Articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 66 bisArticolo 71
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25 giugno 1982
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Versione
17 novembre 2018
Art. 69. Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato
Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.
Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.
In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari ((con qualifica fino a vice questore))
La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.
Entrata in vigore il 17 novembre 2018
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