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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 464 del Registro
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell' anno 2022 e vertente tra
, in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
, e , rappresentati e Parte_2 Parte_3 Parte_4
difesi dagli Avv.ti Ettore Notti e Cristina Falbo in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico dei legali precitati, come da indirizzi Pec indicati in atti;
- appellanti contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
Perugini in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Cosenza, Via D. Milelli n. 26/B;
- appellata
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 15-3-2022 n. 502, il Tribunale di
Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo sulla domanda giudiziale intentata con atto di citazione ritualmente notificato da , in persona del Parte_1 liquidatore p.t., , e nei Parte_2 Parte_3 Parte_4
confronti del in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., tesa ad ottenere, previa declaratoria di nullità del mutuo ipotecario stipulato con il suddetto istituto in data 7-8-
2015 e accertamento dell'avvenuta applicazione al contratto di conto corrente collegato di interessi ultralegali ed usurari, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale di interessi, la rideterminazione dei saldi dare/avere tra le parti e la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno, ne disponeva il rigetto e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 26-3-
2022, proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello avverso la suddetta pronuncia , in Parte_1
persona del liquidatore p.t., , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
, deducendone la erroneità come da motivi in esso esplicitati e
[...]
chiedendone la riforma nei termini rassegnati in atti.
L'appellata in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta in atti per resistere al gravame, di cui eccepiva l'inammissibilità e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi come da ordinanza in atti sulle richieste preliminari delle stesse, all'esito la causa era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Anticipata la trattazione della causa all'udienza collegiale dell'11-2-
2025, a seguito della conforme richiesta avanzata dalle parti per essere intervenuto tra le stesse un accordo transattivo, in esito ad essa, la cui celebrazione veniva sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta a norma dell'art. 127-ter c.p.c., sulle concordi conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nei termini meglio specificati in atti, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Pacifica ed incontestata agli atti di causa è la circostanza relativa all'atto di transazione intervenuto tra le parti in pendenza del presente giudizio di appello, con il quale le stesse hanno inteso comporre bonariamente la controversia in via stragiudiziale alle condizioni in esso meglio specificate.
Avendo, pertanto, le parti con il suddetto accordo definito ogni pendenza relativa alle questioni controverse oggetto di giudizio, non sussiste dubbio circa il venir meno nel caso in disamina della stessa ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, sicchè può farsi luogo nella specie all'adozione nei confronti delle suddette di una pronuncia dichiarativa della intervenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
in persona del liquidatore p.t., , e Parte_2 Parte_3
, nei confronti di Parte_4 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione
[...]
notificato il 26-3-2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata in data
15-3-2022 n. 502, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11 febbraio
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 464 del Registro
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell' anno 2022 e vertente tra
, in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
, e , rappresentati e Parte_2 Parte_3 Parte_4
difesi dagli Avv.ti Ettore Notti e Cristina Falbo in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico dei legali precitati, come da indirizzi Pec indicati in atti;
- appellanti contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
Perugini in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Cosenza, Via D. Milelli n. 26/B;
- appellata
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 15-3-2022 n. 502, il Tribunale di
Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo sulla domanda giudiziale intentata con atto di citazione ritualmente notificato da , in persona del Parte_1 liquidatore p.t., , e nei Parte_2 Parte_3 Parte_4
confronti del in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., tesa ad ottenere, previa declaratoria di nullità del mutuo ipotecario stipulato con il suddetto istituto in data 7-8-
2015 e accertamento dell'avvenuta applicazione al contratto di conto corrente collegato di interessi ultralegali ed usurari, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale di interessi, la rideterminazione dei saldi dare/avere tra le parti e la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno, ne disponeva il rigetto e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 26-3-
2022, proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello avverso la suddetta pronuncia , in Parte_1
persona del liquidatore p.t., , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
, deducendone la erroneità come da motivi in esso esplicitati e
[...]
chiedendone la riforma nei termini rassegnati in atti.
L'appellata in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta in atti per resistere al gravame, di cui eccepiva l'inammissibilità e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi come da ordinanza in atti sulle richieste preliminari delle stesse, all'esito la causa era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Anticipata la trattazione della causa all'udienza collegiale dell'11-2-
2025, a seguito della conforme richiesta avanzata dalle parti per essere intervenuto tra le stesse un accordo transattivo, in esito ad essa, la cui celebrazione veniva sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta a norma dell'art. 127-ter c.p.c., sulle concordi conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nei termini meglio specificati in atti, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Pacifica ed incontestata agli atti di causa è la circostanza relativa all'atto di transazione intervenuto tra le parti in pendenza del presente giudizio di appello, con il quale le stesse hanno inteso comporre bonariamente la controversia in via stragiudiziale alle condizioni in esso meglio specificate.
Avendo, pertanto, le parti con il suddetto accordo definito ogni pendenza relativa alle questioni controverse oggetto di giudizio, non sussiste dubbio circa il venir meno nel caso in disamina della stessa ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, sicchè può farsi luogo nella specie all'adozione nei confronti delle suddette di una pronuncia dichiarativa della intervenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
in persona del liquidatore p.t., , e Parte_2 Parte_3
, nei confronti di Parte_4 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione
[...]
notificato il 26-3-2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata in data
15-3-2022 n. 502, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11 febbraio
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)