Accoglimento
Sentenza 15 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15/07/2019, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2019
N. 04924/2019REG.PROV.COLL.
N. 07014/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7014 del 2008, proposto da
Comune di Benevento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Catalano, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Pagano in Roma, via G. Belluzzo, 27/L;
contro
De CO NT, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 02647/2008, resa tra le parti, concernente il risarcimento dei danni per occupazione sine titulo .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e rilevato che per le parti nessuno è comparso.
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. V, con la sentenza 28 aprile 2008, n. 2647, ha accolto in parte il ricorso R.G. n. 2106-2004, proposto dall’attuale parte appellata DeCO NT e, per l'effetto, ha condannato il Comune di Benevento, appellante, al risarcimento del danno calcolato sull'importo corrispondente al valore venale delle porzioni immobiliari ivi dedotte, dichiarando inammissibili per difetto di giurisdizione le domande di condanna al pagamento degli indennizzi per i periodi di legittima occupazione e respingendo il ricorso R.G. n. 2107-2004 riguardante il risarcimento del danno per occupazione "acquisitiva" del fondo.
Secondo il TAR, sinteticamente:
- il Comune convenuto si è limitato a eccepire la prescrizione quinquennale e il difetto di giurisdizione amministrativa circa l'indennità per il periodo di legittima occupazione, ma non ha contestato la dinamica dei fatti, come prospettata dal ricorrente;
- delle eccezioni dedotte, solo quella concernente il difetto di giurisdizione amministrativa sull'occupazione legittima è fondata, mentre va disattesa l'eccezione di prescrizione;
- ne consegue la fondatezza della domanda risarcitoria, cui dovrà rispondersi con il meccanismo di cui all'art. 35 d.lgs. n. 80/1998;
- in merito al risarcimento del danno per occupazione "acquisitiva" del fondo (da quel che si evince dagli atti, ricompreso anch'esso nella stessa partita 13365, F. 13, particelle 46 — 100 — 244) di mq. 4.108, il Comune ha validamente controdedotto facendo valere l'intervenuta definitiva espropriazione (decreto di esproprio prot. n. 2556/rep. 7982 del 4 agosto 1995);
- ogni eventuale pretesa di parte ricorrente in ordine a pretese indennitarie dovrà, se del caso, esser fatta valere dinanzi al giudice ordinario.
Il Comune appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l’erroneità con particolare riguardo all’inammissibilità originaria del ricorso di primo grado.
Con l’appello in esame chiedeva l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
All’udienza pubblica del 25 giugno 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Rileva il Collegio che le ordinanze del TAR nn. 672/2007 e 673/2007 hanno consentito all’originario ricorrente di integrare il proprio ricorso in sede di “precisazioni delle conclusioni” atti che sono stati intesi dal TAR quali chiarimenti in ordine alle domande già introdotte in giudizio.
Sulla base di tali precisazioni, il TAR ha potuto esaminare e valutare la domanda risarcitoria prevendendo alla pronuncia contestata nella presente sede di appello.
Tale integrazione consentita dal TAR non si ritiene condivisibile, poiché, come è noto, il ricorso di primo grado è inammissibile se non presenta elementi di specificità che consentano di delimitare la causa petendi ed il petitum , non essendo ammissibile l’integrazione postuma del medesimo.
Nel rito amministrativo, infatti, il ricorso deve contenere la esatta e specifica determinazione degli elementi di fatto e normativi, e non è, dunque, ammissibile alcuna integrazione del ricorso.
La stessa sentenza del TAR appellata riconosce "rilevanti e significativi" elementi di genericità dell'originaria proposizione dei ricorsi, e ne ammette l’integrazione postuma, tanto da giudicare l'ammissibilità dei ricorsi "integrati con le richieste precisazione delle conclusioni".
2. L’art. 40, c.p.a., come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 160/2012stabilisce che “ Il ricorso deve contenere distintamente:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei mezzi di prova;
f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili ”.
È evidente che, tra i motivi “ su cui si fonda il ricorso ”, devono essere ricompresi anche quelli relativi all’azione risarcitoria, non contemplando il rito processuale ammnistrativo una diversa regolamentazione del ricorso a seconda della tipologia di azione proposta.
Dunque, a parere del Collegio, la sentenza del TAR ha giudicato su un ricorso originariamente inammissibile, e su un thema decidendum delineato solo successivamente in sede di udienza di discussione, e a seguito di una sollecitazione del Collegio con le due ordinanze citate, con atti che non sono stati neppure notificati.
La circostanza che il foglio di deduzioni contenente le suddette “precisazioni” sia stato acquisito all’udienza pubblica avanti al TAR, senza opposizione del Comune, non può integrare un’accettazione tacita del contraddittorio, perché nel rito amministrativo è notoriamente esclusa l’accettazione tacita del contraddittorio su domande o integrazioni nuove, non notificate.
3. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado n. 2106-2004.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado n. 2106-2004.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Carlotti, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Giovanni Nicolo' Lotti | Gabriele Carlotti |
IL SEGRETARIO