Art. 1.
Il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224 , recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonche' concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunita' europea per l'energia atomica, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 700 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . Di tale incremento una quota pari a lire 250 miliardi dovra' essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 115 miliardi per l'anno 1979, di 178 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di 109 miliardi per l'anno 1982 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984".
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - Al fondo rotativo di cui all' articolo 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' inoltre conferita la somma di 50 miliardi di lire in ragione di 8 miliardi per l'anno 1979 e di 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985.
Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".
Il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224 , recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonche' concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunita' europea per l'energia atomica, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 700 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . Di tale incremento una quota pari a lire 250 miliardi dovra' essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 115 miliardi per l'anno 1979, di 178 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di 109 miliardi per l'anno 1982 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984".
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - Al fondo rotativo di cui all' articolo 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' inoltre conferita la somma di 50 miliardi di lire in ragione di 8 miliardi per l'anno 1979 e di 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985.
Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".