Versione
12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
Art. 12. Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario 1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale. 2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unita' di cui:
a) 12 della I qualifica dirigenziale; b) 84 della IX qualifica funzionale; c) 840 dell'VIII qualifica funzionale; d) 1.495 della VI qualifica funzionale; e) 802 della V qualifica funzionale; f) 1.604 della IV qualifica funzionale; g) 1.222 della III qualifica funzionale. 3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unita' di cui:
a) 240 della VII qualifica funzionale; b) 480 della VI qualifica funzionale; c) 640 della V qualifica funzionale. 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace. 5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria gia' in ruolo. 6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purche' in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalita' consistenti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
a) 12 della I qualifica dirigenziale; b) 84 della IX qualifica funzionale; c) 840 dell'VIII qualifica funzionale; d) 1.495 della VI qualifica funzionale; e) 802 della V qualifica funzionale; f) 1.604 della IV qualifica funzionale; g) 1.222 della III qualifica funzionale. 3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unita' di cui:
a) 240 della VII qualifica funzionale; b) 480 della VI qualifica funzionale; c) 640 della V qualifica funzionale. 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace. 5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria gia' in ruolo. 6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purche' in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalita' consistenti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
Commentario • 1
- 1. Geografia giudiziaria: ripristinate le sezioni di Ischia, Lipari ed ElbaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2014 · 0.8143282
Giurisprudenza • 21
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/03/2012, n. 1213Provvedimento: […] Le epigrafate disposizioni sono inapplicabili, perché il ricorrente non è stato assunto per pubblico concorso ma immesso in ruolo ai sensi dell'art. 12 comma 5 della legge n. 374 del 1991 in quanto già svolgeva mansioni di cancelliere presso l'Ufficio di conciliazione di Scilla. […] D'altro canto, come già rilevato sub 1.1) l'immissione in ruolo era subordinata espressamente alla condizione risolutiva dell'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 12 comma 5 della legge n. 374/1991, e quindi anche al possesso del requisito della moralità e condotta incensurabile, con prescrizione che non è stata impugnata dall'interessato.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- decadenza dall'impiego statale·
- art. 41 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29·
- sospensione dell'efficacia esecutiva·
- giudice amministrativo·
- rinvio a giudizio·
- requisito della moralità e condotta incensurabili·
- procedimento penale·
- procedimento amministrativo·
- art. 26 legge 10 febbraio 1989, n. 53