Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g.n. 3346/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott Laura Cantore presidente est dott. Sandra Moselli giudice dott. Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3346/2020 R.G., avente ad oggetto: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Musci giusta mandato in atti Parte_1
- ricorrente -
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Ileana Giovanna Magarelli giusta mandato in Controparte_1
atti
- resistente -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-intervenuto -
Conclusioni come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con l'odierna resistente. Premetteva che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Molfetta il 30/12/1981 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n 6, P. II, S.A, anno 1982);
pagina 1 di 8
- i coniugi si sono separati giusta decreto di omologa del tribunale di Trani n 1506/2011 del
19.05/11-21.06.2011;
- dalla separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione;
- per effetto degli accordi la casa coniugale veniva assegnata all'odierna resistente;
- egli ha una nuova relazione ed ha contratto un mutuo per l'acquisto di una nuova abitazione;
- in sede di separazione i coniugi prevedevano l' obbligo a suo carico di versare a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 150,00 mensili oltre aggiornamento Istat;
- l'attuale compagna non lavora mentre la figlia della compagna, all'epoca adolescente, frequenta una scuola privata in quanto costretta a recuperare degli anni scolastici persi a causa di un incidente subito;
- egli era impiegato presso le (attualmente in pensione) avendo percepito un reddito CP_2 mensile per l'anno 2019 di euro 1476,00 mentre la resistente percepirebbe dall' INPS la pensione come casalinga di euro 650,00 <
Indi concludeva chiedendo, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e di quelli necessari alla prosecuzione del giudizio, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la resistente premettendo che la separazione, seppur consensualizzata, sarebbe stata, di fatto, subita atteso che da tempo il ricorrente avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con persona nominativamente indicata per la quale avrebbe poi abbandonato la casa coniugale dopo trent'anni di matrimonio e che a causa di tanto ella avrebbe subito un duro contraccolpo avendo dedicato tutta la propria esistenza alla vita coniugale per dedicarsi esclusivamente alla cura del marito e della casa.
Contestava quanto ex adverso dedotto in relazione ai profili economici evidenziando che ella, all'epoca della introduzione del giudizio settantacinquenne, ha quale titolo di studio la licenza elementare, è disoccupata e non ha mai svolto alcuna attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia;
di percepire la pensione sociale pari ad € 650,00 mensili, di non essere proprietaria di immobili;
negava recisamente di percepire quello che controparte definisce “fitto casa” e di non beneficiare di ulteriori entrate oltre all'assegno corrispostole dal marito ed al superiore introito;
di vivere nella casa familiare, sita in Molfetta alla via Cozzoli n. 16, assegnatale in sede di separazione consensuale, pagando un canone di locazione di € 362,50 oltre spese connesse (manutenzione, utenze, etc).
Precisava, dunque, che dall'importo complessivo di € 950,00 (di cui € 650,00 a titolo di pensione ed
€ 300,00 a titolo di assegno di mantenimento) decurtato il canone di locazione mensile (€ 362,50) e pagina 2 di 8 le utenze e spese di mantenimento che si aggirano intorno ai € 270,00, residuano circa € 300,00 mensili per provvedere alle esigenze di vita quotidiana ordinarie e straordinarie con conseguente sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile non inferiore ad € 300,00 o a quello che il Tribunale riterrà di giustizia tenuto anche conto della condizione economica delle parti, della rilevante durata della durata del matrimonio e del contributo fornito dalla stessa alla realizzazione della vita familiare nonché a quella professionale del Pt_1
Evidenziava, sul punto, che per quanto concerne la condizione economica del risulta per Pt_1
tabulas che il medesimo, dipendente di Poste Italiane S.p.A. sin dal 1981, percepisce un reddito da lavoro annuo lordo di € 24.372,92 che si traduce in una retribuzione netta mensile (considerate 12 mensilità) pari ad € 1.600,00 circa cui va aggiunto il valore dei buoni pasto.
Quanto alle allegazioni del ricorrente ne deduceva la ininfluenza ai fini suddetti atteso che la convivenza con altra persona e la figlia di costei non costituisce un “nuovo nucleo familiare” nei confronti del quale il ricorrente è legalmente onerato nel mantenimento, non essendo stato contratto alcun matrimonio né risulta documentazione attestante l'adozione formale della figlia della sua attuale compagna non risultando che la predetta figlia sia stata legalmente adottata dal ricorrente;
del pari contestava la carenza di prova del mutuo a cui ha fatto riferimento il ricorrente altresì considerato che quest'ultimo già diversi mesi prima della sottoscrizione della convenzione di separazione (in data 15/03/2011) e della comparizione dinanzi al Presidente (in data 16/05/2011), e precisamente in data 21/10/2010 aveva trasferito il proprio domicilio in Trani in via san. Gervasio
n. 85, ove attualmente risiederebbe, nell'immobile di proprietà della compagna ove la stessa vi risiedeva già da diversi anni unitamente al coniuge poi deceduto.
Per contro allegava un miglioramento della situazione economica del ricorrente il quale avrebbe omesso di dichiarare che nel 2016 è stato alienato l'alloggio intestato alla madre per un valore dichiarato nel contratto preliminare registrato di € 125.000,00 e che, in forza di accordi tra loro intercorsi, avrebbe percepito insieme ai tre fratelli una somma almeno pari a € 31.250,00. Inoltre, il ricorrente sarebbe titolare di due autovetture di cui sostiene i costi di tassazione oltre che di manutenzione ordinaria e straordinaria;
che, di fatto, egli beneficia oltre che delle sue entrate rinvenienti dal reddito da lavoro altresì dell'immobile di proprietà della compagna ed indirettamente di due pensioni di reversibilità di cui sono titolari la compagna e la figlia della stessa in conseguenza della morte del coniuge della prima.
Su tali premesse ha così concluso: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) condannare il ricorrente a corrispondere alla convenuta l'assegno divorzile, confermando l'importo concordato nella convenzione di separazione, nella misura attuale aggiornata pari ad €
pagina 3 di 8 300,00 o quello che il Tribunale riterrà di giustizia;
3) accertare il diritto della ricorrente alla quota dell'indennità di fine rapporto percepita da , in misura pari al 40% dell'indennità Parte_1
totale in relazione agli anni di durata legale del matrimonio;
4) condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza del 24.11.2020 il Presidente del Tribunale confermava quanto concordato in sede di separazione consensuale evidenziando che <la percezione della pensione da parte della CP_1 era già oggetto di previsione nell'accordo di separazione;
che non vi è alcuna prova del mutuo contratto dal ricorrente e che, comunque, lo stesso ha dichiarato di aver volontariamente scelto di pagare il mutuo per l'acquisto di un immobile in favore della sua compagna e della di lei figlia;
rilevato, altresì, che non è documentata alcuna adozione da parte del ricorrente della figlia della compagna, la quale risulta maggiorenne>>. Indi designava il G.I. innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo del giudizio.
Nessuna delle parti depositava memoria integrativa.
Il P.M. dichiarava di intervenire in data 23.08.2024.
Passati alla fase contenziosa le parti non formulavano alcuna istanza istruttoria né di concessione dei termini ex art 183 co. VI c.p.c.
La causa veniva assunta in decisione ex art 127 ter c.p.c. in data 21.03.2024 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Con ordinanza del 16.07.2024 il Tribunale in composizione collegiale, tuttavia, rimetteva in istruttoria il procedimento risultando carente la documentazione afferente al matrimonio.
Indi, all'udienza ex art 127 ter c.p.c. di rinvio, con ordinanza del 3.02.2025, veniva assunta in decisione senza concessione di ulteriori termini per essere stati già precedentemente concessi.
§§§§§§
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
Ricorrono le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme del decreto di omologa si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
Deve dunque essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle odierne parti in causa.
pagina 4 di 8 Non vi è casa coniugale su cui disporre non essendovi prole da tutelare.
Residua esclusivamente il profilo dell'assegno divorzile.
L'eccezione preliminare formulata dalla resistente circa la asserita indeterminatezza della domanda attorea e la carenza di formulazione di istanze di natura economica, v'è da dire che la stessa è infondata.
Il ricorrente infatti ha formulato le istanze che lo riguardavano ben comprendendosi dal ricorso quali fossero evincendosi dal tenore complessivo la richiesta di non riconoscimento di alcun assegno in favore della resistente laddove quest'ultima ha formulato istanza di riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore.
Tanto premesso, si rammenta che in tema di assegno divorzile il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. SSUU, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018 (Rv. 650267 - 01). Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare
l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e
l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze.(Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019 (Rv. 655296 - 01).
pagina 5 di 8 Orbene, nel caso di specie permane un significativo squilibrio reddituale tra le posizioni delle parti, con inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente posto che non solo la resistente risulta titolare esclusivamente della c.d. pensione sociale e peraltro la stessa (classe 1945) non ha alcuna capacità lavorativa né generica né specifica, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa essendosi sempre occupata della famiglia apparendo del tutto remota la possibilità che possa trovare un'occupazione lavorativa stabile e tenuto conto della durata trentennale del matrimonio;
ella beneficia della pensione sociale che da € 650,00 è stata ridotta ad € 475,64, circostanza, questa, non contestata;
laddove, per contro, il ricorrente percepisce, per come emerso dalla memoria conclusiva e dalla documentazione in atti, una pensione di circa euro 1642,49. E' altresì emerso che per la mensilità di dicembre 2021 ha percepito una pensione netta di euro 4.180,35.
Del tutto ininfluenti sono in questa sede i profili allegati dal ricorrente atteso che al di là del diritto a costituire un nuovo nucleo familiare vi è che le allegazioni concernenti l'asserito mantenimento della figlia della sua attuale compagna, pur apprezzabile, non trovano fondamento in alcun atto di formale adozione ma in una mera liberalità che non può interferire con le obbligazioni nascenti ex lege per effetto del divorzio nei confronti dell'ex coniuge.
Altrettanto ininfluente è l'argomento attoreo circa il pagamento di un rateo di mutuo per l'acquisto di una nuova abitazione atteso che dalla documentazione in atti emerge che l'immobile sito in Trani in via san. Gervasio n. 85, ove risiede il ricorrente, come risulta dalla documentazione dallo stesso allegata, risulta essere di proprietà della compagna (v. anche doc. 4 della comparsa di cost.) essendo stato acquistato da quest'ultima nel 2003 (unitamente al coniuge successivamente deceduto), tuttavia, mentre nel ricorso introduttivo il ha dichiarato di aver contratto un Pt_1 mutuo “per la propria dimora” dinanzi al Presidente, ha dichiarato “la casa è intestata alla mia compagna ed alla figlia ma il mutuo lo pago io”. Ed invero dalla documentazione in atti emerge chiaramente che soggetto obbligato al pagamento del mutuo non è l'odierno ricorrente. Sicché anche in parte qua trattasi di liberalità che non può interferire, in un tale quadro comparativo, con le obbligazioni sullo stesso gravanti in punto di assegno divorzile.
V'è ancora da dire che tardiva è poi la richiesta della resistente in sede di precisazione delle conclusioni di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile aggiornata in base agli indici Istat, o in misura superiore (stimata in € 450,00) o nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia>>.
Reputa dunque il Collegio che alla luce di tutte le superiori considerazioni vada riconosciuto alla resistente l'assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili con decorrenza dalla sentenza oltre aggiornamento ISTAT con la medesima decorrenza.
pagina 6 di 8 Venendo alla ulteriore richiesta della resistente la quale ha evidenziato che nelle more del procedimento, esattamente nel 2021, il è andato in pensione percependo il T.F.R. all'uopo Pt_1
formulando domanda di accertamento del suo diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto percepita dal predetto in misura pari al 40% dell'indennità totale in relazione agli anni di durata legale del matrimonio, sulla stessa il Tribunale non è nelle condizioni di provvedere in questa sede in quanto non documentata salvo il diritto della stessa ad agire nell'apposita sede processuale.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano con applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 avuto riguardo al criterio del valore indeterminabile (fase di studio, introduttiva e conclusiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte, con ricorso depositato in data 24.07.2020 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento in causa del P.M., così provvede:
[...]
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Molfetta il 30/12/1981
(trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n 6, P. II, S.A, anno 1982);
2. per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3. accoglie la domanda formulata dalla resistente di riconoscimento in proprio favore dell' assegno divorzile e, per l'effetto, pone, a tal titolo, a carico del ricorrente la somma di euro 300,00 mensili con decorrenza dalla sentenza oltre aggiornamento I.S.T.A.T. con la medesima decorrenza da corrispondere entro il 5 di ogni mese al domicilio della resistente;
4. revoca l'ordinanza presidenziale;
5. non luogo a provvedere sulla istanza di riconoscimento di una quota del T.F.R. formulata dalla resistente;
6. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente che liquida nella complessiva misura di euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A e C.P.A come per legge;
7. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003
n. 196.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 4.02.2025
Il Presidente est. dott. Laura Cantore
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8