Articolo 4 della Legge 2 aprile 1968, n. 503
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 maggio 1968
Art. 4.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 9, fissa con proprio decreto le norme del regolamento del Parco ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968