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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 28841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/09/2023, Parte_1
premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della a decorrere dal 26/01/2019, Parte_2
giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time e premesso, altresì, di essere stato inquadrato al momento dell'assunzione e sino al
25/05/2022 come “cuoco pizzaiolo”, livello IV CCNL per i dipendenti di azienda del settore Turismo, ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa osservando un orario di fatto differente da quello indicato nel contratto e di aver percepito un compenso medio inferiore a quello dovuto.
Ha specificato parte ricorrente che, al momento della cessazione del rapporto, non aveva goduto di ferie e permessi retribuiti, né ottenuto
1 l'indennità di mancato preavviso e di quella per festività soppresse, oltre al mancato percepimento del T.F.R.
Ha quindi convenuto in giudizio la società Parte_2
affinché, accertato il rapporto di lavoro subordinato a
[...]
tempo indeterminato con diritto all'inquadramento nel livello IV del
CCNL Turismo, fosse condannata al pagamento della somma di euro
18.319,38 – a titolo di differenze retributive, ferie non godute, permessi, preavviso, ex festività e T.F.R. – oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la società , Pt_2
regolarmente citata, non si è costituita;
non ammessa la prova testimoniale e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del
5/03/2025, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che, nel corpo dell'atto, parte ricorrente chiedeva – tra le altre voci retributive – anche l'indennità di cassa.
Poiché tale voce è incompatibile con la mansione di “cuoco pizzaiolo”, effettivamente svolta dal ricorrente (come risulta anche dalla lettera di assunzione allegata), a seguito di richiesta di chiarimenti di questo
2 Giudice, la difesa del ricorrente precisava trattarsi di un errore materiale.
Va poi ribadito che la parte convenuta è rimasta contumace.
Tale contumacia, di per sé considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda del ricorrente, poiché non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte ma lascia del tutto inalterata la tesi difensiva di ciascuna parte, su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che la contumacia non rende, per ciò solo, incontestati i fatti costitutivi della domanda, della cui sussistenza il ricorrente ha l'onere della prova
(ex plurimis Cass. Civ. Sez. lav. 11 aprile 1985 n. 2410 e Cass. n.
14372 del 2023).
Pertanto, resta fermo che, in applicazione dell'art. 2697 c.c. – secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” – la parte che agisce in giudizio per il riconoscimento di diritti deve dar prova della loro sussistenza.
Tale criterio generale di riparto dell'onere probatorio trova applicazione anche in materia lavoristica, in particolare con riguardo agli “importi domandati a titolo di ferie, festività non godute e lavoro straordinario, che costituiscono voci distinte dello stipendio, la cui fruizione è condizionata da presupposti specifici e diversi dalla
3 prestazione del lavoro ordinario. Pertanto, per queste voci il lavoratore è onerato di provare la mancata fruizione delle ferie e/o il non godimento delle festività nonché lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale” (vedi ex plurimis Tribunale
Avellino, sez. lav. N. 428 del 2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha provato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time, con decorrenza dal 28/01/2019
(cfr. lettera di assunzione), intercorso con la società e cessato in Pt_2
data 23/05/2022 (cfr. comunicazione obbligatoria unificato Unilav), limitandosi tuttavia ad allegare i diritti consequenziali e a lui asseritamente spettanti per la fine del rapporto citato, senza chiedere di dimostrarne i presupposti.
In primo luogo, non vi è prova in atti della spettanza delle differenze retributive, asseritamente dovute per il maggior numero di ore di attività lavorativa prestata.
Il ricorrente, infatti, afferma di aver svolto la propria mansione anche di domenica (diversamente da quanto risulterebbe dal contratto di lavoro, in cui la domenica è considerata come giorno settimanale di riposo), senza indicare tuttavia l'orario che avrebbe osservato in tale giorno. Ne consegue che tale dichiarazione è generica ed incompleta, oltre che del tutto priva di riscontri.
Inoltre, non è provata la spettanza delle somme di denaro richieste a titolo di ferie, ex festività e permessi non goduti, non avendo il
4 ricorrente indicato in alcun modo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati (cfr. Cass. sez. lav., n. 8521 del
2015).
Del tutto irrilevante è, infatti, la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente;
invero il numero di buste paga allegato è esiguo rispetto alla durata del rapporto lavorativo, pari a più di tre anni (nello specifico: tre per l'anno 2019; cinque per il 2020; tre per il 2021 e solo una per il 2022), di talché è impossibile ricostruire la vicenda lavorativa in modo preciso e puntuale.
Inoltre, dalla busta paga relativa al mese di maggio 2022 (tra l'altro l'unica ad essere allegata per quell'anno di riferimento) non risultano somme di denaro spettanti per ex festività, ferie e permessi non goduti alla data di cessazione del rapporto lavorativo;
mentre risulta riconosciuta l'indennità di preavviso (cfr. buste paga, pag. 12).
Quanto al T.F.R., questa è l'unica voce retributiva che potrebbe essere riconosciuta al ricorrente.
In tal caso, infatti, la giurisprudenza riconosce in capo al lavoratore un onere probatorio più vantaggioso, potendo quest'ultimo limitarsi a provare – ai sensi dell'art. 2697 c.c., per come interpretato dalla nota sentenza della Cassazione a Sezione Unite, n. 13533 del 2001 –
l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di
5 siffatta corresponsione. Tuttavia, tale principio risulta applicabile alla retribuzione mensile, alla tredicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto (che costituisce un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito)” (vedi ex plurimis Tribunale Avellino, sez. lav. n. 428 del 2022).
Tuttavia, la documentazione in atti non consente, in primo luogo, di comprendere le modalità di calcolo della somma di denaro richiesta dal ricorrente a tale titolo, essendo mancante in toto l'indicazione di parametri di riferimento;
in secondo luogo, non consente – come già detto – di ricostruire, in modo analitico, il rapporto lavorativo intercorso tra il lavoratore e la convenuta, di talché è impossibile verificare se il sia già stato, ad esempio, in parte anticipato nel Pt_3
corso degli anni o se, invece, non sia mai stato percepito.
A conclusione, è opportuno evidenziare che dalla busta paga del mese di maggio 2022 emerge anche la modalità di pagamento prescelta per il saldo della retribuzione e delle altre voci stipendiali, quella a mezzo bonifico.
Infatti, nel documento in questione è espressamente indicato l'IBAN del ricorrente (peraltro presente anche in altre buste paga relative ad anni precedenti al 2022, come emerge da un semplice confronto della documentazione in atti), di talché era suo onere produrre almeno un estratto conto di tale c\c, al fine di dimostrare l'eventuale mancato accredito delle somme asseritamente spettanti, anche a titolo di T.F.R.
6 Volgendo l'attenzione al quantum della pretesa, è del pari irrilevante la documentazione depositata dal ricorrente e denominata “conteggi”.
Tale documento può essere utilizzato ai fini della decisione solo quando sia elaborato in modo analitico – e cioè indicando ogni singola voce, mese per mese ed anno per anno, per la quale si chiedono le differenze retributive – facendo correttamente applicazione delle previsioni del CCNL di riferimento e sostanzialmente rispondenti anche ai dati risultati dalle buste paga in atti (v. ex plurimis Tribunale
Napoli sez. II, n. 247 del 2018).
Nel caso di specie, invece, il documento prodotto dal ricorrente è un mero riepilogo delle somme di denaro di cui la stessa parte chiede ristoro;
con la precisazione che, tra queste, il maggior importo è chiesto a titolo di lavoro straordinario di cui si ignorano i parametri di calcolo e del quale, come già evidenziato e precisato, non vi è prova in atti.
P.Q.M.
come da dispositivo.
Roma, decisa il 5 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa
Nicoletta Fruncillo
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: condanna …. alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi €… per compensi ed € …. per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 21 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/09/2023, Parte_1
premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della a decorrere dal 26/01/2019, Parte_2
giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time e premesso, altresì, di essere stato inquadrato al momento dell'assunzione e sino al
25/05/2022 come “cuoco pizzaiolo”, livello IV CCNL per i dipendenti di azienda del settore Turismo, ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa osservando un orario di fatto differente da quello indicato nel contratto e di aver percepito un compenso medio inferiore a quello dovuto.
Ha specificato parte ricorrente che, al momento della cessazione del rapporto, non aveva goduto di ferie e permessi retribuiti, né ottenuto
1 l'indennità di mancato preavviso e di quella per festività soppresse, oltre al mancato percepimento del T.F.R.
Ha quindi convenuto in giudizio la società Parte_2
affinché, accertato il rapporto di lavoro subordinato a
[...]
tempo indeterminato con diritto all'inquadramento nel livello IV del
CCNL Turismo, fosse condannata al pagamento della somma di euro
18.319,38 – a titolo di differenze retributive, ferie non godute, permessi, preavviso, ex festività e T.F.R. – oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la società , Pt_2
regolarmente citata, non si è costituita;
non ammessa la prova testimoniale e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del
5/03/2025, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che, nel corpo dell'atto, parte ricorrente chiedeva – tra le altre voci retributive – anche l'indennità di cassa.
Poiché tale voce è incompatibile con la mansione di “cuoco pizzaiolo”, effettivamente svolta dal ricorrente (come risulta anche dalla lettera di assunzione allegata), a seguito di richiesta di chiarimenti di questo
2 Giudice, la difesa del ricorrente precisava trattarsi di un errore materiale.
Va poi ribadito che la parte convenuta è rimasta contumace.
Tale contumacia, di per sé considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda del ricorrente, poiché non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte ma lascia del tutto inalterata la tesi difensiva di ciascuna parte, su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che la contumacia non rende, per ciò solo, incontestati i fatti costitutivi della domanda, della cui sussistenza il ricorrente ha l'onere della prova
(ex plurimis Cass. Civ. Sez. lav. 11 aprile 1985 n. 2410 e Cass. n.
14372 del 2023).
Pertanto, resta fermo che, in applicazione dell'art. 2697 c.c. – secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” – la parte che agisce in giudizio per il riconoscimento di diritti deve dar prova della loro sussistenza.
Tale criterio generale di riparto dell'onere probatorio trova applicazione anche in materia lavoristica, in particolare con riguardo agli “importi domandati a titolo di ferie, festività non godute e lavoro straordinario, che costituiscono voci distinte dello stipendio, la cui fruizione è condizionata da presupposti specifici e diversi dalla
3 prestazione del lavoro ordinario. Pertanto, per queste voci il lavoratore è onerato di provare la mancata fruizione delle ferie e/o il non godimento delle festività nonché lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale” (vedi ex plurimis Tribunale
Avellino, sez. lav. N. 428 del 2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha provato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time, con decorrenza dal 28/01/2019
(cfr. lettera di assunzione), intercorso con la società e cessato in Pt_2
data 23/05/2022 (cfr. comunicazione obbligatoria unificato Unilav), limitandosi tuttavia ad allegare i diritti consequenziali e a lui asseritamente spettanti per la fine del rapporto citato, senza chiedere di dimostrarne i presupposti.
In primo luogo, non vi è prova in atti della spettanza delle differenze retributive, asseritamente dovute per il maggior numero di ore di attività lavorativa prestata.
Il ricorrente, infatti, afferma di aver svolto la propria mansione anche di domenica (diversamente da quanto risulterebbe dal contratto di lavoro, in cui la domenica è considerata come giorno settimanale di riposo), senza indicare tuttavia l'orario che avrebbe osservato in tale giorno. Ne consegue che tale dichiarazione è generica ed incompleta, oltre che del tutto priva di riscontri.
Inoltre, non è provata la spettanza delle somme di denaro richieste a titolo di ferie, ex festività e permessi non goduti, non avendo il
4 ricorrente indicato in alcun modo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati (cfr. Cass. sez. lav., n. 8521 del
2015).
Del tutto irrilevante è, infatti, la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente;
invero il numero di buste paga allegato è esiguo rispetto alla durata del rapporto lavorativo, pari a più di tre anni (nello specifico: tre per l'anno 2019; cinque per il 2020; tre per il 2021 e solo una per il 2022), di talché è impossibile ricostruire la vicenda lavorativa in modo preciso e puntuale.
Inoltre, dalla busta paga relativa al mese di maggio 2022 (tra l'altro l'unica ad essere allegata per quell'anno di riferimento) non risultano somme di denaro spettanti per ex festività, ferie e permessi non goduti alla data di cessazione del rapporto lavorativo;
mentre risulta riconosciuta l'indennità di preavviso (cfr. buste paga, pag. 12).
Quanto al T.F.R., questa è l'unica voce retributiva che potrebbe essere riconosciuta al ricorrente.
In tal caso, infatti, la giurisprudenza riconosce in capo al lavoratore un onere probatorio più vantaggioso, potendo quest'ultimo limitarsi a provare – ai sensi dell'art. 2697 c.c., per come interpretato dalla nota sentenza della Cassazione a Sezione Unite, n. 13533 del 2001 –
l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di
5 siffatta corresponsione. Tuttavia, tale principio risulta applicabile alla retribuzione mensile, alla tredicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto (che costituisce un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito)” (vedi ex plurimis Tribunale Avellino, sez. lav. n. 428 del 2022).
Tuttavia, la documentazione in atti non consente, in primo luogo, di comprendere le modalità di calcolo della somma di denaro richiesta dal ricorrente a tale titolo, essendo mancante in toto l'indicazione di parametri di riferimento;
in secondo luogo, non consente – come già detto – di ricostruire, in modo analitico, il rapporto lavorativo intercorso tra il lavoratore e la convenuta, di talché è impossibile verificare se il sia già stato, ad esempio, in parte anticipato nel Pt_3
corso degli anni o se, invece, non sia mai stato percepito.
A conclusione, è opportuno evidenziare che dalla busta paga del mese di maggio 2022 emerge anche la modalità di pagamento prescelta per il saldo della retribuzione e delle altre voci stipendiali, quella a mezzo bonifico.
Infatti, nel documento in questione è espressamente indicato l'IBAN del ricorrente (peraltro presente anche in altre buste paga relative ad anni precedenti al 2022, come emerge da un semplice confronto della documentazione in atti), di talché era suo onere produrre almeno un estratto conto di tale c\c, al fine di dimostrare l'eventuale mancato accredito delle somme asseritamente spettanti, anche a titolo di T.F.R.
6 Volgendo l'attenzione al quantum della pretesa, è del pari irrilevante la documentazione depositata dal ricorrente e denominata “conteggi”.
Tale documento può essere utilizzato ai fini della decisione solo quando sia elaborato in modo analitico – e cioè indicando ogni singola voce, mese per mese ed anno per anno, per la quale si chiedono le differenze retributive – facendo correttamente applicazione delle previsioni del CCNL di riferimento e sostanzialmente rispondenti anche ai dati risultati dalle buste paga in atti (v. ex plurimis Tribunale
Napoli sez. II, n. 247 del 2018).
Nel caso di specie, invece, il documento prodotto dal ricorrente è un mero riepilogo delle somme di denaro di cui la stessa parte chiede ristoro;
con la precisazione che, tra queste, il maggior importo è chiesto a titolo di lavoro straordinario di cui si ignorano i parametri di calcolo e del quale, come già evidenziato e precisato, non vi è prova in atti.
P.Q.M.
come da dispositivo.
Roma, decisa il 5 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa
Nicoletta Fruncillo
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: condanna …. alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi €… per compensi ed € …. per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 21 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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