Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00644/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del verbale della Commissione per il Personale del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato del 5 luglio 2021 nella parte in cui – pag. 5, sub D) - con riferimento all’“attribuzione di 617 giudizi complessivi, relativi all’annualità 2019, nei confronti di 617 dipendenti già frequentatori del 10° corso di formazione per vice ispettori che nel corso dell'anno 2019 hanno prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi”, ha deliberato “di attribuire per tutti i dipendenti già frequentatori del 10° corso, il giudizio complessivo di “Distinto” con punti 54, come da separate relazioni individuali, che vengono allegate al presente verbale per costituirne parte integrante”;
2) della scheda allegata al verbale del 5 luglio 2021 relativa agli elementi di giudizio del ricorrente, con attribuzione del giudizio complessivo per l'anno 2019 di DISTINTO con punti 54”, notificata il 5 aprile 2022;
3) del decreto del Questore di Modena datato 20 settembre 2021 e notificato il 5 aprile 2022 in uno con gli atti summenzionati, che ha disposto l'annullamento in regime di autotutela decisoria del rapporto informativo redatto dalla questura di Modena per l'anno 2019, con giudizio complessivo di OTTIMO con punti 56, perché “la Questura di Modena non era competente … in quanto il dipendente aveva prestato servizio per un periodo inferiore ai tre mesi”;
4) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già in forza alla Polizia di Stato con la qualifica di Sovrintendente, è risultato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami a 320 posti da Vice Ispettore, così frequentando il 10° corso per Vice Ispettori, della durata di 18 mesi, presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno, concluso il 12 dicembre 2019, all’esito del quale è risultato classificato alla posizione n. -OMISSIS- su 617 allievi frequentatori del corso.
Ne è seguita l’assegnazione alla Questura di Modena, dove ha preso regolarmente servizio dal 13 dicembre 2019.
La Questura di Modena, in data 01 settembre 2020, ha redatto il rapporto informativo relativo all’anno 2019, notificato in data 3 ottobre 2020 al ricorrente, al quale è stato attribuito il giudizio di “Ottimo con punti 56”.
D’altronde, in 05 luglio 2021 si è riunita la Commissione competente ad esprimersi in merito allo stato giuridico e alla progressione di carriera del personale del ruolo Ispettori (ex art. 69 del D.P.R. 335/1982): la Commissione, come da verbale datato 5 luglio 2021, e impugnato nel presente giudizio, «preso atto che i dipendenti devono essere valutati per la prima volta nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, tenuto conto della graduatoria di fine corso e del giudizio di idoneità formulato dal Direttore dell’Istituto di istruzione» ha deliberato di attribuire per tutti i dipendenti già frequentatori del 10° corso, il giudizio complessivo di “Distinto” con punti 54”.
In particolare, la Commissione ha constatato che «i dipendenti hanno prestato servizio per un tempo inferiore a tre mesi e pertanto per tale ragione trova applicazione la procedura per l’attribuzione del giudizio complessivo ai sensi dell’art. 53, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, con le modalità indicate dalla circolare dell’allora Direzione Centrale del Personale n. 333-A/9807.B.B.1 del 23 luglio 1996.
Il Servizio Ispettori del Dipartimento della P.S. ha, quindi, comunicato la predetta determinazione della Commissione alla Questura di Modena, precisando che «Codesto Ufficio, qualora abbia già provveduto alla redazione dei rapporti informativi per l’anno 2019, dovrà provvedere al loro annullamento in autotutela, avendo cura di inviare a questo Ufficio il relativo decreto completo della notifica al dipendente».
La Questura, quindi, in stretta ottemperanza alle indicazioni della Commissione, ha annullato in autotutela il rapporto informativo originario, notificando il nuovo rapporto informativo rivisto secondo quanto deliberato dalla Commissione, laddove al giudizio complessivo di “OTTIMO con punti 56” espresso dal Questore di Modena nel rapporto informativo del 01 settembre 2020, la Commissione ha “sostituito” il giudizio di DISTINTO con punti 54.
Avverso i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 29 maggio 2022, chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo, in sintesi: 1. incontestata la competenza della Commissione alla compilazione del rapporto informativo, sarebbe illegittimo il percorso argomentativo attraverso il quale la Commissione è pervenuta ad attribuire al ricorrente, ed indistintamente a tutti gli altri frequentatori del medesimo 10° corso di formazione per vice ispettori, l’identico punteggio; in particolare, l’Amministrazione non ha tenuto conto della graduatoria di fine corso e del giudizio di idoneità perché diversamente non si sarebbe potuto poi attribuire a tutti i frequentatori, indistintamente, il medesimo giudizio complessivo, tanto più che il ricorrente è risultato -OMISSIS- su 617 e, comunque, lo stesso aveva già rivestito la qualifica di Sovrintendente e nel rapporto informativo risalente all’anno 2018, quello cioè immediatamente precedente al passaggio al ruolo degli ispettori, aveva ottenuto il giudizio di ottimo con punti 54+1; inoltre, sarebbe stata illegittima l’attribuzione di punti 2, in luogo di punti 3, perché asseritamente determinati attraverso una generalizzante omologazione delle posizioni di tutti i pari corso, con riguardo alle seguenti voci: A4) Capacità di valutazione del Personale; C1) Capacità di direzione e coordinamento; C2) Capacità di motivare e coinvolgere i collaboratori; C3) Efficienza nell’impiego del personale, nella cura dei mezzi, dei materiali e documenti d’ufficio; D1) Capacità dimostrate nell’assolvimento degli incarichi in relazione alle difficoltà degli stessi; D2) Assiduità e disponibilità dimostrate.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, il quale ha anche depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va rilevato che parte ricorrente in data 27 maggio 2025 ha depositato una “istanza di passaggio in decisione senza preventiva discussione” che in realtà contiene una vera e propria memoria difensiva tardivamente depositata, e, come tale, inammissibile.
Venendo al merito della controversia, va rammentato che, ai sensi dell’art. 53, d.p.r. n. 3 del 1957, qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione. Nel caso in cui il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di durata inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
Il comma 3 dell’art. 62, d.p.r. n. 335 del 1982 (recante ordinamento del personale della Polizia di Stato), poi, prevede che, con decreto del Ministro dell’Interno, saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità: 1) competenza professionale; 2) capacità di risoluzione; 3) capacità organizzativa; 4) qualità dell'attività svolta; 5) altri elementi di giudizio. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito all'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.
Nel caso di specie, la Commissione si è determinata ad attribuire a tutti i frequentatori del 10° corso di formazione – i quali hanno svolto solo 17 giorni di effettivo servizio – un voto complessivo “Distinto”, corrispondente a punti 54, conformemente ai punteggi conseguiti nelle rispettive relazioni individuali, allegate al verbale impugnato.
Ciò premesso, va rilevato anzitutto che il ricorrente non ha dedotto e dimostrato che i singoli punteggi relativi ai plurimi criteri di giudizio di cui alle relazioni individuali siano stati “calibrati” su un predeterminato giudizio finale (“Distinto” anziché “Ottimo”), sì che l’attribuzione del giudizio “Distinto” e il punteggio “54”, devono ritenersi essere la conseguenza dei singoli giudizi individuali e non il contrario.
Per altro verso, parte ricorrente non ha dato conto del fatto che anche gli altri frequentatori del 10 corso di formazione abbiano ricevuto gli stessi singoli punteggi individuali per i medesimi criteri di giudizio, sì da ritenere che senza dubbio vi sia stata una completa omologazione non solo del giudizio complessivo, ma anche dei singoli punteggi specifici.
Veniamo, quindi, a valutare, preliminarmente, se e in che misura si possa sindacare i punteggi di cui alle relazioni individuali e rideterminati autonomamente dalla Commissione.
Seppure il rapporto informativo della Questura poi annullato, perché adottato da un’Amministrazione incompetente – come ammesso dallo stesso ricorrente -, non possa essere valorizzato ai fini di una contradditorietà provvedimentale della determinazione della Commissione, non può non rilevarsi come, da un semplice esame in parallelo dei giudizi della Questura e della Commissione, quest’ultima abbia espresso dei giudizi differenti dalla prima con riguardo ad una pluralità di criteri, in alcuni casi aumentando il punteggio della Questura, in alcuni casi diminuendolo.
In altre parole, la Commissione ha autonomamente rivisto i singoli punteggi, esercitando pienamente la propria discrezionalità, senza limitarsi a ridurre i giudizi al fine di adeguare il punteggio per raggiungere la soglia del “54” e, quindi, del Distinto.
Parte ricorrente, come ricordato, lamenta, in ordine ai punteggi, che sarebbe stata illegittima l’attribuzione di punti 2, in luogo di punti 3, alle seguenti voci: A4) Capacità di valutazione del Personale; C1) Capacità di direzione e coordinamento; C2) Capacità di motivare e coinvolgere i collaboratori; C3) Efficienza nell’impiego del personale, nella cura dei mezzi, dei materiali e documenti d’ufficio; D1) Capacità dimostrate nell’assolvimento degli incarichi in relazione alle difficoltà degli stessi; D2) Assiduità e disponibilità dimostrate, perché asseritamente determinati attraverso una generalizzante illegittima omologazione alle posizioni di tutti gli altri pari corso.
La fondatezza della censura, però, non è in alcun modo riscontrabile dagli atti di causa, né può dirsi che la valutazione discrezionale della Commissione – con riguardo ai singoli punteggi - sia gravemente illogica e non abbia adeguatamente tenuto conto della posizione in graduatoria finale del ricorrente, o dei rapporti informativi pregressi.
Per un verso, infatti, il fatto che il ricorrente sia arrivato -OMISSIS- su 617, non induce a ritenere necessariamente irragionevole un punteggio complessivo di “Distinto”, eventualmente ponendosi il tema – non oggetto del presente giudizio però – della scarsa logicità di un tale giudizio per chi è arrivato negli ultimi posti della graduatoria.
Per altro verso, va sottolineato come il fatto che nel 2018 il ricorrente abbia ottenuto il massimo dei punteggi e il giudizio complessivo di OTTIMO non significa che nell’ambito di una autonoma e successiva valutazione il giudizio dell’Amministrazione non possa essere diverso e inferiore.
Nel caso di specie non emergono elementi tali da far ritenere irragionevoli ed immotivati i singoli punteggi attribuiti al ricorrente: conseguentemente, nemmeno il punteggio e il giudizio complessivi sono suscettibili di censura.
La solo apparente generalizzazione operata dalla Commissione nel verbale impugnato, se esaminata alla luce della relazione recante gli elementi di giudizio valutati numericamente, non può, quantomeno sulla scorta di quanto emerge dagli atti del presente giudizio e in relazione alle censure dedotte da parte ricorrente, essere ritenuta illegittima.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IA OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.