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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE, Sezione 3, riunita in udienza il
26/9/2025 alle ore 9:30 con la seguente composizione collegiale:
ZULIANI ANDREA, Presidente e Relatore CARLISI MATTEO, Giudice PSAILA VINCENZO, Giudice in data 26/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 37/2025 depositato il 6/2/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Udine Email_2 domiciliata presso avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010100811/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010100811/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010100811/2024 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2025 depositato il 1°/10/2025 Richieste delle parti: come nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale di Udine, gli ha attribuito, per l'anno 2018, un maggior reddito rispetto a 1 quello dichiarato di € 23.972, addebitandogli le conseguenti imposte dirette. Si tratta di somme di denaro da lui stesso prelevate o bonificate a proprio favore da un conto bancario intestato a un'associazione di cui è stato legale rappresentante fino ai primi mesi del 2018.
Il ricorrente nega che le somme di denaro in questione costituiscano reddito imponibile e dichiara di non essere in grado di documentarne la natura di rimborso spese a causa del fatto che non è più il presidente di quella associazione e non dispone, quindi, delle relative scritture contabili.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita per chiedere il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dei proprio operato.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato, depositata una memoria illustrativa da parte del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione alla pubblica udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente non nega di avere percepito le somme di denaro che l'Agenzia ha imputato a reddito, né di non essere in grado di dimostrare che si trattasse di rimborsi spese o, comunque, di trasferimenti di denaro giustificati da una causa diversa dalla percezione di un reddito. Si limita a sostenere di non poter offrire alcuna prova, in quanto non è più un esponente dell'associazione da cui proveniva il denaro.
Ciò posto, il ricorso è impostato in maniera errata, come se l'avviso di accertamento fosse diretto all'associazione e non al ricorrente personalmente. Così, per esempio, nella memoria è stata sollevata eccezione di tardività dell'accertamento, perché il denaro avrebbe origine da attività associative svolte nel 2017. Ma non viene qui in rilievo l'incasso del denaro da parte dell'associazione, bensì il suo trasferimento a Ricorrente_1 – soggetto accertato – di cui non si discute che sia avvenuto tutto nel 2018.
Quindi, il ricorrente non è attinto dall'avviso di accertamento quale debitore in solido con l'associazione per i debiti tributari di questa, bensì, in proprio, quale percettore di reddito non dichiarato. Dal che la perfetta irrilevanza delle prove offerte sulla cessazione della carica di presidente dell'associazione nel marzo del 2018.
In definitiva, la percezione del denaro è un fatto pacifico, mentre la genericità delle allegazioni, oltre alla totale mancanza di prova, non permette nemmeno di ipotizzare una causa giustificativa dei trasferimenti di denaro che escluda l'imponibilità fiscale. Nel che si ravvisa l'assolvimento dell'onere della prova che grava sull'Agenzia delle Entrate. Invero, il
2 ricorrente si è limitato a trincerarsi dietro la cessazione del ruolo di legale rappresentante dell'associazione, senza nulla specificare in merito ai suoi rapporti con il soggetto succeduto in tale incarico, nonché senza precisare egli sia ancora un associato (benché non più presidente) e senza nemmeno dichiarare di avere mai fatto una qualche richiesta di documentazione agli attuali esponenti del sodalizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.800 omnicomprensivi.
Il Presidente ed estensore (firmato digitalmente)
3
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE, Sezione 3, riunita in udienza il
26/9/2025 alle ore 9:30 con la seguente composizione collegiale:
ZULIANI ANDREA, Presidente e Relatore CARLISI MATTEO, Giudice PSAILA VINCENZO, Giudice in data 26/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 37/2025 depositato il 6/2/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Udine Email_2 domiciliata presso avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010100811/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010100811/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010100811/2024 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2025 depositato il 1°/10/2025 Richieste delle parti: come nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale di Udine, gli ha attribuito, per l'anno 2018, un maggior reddito rispetto a 1 quello dichiarato di € 23.972, addebitandogli le conseguenti imposte dirette. Si tratta di somme di denaro da lui stesso prelevate o bonificate a proprio favore da un conto bancario intestato a un'associazione di cui è stato legale rappresentante fino ai primi mesi del 2018.
Il ricorrente nega che le somme di denaro in questione costituiscano reddito imponibile e dichiara di non essere in grado di documentarne la natura di rimborso spese a causa del fatto che non è più il presidente di quella associazione e non dispone, quindi, delle relative scritture contabili.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita per chiedere il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dei proprio operato.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato, depositata una memoria illustrativa da parte del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione alla pubblica udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente non nega di avere percepito le somme di denaro che l'Agenzia ha imputato a reddito, né di non essere in grado di dimostrare che si trattasse di rimborsi spese o, comunque, di trasferimenti di denaro giustificati da una causa diversa dalla percezione di un reddito. Si limita a sostenere di non poter offrire alcuna prova, in quanto non è più un esponente dell'associazione da cui proveniva il denaro.
Ciò posto, il ricorso è impostato in maniera errata, come se l'avviso di accertamento fosse diretto all'associazione e non al ricorrente personalmente. Così, per esempio, nella memoria è stata sollevata eccezione di tardività dell'accertamento, perché il denaro avrebbe origine da attività associative svolte nel 2017. Ma non viene qui in rilievo l'incasso del denaro da parte dell'associazione, bensì il suo trasferimento a Ricorrente_1 – soggetto accertato – di cui non si discute che sia avvenuto tutto nel 2018.
Quindi, il ricorrente non è attinto dall'avviso di accertamento quale debitore in solido con l'associazione per i debiti tributari di questa, bensì, in proprio, quale percettore di reddito non dichiarato. Dal che la perfetta irrilevanza delle prove offerte sulla cessazione della carica di presidente dell'associazione nel marzo del 2018.
In definitiva, la percezione del denaro è un fatto pacifico, mentre la genericità delle allegazioni, oltre alla totale mancanza di prova, non permette nemmeno di ipotizzare una causa giustificativa dei trasferimenti di denaro che escluda l'imponibilità fiscale. Nel che si ravvisa l'assolvimento dell'onere della prova che grava sull'Agenzia delle Entrate. Invero, il
2 ricorrente si è limitato a trincerarsi dietro la cessazione del ruolo di legale rappresentante dell'associazione, senza nulla specificare in merito ai suoi rapporti con il soggetto succeduto in tale incarico, nonché senza precisare egli sia ancora un associato (benché non più presidente) e senza nemmeno dichiarare di avere mai fatto una qualche richiesta di documentazione agli attuali esponenti del sodalizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.800 omnicomprensivi.
Il Presidente ed estensore (firmato digitalmente)
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