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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/09/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 107/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 107 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1
dell'Avvocato Davide Meloni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti,
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Uta (CA) presso lo studio Controparte_1
dell'Avvocato Alessandro Diana che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 4 giugno 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
RICORRE All'Eccellentissima Corte d'Appello di Cagliari affinchè, disattesa ogni avversa Istanza eccezione o conclusione Voglia, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n°
1047/2022 pubblicata il 22/11/2022 resa nell'ambito del procedimento R.G. 1547/2017
1) dichiarare la nullità del Ricorso introduttivo del Giudizio e mandare assolto
da ogni avversa pretesa;
Parte_1
2) In via subordinata accertare l'insussistenza nel merito della pretesa avversa e per
l'effetto andare assolto da ogni avversa pretesa;
Parte_1
3) con vittoria di spese e onorari.
Nell'interesse dell'appellata:
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello sezione lavoro:
Confermare la sentenza di primo grado, affermando che l'appello avverso è infondato in fatto e in diritto;
Rigettare l'avversa domanda cautelare in quanto infondata in fatto e diritto;
Con il favore dei compensi e spese del merito e della fase cautelare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 marzo 2017 ha esposto di aver lavorato Controparte_1
alle dipendenze di quale badante convivente a tempo indeterminato a Parte_2
partire dal 21 dicembre 2014 con orario di lavoro che aveva inizio alle 6,00 e terminava oltre le ore 20,00, prolungandosi ulteriormente nel corso della notte a causa delle esigenze della (la quale si rifiutava di dormire nel suo letto e preferiva stare nella Pt_2
poltrona o ascoltare la radio o ancora comunque necessitava di assistenza per esigenze igieniche).
Ha proseguito deducendo di esser stata licenziata il 21 marzo 2015 senza alcun motivo e/o una valida contestazione disciplinare posto che la successiva missiva dell'8 aprile
2015 indica quale motivo alla base del recesso l'incendio verificatosi nell'abitazione della l'8 febbraio 2015, ingiustamente addebitatole. Pt_2
La stessa ha infatti (infondatamente ad avviso della affermato che da Pt_2 CP_1
quel sinistro le sono derivati danni alla salute che l'hanno costretta a vari ricoveri in ospedale e danni materiali alla sua abitazione.
Ha quindi lamentato la lavoratrice ricorrente che a fronte di un contratto di lavoro che prevedeva un impegno orario pari a 40 ore settimanali ella, in realtà, aveva prestato servizio per l'intero arco della giornata.
2 Difatti doveva assicurare ininterrottamente assistenza alla talchè gli unici Pt_2
momenti di riposo che aveva potuto fruire erano nelle giornate del giovedì (dalle 14,00 alle 20,00) e della domenica (dalle 8,00 alle 20,00) nemmeno avendo beneficiato delle ferie e dei permessi.
Sotto altro profilo ha sostenuto di aver percepito la retribuzione, pari a 900,00 euro, solamente per le mensilità di novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015 mentre per i mesi di febbraio e marzo 2015 non aveva ricevuto alcunchè.
Con riguardo all'incendio scoppiato nell'abitazione della l'8 febbraio 2015 ha Pt_2
sostenuto di aver verificato che fosse tutto in ordine e di essere quindi uscita da casa alle
8,10 circa per fruire del riposo domenicale.
Solo successivamente era stata contattata telefonicamente da più persone che la invitavano a rientrare perché la sua assistita era stata rinvenuta distesa per terra.
La stessa a causa delle conseguenze derivate dal predetto sinistro era stata Pt_2
ricoverata dall'8 febbraio 2015 al successivo 20 febbraio 2015, data in cui ella aveva potuto riprendere il suo lavoro per proseguire fino al 24 febbraio quando la aveva Pt_2
subito un ulteriore ricovero.
Tanto premesso in punto di fatto ha contestato la legittimità del licenziamento domandando il risarcimento del danno e rivendicando, altresì, il pagamento nell'ordine: della retribuzione maturata nei mesi di febbraio e marzo 2015, del trattamento di fine rapporto e del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.
Ha quindi chiesto la condanna del convenuto , quale unico erede Parte_1
della defunta a corrisponderle, previo accertamento della invalidità Parte_2
del recesso, tutte le somme dovutale in dipendenza del predetto rapporto di lavoro
(stipendi, differenze retributive maturate sui ratei mensili e sulle mensilità aggiuntive, ferie non godute, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto) maggiorate con gli accessori di legge oltre al risarcimento del danno in relazione all'illegittimo licenziamento del pari maggiorato con detti accessori.
Il si è ritualmente costituito in giudizio ed ha preliminarmente eccepito la Pt_1
nullità/inammissibilità della domanda per mancanza di una chiara indicazione del petitum rivendicato in causa con particolare riguardo alla entità della somma che si assume dovuta.
3 Nel merito ha confermato che tra la e la era effettivamente intercorso Pt_2 CP_1
un rapporto di lavoro nel corso del quale quest'ultima aveva svolto mansioni di badante in favore della prima, negando tuttavia che gli orari osservati dalla fossero effettivamente quelli dedotti in causa.
Ha poi precisato che nel periodo che va dall'8 febbraio al 16 marzo 2014 [da intendersi verosimilmente come 2015] la stessa era stata ricoverata in ospedale a Pt_2
cagione delle conseguenze occorsole dopo l'incendio verificatosi all'interno della sua abitazione.
Per tale motivo l'amministratore di sostegno, nelle more nominato in suo favore dal giudice tutelare del Tribunale di Cagliari, aveva avvisato la che la sua CP_1
presenza non era necessaria, ragion per cui non era stata retribuita per tale arco temporale al termine del quale era infine intervenuto il licenziamento stante il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti.
Ha quindi concluso per la declaratoria di nullità della domanda e, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Istruita la causa in via documentale e mediante libero interrogatorio delle parti e prova testimoniale il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, con sentenza n. 1047 del 22 novembre 2022, in accoglimento del ricorso proposto da , ha Controparte_1
condannato il al pagamento in suo favore di complessivi euro 8.377,63 netti Pt_1
per le voci ivi meglio descritte, oltre accessori di legge, con condanna dello stesso alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite.
Il giudice di prime cure a tal proposito ha inteso valorizzare, onde ricostruire il tipo di mansioni cui la era normalmente adibita e l'orario di lavoro cui era CP_1
effettivamente assoggettata, le deposizioni rese dai testimoni escussi in sede istruttoria avendo valutato come esaustive e coerenti le dichiarazioni rese da costoro in ordine a tali profili controversi in causa.
Ha quindi ritenuto che l'orario di lavoro della stessa si sia articolato per un CP_1
numero di ore complessive superiore alle 40 ore concordate.
In particolare ha accertato che detto orario, oltre alle 54 ore settimanali previste dalla contrattazione collettiva in atti quale limite all'orario di lavoro ordinario (ossia 10 ore al giorno dal lunedì al sabato, esclusa la fascia oraria dalle 14,00 alle 20,00 del giovedì e la
4 giornata di domenica, periodi questi utilizzati dalla lavoratrice per riposare) comprendesse anche 2 ore di lavoro straordinario giornaliero nella fascia oraria dalle ore
6,00 alle ore 22,00 ed ancora 3 ore di lavoro straordinario nella fascia oraria dalle 22,00 alle 6,00 per 6 giorni alla settimana.
Ha quindi provveduto ad effettuare il calcolo delle spettanze maturate dalla ricorrente per le differenze retributive dovute a titolo di lavoro ordinario, lavoro straordinario con relative maggiorazioni per lavoro notturno e/o festivo, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso (esclusa la indennità sostitutiva per le ferie ed i permessi non goduti, difettando i presupposti per il riconoscimento della stessa) siccome parametrate al livello C Super del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico infine quantificate in ragione, come detto, di 8.377,63 netti, come da conteggi sviluppati in motivazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 24 aprile
2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni. Parte_1
La ha resistito con apposita memoria difensiva depositata il 5 dicembre CP_1
2023ove ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa in primo grado nei termini sopra riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di gravame il ha censura la sentenza di prime cure Pt_1
avendo il Tribunale trascurato di esaminare la eccezione preliminare incentrata sulla nullità della domanda per la mancata indicazione del petitum e della causa petendi dedotti in ricorso.
Osserva preliminarmente la Corte che nella memoria difensiva depositata in primo grado il non ha affatto censurato il ricorso avverso nei termini ampi poc'anzi Pt_1
esposti avendo esclusivamente lamentato la mancata indicazione della somma che la ricorrente assume dovuta dall'odierno resistente.
Così circoscritto l'ambito entro il quale il Collegio è chiamato a scrutinare l'eccezione in discorso merita di essere richiamato il costante orientamento della Corte di legittimità
a mente del quale nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché
5 non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. ord. n. 19009/2018).
In termini sostanzialmente analoghi la Corte si è poi successivamente espressa chiarendo che nel rito del lavoro, ad inficiare il ricorso introduttivo di primo grado, non
è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che l'atto ne renda impossibile l'individuazione anche attraverso un esame complessivo della fattispecie rappresentata e il riferimento ai documenti contenuti nella domanda introduttiva; soltanto allorquando tale circostanza si verifichi, il
Giudice può dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, dovendosi in tal caso privilegiare il diritto del convenuto di predisporre la propria difesa e la necessità del
Giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. sent. n .12644/2019 ed analogamente Cass. sent. n. 20843/2019).
Ebbene nel caso di specie la difesa ricorrente, pur esponendo le ragioni in fatto ed in diritto a tratti in modo non immediatamente comprensibile, ha sufficientemente chiarito le ragioni a sostegno della domanda indicando dettagliatamente il periodo nel quale il rapporto di lavoro si è effettivamente articolato, l'orario inizialmente pattuito, le mensilità percepite e quelle rivendicate in causa, la qualifica di inquadramento ed ancora l'orario di lavoro effettivamente osservato (di fatto lavorava tutta la giornata in quanto doveva stare a disposizione della sig.ra ) compresi i periodi di riposo ed Pt_2
infine le diverse voci rivendicate in causa (esposte in particolare alla pag. 7 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Ha altresì allegato al ricorso la documentazione inoltrata presso la Direzione
Territoriale del Lavoro di Cagliari ove sono dettagliatamente indicate le voci retributive assuntamente maturate a credito.
Si tratta di elementi di conoscenza rispetto ai quali l'omessa indicazione dell'esatto importo rivendicato in causa, peraltro agevolmente computabile sulla scorta dei dati contabili forniti dalle parti quanto all'entità della retribuzione oraria, non ha affatto
6 precluso alla controparte alla luce del complessivo tenore del ricorso di cogliere le singole causali delle avverse pretese e di valutarne la congruità o meno.
D'altronde, a riprova di quanto testè osservato, la difesa del ha negato che la Pt_1
osservasse l'orario di lavoro siccome prospettato nella domanda, valutando quindi Pt_2
come adeguate le somme alla stessa complessivamente corrisposte rispetto all'orario di lavoro concordato ed in fatto, secondo la stessa difesa, effettivamente osservato.
Il motivo di appello anzidetto deve, pertanto, essere disatteso in quanto infondato.
2. Con un secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza resa dal
Tribunale laddove ha escluso che sussistesse una giusta causa di recesso alla base della interruzione del rapporto di lavoro ricollegabile alla negligente condotta della appellata quanto alle cause che avevano scatenato l'incendio propagatosi nell'abitazione della
Pt_2
Sostiene infatti la difesa appellante che avrebbe errato il giudice di prime cure ha trascurato di valorizzare la circostanza, asseritamente emersa dalle risultanze di causa, secondo la quale l'incendio in parola sarebbe da ascrivere alla avendo ella Pt_2
utilizzato un'aspirapolvere per raccogliere i residui della combustione di una stufa a pellet senza avvedersi, allorchè ha lasciato l'appartamento, della presenza di ceneri ancora incandescenti, dunque in grado di innescare una combustione.
Da tale accadimento discenderebbe poi, quale conseguenza diretta, il ricovero della in ospedale con conseguente sospensione dell'esecuzione del rapporto di lavoro Pt_2
domestico talchè alcun compenso ella potrebbe rivendicare per tale periodo di inoperosità ricollegabile alla sua condotta.
2.1. Osserva al riguardo la Corte che costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza quello secondo il quale anche per i lavoratori domestici valgono le garanzie apprestate dall'art. 7 della legge n. 300/1970 che impone la previa contestazione in forma scritta dell'addebito in caso di licenziamento per giusta causa
(cfr. Cass. sent. n. 2365/2020 ed ancor prima Cass. SS.UU. sent. n. 7880/2007).
Ebbene nel caso di specie, come correttamente osservato nella sentenza gravata, non risulta affatto contestato l'illecito che poi avrebbe determinato la a recedere dal Pt_2
rapporto posto che la nota dell'11 marzo 2015 in atti non reca alcuna contestazione
7 limitandosi a rappresentate la volontà della di interrompere il rapporto di lavoro Pt_2
di natura domestica instaurato il 21/11/2014.
Né vale a superare tale lacuna l'invio alla di una successiva missiva datata 8 CP_1
aprile 2015 con la quale le si comunica il licenziamento per giusta causa essendosi resa responsabile dell'incendio avvenuto nell'abitazione della l'8 febbraio 2015. Pt_2
Si tratta all'evidenza di una comunicazione ben posteriore rispetto al momento del recesso, intervenuto fin dall'11 marzo 2015 nei termini poc'anzi descritti, come tale inefficace rispetto alle finalità in discorso.
2.2. In ogni caso non risulta debitamente dimostrato, come già osservato dal primo giudice, che l'incendio scoppiato nella casa della l'8 febbraio 2015 sia da Pt_2
ascrivere ad una colpevole negligenza della odierna appellata.
Al riguardo osserva la Corte che l'unico elemento a conforto della tesi sostenuta dalla difesa appellante è costituito da quanto annotato nel rapporto di intervento dei Vigili del
Fuoco ( ritualmente prodotto dalla difesa della nel giudizio di primo grado). Pt_2
Gli operanti hanno infatti ritenuto di poter individuare, all'esito di un sopralluogo effettuato nella immediatezza del fatto, quale probabile causa dell'incendio la combustione innescata da braci incandescenti residue.
A sostegno di tali conclusioni non vi sono tuttavia ulteriori elementi di riscontro sicchè tale ipotesi, seppur formulata in termini di ragionevole probabilità, non è sufficiente da sola ad integrare gli estremi dell'illecito ascritto alla appellata.
2.2.1. Sotto un primo profilo occorre rilevare che le dichiarazioni rese sul punto dalla teste alla udienza del 6 maggio 2021 si fondano su quanto riferitole dalla Tes_1
stessa sicchè, trattandosi di testimonianza su circostanze apprese da una delle Pt_2
parti in causa, hanno un valore dimostrativo sostanzialmente nullo (cfr. Cass. sent. n.
569/2015 e da ultimo, negli stessi termini, Cass. ord. n. 4530/2025).
2.2.2. Analogamente la teste nel corso della medesima udienza ha Testimone_2
genericamente riferito, nemmeno avendo indicato quale fosse la fonte delle sue conoscenze, che i Vigili del Fuoco avevano ricostruito la dinamica dell'incendio ipotizzando che le fiamme fossero partite dalle ceneri residue di un'aspirapolvere utilizzato dall' la mattina dell'8 febbraio 2015. CP_1
8 Si tratta, in definitiva, di elementi istruttori dai quali non è possibile inferire ulteriori e più precisi elementi di responsabilità in capo alla appellata accanto alle conclusioni cui sono pervenuti i Vigili del Fuoco.
2.2.3. Va soggiunto che nemmeno è dato conoscere l'esito della querela, ritualmente prodotta in atti, proposta il 6 maggio 2015 da in confronto della Parte_2
con la quale veniva ipotizzata la sua responsabilità per colpa rispetto CP_1
all'incendio avvenuto l'8 febbraio 2015, né risulta che sia stato promosso un autonomo giudizio civile per l'accertamento di eventuali profili risarcitori.
2.2.4. D'altra parte è pure possibile che la odierna appellata si fosse debitamente sincerata, prima di lasciare l'abitazione della che non vi fosse una situazione di Pt_2
pericolo e che, nondimeno, un residuo di cenere ancora attivo non immediatamente percepibile abbia innescato l'incendio, circostanza che ragionevolmente condurrebbe ad escludere profili di negligenza o imprudenza.
2.3. Dunque se può ritenersi plausibile che sul piano fattuale la condotta della abbia materialmente determinato l'incendio non sono di contro emersi CP_1
univoci elementi onde ravvisare profili di colpa rispetto alla condotta posta in essere nelle circostanze anzidette.
2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono reputa pertanto il Collegio corretta la valutazione operata dal primo giudice sia con riguardo alla spettanza della indennità di mancato preavviso in difetto di una giusta causa di recesso non debitamente contestata
(cfr. sul punto Cass. sent. n. 5213/2003 sulle conseguenze che discendono dalla violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970) sia con riferimento alla maturazione della retribuzione per il periodo in cui la venne ricoverata in ospedale (ossia dall'8 Pt_2
febbraio al 16 marzo 2014).
Accadimento questo ultimo che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non può in definitiva essere ricollegato, per le ragioni testè esposte, con adeguata sicurezza ad una condotta negligente della CP_1
2.5. Per tale arco temporale il Tribunale, con argomentazione che il Collegio condivide, ha dunque appurato che non risultando che le parti avessero concordato la sospensione ovvero la interruzione del rapporto di lavoro non era mai venuta meno l'obbligazione principale del datore di lavoro, ossia il pagamento della retribuzione in
9 favore del prestatore di lavoro escluso, ovviamente, il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.
Anche tale motivo di doglianza non è pertanto meritevole di accoglimento.
3. Con ulteriore motivo di appello il sostiene che il Tribunale ha giudicato Pt_1
ultra petita avendo riconosciuto il diritto della al pagamento di prestazioni di CP_1
lavoro straordinario ravvisando nella domanda attrice una richiesta implicita in tal senso.
Inoltre avrebbe fondato l'accoglimento della domanda attorea sul punto su documenti e dichiarazioni provenienti dalla lavoratrice interessata, dunque su elementi di conoscenza che risultano privi di concreta di valenza probatoria siccome provenienti da una delle parti del giudizio.
3.1. Osserva anzitutto la Corte che le censure sollevate dal attengono Pt_1
esclusivamente alla parte della sentenza di primo grado ove viene riconosciuto il diritto della lavoratrice appellata al pagamento di prestazioni di lavoro straordinario (anche notturno).
Conseguentemente risulta ormai formatosi il giudicato relativamente al punto della sentenza impugnata che riconosce in favore della lo svolgimento di CP_1
prestazioni lavorative ordinarie nella misura massima prevista dal CCNL applicabile al caso di specie, ossia per 54 ore settimanali (cfr. pag. 12 della sentenza di primo grado), residuando le contestazioni sulla spettanza dei soli compensi per le prestazioni lavorative eccedenti tale monte ore.
3.2. Passando al primo dei predetti profili di doglianza reputa il Collegio che il giudice di prime cure non abbia affatto debordato dal petitum e dalla causa petendi rispettivamente dedotti in causa.
E' sufficiente a tal fine esaminare il testo del ricorso introduttivo laddove la , CP_1
al punto 2) della espositiva, nel descrivere la cronologia della giornata di lavoro colloca l'orario di inizio del suo lavoro alle 6,00 e precisa che anche nelle ore notturne era impegnata nell'assistenza della ed ancora il successivo capo 7) ove la stessa Pt_2
formalmente vincolata per un orario settimanale di 40 ore ossia 8 ore CP_1
giornaliere, si duole perché di fatto lavorava tutta la giornata ed infine il capo 14) ove
10 la odierna appellata rivendica tra gli altri il pagamento del compenso per il lavoro straordinario peraltro richiesto anche nelle conclusioni.
3.3. L'atto di appello, ad avviso del Collegio, è invece fondato nella parte in cui censura il primo giudice allorcè ha ritenuto che gli elementi di prova raccolti fossero sufficienti onde dimostrare la maturazione anche di tali ulteriori voci retributive.
Va in primis ribadito il principio ormai consolidato nella giurisprudenza secondo il quale l'onere della prova in ordine all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario grava sul lavoratore il quale è tenuto a fornire rigorosa dimostrazione al riguardo (cfr. Cass. sent. 16150/2018 e più recentemente Cass. ord. n. 30739/2024).
E' stato tuttavia precisato che se è vero che su quest'ultimo grava detto onere probatorio la dimostrazione della concreta misura delle ore di lavoro straordinario svolte
è da apprezzare con minor rigore essendo sufficiente al riguardo una prova realistica e concreta (cfr. Cass. sent. n. 9231/1995).
3.4. Ebbene tale dimostrazione non emerge con adeguata evidenza all'esito della istruttoria condotta nel corso del primo giudizio.
Occorre anzitutto evidenziare che i precedenti giurisprudenziali citati dal Tribunale onde corroborare una ricostruzione dei fatti che vedeva la aver implicitamente Pt_2
richiesto alla lo svolgimento di lavoro straordinario non paiono pertinenti con CP_1
la vicenda in esame.
Infatti il primo di tali precedenti riguarda la particolare questione concernente le prestazioni di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale che opera in regime di pronta disponibilità mentre il secondo nemmeno prende in considerazione specificamente la tematica in esame, ossia la dimostrazione dell'impegno lavorativo profuso oltre l'orario ordinario.
In secondo luogo le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo sullo specifico punto in disamina, diversamente da quanto pare sostenere il primo giudice, sono state espressamente contestate nella memoria difensiva (cfr. capo 10) della espositiva).
D'altra parte nemmeno può essere valorizzato in senso favorevole alla prospettazione attorea, come invece fa il Tribunale, il contenuto dell'interrogatorio formale della nella parte in cui reca affermazioni a sé favorevoli giacchè tale mezzo CP_1
11 istruttorio può in tale evenienza al più assumere valore di mero argomento di prova da valutarsi unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. ord. n. 24799/2024).
Allo stesso modo irrilevante al fine di provare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario risulta il contegno processuale assunto dal allorchè nel corso del Pt_1
suo interrogatorio formale ha dichiarato di non conoscere gli orari di lavoro della non coabitando con la CP_1 Pt_2
Difatti trova in tal caso applicazione il principio secondo il quale l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte (cfr. Cass. ord. n. 12064/2023).
Del pari non dirimenti i documenti (nella specie l'annotazione da parte della lavoratrice appellata delle attività svolte per la ed il verbale recante quanto riferito Pt_2
dalla stessa dinanzi al personale ispettivo della D.T.L. di Cagliari – Oristano) CP_1
trattandosi di atti di provenienza unilaterale che in quanto tali non assumono valore probatorio rispetto alle circostanze in essi rappresentate.
In senso favorevole alla tesi avanzata dalla lavoratrice nemmeno soccorrono le dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa posto che il teste si è Tes_3
limitato a riferire che la era sempre presente in casa della in occasione CP_1 Pt_2
delle visite domiciliari che egli effettuava quale medico di base, circostanza questa non decisiva posto che la appellata era stata assunta proprio come badante convivente della datrice di lavoro ed era quindi presente nell'arco della intera giornata all'interno dell'abitazione.
I successivi testimoni, e , genitori del fidanzato della Testimone_4 Tes_5
dunque provvisti di un limitato tasso di attendibilità, non hanno potuto CP_1
riferire nulla di preciso sulle concrete modalità di articolazione dell'orario di lavoro osservato dalla appellata salvo limitarsi dichiarare che ella era presente nella casa della ove svolgeva molteplici mansioni sia di assistenza alla persona che di cura e Pt_2
pulizia della casa.
Appare a tal fine significativo che il contributo conoscitivo da costoro offerto nemmeno sia stato vagliato nella sentenza di prime cure.
3.5. In definitiva il materiale probatorio complessivamente acquisito non consente di desumere con la necessaria sicurezza che lavorasse effettivamente Controparte_1
12 per più di 10 ore al giorno e quindi per un numero di ore complessivamente superiore a
54 alla settimana.
D'altronde se fosse vero quanto affermato nel ricorso, laddove si sostiene che la Pt_2
spesso si rifiutava di dormire nel suo letto restando sveglia durante la notte costringendo la appellata a vegliarla fino alle 5,00, sarebbe ben poco verosimile che quest'ultima iniziasse la sua giornata lavorativa alle 6,00 senza sostanzialmente fermarsi fino alle
20,00, peraltro a fronte di una retribuzione assai contenuta rispetto a tali gravosi impegni.
Si tratta di condizioni di lavoro particolarmente gravose che quantomeno avrebbero giustificato una richiesta di incremento della retribuzione della quale, invece, non vi è alcuna traccia.
Appare pertanto ben più verosimile che la svolgesse il suo lavoro nell'arco CP_1
temporale di circa 10 ore giornaliere e potesse, pertanto, fruire di intervalli di riposo onde recuperare le energie psico – fisiche e così assolvere i suoi compiti di badante convivente.
Ciò non esclude, ovviamente, che in taluni frangenti ella abbia dovuto assistere la anche nelle ore notturne ma si tratterebbe comunque di episodi isolati privi in Pt_2
ogni caso di adeguata dimostrazione in causa.
3.6. Meritano pertanto condivisione le doglianze svolte sul punto dall'appellante dovendosi procedere pertanto al ricalcolo del minor credito riconoscibile in favore dell'appellata.
In tal senso possono essere utilizzate le argomentazioni adoperate dal primo giudice alla pagina 12 della sentenza di primo grado salvo minimi correttivi in ordine alla misura degli importi riconoscibili in favore della lavoratrice.
Nel dettaglio è emerso che il compenso orario pattuito era pari a 5,94 euro netti all'ora che moltiplicati per 54 ore settimanali (ossia il monte ore massimo consentito quanto all'orario ordinario), conduce a quantificare il trattamento retributivo mensile spettante in ragione di euro 1.283,04 netti (5,94 euro*54 ore*4 settimane) riferibile ai mesi di dicembre, gennaio e febbraio, mentre per il mese di novembre spetta tale retribuzione in ragione di 1/3 dell'importo di euro 1.283,04 (ossia euro 427,68), avendo avuto inizio il rapporto di lavoro dal giorno 21 di tale mese, e per il mese di marzo spetta la medesima
13 retribuzione in ragione di 1/3 dell'importo di euro 1.283,04 (ossia euro 427,68), avendo avuto termine il rapporto il giorno 11 di quel mese, fermo quanto si dirà oltre in punto di mancato preavviso.
Sono dovuti pertanto alla a tal titolo complessivi euro 4.704,48 (euro CP_1
427,68 per il mese di novembre 2014 + euro 1.283,04*3 per i mesi di dicembre 2014, gennaio 2015 e febbraio 2015+ euro 427,68 per il mese di marzo 2015) cui va sommata la quota parte relativa alla 13ma mensilità pari ad euro 392,04 (euro 4.704,48/12) ed ancora il corrispondente TFR pari ad euro 377,52 [(euro 4.704,48 + euro 392,04)/13,5] cui va aggiunta la corrispondente indennità di mancato preavviso pari ad ½ di 1.283,04 euro (ossia la retribuzione dovuta per 15 giorni lavorativi fino al 26 marzo 2015) in ragione di 641,52 euro (pari a 15 giorni della retribuzione mensile maturata).
Il totale delle spettanze maturate dalla odierna appellata è quindi pari ad euro 6.115,56 netti, dai quali vanno detratte le somme che ella risulta aver effettivamente percepito ossia, euro 3.156,56 ricavabili dai fogli paga in atti recanti la sua sottoscrizione che attesta la ricezione delle somme ivi annotate, per una differenza complessiva vantata a credito dalla pari ad euro 2.959,00 netti, oltre accessori di legge maturati e CP_1
maturandi fino al saldo effettivo.
4. L'ultimo motivo di appello concerne la mancata nomina di un c.t.u. contabile e l'erroneità dei conteggi effettuati direttamente dal giudice di prime cure onde quantificare le somme spettanti alla . CP_1
Si tratta di una censura che non merita condivisione.
4.1. Per un verso la difesa appellante si duole per la mancata nomina di un c.t.u. il cui apporto tecnico è però necessario solo ove il giudice lo valuti come tale secondo una valutazione rimessa alla sua discrezionalità (cfr. Cass. ord. n. 18299/2024).
In ogni caso tale scelta, che deve essere motivata solo laddove la parte interessata abbia svolto una apposita istanza al riguardo (cfr. Cass. ord. n. 37027/2022), circostanza che nemmeno ricorre nella specie nulla avendo richiesto la difesa appellante, è stata pure argomentata dal giudice che ha in modo condivisibile addotto evidenti ragioni di economicità (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) stante la limitata entità delle somme in contestazione.
14 4.2. Il secondo motivo di doglianza, concernente la inattendibilità dei conteggi, non chiarisce quali siano i profili viziati nel ragionamento svolto dal Tribunale, mentre la
(diversa) questione concernente la sproporzione delle somme riconosciute rispetto al periodo di lavoro espletato attiene al merito della controversia e comunque risulta superata in questa sede alla luce della significativa riduzione delle somme ritenute come dovute in favore dell'appellata rispetto a quanto statuito in prime cure.
5. In conclusione, in parziale accoglimento dell'atto di appello proposto da Parte_1
, quest'ultimo va condannato al pagamento in favore di , per i
[...] Controparte_1
titoli sopra precisati, del minore importo di euro 2.959,00 netti, oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo definitivo.
6. Con riguardo alla regolazione delle spese di lite va considerato che il ricorso proposto nel primo grado del giudizio da è risultato solo in parte Controparte_1
fondato con conseguente parziale reciproca soccombenza delle parti.
Appare pertanto giustificata la compensazione delle spese di lite per tale grado di giudizio in ragione di ½ mentre la restante parte, che si liquida in ragione di euro
1.313,00, oltre rimborso forfettario del 15 %, rimborso di 1/2 del contributo unificato, ed accessori di legge deve essere posta a carico di (trovano Parte_1
applicazione i parametri offerti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche relativi alle cause di lavoro, scaglione fino a 5.200,00 euro, tenuto conto del valore effettivo della causa, applicazione dei valori medi delle relative tabelle).
Per quanto concerne il giudizio di appello, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dei motivi di doglianza, segnatamente per un valore non distante dalla metà dell'importo inizialmente riconosciuto in favore dell' ove cumulato con gli CP_1
accessori nel frattempo maturati sul capitale dovuto e dell'esito complessivo della lite, appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione di ½ mentre la parte restante, liquidata in misura pari ad euro 961,50 resta a carico dell'appellante, comunque risultato soccombente (trovano applicazione i parametri offerti dal D.M. n.
55/2014 e successive modifiche relativi alle cause di appello, scaglione fino a 5.200,00 euro, tenuto conto del valore effettivo della causa, applicazione dei valori medi in ragione della normale complessità degli accertamenti demandati all'organo giudicante, escluso il compenso per la fase istruttoria e trattazione nella sostanza non svoltasi).
15
Per questi motivi
La Corte di Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1047/2022 del 22 novembre 2022 resa dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro ed in parziale riforma della stessa:
1. Accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da il 30 marzo Controparte_1
2017 e, per l'effetto, condanna al pagamento in suo favore, per i Parte_1
titoli di cui in motivazione, del complessivo importo netto di euro 2.959,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze sino al saldo.
2. Dichiara compensate per ½ tra le parti le spese del primo grado di giudizio e condanna al pagamento della parte restante in favore di Parte_1 [...]
liquidandola in euro 1.313,00, oltre rimborso forfettario del 15 %, rimborso CP_1
di 1/2 del contributo unificato ed accessori di legge;
3. Dichiara compensate per ½ tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna al pagamento della restante parte in favore di Parte_1 [...]
liquidandola in complessivi euro 961,50, oltre rimborso forfettario del 15% CP_1
ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari il 19 settembre 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 107 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1
dell'Avvocato Davide Meloni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti,
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Uta (CA) presso lo studio Controparte_1
dell'Avvocato Alessandro Diana che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 4 giugno 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
RICORRE All'Eccellentissima Corte d'Appello di Cagliari affinchè, disattesa ogni avversa Istanza eccezione o conclusione Voglia, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n°
1047/2022 pubblicata il 22/11/2022 resa nell'ambito del procedimento R.G. 1547/2017
1) dichiarare la nullità del Ricorso introduttivo del Giudizio e mandare assolto
da ogni avversa pretesa;
Parte_1
2) In via subordinata accertare l'insussistenza nel merito della pretesa avversa e per
l'effetto andare assolto da ogni avversa pretesa;
Parte_1
3) con vittoria di spese e onorari.
Nell'interesse dell'appellata:
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello sezione lavoro:
Confermare la sentenza di primo grado, affermando che l'appello avverso è infondato in fatto e in diritto;
Rigettare l'avversa domanda cautelare in quanto infondata in fatto e diritto;
Con il favore dei compensi e spese del merito e della fase cautelare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 marzo 2017 ha esposto di aver lavorato Controparte_1
alle dipendenze di quale badante convivente a tempo indeterminato a Parte_2
partire dal 21 dicembre 2014 con orario di lavoro che aveva inizio alle 6,00 e terminava oltre le ore 20,00, prolungandosi ulteriormente nel corso della notte a causa delle esigenze della (la quale si rifiutava di dormire nel suo letto e preferiva stare nella Pt_2
poltrona o ascoltare la radio o ancora comunque necessitava di assistenza per esigenze igieniche).
Ha proseguito deducendo di esser stata licenziata il 21 marzo 2015 senza alcun motivo e/o una valida contestazione disciplinare posto che la successiva missiva dell'8 aprile
2015 indica quale motivo alla base del recesso l'incendio verificatosi nell'abitazione della l'8 febbraio 2015, ingiustamente addebitatole. Pt_2
La stessa ha infatti (infondatamente ad avviso della affermato che da Pt_2 CP_1
quel sinistro le sono derivati danni alla salute che l'hanno costretta a vari ricoveri in ospedale e danni materiali alla sua abitazione.
Ha quindi lamentato la lavoratrice ricorrente che a fronte di un contratto di lavoro che prevedeva un impegno orario pari a 40 ore settimanali ella, in realtà, aveva prestato servizio per l'intero arco della giornata.
2 Difatti doveva assicurare ininterrottamente assistenza alla talchè gli unici Pt_2
momenti di riposo che aveva potuto fruire erano nelle giornate del giovedì (dalle 14,00 alle 20,00) e della domenica (dalle 8,00 alle 20,00) nemmeno avendo beneficiato delle ferie e dei permessi.
Sotto altro profilo ha sostenuto di aver percepito la retribuzione, pari a 900,00 euro, solamente per le mensilità di novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015 mentre per i mesi di febbraio e marzo 2015 non aveva ricevuto alcunchè.
Con riguardo all'incendio scoppiato nell'abitazione della l'8 febbraio 2015 ha Pt_2
sostenuto di aver verificato che fosse tutto in ordine e di essere quindi uscita da casa alle
8,10 circa per fruire del riposo domenicale.
Solo successivamente era stata contattata telefonicamente da più persone che la invitavano a rientrare perché la sua assistita era stata rinvenuta distesa per terra.
La stessa a causa delle conseguenze derivate dal predetto sinistro era stata Pt_2
ricoverata dall'8 febbraio 2015 al successivo 20 febbraio 2015, data in cui ella aveva potuto riprendere il suo lavoro per proseguire fino al 24 febbraio quando la aveva Pt_2
subito un ulteriore ricovero.
Tanto premesso in punto di fatto ha contestato la legittimità del licenziamento domandando il risarcimento del danno e rivendicando, altresì, il pagamento nell'ordine: della retribuzione maturata nei mesi di febbraio e marzo 2015, del trattamento di fine rapporto e del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.
Ha quindi chiesto la condanna del convenuto , quale unico erede Parte_1
della defunta a corrisponderle, previo accertamento della invalidità Parte_2
del recesso, tutte le somme dovutale in dipendenza del predetto rapporto di lavoro
(stipendi, differenze retributive maturate sui ratei mensili e sulle mensilità aggiuntive, ferie non godute, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto) maggiorate con gli accessori di legge oltre al risarcimento del danno in relazione all'illegittimo licenziamento del pari maggiorato con detti accessori.
Il si è ritualmente costituito in giudizio ed ha preliminarmente eccepito la Pt_1
nullità/inammissibilità della domanda per mancanza di una chiara indicazione del petitum rivendicato in causa con particolare riguardo alla entità della somma che si assume dovuta.
3 Nel merito ha confermato che tra la e la era effettivamente intercorso Pt_2 CP_1
un rapporto di lavoro nel corso del quale quest'ultima aveva svolto mansioni di badante in favore della prima, negando tuttavia che gli orari osservati dalla fossero effettivamente quelli dedotti in causa.
Ha poi precisato che nel periodo che va dall'8 febbraio al 16 marzo 2014 [da intendersi verosimilmente come 2015] la stessa era stata ricoverata in ospedale a Pt_2
cagione delle conseguenze occorsole dopo l'incendio verificatosi all'interno della sua abitazione.
Per tale motivo l'amministratore di sostegno, nelle more nominato in suo favore dal giudice tutelare del Tribunale di Cagliari, aveva avvisato la che la sua CP_1
presenza non era necessaria, ragion per cui non era stata retribuita per tale arco temporale al termine del quale era infine intervenuto il licenziamento stante il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti.
Ha quindi concluso per la declaratoria di nullità della domanda e, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Istruita la causa in via documentale e mediante libero interrogatorio delle parti e prova testimoniale il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, con sentenza n. 1047 del 22 novembre 2022, in accoglimento del ricorso proposto da , ha Controparte_1
condannato il al pagamento in suo favore di complessivi euro 8.377,63 netti Pt_1
per le voci ivi meglio descritte, oltre accessori di legge, con condanna dello stesso alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite.
Il giudice di prime cure a tal proposito ha inteso valorizzare, onde ricostruire il tipo di mansioni cui la era normalmente adibita e l'orario di lavoro cui era CP_1
effettivamente assoggettata, le deposizioni rese dai testimoni escussi in sede istruttoria avendo valutato come esaustive e coerenti le dichiarazioni rese da costoro in ordine a tali profili controversi in causa.
Ha quindi ritenuto che l'orario di lavoro della stessa si sia articolato per un CP_1
numero di ore complessive superiore alle 40 ore concordate.
In particolare ha accertato che detto orario, oltre alle 54 ore settimanali previste dalla contrattazione collettiva in atti quale limite all'orario di lavoro ordinario (ossia 10 ore al giorno dal lunedì al sabato, esclusa la fascia oraria dalle 14,00 alle 20,00 del giovedì e la
4 giornata di domenica, periodi questi utilizzati dalla lavoratrice per riposare) comprendesse anche 2 ore di lavoro straordinario giornaliero nella fascia oraria dalle ore
6,00 alle ore 22,00 ed ancora 3 ore di lavoro straordinario nella fascia oraria dalle 22,00 alle 6,00 per 6 giorni alla settimana.
Ha quindi provveduto ad effettuare il calcolo delle spettanze maturate dalla ricorrente per le differenze retributive dovute a titolo di lavoro ordinario, lavoro straordinario con relative maggiorazioni per lavoro notturno e/o festivo, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso (esclusa la indennità sostitutiva per le ferie ed i permessi non goduti, difettando i presupposti per il riconoscimento della stessa) siccome parametrate al livello C Super del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico infine quantificate in ragione, come detto, di 8.377,63 netti, come da conteggi sviluppati in motivazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 24 aprile
2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni. Parte_1
La ha resistito con apposita memoria difensiva depositata il 5 dicembre CP_1
2023ove ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa in primo grado nei termini sopra riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di gravame il ha censura la sentenza di prime cure Pt_1
avendo il Tribunale trascurato di esaminare la eccezione preliminare incentrata sulla nullità della domanda per la mancata indicazione del petitum e della causa petendi dedotti in ricorso.
Osserva preliminarmente la Corte che nella memoria difensiva depositata in primo grado il non ha affatto censurato il ricorso avverso nei termini ampi poc'anzi Pt_1
esposti avendo esclusivamente lamentato la mancata indicazione della somma che la ricorrente assume dovuta dall'odierno resistente.
Così circoscritto l'ambito entro il quale il Collegio è chiamato a scrutinare l'eccezione in discorso merita di essere richiamato il costante orientamento della Corte di legittimità
a mente del quale nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché
5 non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. ord. n. 19009/2018).
In termini sostanzialmente analoghi la Corte si è poi successivamente espressa chiarendo che nel rito del lavoro, ad inficiare il ricorso introduttivo di primo grado, non
è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che l'atto ne renda impossibile l'individuazione anche attraverso un esame complessivo della fattispecie rappresentata e il riferimento ai documenti contenuti nella domanda introduttiva; soltanto allorquando tale circostanza si verifichi, il
Giudice può dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, dovendosi in tal caso privilegiare il diritto del convenuto di predisporre la propria difesa e la necessità del
Giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. sent. n .12644/2019 ed analogamente Cass. sent. n. 20843/2019).
Ebbene nel caso di specie la difesa ricorrente, pur esponendo le ragioni in fatto ed in diritto a tratti in modo non immediatamente comprensibile, ha sufficientemente chiarito le ragioni a sostegno della domanda indicando dettagliatamente il periodo nel quale il rapporto di lavoro si è effettivamente articolato, l'orario inizialmente pattuito, le mensilità percepite e quelle rivendicate in causa, la qualifica di inquadramento ed ancora l'orario di lavoro effettivamente osservato (di fatto lavorava tutta la giornata in quanto doveva stare a disposizione della sig.ra ) compresi i periodi di riposo ed Pt_2
infine le diverse voci rivendicate in causa (esposte in particolare alla pag. 7 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Ha altresì allegato al ricorso la documentazione inoltrata presso la Direzione
Territoriale del Lavoro di Cagliari ove sono dettagliatamente indicate le voci retributive assuntamente maturate a credito.
Si tratta di elementi di conoscenza rispetto ai quali l'omessa indicazione dell'esatto importo rivendicato in causa, peraltro agevolmente computabile sulla scorta dei dati contabili forniti dalle parti quanto all'entità della retribuzione oraria, non ha affatto
6 precluso alla controparte alla luce del complessivo tenore del ricorso di cogliere le singole causali delle avverse pretese e di valutarne la congruità o meno.
D'altronde, a riprova di quanto testè osservato, la difesa del ha negato che la Pt_1
osservasse l'orario di lavoro siccome prospettato nella domanda, valutando quindi Pt_2
come adeguate le somme alla stessa complessivamente corrisposte rispetto all'orario di lavoro concordato ed in fatto, secondo la stessa difesa, effettivamente osservato.
Il motivo di appello anzidetto deve, pertanto, essere disatteso in quanto infondato.
2. Con un secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza resa dal
Tribunale laddove ha escluso che sussistesse una giusta causa di recesso alla base della interruzione del rapporto di lavoro ricollegabile alla negligente condotta della appellata quanto alle cause che avevano scatenato l'incendio propagatosi nell'abitazione della
Pt_2
Sostiene infatti la difesa appellante che avrebbe errato il giudice di prime cure ha trascurato di valorizzare la circostanza, asseritamente emersa dalle risultanze di causa, secondo la quale l'incendio in parola sarebbe da ascrivere alla avendo ella Pt_2
utilizzato un'aspirapolvere per raccogliere i residui della combustione di una stufa a pellet senza avvedersi, allorchè ha lasciato l'appartamento, della presenza di ceneri ancora incandescenti, dunque in grado di innescare una combustione.
Da tale accadimento discenderebbe poi, quale conseguenza diretta, il ricovero della in ospedale con conseguente sospensione dell'esecuzione del rapporto di lavoro Pt_2
domestico talchè alcun compenso ella potrebbe rivendicare per tale periodo di inoperosità ricollegabile alla sua condotta.
2.1. Osserva al riguardo la Corte che costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza quello secondo il quale anche per i lavoratori domestici valgono le garanzie apprestate dall'art. 7 della legge n. 300/1970 che impone la previa contestazione in forma scritta dell'addebito in caso di licenziamento per giusta causa
(cfr. Cass. sent. n. 2365/2020 ed ancor prima Cass. SS.UU. sent. n. 7880/2007).
Ebbene nel caso di specie, come correttamente osservato nella sentenza gravata, non risulta affatto contestato l'illecito che poi avrebbe determinato la a recedere dal Pt_2
rapporto posto che la nota dell'11 marzo 2015 in atti non reca alcuna contestazione
7 limitandosi a rappresentate la volontà della di interrompere il rapporto di lavoro Pt_2
di natura domestica instaurato il 21/11/2014.
Né vale a superare tale lacuna l'invio alla di una successiva missiva datata 8 CP_1
aprile 2015 con la quale le si comunica il licenziamento per giusta causa essendosi resa responsabile dell'incendio avvenuto nell'abitazione della l'8 febbraio 2015. Pt_2
Si tratta all'evidenza di una comunicazione ben posteriore rispetto al momento del recesso, intervenuto fin dall'11 marzo 2015 nei termini poc'anzi descritti, come tale inefficace rispetto alle finalità in discorso.
2.2. In ogni caso non risulta debitamente dimostrato, come già osservato dal primo giudice, che l'incendio scoppiato nella casa della l'8 febbraio 2015 sia da Pt_2
ascrivere ad una colpevole negligenza della odierna appellata.
Al riguardo osserva la Corte che l'unico elemento a conforto della tesi sostenuta dalla difesa appellante è costituito da quanto annotato nel rapporto di intervento dei Vigili del
Fuoco ( ritualmente prodotto dalla difesa della nel giudizio di primo grado). Pt_2
Gli operanti hanno infatti ritenuto di poter individuare, all'esito di un sopralluogo effettuato nella immediatezza del fatto, quale probabile causa dell'incendio la combustione innescata da braci incandescenti residue.
A sostegno di tali conclusioni non vi sono tuttavia ulteriori elementi di riscontro sicchè tale ipotesi, seppur formulata in termini di ragionevole probabilità, non è sufficiente da sola ad integrare gli estremi dell'illecito ascritto alla appellata.
2.2.1. Sotto un primo profilo occorre rilevare che le dichiarazioni rese sul punto dalla teste alla udienza del 6 maggio 2021 si fondano su quanto riferitole dalla Tes_1
stessa sicchè, trattandosi di testimonianza su circostanze apprese da una delle Pt_2
parti in causa, hanno un valore dimostrativo sostanzialmente nullo (cfr. Cass. sent. n.
569/2015 e da ultimo, negli stessi termini, Cass. ord. n. 4530/2025).
2.2.2. Analogamente la teste nel corso della medesima udienza ha Testimone_2
genericamente riferito, nemmeno avendo indicato quale fosse la fonte delle sue conoscenze, che i Vigili del Fuoco avevano ricostruito la dinamica dell'incendio ipotizzando che le fiamme fossero partite dalle ceneri residue di un'aspirapolvere utilizzato dall' la mattina dell'8 febbraio 2015. CP_1
8 Si tratta, in definitiva, di elementi istruttori dai quali non è possibile inferire ulteriori e più precisi elementi di responsabilità in capo alla appellata accanto alle conclusioni cui sono pervenuti i Vigili del Fuoco.
2.2.3. Va soggiunto che nemmeno è dato conoscere l'esito della querela, ritualmente prodotta in atti, proposta il 6 maggio 2015 da in confronto della Parte_2
con la quale veniva ipotizzata la sua responsabilità per colpa rispetto CP_1
all'incendio avvenuto l'8 febbraio 2015, né risulta che sia stato promosso un autonomo giudizio civile per l'accertamento di eventuali profili risarcitori.
2.2.4. D'altra parte è pure possibile che la odierna appellata si fosse debitamente sincerata, prima di lasciare l'abitazione della che non vi fosse una situazione di Pt_2
pericolo e che, nondimeno, un residuo di cenere ancora attivo non immediatamente percepibile abbia innescato l'incendio, circostanza che ragionevolmente condurrebbe ad escludere profili di negligenza o imprudenza.
2.3. Dunque se può ritenersi plausibile che sul piano fattuale la condotta della abbia materialmente determinato l'incendio non sono di contro emersi CP_1
univoci elementi onde ravvisare profili di colpa rispetto alla condotta posta in essere nelle circostanze anzidette.
2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono reputa pertanto il Collegio corretta la valutazione operata dal primo giudice sia con riguardo alla spettanza della indennità di mancato preavviso in difetto di una giusta causa di recesso non debitamente contestata
(cfr. sul punto Cass. sent. n. 5213/2003 sulle conseguenze che discendono dalla violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970) sia con riferimento alla maturazione della retribuzione per il periodo in cui la venne ricoverata in ospedale (ossia dall'8 Pt_2
febbraio al 16 marzo 2014).
Accadimento questo ultimo che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non può in definitiva essere ricollegato, per le ragioni testè esposte, con adeguata sicurezza ad una condotta negligente della CP_1
2.5. Per tale arco temporale il Tribunale, con argomentazione che il Collegio condivide, ha dunque appurato che non risultando che le parti avessero concordato la sospensione ovvero la interruzione del rapporto di lavoro non era mai venuta meno l'obbligazione principale del datore di lavoro, ossia il pagamento della retribuzione in
9 favore del prestatore di lavoro escluso, ovviamente, il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.
Anche tale motivo di doglianza non è pertanto meritevole di accoglimento.
3. Con ulteriore motivo di appello il sostiene che il Tribunale ha giudicato Pt_1
ultra petita avendo riconosciuto il diritto della al pagamento di prestazioni di CP_1
lavoro straordinario ravvisando nella domanda attrice una richiesta implicita in tal senso.
Inoltre avrebbe fondato l'accoglimento della domanda attorea sul punto su documenti e dichiarazioni provenienti dalla lavoratrice interessata, dunque su elementi di conoscenza che risultano privi di concreta di valenza probatoria siccome provenienti da una delle parti del giudizio.
3.1. Osserva anzitutto la Corte che le censure sollevate dal attengono Pt_1
esclusivamente alla parte della sentenza di primo grado ove viene riconosciuto il diritto della lavoratrice appellata al pagamento di prestazioni di lavoro straordinario (anche notturno).
Conseguentemente risulta ormai formatosi il giudicato relativamente al punto della sentenza impugnata che riconosce in favore della lo svolgimento di CP_1
prestazioni lavorative ordinarie nella misura massima prevista dal CCNL applicabile al caso di specie, ossia per 54 ore settimanali (cfr. pag. 12 della sentenza di primo grado), residuando le contestazioni sulla spettanza dei soli compensi per le prestazioni lavorative eccedenti tale monte ore.
3.2. Passando al primo dei predetti profili di doglianza reputa il Collegio che il giudice di prime cure non abbia affatto debordato dal petitum e dalla causa petendi rispettivamente dedotti in causa.
E' sufficiente a tal fine esaminare il testo del ricorso introduttivo laddove la , CP_1
al punto 2) della espositiva, nel descrivere la cronologia della giornata di lavoro colloca l'orario di inizio del suo lavoro alle 6,00 e precisa che anche nelle ore notturne era impegnata nell'assistenza della ed ancora il successivo capo 7) ove la stessa Pt_2
formalmente vincolata per un orario settimanale di 40 ore ossia 8 ore CP_1
giornaliere, si duole perché di fatto lavorava tutta la giornata ed infine il capo 14) ove
10 la odierna appellata rivendica tra gli altri il pagamento del compenso per il lavoro straordinario peraltro richiesto anche nelle conclusioni.
3.3. L'atto di appello, ad avviso del Collegio, è invece fondato nella parte in cui censura il primo giudice allorcè ha ritenuto che gli elementi di prova raccolti fossero sufficienti onde dimostrare la maturazione anche di tali ulteriori voci retributive.
Va in primis ribadito il principio ormai consolidato nella giurisprudenza secondo il quale l'onere della prova in ordine all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario grava sul lavoratore il quale è tenuto a fornire rigorosa dimostrazione al riguardo (cfr. Cass. sent. 16150/2018 e più recentemente Cass. ord. n. 30739/2024).
E' stato tuttavia precisato che se è vero che su quest'ultimo grava detto onere probatorio la dimostrazione della concreta misura delle ore di lavoro straordinario svolte
è da apprezzare con minor rigore essendo sufficiente al riguardo una prova realistica e concreta (cfr. Cass. sent. n. 9231/1995).
3.4. Ebbene tale dimostrazione non emerge con adeguata evidenza all'esito della istruttoria condotta nel corso del primo giudizio.
Occorre anzitutto evidenziare che i precedenti giurisprudenziali citati dal Tribunale onde corroborare una ricostruzione dei fatti che vedeva la aver implicitamente Pt_2
richiesto alla lo svolgimento di lavoro straordinario non paiono pertinenti con CP_1
la vicenda in esame.
Infatti il primo di tali precedenti riguarda la particolare questione concernente le prestazioni di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale che opera in regime di pronta disponibilità mentre il secondo nemmeno prende in considerazione specificamente la tematica in esame, ossia la dimostrazione dell'impegno lavorativo profuso oltre l'orario ordinario.
In secondo luogo le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo sullo specifico punto in disamina, diversamente da quanto pare sostenere il primo giudice, sono state espressamente contestate nella memoria difensiva (cfr. capo 10) della espositiva).
D'altra parte nemmeno può essere valorizzato in senso favorevole alla prospettazione attorea, come invece fa il Tribunale, il contenuto dell'interrogatorio formale della nella parte in cui reca affermazioni a sé favorevoli giacchè tale mezzo CP_1
11 istruttorio può in tale evenienza al più assumere valore di mero argomento di prova da valutarsi unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. ord. n. 24799/2024).
Allo stesso modo irrilevante al fine di provare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario risulta il contegno processuale assunto dal allorchè nel corso del Pt_1
suo interrogatorio formale ha dichiarato di non conoscere gli orari di lavoro della non coabitando con la CP_1 Pt_2
Difatti trova in tal caso applicazione il principio secondo il quale l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte (cfr. Cass. ord. n. 12064/2023).
Del pari non dirimenti i documenti (nella specie l'annotazione da parte della lavoratrice appellata delle attività svolte per la ed il verbale recante quanto riferito Pt_2
dalla stessa dinanzi al personale ispettivo della D.T.L. di Cagliari – Oristano) CP_1
trattandosi di atti di provenienza unilaterale che in quanto tali non assumono valore probatorio rispetto alle circostanze in essi rappresentate.
In senso favorevole alla tesi avanzata dalla lavoratrice nemmeno soccorrono le dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa posto che il teste si è Tes_3
limitato a riferire che la era sempre presente in casa della in occasione CP_1 Pt_2
delle visite domiciliari che egli effettuava quale medico di base, circostanza questa non decisiva posto che la appellata era stata assunta proprio come badante convivente della datrice di lavoro ed era quindi presente nell'arco della intera giornata all'interno dell'abitazione.
I successivi testimoni, e , genitori del fidanzato della Testimone_4 Tes_5
dunque provvisti di un limitato tasso di attendibilità, non hanno potuto CP_1
riferire nulla di preciso sulle concrete modalità di articolazione dell'orario di lavoro osservato dalla appellata salvo limitarsi dichiarare che ella era presente nella casa della ove svolgeva molteplici mansioni sia di assistenza alla persona che di cura e Pt_2
pulizia della casa.
Appare a tal fine significativo che il contributo conoscitivo da costoro offerto nemmeno sia stato vagliato nella sentenza di prime cure.
3.5. In definitiva il materiale probatorio complessivamente acquisito non consente di desumere con la necessaria sicurezza che lavorasse effettivamente Controparte_1
12 per più di 10 ore al giorno e quindi per un numero di ore complessivamente superiore a
54 alla settimana.
D'altronde se fosse vero quanto affermato nel ricorso, laddove si sostiene che la Pt_2
spesso si rifiutava di dormire nel suo letto restando sveglia durante la notte costringendo la appellata a vegliarla fino alle 5,00, sarebbe ben poco verosimile che quest'ultima iniziasse la sua giornata lavorativa alle 6,00 senza sostanzialmente fermarsi fino alle
20,00, peraltro a fronte di una retribuzione assai contenuta rispetto a tali gravosi impegni.
Si tratta di condizioni di lavoro particolarmente gravose che quantomeno avrebbero giustificato una richiesta di incremento della retribuzione della quale, invece, non vi è alcuna traccia.
Appare pertanto ben più verosimile che la svolgesse il suo lavoro nell'arco CP_1
temporale di circa 10 ore giornaliere e potesse, pertanto, fruire di intervalli di riposo onde recuperare le energie psico – fisiche e così assolvere i suoi compiti di badante convivente.
Ciò non esclude, ovviamente, che in taluni frangenti ella abbia dovuto assistere la anche nelle ore notturne ma si tratterebbe comunque di episodi isolati privi in Pt_2
ogni caso di adeguata dimostrazione in causa.
3.6. Meritano pertanto condivisione le doglianze svolte sul punto dall'appellante dovendosi procedere pertanto al ricalcolo del minor credito riconoscibile in favore dell'appellata.
In tal senso possono essere utilizzate le argomentazioni adoperate dal primo giudice alla pagina 12 della sentenza di primo grado salvo minimi correttivi in ordine alla misura degli importi riconoscibili in favore della lavoratrice.
Nel dettaglio è emerso che il compenso orario pattuito era pari a 5,94 euro netti all'ora che moltiplicati per 54 ore settimanali (ossia il monte ore massimo consentito quanto all'orario ordinario), conduce a quantificare il trattamento retributivo mensile spettante in ragione di euro 1.283,04 netti (5,94 euro*54 ore*4 settimane) riferibile ai mesi di dicembre, gennaio e febbraio, mentre per il mese di novembre spetta tale retribuzione in ragione di 1/3 dell'importo di euro 1.283,04 (ossia euro 427,68), avendo avuto inizio il rapporto di lavoro dal giorno 21 di tale mese, e per il mese di marzo spetta la medesima
13 retribuzione in ragione di 1/3 dell'importo di euro 1.283,04 (ossia euro 427,68), avendo avuto termine il rapporto il giorno 11 di quel mese, fermo quanto si dirà oltre in punto di mancato preavviso.
Sono dovuti pertanto alla a tal titolo complessivi euro 4.704,48 (euro CP_1
427,68 per il mese di novembre 2014 + euro 1.283,04*3 per i mesi di dicembre 2014, gennaio 2015 e febbraio 2015+ euro 427,68 per il mese di marzo 2015) cui va sommata la quota parte relativa alla 13ma mensilità pari ad euro 392,04 (euro 4.704,48/12) ed ancora il corrispondente TFR pari ad euro 377,52 [(euro 4.704,48 + euro 392,04)/13,5] cui va aggiunta la corrispondente indennità di mancato preavviso pari ad ½ di 1.283,04 euro (ossia la retribuzione dovuta per 15 giorni lavorativi fino al 26 marzo 2015) in ragione di 641,52 euro (pari a 15 giorni della retribuzione mensile maturata).
Il totale delle spettanze maturate dalla odierna appellata è quindi pari ad euro 6.115,56 netti, dai quali vanno detratte le somme che ella risulta aver effettivamente percepito ossia, euro 3.156,56 ricavabili dai fogli paga in atti recanti la sua sottoscrizione che attesta la ricezione delle somme ivi annotate, per una differenza complessiva vantata a credito dalla pari ad euro 2.959,00 netti, oltre accessori di legge maturati e CP_1
maturandi fino al saldo effettivo.
4. L'ultimo motivo di appello concerne la mancata nomina di un c.t.u. contabile e l'erroneità dei conteggi effettuati direttamente dal giudice di prime cure onde quantificare le somme spettanti alla . CP_1
Si tratta di una censura che non merita condivisione.
4.1. Per un verso la difesa appellante si duole per la mancata nomina di un c.t.u. il cui apporto tecnico è però necessario solo ove il giudice lo valuti come tale secondo una valutazione rimessa alla sua discrezionalità (cfr. Cass. ord. n. 18299/2024).
In ogni caso tale scelta, che deve essere motivata solo laddove la parte interessata abbia svolto una apposita istanza al riguardo (cfr. Cass. ord. n. 37027/2022), circostanza che nemmeno ricorre nella specie nulla avendo richiesto la difesa appellante, è stata pure argomentata dal giudice che ha in modo condivisibile addotto evidenti ragioni di economicità (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) stante la limitata entità delle somme in contestazione.
14 4.2. Il secondo motivo di doglianza, concernente la inattendibilità dei conteggi, non chiarisce quali siano i profili viziati nel ragionamento svolto dal Tribunale, mentre la
(diversa) questione concernente la sproporzione delle somme riconosciute rispetto al periodo di lavoro espletato attiene al merito della controversia e comunque risulta superata in questa sede alla luce della significativa riduzione delle somme ritenute come dovute in favore dell'appellata rispetto a quanto statuito in prime cure.
5. In conclusione, in parziale accoglimento dell'atto di appello proposto da Parte_1
, quest'ultimo va condannato al pagamento in favore di , per i
[...] Controparte_1
titoli sopra precisati, del minore importo di euro 2.959,00 netti, oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo definitivo.
6. Con riguardo alla regolazione delle spese di lite va considerato che il ricorso proposto nel primo grado del giudizio da è risultato solo in parte Controparte_1
fondato con conseguente parziale reciproca soccombenza delle parti.
Appare pertanto giustificata la compensazione delle spese di lite per tale grado di giudizio in ragione di ½ mentre la restante parte, che si liquida in ragione di euro
1.313,00, oltre rimborso forfettario del 15 %, rimborso di 1/2 del contributo unificato, ed accessori di legge deve essere posta a carico di (trovano Parte_1
applicazione i parametri offerti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche relativi alle cause di lavoro, scaglione fino a 5.200,00 euro, tenuto conto del valore effettivo della causa, applicazione dei valori medi delle relative tabelle).
Per quanto concerne il giudizio di appello, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dei motivi di doglianza, segnatamente per un valore non distante dalla metà dell'importo inizialmente riconosciuto in favore dell' ove cumulato con gli CP_1
accessori nel frattempo maturati sul capitale dovuto e dell'esito complessivo della lite, appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione di ½ mentre la parte restante, liquidata in misura pari ad euro 961,50 resta a carico dell'appellante, comunque risultato soccombente (trovano applicazione i parametri offerti dal D.M. n.
55/2014 e successive modifiche relativi alle cause di appello, scaglione fino a 5.200,00 euro, tenuto conto del valore effettivo della causa, applicazione dei valori medi in ragione della normale complessità degli accertamenti demandati all'organo giudicante, escluso il compenso per la fase istruttoria e trattazione nella sostanza non svoltasi).
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Per questi motivi
La Corte di Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1047/2022 del 22 novembre 2022 resa dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro ed in parziale riforma della stessa:
1. Accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da il 30 marzo Controparte_1
2017 e, per l'effetto, condanna al pagamento in suo favore, per i Parte_1
titoli di cui in motivazione, del complessivo importo netto di euro 2.959,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze sino al saldo.
2. Dichiara compensate per ½ tra le parti le spese del primo grado di giudizio e condanna al pagamento della parte restante in favore di Parte_1 [...]
liquidandola in euro 1.313,00, oltre rimborso forfettario del 15 %, rimborso CP_1
di 1/2 del contributo unificato ed accessori di legge;
3. Dichiara compensate per ½ tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna al pagamento della restante parte in favore di Parte_1 [...]
liquidandola in complessivi euro 961,50, oltre rimborso forfettario del 15% CP_1
ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari il 19 settembre 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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