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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo - Presidente rel.
Dott. Paolo Andrea Taviano - Consigliere
Dott. Pasquale Cabato - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1233/2020 R.G., trattenuto in decisione in data 30/10/2024
TRA
Parte_1
in persona del curatore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano
[...]
Modenesi, Nicola Naccari e Giorgia Romitelli appellante
E
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19814/2019
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il
[...]
per sentire accertare l'illegittimità della revoca del Controparte_1
finanziamento, già in parte concesso, ad un progetto per la ricerca avente ad oggetto un laboratorio di Tecnologie Oncologiche.
L'attrice ha riferito;
- di essere una società consortile, con socio al 51% dell'ente pubblico di ricerca CNR, e di avere partecipato ad un bando per la ripartizione dei fondi previsti dal D.lgs. n. 297/1999;
- che il aveva Controparte_1
approvato, con decreto del 22/12/2006, il progetto di ricerca presentato dall'attrice;
- che al termine del progetto, nella relazione finale si dava atto del completamento dello stesso ma si dava anche atto che non si era fatto ricorso a collaborazioni con enti pubblici di ricerca per almeno il 30% come previsto all'art. 6 del bando;
- che ciò aveva comportato la revoca del finanziamento e la domanda di restituzione dei fondi già concessi.
La società attrice sosteneva che nel caso di specie, proprio perché del era già socio il CNR (ente pubblico) che aveva una partecipazione del CP_2
51%, i costi erano automaticamente imputabili a detto ente pubblico in misura superiore al 30%.
Il nel costituirsi Controparte_1
ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.
Con sentenza n. 19814/2019 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda e compensato le spese. Avverso tale sentenza ha interposto appello il
[...]
al fine di ottenere la totale riforma della Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
[...]
Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza che ha dichiarato il fallimento del e si è costituito con apposita comparsa il Curatore Parte_1
All'udienza del 30/10/2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 3 comma 6 del bando, con conseguente erronea condivisione della prospettazione del che lo ha indotto a ritenere che esso appellante CP_1
avesse violato una delle condizione previste nel bando stesso, ritenendo legittima la revoca del finanziamento e il conseguente obbligo di restituzione delle somme erogate.
Secondo l'appellante la predetta disposizione del bando, che prevede che almeno il 30% dei costi per la realizzazione del progetto debbano essere sostenuti da enti pubblici, non sarebbe applicabile al caso in esame in quanto il CNR è parte della società consortile.
A sostegno della propria tesi l'appellante richiama l'art. 5 del D.M. n.
593/2000, sostenendo che la partecipazione finanziaria alla società è prevista solo per i consorzi e le società consortili mentre la partecipazione finanziaria al Contr progetto è prevista solo per la domanda congiunta del socio privato con l .
Il motivo è infondato.
Il Tribunale condivisibilmente, dopo aver richiamato l'art. 5 del D.M. n.
593/2000, che riguarda i requisiti soggettivi di ammissibilità ai finanziamenti, afferma che il DM 14/3/2005 è una norma specifica che indica per quali progetti
è richiesta una effettiva partecipazione pubblica.
L'art. 3 comma 6 del detto DM prevede infatti che “... fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del D.M. 593/2000” e cioè che possono presentare domanda di agevolazione “consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d) (imprese e centri di ricerca con personalità giuridica autonoma). Ciascun progetto deve prevedere nella realizzazione delle specifiche attività la partecipazione per almeno il 30% del costo delle attività progettuali di università e/o enti di ricerca …”
Il comma 4 dell'art. 5 specifica però che “il limite di cui al comma 3 è fissato al 30% ove il progetto preveda il completo svolgimento delle attività nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie. Tale norma si applica anche per i progetti che ricomprendano attività da svolgersi al di fuori delle aree predette per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto, ove sia accertata
l'impossibilità di reperire analoghe competenze nelle stesse aree”.
Il Tribunale così argomenta: “Alla luce di tale quadro normativo occorre osservare che condizione per conseguire il finanziamento previsto dal bando è la partecipazione finanziaria nella misura minima del 30% da parte degli enti di ricerca e che è pacifico che dalla relazione finale redatta dai contabili tale requisito non risultava rispettato perché il CNR aveva partecipato in misura di gran lunga inferiore. Il DM del 14.3.2005 costituisce evidentemente una regolamentazione specifica di alcuni tipi di progetti per i quali è particolarmente sentita l'esigenza di una effettiva partecipazione pubblica. Non sussistono quindi argomenti letterali per sostenere che la società consortile sia esonerata dal rispetto di tale vincolo, né logici, dato che la costituzione di una società consortile tra diversi enti non limita la possibilità che l'attività sociale venga svolta con contributi separati. Nella relazione preliminare alla aggiudicazione infatti vengono indicate specificamente le percentuali di partecipazione al progetto di ciascun socio, a prescindere dalla percentuale di partecipazione sociale (all. 8 della comparsa di costituzione e risposta). Il progetto è stato ammesso a finanziamento appunto sulla base di tale relazione. Non può quindi sostenersi che la mancata esplicitazione delle percentuali di partecipazione del decreto di ammissione e nel capitolato allegato al contratto significhi una implicita rinuncia alla applicazione dell'art. 3, comma 6 del Bando, circostanza che non consente di ravvisare una condotta contraria a buona fede nella esecuzione del rapporto.
Sebbene nei vari SAL non sia mai stato rilevato che i costi a carico del CNR erano solo del 2,96%, è pur vero che solo nella relazione finale è stata esaminata definitivamente la rendicontazione di spesa. L'inadempimento alle condizioni del bando comporta la legittimità del provvedimento di revoca …”.
Ciò posto, l'interpretazione data alla clausola del bando dal Tribunale è del tutto condivisibile perché la partecipazione finanziaria dell'Ente pubblico, nella misura minima del 30%, era una condizione irrinunciabile anche al fine di assicurare sia il coinvolgimento nel progetto che il controllo da parte dell'Ente pubblico.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione, da parte del
, del principio di buona fede. CP_1
Anche questo motivo è infondato.
Il fatto che la società fosse stata ammessa al progetto con il parere favorevole del e che avesse anche ottenuto una parte dei finanziamenti CP_1
non può essere interpretata - come sostiene l'appellante – quale comportamento illecito e contrario ai principi di buona fede, perché è solo dopo che il progetto è stato eseguito che può essere effettuato, da parte del , il dovuto controllo CP_4
dei requisiti di contabilità.
E' proprio per tale ragione che il comportamento del Ministero posto in essere anteriormente al provvedimento di revoca non può avere ingenerato alcun affidamento nei confronti della società che, essendo a conoscenza del bando, ben sapeva o avrebbe dovuto sapere quali erano le condizioni per poter usufruire dei fondi pubblici.
Conclusivamente, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti del Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Roma n. 19814/2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato , CP_1
delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi euro
52.869,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori come per legge se dovuti;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Roma, li 18 febbraio 2025
Il presidente estensore