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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5351/2024 R.G. LAVORO
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATURANO GENNARO
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1
atti, dagli Avv.ti Nicola Fumo e Davide Catalano
-resistente–
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 24/04/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2 preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già Persona_1 nominato nella fase dell'ATP (dott. ). Persona_2
1 All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. , ha pedissequamente Persona_1 seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84.
Ha scritto, infatti, il CTU: “Nel caso di specie non si ravvedono i presupposti utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in quanto l'interessato ha: -una problematica di natura sincopale che ha richiesto impianto di pacemker. Questa problematica determina una modesta ripercussione lavorativa, che di certo non può essere equiparata alla riduzione a meno di 1/3 in occupazione confacente.
-Anche le protusioni discali del tratto cervicale e lombare, peraltro non confermate da esame strumentale, sono problematiche che limitano in modo sfumato l'attività lavorativa
(in particolare la movimentazione manuale dei carichi/MMC ed i movimenti ripetitivi con il sistema mano-braccio). -Ininfluente, in un discorso incentrato sulle occupazioni confacenti,
è la cataratta a destra.
A conferma delle conclusioni di cui sopra vi è il certificato di idoneità del medico competente.
Egli, esaminando tutta la storia clinica del , conclude esprimendo un giudizio di Parte_1 idoneità con un'unica limitazione: evitare lavori in quota/altezza.”.
Il CTU ha, quindi, concluso affermando che: “Il signor è affetto da: Parte_1
episodi sincopali trattati con impianto di pacemaker bicamerale;
protusioni discali multiple del tratto cervicale e lombare, cataratta miopica occhio destro. Il complesso menomativo non consente l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU
2 effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 21/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5351/2024 R.G. LAVORO
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATURANO GENNARO
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1
atti, dagli Avv.ti Nicola Fumo e Davide Catalano
-resistente–
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 24/04/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2 preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già Persona_1 nominato nella fase dell'ATP (dott. ). Persona_2
1 All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. , ha pedissequamente Persona_1 seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84.
Ha scritto, infatti, il CTU: “Nel caso di specie non si ravvedono i presupposti utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in quanto l'interessato ha: -una problematica di natura sincopale che ha richiesto impianto di pacemker. Questa problematica determina una modesta ripercussione lavorativa, che di certo non può essere equiparata alla riduzione a meno di 1/3 in occupazione confacente.
-Anche le protusioni discali del tratto cervicale e lombare, peraltro non confermate da esame strumentale, sono problematiche che limitano in modo sfumato l'attività lavorativa
(in particolare la movimentazione manuale dei carichi/MMC ed i movimenti ripetitivi con il sistema mano-braccio). -Ininfluente, in un discorso incentrato sulle occupazioni confacenti,
è la cataratta a destra.
A conferma delle conclusioni di cui sopra vi è il certificato di idoneità del medico competente.
Egli, esaminando tutta la storia clinica del , conclude esprimendo un giudizio di Parte_1 idoneità con un'unica limitazione: evitare lavori in quota/altezza.”.
Il CTU ha, quindi, concluso affermando che: “Il signor è affetto da: Parte_1
episodi sincopali trattati con impianto di pacemaker bicamerale;
protusioni discali multiple del tratto cervicale e lombare, cataratta miopica occhio destro. Il complesso menomativo non consente l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU
2 effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 21/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
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