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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
Dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 5 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 979/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Scuderi ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castel Goffredo (MN), Via Beffa 1;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Ferdinando De Simone Controparte_1
e Maria Tamilia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Silvio Pellico
44;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
11087/2022, emessa in data 29 dicembre 2022, pubblicata in data 9 marzo 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Piaccia all'Ecc. ma Corte adita, reiectis adversis, così giudicare: In via preliminare - Accertarsi e dichiararsi la nullità ex artt. 132 e 161 c.p.c. dell'impugnata sentenza n. 11087/2022 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro per mancanza del dispositivo e per indicazione di più date di deliberazione, e comunque accertarsi e dichiararsi la non esecutività della stessa.
Nel merito
- In accoglimento del proposto appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 11087/2022 del
Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, accertarsi e dichiararsi che il rapporto intercorso fra la con i soggetti indicati nel verbale conclusivo di accertamento ispettivo Parte_1 della del 18/06/2019 è stato di procacciamento d'affari. Controparte_1
- Conseguentemente dichiararsi non dovuti contributi, sanzioni, Firr ed interessi richiesti dalla con il verbale medesimo. Controparte_1
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di riconoscimento dei rapporti con i soggetti indicati nel verbale conclusivo di accertamento ispettivo della del 18/06/2019 come di agenzia, rideterminare Controparte_1
le somme richieste in detto verbale per le ragioni esposte in narrativa escludendo i collaboratori operanti esclusivamente nel mercato estero in quanto non sottoponibili a contribuzione obbligatoria con i conseguenti opportuni provvedimenti anche in ordine alle sanzioni.
- Con favore di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATA: Chiede che la Corte di Appello voglia:
- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare totalmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 11087/2022.
- In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità della sentenza rigettare, nel merito, il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti e in accoglimento della formulata domanda riconvenzionale accertare e confermare la natura del rapporto di agenzia come risultante dal verbale ispettivo a firma del dott. in data Persona_1
18 giugno 2019 intercorso tra la soc. e i collaboratori indicati nelle Parte_1 distinte allegate al verbale e per l'effetto condannare la società ricorrente al pagamento della somma di euro 127.556,20 di cui € 75.658,32 , a titolo di contributi Fondo Previdenza e Fondo
Integrativo per gli anni dal II trim. 2014 al I trim 2019, ad € 40.109,54 di sanzioni di cui euro
37.109,54 a titolo di sanzioni calcolate in applicazione del vigente regolamento delle attività istituzionali della (art. 34) e conteggiate alla data di notifica del ricorso, € Controparte_1
3.000,00 a titolo di sanzioni ex art. 40 regolamento istituzionale ed € 11.788,34 per Firr, oltre interessi dalla data del verbale, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
2 Fatto e diritto
1 ricorreva, in data 9 ottobre 2019, al giudice del lavoro del Tribunale Parte_1
di Roma avverso il verbale di accertamento ispettivo con cui la aveva Controparte_1
riqualificato come rapporto di agenzia la posizione di tredici collaboratori che la società ricorrente aveva qualificato, invece, come procacciatori di affari.
Allegava al riguardo quanto segue:
- A seguito di accertamento ispettivo del 19 giugno 2019 la di CP_1 Controparte_2
ES aveva redatto verbale conclusivo dell'attività ispettiva con cui aveva contestato alla un'omissione contributiva per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 Parte_1
marzo 2019 con riferimento a tredici intermediari ritenuti agenti di commercio anziché procacciatori d'affari. Gli agenti erano stati individuati nei seguenti soggetti: ; Persona_2 [...]
; Controparte_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
; Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
;
[...] Controparte_12 CP_13 Controparte_14
- avverso il predetto verbale in data 1° luglio 2019 aveva proposto ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro tramite l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma;
- esercitava l'attività di produzione e commercializzazione di calzature in tutto il mondo e, per la vendita delle stesse, si avvaleva di diverse collaborazioni esterne tra cui alcuni procacciatori di affari;
- la società, infatti, accettava la collaborazione di persone che, normalmente (ma non necessariamente) nell'esercizio di altra attività, avevano l'occasione di entrare in contatto con soggetti interessati anche all'acquisto dei suoi prodotti, senza tuttavia che tali soggetti assumessero l'obbligo di promuovere la stipulazione di contratti. La società corrispondeva la provvigione pattuita ai promotori, e nessun ulteriore obbligo e diritto faceva capo alle parti;
- nel corso del periodo oggetto di accertamento il aveva intrattenuto un Parte_1
rapporto di procacciamento con , Persona_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 [...]
CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, ,
[...] Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
e Controparte_14
- nel corso del rapporto i suddetti soggetti avevano segnalato affari e/o acquisito ordini se e quando lo avevano ritenuto, senza sottostare a richieste o direttive della società, la quale valutava di volta in
3 volta se concludere gli affari dagli stessi proposti e, in caso affermativo, se la vendita andava a buon fine, corrispondeva loro la provvigione;
- nei casi in cui la società decideva di dare corso alla segnalazione, interveniva direttamente o tramite propri collaboratori alle trattative riguardanti tutte le condizioni relative ai prodotti, ai prezzi e alla loro vendita;
- nel periodo oggetto di ispezione , Persona_2 Controparte_7 Controparte_8
, e avevano svolto la propria attività
[...] Controparte_9 CP_11
promozionale esclusivamente nei mercati esteri. In particolare: in Francia e Persona_2
Belgio; in Germania e Austria;
in Controparte_7 Controparte_8
Estremo Oriente;
in Germania;
in Germania, Austria, Controparte_9 CP_11
Repubblica Ceka e Olanda.
Tanto premesso in fatto, in diritto deduceva che l'accertamento effettuato dall' era basato CP_1
su mere congetture.
Deduceva sulla differenza esistente fra l'agente di commercio, il cui rapporto è caratterizzato dalla stabilità giuridica, ed il procacciatore di affari, la cui attività è meramente occasionale, cioè non obbligata, anche se posta in essere in maniera continuativa.
Deduceva, quindi, sulla differenza fra un'attività in fatto continuativa ed una caratterizzata dalla stabilità, ossia dall'obbligo di promozione degli affari per conto del preponente.
Deduceva, infine, che in ogni caso non era dovuta la contribuzione per , Persona_2 [...]
, e che CP_7 CP_8 Controparte_8 Controparte_9 CP_11
avevano svolto la propria attività promozionale esclusivamente nei mercati esteri: infatti, il regolamento Enasarco dal 2004 in poi prevedeva la sottoposizione all'obbligo di contribuzione esclusivamente per gli agenti operanti nel territorio nazionale.
Deduceva, poi, che nel verbale sarebbero stati calcolati i contributi dovuti in relazione a posizioni non esaminate dall'attività ispettiva.
Eccepiva, quindi, la parziale prescrizione dei crediti fino al 18 giugno 2014, tenuto conto della data di notifica del verbale di accertamento.
Contestava, infine, il regime sanzionatorio applicato.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: <- Accertarsi e dichiararsi che il rapporto intercorso fra la con i soggetti indicati nel verbale conclusivo di accertamento Parte_1 ispettivo della del 18/06/2019 è stato di procacciamento d'affari. Controparte_1
- Conseguentemente dichiararsi non dovuti contributi, sanzioni, Firr ed interessi richiesti dalla
con il verbale medesimo. In via subordinata: Controparte_1
4 - nella denegata ipotesi di riconoscimento dei rapporti con i soggetti indicati nel verbale conclusivo di accertamento ispettivo della del 18/06/2019 come di agenzia, Controparte_1
rideterminare le somme richieste in detto verbale per le ragioni esposte in narrativa escludendo i collaboratori operanti esclusivamente nel mercato estero in quanto non sottoponibili a contribuzione obbligatoria, i nominativi dei soggetti non inclusi nelle posizioni contestate e i contributi caduti in prescrizione, con i conseguenti opportuni provvedimenti anche in ordine alle sanzioni.>>.
2. Si costituiva in giudizio la contestando, nel merito, la ricostruzione Controparte_1
effettuata dalla società ricorrente e deducendo sulla correttezza della qualificazione operata nel verbale di accertamento ispettivo.
In merito agli agenti operanti all'estero, richiamava la normativa regolamentare europea.
In merito al dedotto calcolo della contribuzione in relazione a soggetti non interessati dall'attività ispettiva, rilevava che questi ultimi erano i soci illimitatamente responsabili delle società di persone che avevano svolto attività di agenzia e che i contributi erano calcolati e suddivisi dalla CP_1
in relazione ai soci.
In merito all'eccepita prescrizione, osservava che il termine per il pagamento dei contributi del secondo trimestre del 2014 scadeva il 20 agosto 2014, sicché il termine quinquennale di prescrizione sarebbe maturato al 20 agosto 2019.
Riguardo al regime sanzionatorio, richiamava le disposizioni del Regolamento Enasarco che prevedevano che in caso di omessa denuncia o dichiarazione si verteva nell'ipotesi più grave di evasione contributiva e non di omissione.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso introduttivo e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la natura del rapporto di agenzia intercorso tra la società e i collaboratori Parte_1 indicati nelle distinte allegate al verbale e, per l'effetto, condannarsi la società ricorrente al pagamento della somma di euro 127.556,20 per i titoli di cui al verbale ispettivo.
3. Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di quattro testimoni.
All'esito, con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Roma così provvedeva: <Rigetta il ricorso;
In accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta la sussistenza del rapporto di agenzia risultante dal verbale di accertamento del 18 giugno 2019 intercorso tra la società ricorrente e i collaboratori indicati nelle distinte allegate al verbale e, per l'effetto, condanna la società ricorrente al pagamento della somma di euro 127.556,20; Condanna la Controparte_15
[...] al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.900,00, oltre IVA e CPA;
60 giorni
[...]
per la motivazione>>.
3.1. Il Tribunale così motivava l'assunta decisione: <Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Procedendo nell'esame del quadro probatorio – documentale e testimoniale – si giunge alla conclusione di ritenere l'opposizione proposta infondata e assolto l'onere probatorio gravante sulla Giova in primo luogo soffermarsi sulla valenza dell'ispezione e sottolineare che CP_1
il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez. I Sentenza n.23800 del 7.11.2014). Quest'ultimo compito compete solo all'autorità giudicante. Norma di riferimento è l'articolo 1742 c.c. che recita
“Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto.” Si adotta quale criterio guida per verificare se nel caso di specie siano ravvisabili gli elementi costitutivi di un rapporto di agenzia le osservazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Roma n.30 del 7.1.2014 pronunciatasi in merito alla distinzione fra agenzia e procacciamento di affari e qui condivise “… la fa leva sulla Controparte_1 circostanza che l'attività dei soggetti indicati fosse volta alla continua e costante promozione dei prodotti del ricorrente, per cui gli stessi dovevano essere qualificati quali agenti di commercio.
Pertanto secondo l'Enarsarco i soggetti indicati dovrebbero essere ritenuti veri e propri agenti in quanto avrebbero sviluppato un fatturato incompatibile con il carattere dell'occasionalità.
Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà le istruzioni ricevute dal preponente medesimo… (cfr. Cass. 4 settembre 2013, n.20322; 23 luglio 2012 n.12776; 14 maggio 2007 n.11024; 24 giugno 2005
n.13629; 9 dicembre 2003,18736)”. Nella riflessione che si è chiamati a svolgere al fine di verificare se le posizioni degli intermediari indicati nel verbale ispettivo siano riconducibili all'istituto giuridico dell'agenzia non convince l'impostazione difensiva adottata alla società ricorrente. Se ne illustrano qui di seguito le motivazioni. La società sostiene che detti intermediari
6 abbiano segnalato “affari e/o acquisito ordini se e quando lo hanno ritenuto, senza sottostare a richieste o direttive della società, la quale valutava di volta in volta se concludere gli affari dagli stessi proposti e, in caso affermativo, se la vendita andava a buon fine, corrispondeva loro la provvigione”. Si trattava in tutti i casi – secondo la prospettazione difensiva della società - di occasionali e libere iniziative. La società critica le motivazioni, descritte nel verbale di accertamento del 18 giugno 2019, in base ai quali gli ispettori sono pervenuti alle loro conclusioni;
si fa riferimento al brano del verbale: “Tali collaborazioni commerciali, considerate dalla preponente alla stregua di mere procaccerie, non sono state iscritte da questa alla
. Se quella qualificazione giuridica può essere condivisa per alcune delle Controparte_1
collaborazioni esaminate in quanto sporadiche nel tempo e produttrici di compensi provvigionali modesti, non può essere estesa ai rapporti lavorativi posti in essere con i seguenti percipienti (13 posizioni”. La società erra nell'analizzare i due requisiti – quello della continuità di fatto delle prestazioni e quello della entità dei compensi percepiti – concludendo che non possano essere requisiti identificativi di un contratto di agenzia perché li esamina uno alla volta come se ciascuno fosse da solo significativo in modo esaustivo della sussistenza della agenzia e non del procacciamento. Appare condivisibile la sua dissertazione laddove ritiene che la continuità di fatto delle prestazioni lavorative rese dagli intermediari, riguardando solo una circostanza fattuale che può non avere una rilevanza giuridica di per sé, non sia sinonimo di stabilità giuridica e della sussistenza di un obbligo assunto all'origine di promuovere la conclusione di un numero indefinito di contratti in favore del preponente o laddove afferma che l'entità dei compensi percepiti dalle persone oggetto di indagine non sia un dato oggettivamente valutabile e rilevante di per sé, cioè se da sola considerata. Il ragionamento seguito dalla società non arriva però al giusto epilogo perché omette di considerare le conseguenze della coesistenza sia della continuità della prestazione sia della percezione di compensi non modesti oltre alla presenza di altri indizi;
analizzati e svalutati nella loro efficacia probatoria dalla stessa società proprio perché analizzati uno ad uno. L'iter logico seguito dalla per ritenere che fossero ravvisabili promozioni stabili di affari, CP_1
proprie dei contratti di agenzia, e non collaborazioni libere e occasionali si fonda su una molteplicità di dati significativi che assumono rilevanza proprio perché letti e valutati congiuntamente: “durata pluriennale delle diverse collaborazioni,; i compensi corrisposti sono stati superiori a 5.000,00 euro annui e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 23% sul 50% dell'imponibile propria dei compensi provvigionali e al pagamento della relativa ritenuta
d'acconto utilizzando il codice tributo 1040; i collaboratori risultano avere un numero di matricola Enasarco o sono iscritti in Camera di Commercio come agenti di commercio operanti nel settore calzaturiero;
la presenza in alcuni casi di acconti provvigionali. Sono tutti elementi,
7 quelli elencati, che acquistano un valore probatorio efficace e concordante nel momento in cui sono presi in considerazione insieme. A sostegno delle conclusioni contenute nel verbale e del convincimento cui si è pervenuti in questa sede è la copiosa documentazione esaminata (modelli
770, copie fatture provvigionali a campione, contratti, riepilogo prospetti provvigionali e mastrini) la cui valenza non può ritenersi superata dalle prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio.
Invero, la dichiarazione resa dal teste - attendibile perché dimostratosi a CP_11 conoscenza dei fatti di causa per percezione diretta avendo anch'egli collaborato con la società ricorrente – non offre però dati sufficienti a descrivere le modalità di svolgimento della sua collaborazione se non limitandosi a sostenere che i collaboratori menzionati nel verbale ispettivo de quo operavano senza che vi fossero richieste o direttive della società e quindi Parte_1 liberamente. L'affermazione poi che abbia lavorato come procacciatore non può avere rilevanza considerato che la qualificazione giuridica del rapporto è di pertinenza del solo Giudice. Le medesime considerazioni valgono per la testimonianza resa da che si limita a Testimone_1
confermare che le persone elencate nel verbale erano procacciatori (compiendo una qualificazione che spetta alla sola autorità giudicante) e affermando che operavano spontaneamente e non su richiesta o direttive della società. Si vorrebbe così dimostrare una presunta volontà negoziale, in ordine alla qualificazione e alla regolamentazione del rapporto, contraddetta però da una copiosa documentazione che dimostra invece che i collaboratori, muniti delle relative iscrizioni o alla
Camera di Commercio o (e quindi predisposti anche per questo ad operare come agenti) CP_1
hanno promosso, negli anni, per la affari ricevendo compensi, distribuiti nei Parte_1
trimestri degli anni considerati e anche parcellizzati come acconti a dimostrazione della stabile inserimento nell'attività commerciale della ricorrente. Con un simile quadro probatorio
l'accertamento della reale natura del rapporto intercorso tra le parti si rende possibile solo ex post
e in base, per lo più, ai documenti che dimostrano il concreto atteggiarsi dello stesso e alla assenza di testimonianze chiare e convincenti in senso contrario. Sono tutte prove che, lette unitamente, confortano la qualificazione del rapporto effettuata dalla Rimane infine da valutare CP_1
l'ultima argomentazione difensiva adotta dalla società secondo cui comunque 5 dei collaboratori indicati nel verbale non sarebbero sottoponibili alla contribuzione obbligatoria in quanto risulta che svolgessero attività promozionale esclusivamente nei mercati esteri. In merito va riconosciuta nella legge 12/1973 e nel Regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 40 della citata legge la cornice normativa di riferimento cui ricondurre la fattispecie in esame, osserva che il Regolamento delle attività istituzionali della attualmente in vigore, all'articolo 2 comma Controparte_1
1, stabilisce che “sono obbligatoriamente iscritti alla tutti i soggetti di cui all'articolo CP_1
1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani e di preponenti
8 stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”. La previsione del Regolamento
- fa notare la società – dunque limita e definisce l'ambito di operatività dell'obbligo contributivo rispetto a quanto inizialmente previsto dalla legge del 1973, escludendo dall'elenco dei soggetti tenuti all'iscrizione alla Fondazione Enasasco “gli agenti e i rappresentanti di commercio italiano che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani”. Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce poi che “resta ferma l'applicazione delle norme sull'unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”. Si tratta in particolare delle disposizioni del Regolamento CE n.883/2004, poi modificati dal Regolamento
CE n.988 /2009, che afferma il principio generale dell'unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale e che, per i lavoratori autonomi, stabilisce il principio della soggezione alla legislazione dello Stato membro in cui l'attività è esercitata. Se l'attività dei collaboratori va sottoposta alla legislazione dello Stato membro in cui l'attività stessa viene esercitata sostanzialmente non può ignorarsi che all'art. 14 paragrafo 8 dello stesso regolamento per attività sostanziale si intende la “parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore autonomo senza che si tratti necessariamente della parte principale dell'attività”.
Orbene, considerando che i collaboratori sono iscritti alla Camera di Commercio Italiana, emettono fatture secondo la legge fiscale italiana, sono soggetta al trattamento fiscale della legge italiana – dato rilevante in quanto conseguenza della dichiarazione dei redditi effettuata in Italia – non può non ritenersi che debba essere iscritta all' . Sulla base delle riflessioni finora CP_1
svolte, il ricorso va rigettato e la domanda riconvenzionale formulata dalla accolta. Le CP_1
spese seguono il principio della soccombenza.>>.
4. Avverso la predetta decisione propone l'odierno appello sulla base Parte_1 di tre motivi d'impugnazione cui resiste la . Controparte_16
4.1. Con il primo motivo censura di nullità la sentenza ex articoli 132 e 161 c.p.c. per mancanza del dispositivo.
Il motivo è infondato.
L'articolo 429, comma 1, c.p.c. come modificato dal d.l. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008, prevede che “Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.”.
9 La procedura prevista dall'ultimo periodo della richiamata disposizione è quella adottata dal
Tribunale di Roma nella decisione del primo grado del giudizio. All'udienza del 29 dicembre 2022, infatti, il giudice a quo ha dato lettura del dispositivo fissando il termine di 60 giorni per il successivo deposito della motivazione.
Seppure la disposizione di legge preveda che il termine sia fissato in dispositivo “per il deposito della sentenza”, non c'è dubbio che l'adempimento che deve porre in essere il giudice è il deposito della motivazione, essendo già stata pronunciata la sentenza con la lettura del dispositivo in udienza.
5. Con il secondo motivo d'impugnazione censura la sentenza per Parte_1
violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi e per nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c.
La società appellante si duole che il Tribunale abbia fatto proprio l'iter argomentativo della per ritenere che fossero ravvisabili promozioni stabili di affari, proprie dei contratti di CP_1
agenzia, e non collaborazioni libere e occasionali senza, tuttavia, esplicitare la motivazione a sostegno di tale conclusione.
Osserva che l'attività di promozione degli affari è elemento essenziale per la concretizzazione del rapporto di agenzia.
Evidenzia, al riguardo, che dai documenti prodotti e dalle testimonianze raccolte nel primo grado del giudizio è risultato che l'attività dei collaboratori, ancorché del tutto libera e spontanea, era limitata alla segnalazione di affari e/o di ordini e nel caso in cui la società ricorrente decideva di dar corso alla segnalazione interveniva direttamente o tramite propri collaboratori alle trattative riguardanti tutte le condizioni relative ai prodotti, ai prezzi e alla vendita, mancando pertanto l'elemento essenziale per la concretizzazione di contratti di agenzia, ossia l'attività di promozione.
Ribadisce che la stabilità indicata nell'art. 1742 c.c. non è da intendersi, e nulla ha a che vedere, con la durata temporale delle collaborazioni, bensì quale obbligo assunto all'origine di promuovere la conclusione di un indefinito numero di contratti in favore del preponente in una zona determinata.
Ciò a differenza del procacciatore d'affari che è privo del requisito della stabilità in quanto non è obbligato a promuovere la conclusione di contratti, tant'è vero che il committente non può lamentare un inadempimento in caso di sua inattività.
Deduce che è in questo senso, quindi, che va intesa l'occasionalità della prestazione di quest'ultimo, da non fare coincidere con la saltuarietà, la sporadicità, l'episodicità.
10 Deduce di avere prodotto, unitamente alla memoria difensiva del primo grado, le dichiarazioni di alcuni singoli collaboratori da cui risultava che non esisteva alcun obbligo di acquisire ordini e trasmetterli con continuità e che la segnalazione di affari era una mera facoltà. Evidenzia che le suddette dichiarazioni non sono state contestate dalla . Controparte_1
Si duole che il giudice di prime cure, pur ritenendo attendibili le deposizioni rese dai testimoni ed ne abbia dato tuttavia una interpretazione e un valore allo stesso tempo CP_11 Tes_1
riduttivi.
Lamenta, poi, che il Tribunale non abbia correttamente valutato gli elementi di prova documentale a disposizione.
Evidenzia, al riguardo, che la presenza di alcune fatture recanti la dicitura “acconto” nulla prova sulla relazione tra le parti, tenuto anche conto che non risultano fatture emesse a “saldo”, sicché appare plausibile che i collaboratori abbiano utilizzato una dicitura generica e che il termine
“acconto” non corrispondesse in effetti alla percezione di un anticipo su futuri compensi.
Critica anche l'assunto del Tribunale secondo il quale vi sarebbe stata una continuità e regolarità nella fatturazione tra il e i collaboratori, quale ulteriore indizio della stabilità dei Parte_1
rapporti, rappresentando la contrarietà di tale affermazione a quanto risulta documentalmente.
Rileva essere di agevole verifica che per tutti i collaboratori la cadenza della fatturazione alla società è discontinua e irregolare, così come estremamente variabili sono i relativi importi.
Critica, poi, l'affermazione contenuta in sentenza che l'entità dei compensi fatturati non sarebbe compatibile con un rapporto di procacciamento di affari.
Al riguardo, osserva che il giudice a quo non ha fornito alcun elemento da cui si possa desumere per quali ragioni li abbia ritenuti tali.
Deduce, quindi, sull'irrilevanza del paramento di € 5.000,00 annui adottato dal Tribunale.
Rammenta, al riguardo, di occuparsi della produzione e commercializzazione all'ingrosso di calzature e, pertanto, di concludere affari per ingenti quantitativi di merce: osserva che tale circostanza non è stata mai messa in discussione e, pertanto, risulta pacifica. Tenuto conto della vastità del territorio di operatività di molti procacciatori e che i clienti da loro segnalati concludevano con il l'acquisto di commesse ammontanti anche a centinaia di Parte_1
migliaia di euro, evidenzia che il (proporzionato) importo dei compensi non è in alcun modo indicativo della sussistenza di un rapporto di agenzia.
Anche tale motivo d'impugnazione è infondato.
5.1. Parte appellante si duole, in sostanza, che la motivazione sia solamente apparente perché nella stessa non vi sarebbe traccia alcuna dell'esposizione del percorso logico – giuridico seguito per pervenire alla confutazione delle difese esposte dalla società nel ricorso introduttivo del giudizio.
11 La contestazione non è fondata perché il giudice, nel motivare la sentenza, non è tenuto a disattendere, punto per punto, tutte le argomentazioni della parte soccombente, ma solamente ad evidenziare il ragionamento seguito per pervenire alla decisione che, nella motivazione dell'impugnata sentenza, è compiutamente espresso.
Peraltro, il metodo valutativo seguito dal primo giudice, contro cui si scaglia la società appellante, cioè l'apprezzamento complessivo e non atomistico dei singoli elementi probatori, risponde all'elementare logica di valutazione dei risultati dell'istruttoria che debbono essere sempre considerati nella loro globalità.
5.2. Deduce la società appellante che la stabilità dell'agente sarebbe un concetto giuridico, collegato all'obbligo di quest'ultimo di promuovere gli affari per conto del preponente, obbligo che non si potrebbe evincere dal solo fatto della continuità dei rapporti intercorsi tra le parti, mentre il procacciatore d'affari, non soggetto a tale obbligo, ben potrebbe, spontaneamente, intrattenere rapporti continuativi con l'impresa mandante, essendo la continuità dei rapporti contrattuali un concetto meramente economico.
La deduzione di parte appellante non trova fondamento nella giurisprudenza della Suprema Corte che, al riguardo, afferma: <occorre premettere che, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti.>> (Cass.
2828/2016).
12 In altro precedente la Suprema Corte ha, altresì, affermato <Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato
a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.>> (Cass. 12776/2012).
Nella giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, non sussiste la scissione concettuale operata dalla società appellante tra stabilità e continuità della prestazione (ciò a conferma della correttezza della valutazione complessiva della prova operata dal primo giudice), essendo i due elementi inscindibilmente coniugati a dimostrazione della non episodica collaborazione professionale autonoma dell'agente con il preponente e del conseguente obbligo di promozione dei contratti;
ciò
a differenza del procacciatore d'affari la cui attività è caratterizzata, oltre che dalla sua esclusiva iniziativa, anche dall'episodicità e dalla durata limitata nel tempo.
Ciò che, quindi, caratterizza il procacciamento d'affari è la natura episodica e limitata nel tempo della prestazione resa, idonea ad evidenziare la mancanza di stabilità del rapporto che è, invece, tipica del contratto d'agenzia (anche con la recentissima pronuncia n. 23214/2024 la Suprema Corte ha confermato il suo orientamento affermando che il procacciamento di affari, a differenza del contratto di agenzia, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni).
D'altronde, a voler seguire la tesi della società appellante, sarebbe impossibile – almeno per l'ente previdenziale che non è parte del rapporto intercorso – accertare, in difetto di un contratto scritto di agenzia, se si sia in presenza di un rapporto di agenzia o di un rapporto di procacciamento di affari, potendo la società preponente sempre sostenere, anche a fronte di rapporti di durata pluriennale – quali quelli oggetto del presente giudizio – che ogni singolo affare sia stato promosso spontaneamente dall'intermediario e non perché tenuto in virtù di un contratto di agenzia.
5.3. Fatte tali premesse, si passa ad esaminare le prove documentali acquisite nel giudizio di primo grado.
13 5.3.1. In primo luogo, dal verbale della conclusivo dell'accertamento Controparte_1
ispettivo risulta che i 13 collaboratori di cui alle schede allo stesso allegate hanno tutti intrattenuto, di fatto, rapporti duraturi con la società appellante, di durata almeno biennale: già solo tale elemento contrasta con i caratteri dell'occasionalità e dell'episodicità che denotano la prestazione del procacciatore d'affari.
5.3.2. La ha anche prodotto la lettera di incarico per procacciatore di affari Controparte_1 intervenuta tra e All'articolo 2 di tale scrittura Parte_1 Persona_2 privata, rubricato “Decorrenza e durata del contratto”, si legge quanto segue: “Il presente incarico
è per sua natura precario e potrà essere sciolto in qualsiasi momento da entrambe le parti, senza preavviso alcuno, a mezzo di invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò nonostante, le parti si impegnano a fare in modo che l'eventuale scioglimento del rapporto avvenga tenendo conto della stagionalità delle linee di prodotti e dunque solamente al termine della stagione estiva o invernale.”.
La predetta clausola dimostra la stabilità del rapporto esistente tra la società ed il non Per_2
avendo alcun senso parlare di decorrenza e durata del contratto in un rapporto di carattere puramente episodico;
inoltre, è del tutto contrastante con i caratteri del procacciamento la previsione che lo scioglimento del rapporto possa avvenire solo al termine della stagione estiva o invernale, perché tale previsione evidenzia l'obbligo del soggetto incaricato di promuovere i prodotti delle linee stagionali.
5.3.3. Analoghe considerazioni valgono anche per gli altri 12 soggetti, nonostante non sia intervenuta una lettera d'incarico analoga a quella intercorsa tra la ed il Parte_1
Per_2
Infatti, dall'osservazione delle fatture prodotte in atti (da entrambe le parti) si rileva che tali documenti non si riferiscono mai alle provvigioni per un singolo e specifico affare, come dovrebbe essere se si trattasse di effettivo proccaciamento, stante l'occasionalità ed episodicità dell'attività di intermediazione svolta, ma perlopiù sono sempre riferite alle provvigioni maturate in un determinato periodo, spesso riferito al trimestre od al semestre, oppure ad una determinata stagione commerciale (autunno/inverno, primavera/estate), oppure a quelle maturate per tutto l'anno o non ancora corrisposte alla fine dell'anno (vedere fatture della società G&G di Giulisano Prospero, della società della società , della società , CP_14 Controparte_5 CP_6
della società , di , della società di , della CP_7 Persona_2 CP_10 CP_11
società della società . CP_12 CP_13
14 A volte le fatture hanno esclusivamente la generica dizione di “provvigioni occasionali per affari procacciati” (società , o “provvigioni maturate” (società ), Controparte_4 CP_6
CP_
o “provvigioni come vs e/c” (società ), o “provvigioni su vendite clienti UE” ( ). CP_11
Nel caso di , poi, le fatture prodotte riguardano le provvigioni maturate per le Controparte_9
vendite effettuate ad un solo cliente, la società nelle fatture vi è l'indicazione delle Parte_2
numerose vendite effettuate dalla alla predetta società, sulle quali sono Parte_1
maturate le provvigioni.
Come emerge chiaramente, quindi, dalla suindicata documentazione i rapporti instaurati dalla con gli asseriti procacciatori non erano né occasionali, né sporadici, né Parte_1
saltuari, bensì continuativi e stabili, segno evidente di un vero e proprio obbligo di promozione da parte di questi ultimi dei prodotti commercializzati dalla prima.
E ciò trova piena conferma proprio nella fatturazione dei collaboratori che, come sopra indicato, era periodica e non riguardava un singolo affare, bensì tutte le attività di promozione effettuate nel periodo per cui era emessa la fattura, circostanza che dimostra che non si trattava di sporadici procacciamenti, bensì di una stabile e continuativa attività di promozione.
5.3.4. Ulteriore elemento pienamente confermativo di tale conclusione è costituito dall'ammontare dei compensi percepiti dai predetti collaboratori.
Come allegato da nella memoria difensiva del primo grado, e non contestato Controparte_1
dalla società i suddetti soggetti hanno percepito, negli anni oggetto Parte_1 dell'accertamento ispettivo, i seguenti compensi: anno 2013
: euro 15.650,00 CP_11
Anno 2014
: euro 25.000,00 – : euro 55.000,00 CP_11 Persona_2
Anno 2015
: euro 30.000,00 - : euro 10.000,00 CP_11 Persona_2
Anno 2016
: euro 18.407,79 – euro 32.760,02 - Controparte_9 CP_14 Controparte_5
euro 12.917,61 – euro 7.141,64
[...] Controparte_10
Anno 2017
: euro 24.000,00 - : euro 11.876,40 - euro CP_11 Controparte_9 Controparte_7
62.092,40 - euro 69.068,01 - euro 16.146,95 - Controparte_14 Controparte_12 CP_13
euro 12.114,30;
Anno 2018
15 : euro 129.120,00 - : euro 10.204,80 - euro CP_11 Controparte_9 Controparte_7
49.742,14 - euro 73.525,28 - euro 15.699,85 - Controparte_14 Controparte_12 CP_13
euro 12.653,04 - euro 63.197,94 - euro 21.678,34 - G&G Controparte_4 CP_8
S.a.s. di P. Gulisano: euro 12.865,94 – euro 31.816,49. Controparte_6
Gli importi fatturati dai pretesi procacciatori sono ingenti, per quasi tutti ripetuti negli anni, circostanza che conferma che non si tratta di operazioni sporadiche, ma di attività di procacciamento di affari stabile e continuativa, rivolta ad una clientela conosciuta ed ormai acquisita.
D'altronde, come evidenziato dal giudice a quo, si tratta di soggetti tutti iscritti alla Camera di
Commercio come agenti di commercio, parte dei quali già iscritti anche alla Controparte_1
per altri committenti.
Deduce parte appellante che l'ammontare delle provvigioni corrisposte nulla dimostrerebbe sulla stabilità e continuità del rapporto: l'asserzione non merita condivisione perché l'importo complessivo dei compensi, valutato unitamente alla fatturazione periodica ed alla durata dei rapporti, dimostra pienamente che questi ultimi sono ascrivibili al contratto di agenzia.
5.3.5. Ulteriore conferma di quanto affermato si trae anche dal sistema dei pagamenti che, dall'esame delle fatture, si evince essere avvenuto, in molti casi, attraverso il versamento di acconti periodici (vedere fatture società società società Per_2 CP_7 CP_10 CP_12
che presenta fatture in acconto ed a saldo, società che presenta fatture in acconto ed a CP_14
saldo).
Anche tale sistema dimostra che, in realtà, si trattava di rapporti continuativi e stabili, per cui il pagamento era fisiologicamente dilazionato nel tempo, tenuto conto del protrarsi del contratto di agenzia.
5.3.6. Nessun valore probatorio, invece, può essere attribuito alle dichiarazioni prodotte dalla società ricorrente (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo) sottoscritte da alcuni dei predetti collaboratori.
In primo luogo, si osserva che dichiarazioni scritte assimilabili ad una prova testimoniale sono prive di qualsiasi valenza, se non confermate in giudizio con deposizione testimoniale a seguito della dovuta assunzione di responsabilità.
In secondo luogo, si rileva che l'identità del contenuto e finanche delle parole utilizzate nelle predette dichiarazioni, dimostra che si tratta di uno scritto predisposto dalla società ricorrente e sottoposto alla sottoscrizione, quindi privo della genuinità che necessariamente deve caratterizzare la prova testimoniale.
16 5.4. Anche le prove testimoniali assunte nel primo grado del giudizio confermano le conclusioni cui
è giunto il Collegio.
In primo luogo, va disattesa la critica della società appellante sulla considerazione riduttiva che avrebbe operato il giudice a quo riguardo alla deposizione dei testimoni ed CP_11 Tes_1
In proposito, non si può che condividere l'osservazione del Tribunale di Roma sull'irrilevanza della definizione giuridica di “procacciatore” offerta dai predetti testimoni, essendo qualificazione che spetta unicamente al giudice.
Condivisibile è anche l'affermazione che le deposizioni dei testimoni ed non CP_11 Tes_1
abbiano offerto dati sufficienti a descrivere le modalità di svolgimento della collaborazione.
Ciò a differenza della deposizione resa da che, invece, dei testimoni assunti appare CP_10
essere certamente quello più attendibile, ed anche decisivo, perché ha proceduto alla descrizione compiuta del rapporto intercorso con la società e delle modalità operative Parte_1
dello stesso. Il testimone ha dichiarato: <Conosco i fatti di causa in quanto ho lavorato come agente di commercio (la mia azienda è la per il parte in causa. Ero Controparte_10 Parte_1
rappresentante per la Sicilia e mi pare anche la Calabria dei prodotti di calzatura del marchio
[...]
di titolarità della parte resistente. Ho firmato un contratto in tal senso per gli anni, se ricordo Pt_1
bene, 2016 / 2017. Il mio compito era quello di vendere il prodotto ai negozianti. Dei nomi di aziende che mi vengono letti dal giudice al capitolo 1 della memoria conosco gli uffici di CP_3
perché so che mi ha succeduto come rappresentante del parte in Controparte_3 Parte_1 causa. Quando lavoravo per il calzaturificio l'azienda mi dava il campionario e io giravo per le zone dette a prendere gli ordini che venivano poi inviati all'azienda e poi se l'ordina andava a buon fine l'azienda consegnava le scarpe e mi dava la provvigione maturata.>>.
Dalla suddetta deposizione emerge chiaramente che il rapporto fra la società Parte_1
e la ha assunto il contenuto di un vero e proprio contratto di agenzia, essendo tale
[...] CP_10
ultima società tenuta a promuovere gli affari della mandante in una zona determinata. Anche le modalità operative erano quelle tipiche del rapporto dell'agente di commercio (<Quando lavoravo per il calzaturificio l'azienda mi dava il campionario e io giravo per le zone dette a prendere gli ordini>>). Dalla suddetta deposizione emerge anche che, nella sua posizione, è poi succeduta la
Contr società di . Controparte_3
Tale deposizione, quindi, supporta ulteriormente le conclusioni cui il Collegio è pervenuto sulla base della prova documentale in atti.
5.5. Anche il secondo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
17 6. Con il terzo motivo d'impugnazione la società censura la sentenza per Parte_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e del Regolamento Ce n. 987/2009, nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi.
Osserva, al riguardo, che i collaboratori predetti non sarebbero, in ogni caso, tutti sottoponibili alla contribuzione obbligatoria, in quanto nel giudizio di primo grado è risultata confermata dall'istruttoria la circostanza che alcuni di essi svolgevano la loro attività promozionale esclusivamente nei mercati esteri: in particolare operava in Francia e in Belgio, Persona_2
in Germania e Austria, in Estremo Controparte_7 Controparte_8
Oriente, in Germania, in Germania, Austria, Repubblica Ceca e Controparte_9 CP_11
Olanda.
Evidenzia che la difesa della , attore in senso sostanziale, oltre a non aver Controparte_1
contestato, anzi ad aver riconosciuto, che i suddetti collaboratori nel periodo oggetto del verbale ispettivo operassero esclusivamente sul mercato estero per conto della società ricorrente, a fronte delle risultanze documentali (fatture) e delle prove testimoniali attestanti tale circostanza, non ha dimostrato, né chiesto di dimostrare, che i suddetti collaboratori avessero svolto in Italia l'attività promozionale tipica del contratto di agenzia.
Critica, poi, il richiamo, da parte del giudice a quo, dell'articolo 14, par. 8, del Regolamento europeo, perché non sarebbe comprensibile come il Tribunale abbia potuto fare applicazione della suddetta disposizione, tenuto conto dell'assoluta carenza di elementi probatori offerti da . CP_1
6.1. Il motivo d'appello è infondato.
In primo luogo, si osserva che il giudice a quo ha motivato il rigetto di tale domanda sul seguente assunto: <Se l'attività dei collaboratori va sottoposta alla legislazione dello Stato membro in cui
l'attività stessa viene esercitata sostanzialmente non può ignorarsi che all'art. 14 paragrafo 8 dello stesso regolamento per attività sostanziale si intende la “parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore autonomo senza che si tratti necessariamente della parte principale dell'attività”. Orbene, considerando che i collaboratori sono iscritti alla Camera di
Commercio Italiana, emettono fatture secondo la legge fiscale italiana, sono soggetta al trattamento fiscale della legge italiana – dato rilevante in quanto conseguenza della dichiarazione dei redditi effettuata in Italia – non può non ritenersi che debba essere iscritta all' .>>. CP_1
Tale argomentazione, che costituisce la ratio del rigetto della domanda, non è stata attinta da critica specifica da parte appellante.
Comunque, è pacifico che i cinque agenti in questione abbiano la sede legale della propria attività in Italia, siano iscritti ad una Camera di Commercio in Italia, siano pagati per le prestazioni rese in
Italia, quindi provvedano a dichiarare i redditi conseguiti ed a pagare le tasse in Italia.
18 In particolare, poi, trattandosi di agenti tutti plurimandatari, come dedotto dalla stessa società appellante, si deve ritenere – in difetto di prova contraria – che presso la sede legale in Italia sia il centro di coordinamento di tutte le attività espletate dall'agente per i vari committenti, nonché il centro propulsore dei contatti e rapporti con questi ultimi, anche al fine di pervenire agli accordi contrattuali, nonché sia il luogo di conservazione di tutta la documentazione contrattuale, amministrativa e contabile dei diversi rapporti correnti con i committenti e con i clienti.
Presso la sede legale in Italia è, poi, emessa la fatturazione per l'attività eseguita di promozione degli affari in favore di tutti i committenti e, sempre presso detta sede, sono ricevuti i pagamenti da questi ultimi effettuati.
Presso la sede, poi, sono contabilizzati i pagamenti, sono effettuate le iscrizioni sui libri sociali, sono predisposti i bilanci della società o, comunque, tenute le scritture contabili.
Tenuto conto di tutti i suddetti elementi emerge, quindi, in maniera incontestabile la sussistenza del criterio di coordinamento di cui all'articolo 13, par. 2, lett. a), del Regolamento 883/2004/CE, secondo l'applicazione previstane dall'articolo 14, par. 8 del Regolamento 987/2009/CE.
L'articolo 13, par. 2, del Regolamento 883/2004/CE prevede quanto segue:
<
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.>>.
L'articolo 14, par. 8 del Regolamento 987/2009/CE prevede quanto segue:
<Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per «parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.>>.
Il Regolamento richiede, quindi, che nello Stato membro sia svolta “una parte quantitativamente sostanziale” dell'attività, senza richiedere che si tratti necessariamente anche dell'attività tipica o della parte principale della stessa.
Gli agenti in questione, quindi, nello Stato membro di residenza hanno sicuramente esercitato una parte quantitativamente sostanziale della loro attività, anche se non quella tipica di promozione degli affari, sicché trova loro applicazione la legislazione del sistema di sicurezza sociale italiano.
6.2. Anche il terzo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
19 7. Si osserva che la società appellante non ha riproposto, nel presente grado di giudizio, l'eccezione di prescrizione, la contestazione del regime sanzionatorio applicato dalla , Controparte_1
l'eccezione relativa all'avvenuto coinvolgimento nel verbale ispettivo di soggetti non interessati dall'attività accertativa dell'ente previdenziale: su tali questioni, quindi, la sentenza del Tribunale di Roma è divenuta definitiva.
8. In conclusione, l'impugnazione deve essere interamente respinta con la conseguente condanna della società appellante, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia (scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività processuale effettivamente espletata (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta nel grado).
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Condanna la società appellante a rimborsare alla appellata le spese di lite dell'odierno CP_1 grado del processo che liquida nella somma di € 7.500,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 5 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
20