
un'espressa eccezione della controparte” (Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 7005 del 12.03.2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio a carico della parte attrice sotto il duplice profilo della dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa nella custodia del convenuto.
pagina 13 di 21 Infatti, sono pacifiche in causa le circostanze di luogo e di tempo in cui si era verificato il sinistro.
Anche le risultanze istruttorie confermano la versione dei fatti fornita dalla parte attrice:
l'istruttore - in sede di interrogatorio formale - ha dichiarato che il sinistro per cui è Controparte_3
causa si era verificato nel corso della lezione di core training da lui tenuta.
Infatti, ha ammesso che lui stesso aveva sentito un forte colpo e aveva visto a terra la alla Pt_1
quale aveva prestato immediato soccorso.
Tali dichiarazioni sono state confermate dai testimoni e Testimone_1 Testimone_2
, allievi del corso di fitness e presenti al momento del fatto, i quali hanno confermato Testimone_3
che nel corso della lezione, tenuta dall'istruttore la parte attrice era caduta durante Controparte_3
l'esecuzione di un esercizio (verbale udienza 08.11.2019 e 16.04.2021).
A conferma di quanto sostenuto da parte attrice, vi è la certificazione medica rilasciata dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio la stessa mattina del sinistro, ossia il
20.10.2025, ai quali la aveva riferito di essersi infortunata con una caduta in palestra, a seguito Pt_1
della quale aveva battuto la nuca in un corpo rigido.
Coerentemente con la dinamica descritta dalla paziente, in tale occasione, i sanitari avevano,
infatti, diagnosticato un “trauma cranico non commotivo” (prod. attrice doc. n. 1).
Inoltre, la dinamica sostenuta dalla ha trovato riscontro nella CTU, espletata dal dott. Pt_1
nella quale è attestato che la lesione è coerente col meccanismo traumatico riferito Persona_2
dalla parte attrice, ritenendo pertanto sussistente il rapporto di causalità tra la lesione e l'attività
sportiva svolta dalla perizianda (relazione CTU pag.10).
Infatti, il CTU ha osservato che “dall'analisi del caso, a seguito dell'infortunio del 24.09.2016
risulta che la SI.ra , battendo il capo contro una sbarra all'interno di una palestra dove Parte_1
pagina 14 di 21 svolgeva dell'attività ginnico-sportiva, riportò un Trauma cranico non commotivo con cervico-
dorsalgia post-traumatica. Si tratta di una lesione da considerare in rapporto di causalità con quanto
occorsole in quanto per sede, tipologia e dinamica, appare del tutto compatibile con l'evento”
(relazione CTU pagg. 10 -11).
Le risultanze della CTU medico-legale sono particolarmente attendibili, in quanto svolte da un professionista esperto del settore, ad esito di approfondite indagini, in contraddittorio con i consulenti di parte, sulle cui osservazioni ha preso precisa posizione.
Tanto premesso, quanto sostenuto dall'attrice in merito alla dinamica del sinistro e al rapporto di causalità tra l'evento e le lesioni patite ha trovato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria.
Al contrario, l'asserito caso fortuito e la negligenza dell'atleta, sostenuti da parte convenuta, sono rimasti allo stato di mera allegazione e non hanno trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni presenti al momento del sinistro.
Infatti, i testi sopra menzionati hanno dichiarato che l'esercizio svolto dalla era già Pt_1
conosciuto e sperimentato dalla stessa e dagli altri partecipanti alla lezione, rientrando nel normale svolgimento dell'attività del corso sportivo.
La era intenta a svolgere l'esercizio con la fitball, che era stato illustrato prima della lezione Pt_1
dall'istruttore, quando era caduta e nessuno dei testi ha riferito di comportamenti negligenti da parte della stessa né ulteriori circostanze riconducibili al caso fortuito tali da interrompere il nesso causale tra l'evento e le lesioni.
Per le ragioni in premessa questo Tribunale ritiene che la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della debba essere accolta. CP_2
Al contrario, si ritiene che debba essere rigettata la domanda proposta nei confronti dell'istruttore
CP_3
pagina 15 di 21 Dal contenuto dell'atto introduttivo si evince che la pretesa risarcitoria è fondata sull'accertamento della responsabilità della società che, quale società sportiva esercente CP_2
un'attività sportiva, avrebbe dovuto adottare tutte le misure idonee a tutelare l'incolumità dei propri iscritti custodendo con diligenza le attrezzature sportive e le strutture, dotandole degli opportuni sistemi di sicurezza.
La responsabilità non può invece essere ascritta al che aveva svolto il ruolo di Parte_2
istruttore e non aveva posto in essere attività difforme dalle regole, che possa configurare un concorso autonomo nella causazione del danno.
Al contrario, le dichiarazioni rese dai testimoni sopra menzionati, partecipanti alla lezione per cui
è causa, hanno confermato che il prima dell'inizio della lezione, aveva spiegato agli allievi, CP_3
compresa la gli esercizi da svolgere e aveva vigilato sulla loro esecuzione, tanto da essere Pt_1
intervenuto nell'immediatezza per prestare soccorso alla parte attrice.
Sotto questo profilo, il Tribunale ritiene che il per la posizione di istruttore e CP_3
dipendente rivestita all'interno della società sportiva, non avesse avuto alcuna responsabilità in merito alla sicurezza dell'impianto sportivo né aveva posto in essere alcuna condotta negligente legata causalmente al danno sofferto dalla Pt_1
******
Deve ora procedersi alla quantificazione della domanda di risarcimento dei danni spettanti alla parte attrice.
A tal proposito, il CTU dott. ha riportato le seguenti conclusioni: “a seguito della Persona_2
lesione in esame, è derivata un'inabilità temporanea parziale al 75 % di giorni 10 (dieci) relativa al
periodo di deficit algico e disfunzionale della colonna tipico della fase acuta, capace di limitare in
maniera rilevante l'autonomia della Paziente nella quotidianità; a questa è seguita un'inabilità
pagina 16 di 21 temporanea parziale al 50 % di giorni 20 (venti) nei quali, superato in parte l'iniziale risentimento
doloroso del rachide, si è dato inizio alla terapia riabilitativa, e infine un'inabilità temporanea
parziale al 25 % di giorni 20 (venti) relativa ai graduali progressi ottenuti grazie alla fisioterapia, che
hanno consentito la ripresa delle ordinarie attività. Premesso che l'intensità del dolore e quindi il
livello di sofferenza psicofisica patito da un danneggiato non sia definibile mediante sistemi di
valutazione obiettivi che tengano contro, tra l'altro, di numerose variabili legate all'entità e alla
dinamica del sinistro, di fattori assolutamente individuali legati alla capacità di sopportazione o di
gestione anche farmacologica della sintomatologia algica, di preesistenti e concomitanti fenomeni
degenerativi, si ritiene che sulla base della personale esperienza clinica, dell'esame della
documentazione agli atti, del tipo di patologia in questione, questo possa essere considerato
complessivamente di grado moderato. Dal trauma sono derivati dei postumi permanenti, rappresentati
dalle attuali manifestazioni algico-disfunzionali a carico della colonna: ritengo pertanto che le
limitazioni articolari con la concomitante rigidità dolorosa della muscolatura residuate configurino un
grado di riduzione dell'integrità psicofisica globale, inteso come danno biologico, da valutarsi nella
misura del 01 % (uno per cento). Sono presenti agli atti la fattura rilasciata il 10.11.15 dall'Azienda
Ospedaliera "Brotzu" di Cagliari per visita fisiatrica (€. 102,00), la fattura rilasciata il 13.11.15 dal
“CDR” per radiogrammi (€. 50,76), le ricevute rilasciate dallo Studio Fisiochinesiterapico
“Massazza” di Cagliari in data 03.12.15 per visita fisiatrica (€. 20,66), in data 04.12.15 e 22.12.15
per terapia riabilitativa (€. 194,00 + 194,00) e la fattura rilasciata il 23.05.16 presso l'Istituto di
Radiologia “Deriu” di Cagliari per RMN (€. 159,00) per un totale di €. 720,42: tutte rispondono a mio
parere agli ordinari requisiti di congruità e necessità. Trattandosi peraltro di postumi stabilizzati, non
si ritiene ipotizzabile che si possano in futuro rendere necessarie ulteriori spese mediche: il tutto trova
pagina 17 di 21 inoltre conferma nel fatto che l'ultima attestazione di spesa sanitaria risalirebbe oramai al maggio del
2016” (relazione CTU pagg. 10-13).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, la quale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale , “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n.
23469 del 28.09.2018).
All'esito della CTU gli importi devono essere calcolati come nella tabella riportata di seguito:
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
pagina 18 di 21 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 734,16
Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 1.242,90
Danno morale (33,33%) € 658,95
Spese mediche € 720,00
TOTALE GENERALE: € 3.356,01
Inoltre, deve ritenersi che con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, quando come nel caso di specie la liquidazione può essere effettuata, sia pure in via equitativa, anche con riferimento al danno subito all'epoca dell'illecito, ed al valore perduto dal creditore alla stessa data, da un lato è dovuto a quest'ultimo un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta, e, dall'altro, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima,
sempre secondo quanto previsto dall'art. 2056 c.c. (Cass. Sez. U., 17.2.1995, n. 1712).
pagina 19 di 21 Quanto alla rivalutazione, può farsi in genere riferimento alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che costituiscono in giurisprudenza gli indici più
utilizzati per la determinazione della perdita della capacità di acquisto della moneta nazionale.
Tanto premesso, l'importo totale dei danni non patrimoniali patiti dalla parte attrice è pertanto pari a complessivi euro 3.356,01+ interessi legali e rivalutazione monetaria = euro 4.497,20.
Le spese del giudizio - calcolate in proporzione all'attività espletata per le quattro fasi - liquidate nel dispositivo e quelle per la CTU separatamente liquidate seguono la regola della soccombenza.
Le spese sostenute dall'assicurato per resistere nel giudizio sono a carico dell'assicuratore per il disposto dell'art. 1917 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1. accertata la responsabilità di per il sinistro per cui è causa, condanna CP_2
al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 4.497,20 CP_2 Parte_1
per le causali in premessa;
2. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
3. condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_2 Pt_1
, che si liquidano in complessivi euro 4.094,00 (di cui euro 3.830,00 per competenze ed euro
[...]
264,00 per spese documentate), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
4. condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi euro 3.830,00 per competenze, oltre rimborso CP_3
forfettario, IVA e CPA come per legge;
pagina 20 di 21 5. condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_1 CP_2
per la chiamata del terzo, che si liquidano in complessivi euro 4.094,00 (di cui euro 3.830,00 per
[...]
competenze ed euro 264,00 per spese documentate);
6. condanna a tenere indenne da ogni obbligo risarcitorio CP_1 CP_2
e di pagamento delle spese processuali in favore di;
Parte_1
7. pone definitivamente a carico di le spese per la CTU separatamente CP_1
liquidate.
Cagliari, 25/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 21 di 21
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 25/06/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore di è comparso CP_1
l'avv. Stefania Anedda e in sostituzione del difensore della è comparso l'avv. Gianluca CP_2
Mugoni) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 21 N. R.G. 7721/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7721/2016 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità contrattuale, promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Francesca Mannai, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata nella via Gianturco n.
9 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
ATTRICE
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Andrea Pogliani, elettivamente domiciliata nella via Dante Alighieri n. 18 -
Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
e contro pagina 2 di 21 (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Controparte_3 C.F._2
Mugoni, elettivamente domiciliato nella via Dante Alighieri n. 18 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio degli avv.ti Giampaolo Secci, Marco Secci e Alberto Secci, elettivamente domiciliata nella via della Pineta n. 53/b - Cagliari, presso lo studio dei difensori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2016 ha citato, dinanzi al giudizio di Parte_1
questo Tribunale, la e al fine di accertare la responsabilità dei CP_2 Controparte_3
convenuti nel sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro.
La parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha esposto i motivi sinteticamente indicati di seguito:
- la mattina del 20.10.2015 la parte attrice aveva partecipato ad una lezione di fitness, tenuta dall'istruttore presso la palestra sita a Cagliari nella via dei Salinieri n. Controparte_3 CP_2
7;
pagina 3 di 21 - nel corso della lezione, durante l'utilizzo della fitball (una grande sfera in pvc), la Piga era caduta, battendo la nuca su un corpo metallico, che teneva fissata al muro una sbarra di legno utilizzata per altre discipline sportive;
- nell'immediatezza dei fatti la parte attrice si era recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Giovanni di Dio di Cagliari, dove i sanitari avevano diagnosticato un “trauma cranico non
commotivo”;
- in data 20.10.2015, la parte attrice aveva richiesto la consulenza medica del dott. Persona_1
il quale aveva certificato che la paziente era affetta da un trauma della regione cranica, cervicale, dorso
- scapolo - omerale - lombare, che necessitava di 30 giorni di riposo e cure;
- dal 03.11.2015 fino all'11.01.2016 la si era sottoposta ad un programma riabilitativo Pt_1
presso lo studio Fisiochinesiterapico Ortopedico Massazza - De Giudici sito in Cagliari nella via
Nuoro n. 44;
- la nel medesimo periodo, si era sottoposta ad alcuni accertamenti di natura radiologica che Pt_1
avevano evidenziato il persistere di “una dorsalgia post - traumatica”, come da documentazione prodotta;
- la e l'istruttore erano responsabili di non aver adottato le necessarie cautele per CP_2
preservare l'incolumità dell'atleta, quali la sistemazione di idonee protezioni sulla sbarra in legno o il posizionamento degli atleti a debita distanza dalla stessa.
Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
in via principale:
accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale della Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore e la responsabilità contrattuale da contatto
[...]
pagina 4 di 21 sociale dell'istruttore in solido nei confronti della SInora a causa, la Controparte_3 Parte_1
prima, delle mancate condizioni di sicurezza del centro sportivo in particolare della sala presso la
quale si svolgeva la lezione di core training, il secondo per violazione dell'obbligo di vigilanza e
protezione insito nel rapporto contrattuale da contatto sociale instaurato con l'allieva , Parte_1
causa dell'evento dannoso verificatosi ilò 20 ottobre 2015 e per l'effetto condannarli al risarcimento
dei conseguenti danni subiti dall'attrice e quantificati in euro 5.422,47, come da calcolo analitico che
si allega dopo le conclusioni;
con vittoria di onorari, diritti e spese;
in via subordinata:
accertare e dichiarare la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e dell'istruttore in CP_4 Controparte_3
solido nei confronti della SInora a causa dell'omessa vigilanza in relazione alla struttura Parte_1
sportiva, in particolare della sala e durante l'esecuzione dell'esercizio con la fitball, causa dell'evento
dannoso verificatosi il 20 ottobre 2015 e per l'effetto condannarli al risarcimento dei conseguenti
danni subiti dall'attrice e quantificati in euro 5.422,47;
con vittoria di onorari, diritti e spese”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.11.2016 si è costituita in giudizio la contestando le avverse pretese per i motivi esposti di seguito in sintesi: CP_2
- nella sala dove si era svolta l'attività sportiva praticata dall'attrice, non vi era alcun gancio metallico fissato alla parete, che potesse ferire gli atleti, e la sbarra di legno per la danza non costituiva alcun pericolo per gli stessi;
- la caduta e le conseguenti lesioni erano dovute ad un negligente movimento dell'allieva nell'esecuzione dell'esercizio, come tale non imputabile alla società;
pagina 5 di 21 - la conosceva perfettamente la sala dove praticava abitualmente l'attività sportiva, per cui la Pt_1
presenza della sbarra per la danza non poteva costituire un elemento non visibile o non prevedibile;
- la quantificazione del danno patito dall'attrice era eccessiva rispetto alle lesioni risultanti dalla certificazione medica.
La convenuta ha inoltre richiesto di essere autorizzata alla citazione in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di essere tenuta indenne dalle possibili conseguenze CP_1
pregiudizievoli del giudizio.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in rito:
fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma CP_1
dell'art. 269 c.p.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Largo Ugo
Imeri n. 1, Trieste;
in via principale:
accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda di parte attrice e per l'effetto
assolvere la convenuta da ogni pretesa risarcitoria e da ogni domanda nei suoi confronti;
in subordine:
in caso di accoglimento anche parziale della domanda attrice, condannare la in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a tenerla esente o manlevata da tutte le somme che
risultassero dovute a qualsiasi titolo in dipendenza della presente controversia;
in ogni caso:
con rifusione delle spese e delle competenze legali del presente giudizio, oltre accessori come per
legge”.
pagina 6 di 21 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2016 si è costituito in giudizio contestando le avverse domande per i motivi esposti di seguito in sintesi: Controparte_3
- nella sbarra in legno non esisteva alcun gancio metallico che avrebbe potuto costituire pericolo per gli allievi;
- l'attrezzo ginnico che l'atleta aveva utilizzato durante la lezione era stato posizionato dall'istruttore a debita distanza dalla sbarra di legno, che comunque risultava del tutto inoffensiva e perfettamente visibile;
- la nelle precedenti lezioni aveva dimostrato di saper eseguire gli esercizi con la fitball e di Pt_1
non avere necessità della continua presenza dell'istruttore accanto, il quale, comunque, in quell'occasione era intento a vigilare sull'attività svolta dagli allievi;
- il sinistro era stato causato dal comportamento negligente ed imprudente della parte attrice, che aveva eseguito l'esercizio senza la dovuta concentrazione;
- la quantificazione del danno era eccessiva rispetto alle asserite lesioni patite;
- in ogni caso competeva alla società quale gestore e custode del bene, la messa in CP_2
sicurezza della sala frequentata dagli iscritti.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1) in via preliminare e principale:
visionata la documentazione fotografica agli atti, previa fissazione dell'udienza di cui all'art.
187 c.p.c., rigettare la domanda attorea e condannare la signora per lite temeraria ex art 96 Pt_1
c.p.c.
2) in via subordinata:
pagina 7 di 21 accertare e dichiarare infondata la domanda di parte attrice e per l'effetto assolvere CP_3
da ogni pretesa e domanda risarcitoria, condannando la alla lite temeraria ex art. 96
[...] Pt_1
c.p.c.;
3) in ulteriore subordine:
in caso di accoglimento anche parziale della domanda attrice, ridurre sensibilmente
l'ammontare del danno richiesto poiché eccessivo in ragione del contributo causale e concorso di
colpa della danneggiata;
4) in ogni caso:
con rifusione delle spese e delle competenze legali del presente giudizio, oltre accessori come per
legge”.
Con ordinanza in data 10.11.2016 questo Tribunale ha autorizzato la società convenuta alla chiamata in causa del terzo, con conseguente differimento dell'udienza di prima comparizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.02.2017 si è costituita in giudizio la contestando le avverse pretese per i motivi esposti di seguito in sintesi: CP_1
- la sala dove si era svolta l'attività sportiva era priva di pericoli ed insidie, inoltre l'intera lezione si era svolta alla presenza di un istruttore qualificato;
- il sinistro si era verificato a causa di un comportamento negligente e imprudente della parte attrice, come tale non prevedibile da parte della convenuta;
CP_4
- la quantificazione del danno patito era eccessiva rispetto alle lesioni asseritamente subite;
- la polizza assicurativa esistente con la non copriva il rischio oggetto di causa, in CP_2
quanto relativa alla “responsabilità civile del proprietario del fabbricato”, che è del tutto estranea all'attività sportiva esercitata all'interno dello stabile.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
pagina 8 di 21 “voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1) in via principale e nel merito, respingere le pretese di parte attrice perché infondate in
fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
2) in via subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento delle suddette pretese,
accertare la graduazione delle colpe eventualmente imputabili ai convenuti e pronunciarsi sulla
percentuale di responsabilità della società e degli altri condebitori in solido in ordine al CP_2
verificarsi del fatto dannoso;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle suddette pretese,
dichiarare in ogni caso l'inoperatività della polizza n. 111534991 per i motivi esposti in narrativa,
rigettando per l'effetto ogni avversa pretesa nei confronti della CP_1
4) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle suddette
pretese, ed ove inopinatamente si ritenesse operativa la polizza n. 111534991, dichiarare CP_1
tenuta a manlevare il proprio assicurato nei limiti dell'eventuale quota di responsabilità della propria
assicurata, e secondo le condizioni di cui alla stessa polizza;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Questo Tribunale, con ordinanza in data 22.05.2024, visti gli atti di causa e l'esito dell'istruttoria,
ha ritenuto opportuno invitare le parti a definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni: pagamento all'attrice da parte di del complessivo importo di euro 6.000,00 (di CP_1
cui 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno ed euro 2.500,00 per rifusione delle spese di lite) con compensazione delle altre spese.
Il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine per la mancata adesione della compagnia di assicurazioni.
pagina 9 di 21 La causa, istruita tramite prove documentali e testimoniali ed espletamento della CTU medico legale, essendo matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., con autorizzazione al deposito di note conclusive nel termine di 15 giorni prima dell'udienza.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni giuridiche sottoposte al giudizio di questo Tribunale,
deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa, in ragione dell'oggetto della polizza non attinente con l'infortunio patito dall'attrice.
L'eccezione è infondata in quanto il rischio assicurato, consistente nella responsabilità nei confronti dei terzi derivante dalla proprietà del fabbricato, emerge con evidenza dalla polizza assicurativa unitamente alle condizioni generali di assicurazione.
Infatti, la polizza assicurativa n. 111534991 aveva ad oggetto la “Responsabilità civile del
proprietario di fabbricato” e tra le condizioni generali l'art 4.1 rubricato “Oggetto dell'assicurazione”
è previsto il danno derivante all'assicurato in relazione alla proprietà del fabbricato e delle sue pertinenze (produzioni doc. n. 2 - 3). CP_1
D'altra parte, non rilevano le esclusioni previste nell'art.
4.2 delle condizioni generali, poiché
esse si riferiscono ai danni derivanti a terzi dall'esercizio di diversa attività professionale o personale svolta dall'assicurato all'interno del fabbricato oggetto di polizza, mentre nel caso di specie l'incidente si era verificato proprio in occasione dell'attività sportiva all'interno della palestra indicata dall'assicurato.
Tanto premesso, deve essere rigettata l'eccezione di inoperatività sollevata dalla compagnia assicuratrice.
pagina 10 di 21 ******
Passando al merito della causa, la domanda della parte attrice nei confronti della CP_2
deve procedersi preliminarmente alla riqualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
L'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, dispone: “il giudice
deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, e non può pronunciare d'ufficio su
eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
In proposito deve essere richiamato il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo il quale il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 26511 del 09.11.2017; Cass. Civ, Sez. 2,
Sentenza n. 8879 del 03/07/2000, Rv. 538181).
Applicando il principio al caso di specie, deve ritenersi che, dal tenore letterale dell'atto introduttivo del giudizio e dalla natura della vicenda ivi esposta, abbia agito nei confronti Parte_1
della società convenuta al fine di ottenere il risarcimento dei danni da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento
nel rapporto di custodia con la cosa, il quale può derivare anche da titoli diversi dalla proprietà,
anche solo di mero fatto, deponenti per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilità e controllo
della medesima (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 23/10/1990, n. 10277; Cass., 25/11/1988, n.
6340)” (Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 7005 del 12.03.2019).
pagina 11 di 21 È pacifico che il sinistro per cui è causa si fosse verificato in data 20.10.2015 mentre la Pt_1
stava partecipando a una lezione di fitness presso una delle sale della CP_2
Pertanto, si deve ritenere che la domanda debba essere riqualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto essa ha specificamente allegato nell'atto introduttivo che i danni riportati dalla stessa Pt_1
fossero conseguiti alla caduta durante l'utilizzo della fitball, verificatasi durante la lezione presso la palestra convenuta, a causa della presenza di una sbarra in legno utilizzata per gli esercizi di “sbarra a terra”.
Tanto premesso, la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice deve ritenersi fondata.
In proposito la Suprema Corte insegna che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura
oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la
possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno
che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un
terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della
responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice
dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa,
residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di
tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per
effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
"insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del
danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad pagina 12 di 22 una diversa costruzione della
responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la
condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso
pagina 12 di 21 fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa
all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione
fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra
la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti
per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una
cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione
dell'evento di danno); (…) deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del
danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto
stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione
pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non
integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato
dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì
ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del
danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la pagina 13
di 22 gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co.
c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare
usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di
un'espressa eccezione della controparte” (Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 7005 del 12.03.2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio a carico della parte attrice sotto il duplice profilo della dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa nella custodia del convenuto.
pagina 13 di 21 Infatti, sono pacifiche in causa le circostanze di luogo e di tempo in cui si era verificato il sinistro.
Anche le risultanze istruttorie confermano la versione dei fatti fornita dalla parte attrice:
l'istruttore - in sede di interrogatorio formale - ha dichiarato che il sinistro per cui è Controparte_3
causa si era verificato nel corso della lezione di core training da lui tenuta.
Infatti, ha ammesso che lui stesso aveva sentito un forte colpo e aveva visto a terra la alla Pt_1
quale aveva prestato immediato soccorso.
Tali dichiarazioni sono state confermate dai testimoni e Testimone_1 Testimone_2
, allievi del corso di fitness e presenti al momento del fatto, i quali hanno confermato Testimone_3
che nel corso della lezione, tenuta dall'istruttore la parte attrice era caduta durante Controparte_3
l'esecuzione di un esercizio (verbale udienza 08.11.2019 e 16.04.2021).
A conferma di quanto sostenuto da parte attrice, vi è la certificazione medica rilasciata dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio la stessa mattina del sinistro, ossia il
20.10.2025, ai quali la aveva riferito di essersi infortunata con una caduta in palestra, a seguito Pt_1
della quale aveva battuto la nuca in un corpo rigido.
Coerentemente con la dinamica descritta dalla paziente, in tale occasione, i sanitari avevano,
infatti, diagnosticato un “trauma cranico non commotivo” (prod. attrice doc. n. 1).
Inoltre, la dinamica sostenuta dalla ha trovato riscontro nella CTU, espletata dal dott. Pt_1
nella quale è attestato che la lesione è coerente col meccanismo traumatico riferito Persona_2
dalla parte attrice, ritenendo pertanto sussistente il rapporto di causalità tra la lesione e l'attività
sportiva svolta dalla perizianda (relazione CTU pag.10).
Infatti, il CTU ha osservato che “dall'analisi del caso, a seguito dell'infortunio del 24.09.2016
risulta che la SI.ra , battendo il capo contro una sbarra all'interno di una palestra dove Parte_1
pagina 14 di 21 svolgeva dell'attività ginnico-sportiva, riportò un Trauma cranico non commotivo con cervico-
dorsalgia post-traumatica. Si tratta di una lesione da considerare in rapporto di causalità con quanto
occorsole in quanto per sede, tipologia e dinamica, appare del tutto compatibile con l'evento”
(relazione CTU pagg. 10 -11).
Le risultanze della CTU medico-legale sono particolarmente attendibili, in quanto svolte da un professionista esperto del settore, ad esito di approfondite indagini, in contraddittorio con i consulenti di parte, sulle cui osservazioni ha preso precisa posizione.
Tanto premesso, quanto sostenuto dall'attrice in merito alla dinamica del sinistro e al rapporto di causalità tra l'evento e le lesioni patite ha trovato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria.
Al contrario, l'asserito caso fortuito e la negligenza dell'atleta, sostenuti da parte convenuta, sono rimasti allo stato di mera allegazione e non hanno trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni presenti al momento del sinistro.
Infatti, i testi sopra menzionati hanno dichiarato che l'esercizio svolto dalla era già Pt_1
conosciuto e sperimentato dalla stessa e dagli altri partecipanti alla lezione, rientrando nel normale svolgimento dell'attività del corso sportivo.
La era intenta a svolgere l'esercizio con la fitball, che era stato illustrato prima della lezione Pt_1
dall'istruttore, quando era caduta e nessuno dei testi ha riferito di comportamenti negligenti da parte della stessa né ulteriori circostanze riconducibili al caso fortuito tali da interrompere il nesso causale tra l'evento e le lesioni.
Per le ragioni in premessa questo Tribunale ritiene che la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della debba essere accolta. CP_2
Al contrario, si ritiene che debba essere rigettata la domanda proposta nei confronti dell'istruttore
CP_3
pagina 15 di 21 Dal contenuto dell'atto introduttivo si evince che la pretesa risarcitoria è fondata sull'accertamento della responsabilità della società che, quale società sportiva esercente CP_2
un'attività sportiva, avrebbe dovuto adottare tutte le misure idonee a tutelare l'incolumità dei propri iscritti custodendo con diligenza le attrezzature sportive e le strutture, dotandole degli opportuni sistemi di sicurezza.
La responsabilità non può invece essere ascritta al che aveva svolto il ruolo di Parte_2
istruttore e non aveva posto in essere attività difforme dalle regole, che possa configurare un concorso autonomo nella causazione del danno.
Al contrario, le dichiarazioni rese dai testimoni sopra menzionati, partecipanti alla lezione per cui
è causa, hanno confermato che il prima dell'inizio della lezione, aveva spiegato agli allievi, CP_3
compresa la gli esercizi da svolgere e aveva vigilato sulla loro esecuzione, tanto da essere Pt_1
intervenuto nell'immediatezza per prestare soccorso alla parte attrice.
Sotto questo profilo, il Tribunale ritiene che il per la posizione di istruttore e CP_3
dipendente rivestita all'interno della società sportiva, non avesse avuto alcuna responsabilità in merito alla sicurezza dell'impianto sportivo né aveva posto in essere alcuna condotta negligente legata causalmente al danno sofferto dalla Pt_1
******
Deve ora procedersi alla quantificazione della domanda di risarcimento dei danni spettanti alla parte attrice.
A tal proposito, il CTU dott. ha riportato le seguenti conclusioni: “a seguito della Persona_2
lesione in esame, è derivata un'inabilità temporanea parziale al 75 % di giorni 10 (dieci) relativa al
periodo di deficit algico e disfunzionale della colonna tipico della fase acuta, capace di limitare in
maniera rilevante l'autonomia della Paziente nella quotidianità; a questa è seguita un'inabilità
pagina 16 di 21 temporanea parziale al 50 % di giorni 20 (venti) nei quali, superato in parte l'iniziale risentimento
doloroso del rachide, si è dato inizio alla terapia riabilitativa, e infine un'inabilità temporanea
parziale al 25 % di giorni 20 (venti) relativa ai graduali progressi ottenuti grazie alla fisioterapia, che
hanno consentito la ripresa delle ordinarie attività. Premesso che l'intensità del dolore e quindi il
livello di sofferenza psicofisica patito da un danneggiato non sia definibile mediante sistemi di
valutazione obiettivi che tengano contro, tra l'altro, di numerose variabili legate all'entità e alla
dinamica del sinistro, di fattori assolutamente individuali legati alla capacità di sopportazione o di
gestione anche farmacologica della sintomatologia algica, di preesistenti e concomitanti fenomeni
degenerativi, si ritiene che sulla base della personale esperienza clinica, dell'esame della
documentazione agli atti, del tipo di patologia in questione, questo possa essere considerato
complessivamente di grado moderato. Dal trauma sono derivati dei postumi permanenti, rappresentati
dalle attuali manifestazioni algico-disfunzionali a carico della colonna: ritengo pertanto che le
limitazioni articolari con la concomitante rigidità dolorosa della muscolatura residuate configurino un
grado di riduzione dell'integrità psicofisica globale, inteso come danno biologico, da valutarsi nella
misura del 01 % (uno per cento). Sono presenti agli atti la fattura rilasciata il 10.11.15 dall'Azienda
Ospedaliera "Brotzu" di Cagliari per visita fisiatrica (€. 102,00), la fattura rilasciata il 13.11.15 dal
“CDR” per radiogrammi (€. 50,76), le ricevute rilasciate dallo Studio Fisiochinesiterapico
“Massazza” di Cagliari in data 03.12.15 per visita fisiatrica (€. 20,66), in data 04.12.15 e 22.12.15
per terapia riabilitativa (€. 194,00 + 194,00) e la fattura rilasciata il 23.05.16 presso l'Istituto di
Radiologia “Deriu” di Cagliari per RMN (€. 159,00) per un totale di €. 720,42: tutte rispondono a mio
parere agli ordinari requisiti di congruità e necessità. Trattandosi peraltro di postumi stabilizzati, non
si ritiene ipotizzabile che si possano in futuro rendere necessarie ulteriori spese mediche: il tutto trova
pagina 17 di 21 inoltre conferma nel fatto che l'ultima attestazione di spesa sanitaria risalirebbe oramai al maggio del
2016” (relazione CTU pagg. 10-13).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, la quale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale , “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n.
23469 del 28.09.2018).
All'esito della CTU gli importi devono essere calcolati come nella tabella riportata di seguito:
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
pagina 18 di 21 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 734,16
Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 1.242,90
Danno morale (33,33%) € 658,95
Spese mediche € 720,00
TOTALE GENERALE: € 3.356,01
Inoltre, deve ritenersi che con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, quando come nel caso di specie la liquidazione può essere effettuata, sia pure in via equitativa, anche con riferimento al danno subito all'epoca dell'illecito, ed al valore perduto dal creditore alla stessa data, da un lato è dovuto a quest'ultimo un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta, e, dall'altro, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima,
sempre secondo quanto previsto dall'art. 2056 c.c. (Cass. Sez. U., 17.2.1995, n. 1712).
pagina 19 di 21 Quanto alla rivalutazione, può farsi in genere riferimento alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che costituiscono in giurisprudenza gli indici più
utilizzati per la determinazione della perdita della capacità di acquisto della moneta nazionale.
Tanto premesso, l'importo totale dei danni non patrimoniali patiti dalla parte attrice è pertanto pari a complessivi euro 3.356,01+ interessi legali e rivalutazione monetaria = euro 4.497,20.
Le spese del giudizio - calcolate in proporzione all'attività espletata per le quattro fasi - liquidate nel dispositivo e quelle per la CTU separatamente liquidate seguono la regola della soccombenza.
Le spese sostenute dall'assicurato per resistere nel giudizio sono a carico dell'assicuratore per il disposto dell'art. 1917 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1. accertata la responsabilità di per il sinistro per cui è causa, condanna CP_2
al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 4.497,20 CP_2 Parte_1
per le causali in premessa;
2. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
3. condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_2 Pt_1
, che si liquidano in complessivi euro 4.094,00 (di cui euro 3.830,00 per competenze ed euro
[...]
264,00 per spese documentate), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
4. condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi euro 3.830,00 per competenze, oltre rimborso CP_3
forfettario, IVA e CPA come per legge;
pagina 20 di 21 5. condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_1 CP_2
per la chiamata del terzo, che si liquidano in complessivi euro 4.094,00 (di cui euro 3.830,00 per
[...]
competenze ed euro 264,00 per spese documentate);
6. condanna a tenere indenne da ogni obbligo risarcitorio CP_1 CP_2
e di pagamento delle spese processuali in favore di;
Parte_1
7. pone definitivamente a carico di le spese per la CTU separatamente CP_1
liquidate.
Cagliari, 25/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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